Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00045/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2022, proposto da
Mancarella Pietro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Misserini e Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Marina Militare - Arsenale Militare Marittimo di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Tritone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto di ricognizione dei preventivi n. 156 del 16 dicembre 2021, comunicato con nota prot. n. M_D MARSTA0038528 del 21 dicembre 2021, con il quale sono stati affidati i “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull'impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021), alla controinteressata Tritone S.r.l.;
- dell’atto di ammissione alla gara per l’affidamento dell’appalto dei “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021), disposto dalla Stazione Appaltante in favore della controinteressata Tritone S.r.l.;
- della graduatoria finale di merito relativa alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021), nella parte in cui colloca in prima posizione la controinteressata Tritone S.r.l., anziché escluderla, nonché nella parte in cui colloca in seconda posizione la Società ricorrente;
- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura di affidamento dei “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021) e, in particolar modo, del verbale di gara n. 88 del 4 agosto 2021, del verbale di gara n. 115 del 6 ottobre 2021, del verbale di gara n. 132 del 27 ottobre 2021, del verbale di congruità n. 118 del 20 dicembre 2021 e del già impugnato verbale di gara n. 156 del 21 dicembre 2021;
- della proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021), contenuta nel verbale di gara n. 132 del 27.10.2021;
- della nota Prot. n. M_D MARSTA 0028570 del 6 ottobre 2021;
- della nota Prot. n. M_D MARSTA 0029047 del 12 ottobre 2021;
- della nota Prot. n. M_D MARSTA 0029633 del 15 ottobre 2021;
- della nota Prot. n. M_D MARSTA 0030599 del 25 ottobre 2021;
- della nota Prot. n. M_D MARSTA 0031084 del 28 ottobre 2021;
- della R.d.O. relativa alla procedura di affidamento dell’appalto dei “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021),ove interpretata nel senso che, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica de qua, non fosse necessario il requisito di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della lettera di invito per l’affidamento dell’appalto dei “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021), ove interpretata nel senso che ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica de qua non fosse necessario il requisito di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della Specifica Tecnica relativa all’affidamento dell’appalto dei “servizi finalizzati alla conduzione, manutenzione, fornitura e posa in opera dei pezzi di rispetto e relativa gestione dei rifiuti speciali derivanti dalle operazioni sull’impianto di M.I.S.E.” (C.I.G. 8815239559 - Fasc. n. 5619/2021), ove interpretata nel senso che ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica de qua non fosse necessario il requisito di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, in via di subordine, per l’annullamento
- di tutti i predetti provvedimenti ed atti, in vista della demolizione integrale della procedura di gara e della sua riedizione ai fini della tutela dell’interesse strumentale rivendicato, in via subordinata, dalla Società ricorrente
e, in ogni caso, per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e
per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la controinteressata Tritone S.r.l., con subentro nell’aggiudicazione e/o nell’affidamento o, in via gradata, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Marina Militare - Arsenale Militare Marittimo di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to G. Misserini, anche in sostituzione dell'avv.to M. Vozza, e avv.to dello Stato G. Pedone;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso appare infondato, atteso che:
- nel particolare caso di specie l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali ex art. 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti speciali non costituisce un requisito soggettivo (nemmeno implicito) di partecipazione alla procedura (da possedere al momento della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione), ma un mero requisito di esecuzione (che l’aggiudicataria dovrà procurarsi, in assenza di specifica previsione della lex specialis di gara di segno contrario, solo prima del concreto avvio del servizio), in quanto l’attività di gestione di rifiuti speciali, pur rientrando formalmente tra le prestazioni “lato sensu” oggetto del contratto di appalto da affidare, si atteggia (dal punto di vista quanti-qualitativo, anche alla luce della circostanza che rappresenta una minima percentuale del monte ore totale) come del tutto ancillare ed accessoria rispetto al servizio de quo, al cui espletamento è servente (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 15/02/2021, n. 1308);
- è, di riflesso, legittima, nel caso che occupa, in applicazione del principio del favor partecipationis, la lex specialis di gara nella parte in cui non contempla l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali quale requisito di partecipazione alla procedura (in termini T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 02/10/2018, n. 1406);
- i settori di accreditamento delle certificazioni di qualità esibite dall’aggiudicataria (IAF EA 35 “Altri servizi” ed EA 39 “Altri Servizi Sociali”) appaiono, anche alla luce delle specificazioni contenute nelle codifiche NACE (a cui rinviano, per dettagliare le classificazioni, le Linee Guida Accredia - pag. 7), pertinenti con i servizi richiesti dalla lex specialis riferendosi detti settori di accreditamento, in particolare, al “risanamento non distruttivo di reti fognarie ed idriche” (attività sostanzialmente sovrapponibile a quella di conduzione e manutenzione dell’impianto idrico M.I.S.E. di che trattasi).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO