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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1972/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1972/2023
Oggi 10 luglio 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore di parte attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa
Nel merito: In caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 659/2023 del Tribunale di Mantova accertare e dichiarare la tenuta a Parte_1 manlevare e/o a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Dr. dal Parte_2 pagamento della somma portata nel suddetto decreto e/o comunque da quanto sarà eventualmente obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. e/o a qualsiasi altro titolo, la predetta Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierna convenuta opposta comprese le somme a titolo di rifusione delle spese legali in caso di soccombenza nel presente giudizio dovute alla convenuta e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge nei confronti della ER IA Parte_3
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, confermarsi il d.i. n. 659/2023 ing. opposto, respingendo per l'effetto l'opposizione. Vittoria in spese e compensi di lite.”
Il Giudice si ritira per deliberare e all'esito pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1972/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. PIACENTINI MARCO
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F.[...]) rappresentata e difesa dall'avv. BINELLI _1
MATTEO
CONVENUTA OPPOSTA
ASSICURATRICE (C.F. Controparte_2
P.IVA_1
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte convenuta ha richiesto ed ottenuto nei confronti del Dr. il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 659/23, emesso in data 13.06.23 da questo Tribunale, per il pagina 2 di 9 pagamento della somma di € 18.498,00, oltre ad interessi e spese, dovuta a titolo di restituzione delle spese legali liquidate con sentenza n. 741/2019 del Tribunale di Mantova, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti _1 del dott. ; in ricorso l'ingiungente allegava: che detta sentenza era stata Parte_2 totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, che, con sentenza n. 111/2023, aveva condannato il dott. , in solido con la struttura ospedaliera, al risarcimento Parte_2 dei danni subiti da SS IS, condannando altresì i medesimi alla rifusione delle spese legali di primo e di secondo grado, sentenza ormai passata in giudicato;
che a seguito delle richieste formulate erano state corrisposte dai soccombenti tanto le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni liquidati, quanto le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ma, nonostante i reiterati solleciti, non era stata invece restituita la somma versata a titolo di rimborso delle spese legali al dott. , somma che, per effetto Parte_2 dell'intervenuta riforma, doveva considerarsi indebitamente corrisposta (art. 336 co. 2
c.p.c.).
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, non Parte_2 contestando il diritto dell'ingiungente alla ripetizione dell'importo dalla stessa corrisposto in forza della sentenza di primo grado, a titolo di rifusione delle spese legali da questi sostenute in tale fase del giudizio, a seguito della riforma della suddetta sentenza, ma al fine di chiamare in causa al fine di essere da Parte_4 questa manlevato e garantito.
In particolare l'attore allegava, per quanto qui rileva, che , insieme al marito _1
, nel 2019, lo aveva convenuto in giudizio al fine di richiedere il Controparte_3 risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un operazione chirurgo-ortopedica di applicazione di protesi di anca sinistra;
che egli, all'epoca dell'intervento chirurgico eseguito alla aveva in essere un contratto di assicurazione per la RC professionale e _1 per la tutela legale con che a seguito della Parte_4 riforma della sentenza di primo grado, sopra riportata, , in data 07.02.23, a mezzo _1 del proprio difensore, aveva notificato al Dr. la sentenza emessa dalla Corte Parte_2
d'Appello di Brescia, munita di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto per un pagina 3 di 9 importo totale di euro 40.641,46, comprensivo del capitale relativo al risarcimento del danno ed alle spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
che l'attore aveva quindi chiesto alla propria assicuratrice di essere manlevato dalle richieste di cui al notificato precetto;
che dopo un fitto scambio di corrispondenza fra i vari legali coinvolti, la Compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento totale dell'importo portato nel precetto;
che con PEC del 21.03.23 il difensore della dato atto del pagamento, al _1 contempo aveva richiesto anche, e per la prima volta, la ripetizione delle somme che la aveva versato direttamente ai difensori del Dr , in forza di quanto disposto _1 Parte_2 dalla sentenza di primo grado e nelle more del giudizio di appello, per un totale di euro
18.498,73, notificando, successivamente, in data 15.06.2023, il decreto ingiuntivo qui opposto;
che in data 18.07.23 il Dr , per il tramite del proprio difensore, aveva Parte_2 inviato a mezzo PEC lettera di richiesta alla di Parte_4 manlevarlo da tale ulteriore richiesta economica, senza ottenere alcun riscontro;
che la totale copertura assicurativa non era mai stata contestata dalla compagnia, tant'è che, come detto, la stessa aveva provveduto a corrispondere, oltre al risarcimento del danno, le spese legali liquidate dalla Corte d'Appello sia in favore dell'attrice che di altro terzo convenuto in giudizio su IA in causa dell'odierno opponente, circostanza che confermava l'attivazione della polizza da parte dell' e la regolare copertura del Parte_4 sinistro con manleva del proprio assicurato da ogni pretesa creditoria nonché dalle spese di lite relative ai due gradi di giudizio;
che non vi era “pertanto ragione per cui anche la richiesta della ripetizione delle somme versate dalla quale rifusione delle spese legali _1 di primo grado, non debbano rientrare nella copertura assicurativa che fino ad oggi ha tutelato e mantenuto indenne il Dr. dalle richieste della ex paziente in merito al Parte_2 procedimento da questa promosso, prima davanti al Tribunale di Mantova e poi davanti alla Corte d'Appello di Brescia”.
L'opponente concludeva quindi chiedendo, previa autorizzazione alla IA in causa della compagnia assicuratrice “al fine di essere, l'odierno attore, garantito e manlevato in forza di idonea e valida polizza assicurativa n. 253029399498”, che venisse dichiarata “di conseguenza la tenuta a manlevare e tenere indenne Parte_4 il Dr. dal pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo oggi Parte_2
pagina 4 di 9 qui opposto in caso di conferma dello stesso e/o comunque da quanto sarà eventualmente obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare la predetta Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierno attore opponente, oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dallo stesso nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge“.
La convenuta si costituiva ritualmente in causa, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la IA in causa, a fini di economia processuale, di
[...]
la stessa non si costituiva, nonostante regolare notifica Parte_4 dell'atto di IA in causa, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Come già rilevato, l'opponente non ha contestato il credito fatto valere nei suoi confronti;
è infatti pacifico il diritto di di ottenere la restituzione dell'importo dalla stessa Parte_5 corrisposto a titolo di rifusione delle spese legali liquidate in favore del con la Parte_2 sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, titolo venuto meno a seguito della riforma di detta sentenza nel giudizio di appello;
secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, citata dalla convenuta, “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio”, obbligo che non è riconducibile allo schema della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ma, appunto, all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza;
qualora la domanda di ripetizione non sia stata proposta nel giudizio di riforma, per pagina 5 di 9 ottenere la restituzione di quanto pagato sarà necessaria la formazione di un titolo restitutorio, da ottenersi anche in separato giudizio, e pertanto anche a mezzo di decreto ingiuntivo.
Detto decreto, relativo a credito certo, liquido ed esigibile, deve essere pertanto qui confermato, con rigetto dell'”opposizione” solo formalmente proposta dall'attore, senza alcuna contestazione nel merito.
In ragione della natura del suddetto credito (restituzione di somme direttamente corrisposte all'attore a titolo di rifusione di spese legali in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, poi caducata), deve però rigettarsi anche la domanda avanzata dall'attore, nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, di essere da questa “manlevato” di quanto il primo debba a tale titolo corrispondere alla convenuta, non trattandosi di somme che l'attore deve pagare a quest'ultima a titolo di risarcimento danni o a titolo di rifusione di spese legali da questa sostenute, per le quali opera la garanzia assicurativa, ma, appunto, al fine di reintegrare la convenuta nella situazione patrimoniale antecedente alla sentenza riformata, obbligo nei confronti del solvens e che grava unicamente sull'accipiens, ossia sul soggetto che non ha restituito l'importo che, ex lege, è tenuto a restituire, a seguito del venir meno del titolo giudiziale in forza del quale lo ha ricevuto, e quindi sull'attore.
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, in cui rientra l'assicurazione per la responsabilità professionale, l'assicuratore, ex art. 1917 c. 1 c.c. è infatti obbligato a tenere indenne l'assicurato “da quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto”, garanzia in cui rientra sia il risarcimento del danno subito dal terzo, sia, quale ulteriore conseguenza del fatto illecito, le spese legali che l'assicurato debba rifondere al danneggiato;
ai sensi dell'art. 1917 c. 3 sono inoltre “a carico dell'assicuratore” “le spese che l'assicurato abbia sostenuto “per resistere all'azione del danneggiato … nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Come precisato dalla Suprema Corte “ In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese pagina 6 di 9 processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore” (v. Cass. Civ. n. 18076 del 31/08/2020).
La compagnia assicuratrice per la responsabilità civile ha quindi l'obbligo di rifondere all'attore, quale assicurato per la responsabilità professionale, in forza del contratto di assicurazione, anche le spese dallo stesso sostenute per “resistere” all'azione promossa nei suoi confronti dalla danneggiata, ossia le spese legali dovute ai propri difensori per l'attività da questi svolta nei procedimenti di primo (e secondo) grado, mentre nessun obbligo di garanzia grava sulla ER IA quanto al credito restitutorio qui fatto valere dalla convenuta nei confronti del , anche se, in ipotesi, la somma da questa Parte_2 versata all'attore, come liquidata dal giudice con la sentenza caducata, e le spese dovute dall'attore ai propri difensori, fossero di pari importo (come implicitamente può desumersi dalla delega di pagamento allo studio MO sottoscritta dall'attore, in forza della quale la convenuta ha provveduto a bonificare a quest'ultimo le spese legali liquidate con la sentenza di primo grado in favore del , e dalle quietanze rilasciate dai difensori Parte_2 dello stesso (v. doc. 7 parte attrice).
Se una simile domanda (di condanna della ER IA a rifondere all'attore le proprie spese legali) poteva ritenersi essere stata comunque formulata nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, laddove l'attore aveva richiesto, comunque, condanna della “predetta
Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierno attore opponente, oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dallo stesso nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.”, la stessa non è stata supportata da alcuna ulteriore allegazione in merito, nè nell'atto di IA in causa del terzo, né nelle successive memorie, e, soprattutto, non è più stata in alcun modo proposta in sede di pagina 7 di 9 precisazione delle conclusioni, in cui è stata avanzata unicamente domanda di manleva per quanto l'attore è tenuto a restituire alla convenuta, così formulata: “In caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 659/2023 del Tribunale di Mantova accertare e dichiarare la tenuta a manlevare e/o a tenere indenne e/o Parte_1 comunque a rimborsare il Dr. dal pagamento della somma portata nel Parte_2 suddetto decreto e/o comunque da quanto sarà eventualmente obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. e/o a qualsiasi altro titolo, la predetta Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierna convenuta opposta comprese le somme a titolo di rifusione delle spese legali in caso di soccombenza nel presente giudizio dovute alla convenuta e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge nei confronti della ER IA
, domande queste ultime che non possono essere accolte, per le ragioni Parte_3 esposte e che, per come formulate, non possono in alcun modo interpretarsi anche quale domanda di condanna della ER IA alla rifusione delle spese di “resistenza” sostenute dall'attore nel giudizio risarcitorio di primo grado.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore, della modesta complessità della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento) in favore della convenuta, mentre nulla deve disporsi sulle spese della ER IA, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Conferma, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 659/23 emesso in data 13.06.23 da questo Tribunale nei confronti dell'attore opponente.
Rigetta le domande avanzate dall'attore nei confronti della ER IA.
Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da pagina 8 di 9 parte convenuta opposta, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Mantova, 10/07/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 9 di 9
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1972/2023
Oggi 10 luglio 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore di parte attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa
Nel merito: In caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 659/2023 del Tribunale di Mantova accertare e dichiarare la tenuta a Parte_1 manlevare e/o a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Dr. dal Parte_2 pagamento della somma portata nel suddetto decreto e/o comunque da quanto sarà eventualmente obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. e/o a qualsiasi altro titolo, la predetta Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierna convenuta opposta comprese le somme a titolo di rifusione delle spese legali in caso di soccombenza nel presente giudizio dovute alla convenuta e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge nei confronti della ER IA Parte_3
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, confermarsi il d.i. n. 659/2023 ing. opposto, respingendo per l'effetto l'opposizione. Vittoria in spese e compensi di lite.”
Il Giudice si ritira per deliberare e all'esito pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1972/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. PIACENTINI MARCO
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F.[...]) rappresentata e difesa dall'avv. BINELLI _1
MATTEO
CONVENUTA OPPOSTA
ASSICURATRICE (C.F. Controparte_2
P.IVA_1
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte convenuta ha richiesto ed ottenuto nei confronti del Dr. il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 659/23, emesso in data 13.06.23 da questo Tribunale, per il pagina 2 di 9 pagamento della somma di € 18.498,00, oltre ad interessi e spese, dovuta a titolo di restituzione delle spese legali liquidate con sentenza n. 741/2019 del Tribunale di Mantova, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti _1 del dott. ; in ricorso l'ingiungente allegava: che detta sentenza era stata Parte_2 totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, che, con sentenza n. 111/2023, aveva condannato il dott. , in solido con la struttura ospedaliera, al risarcimento Parte_2 dei danni subiti da SS IS, condannando altresì i medesimi alla rifusione delle spese legali di primo e di secondo grado, sentenza ormai passata in giudicato;
che a seguito delle richieste formulate erano state corrisposte dai soccombenti tanto le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni liquidati, quanto le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ma, nonostante i reiterati solleciti, non era stata invece restituita la somma versata a titolo di rimborso delle spese legali al dott. , somma che, per effetto Parte_2 dell'intervenuta riforma, doveva considerarsi indebitamente corrisposta (art. 336 co. 2
c.p.c.).
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, non Parte_2 contestando il diritto dell'ingiungente alla ripetizione dell'importo dalla stessa corrisposto in forza della sentenza di primo grado, a titolo di rifusione delle spese legali da questi sostenute in tale fase del giudizio, a seguito della riforma della suddetta sentenza, ma al fine di chiamare in causa al fine di essere da Parte_4 questa manlevato e garantito.
In particolare l'attore allegava, per quanto qui rileva, che , insieme al marito _1
, nel 2019, lo aveva convenuto in giudizio al fine di richiedere il Controparte_3 risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un operazione chirurgo-ortopedica di applicazione di protesi di anca sinistra;
che egli, all'epoca dell'intervento chirurgico eseguito alla aveva in essere un contratto di assicurazione per la RC professionale e _1 per la tutela legale con che a seguito della Parte_4 riforma della sentenza di primo grado, sopra riportata, , in data 07.02.23, a mezzo _1 del proprio difensore, aveva notificato al Dr. la sentenza emessa dalla Corte Parte_2
d'Appello di Brescia, munita di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto per un pagina 3 di 9 importo totale di euro 40.641,46, comprensivo del capitale relativo al risarcimento del danno ed alle spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
che l'attore aveva quindi chiesto alla propria assicuratrice di essere manlevato dalle richieste di cui al notificato precetto;
che dopo un fitto scambio di corrispondenza fra i vari legali coinvolti, la Compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento totale dell'importo portato nel precetto;
che con PEC del 21.03.23 il difensore della dato atto del pagamento, al _1 contempo aveva richiesto anche, e per la prima volta, la ripetizione delle somme che la aveva versato direttamente ai difensori del Dr , in forza di quanto disposto _1 Parte_2 dalla sentenza di primo grado e nelle more del giudizio di appello, per un totale di euro
18.498,73, notificando, successivamente, in data 15.06.2023, il decreto ingiuntivo qui opposto;
che in data 18.07.23 il Dr , per il tramite del proprio difensore, aveva Parte_2 inviato a mezzo PEC lettera di richiesta alla di Parte_4 manlevarlo da tale ulteriore richiesta economica, senza ottenere alcun riscontro;
che la totale copertura assicurativa non era mai stata contestata dalla compagnia, tant'è che, come detto, la stessa aveva provveduto a corrispondere, oltre al risarcimento del danno, le spese legali liquidate dalla Corte d'Appello sia in favore dell'attrice che di altro terzo convenuto in giudizio su IA in causa dell'odierno opponente, circostanza che confermava l'attivazione della polizza da parte dell' e la regolare copertura del Parte_4 sinistro con manleva del proprio assicurato da ogni pretesa creditoria nonché dalle spese di lite relative ai due gradi di giudizio;
che non vi era “pertanto ragione per cui anche la richiesta della ripetizione delle somme versate dalla quale rifusione delle spese legali _1 di primo grado, non debbano rientrare nella copertura assicurativa che fino ad oggi ha tutelato e mantenuto indenne il Dr. dalle richieste della ex paziente in merito al Parte_2 procedimento da questa promosso, prima davanti al Tribunale di Mantova e poi davanti alla Corte d'Appello di Brescia”.
L'opponente concludeva quindi chiedendo, previa autorizzazione alla IA in causa della compagnia assicuratrice “al fine di essere, l'odierno attore, garantito e manlevato in forza di idonea e valida polizza assicurativa n. 253029399498”, che venisse dichiarata “di conseguenza la tenuta a manlevare e tenere indenne Parte_4 il Dr. dal pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo oggi Parte_2
pagina 4 di 9 qui opposto in caso di conferma dello stesso e/o comunque da quanto sarà eventualmente obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare la predetta Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierno attore opponente, oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dallo stesso nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge“.
La convenuta si costituiva ritualmente in causa, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la IA in causa, a fini di economia processuale, di
[...]
la stessa non si costituiva, nonostante regolare notifica Parte_4 dell'atto di IA in causa, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Come già rilevato, l'opponente non ha contestato il credito fatto valere nei suoi confronti;
è infatti pacifico il diritto di di ottenere la restituzione dell'importo dalla stessa Parte_5 corrisposto a titolo di rifusione delle spese legali liquidate in favore del con la Parte_2 sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, titolo venuto meno a seguito della riforma di detta sentenza nel giudizio di appello;
secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, citata dalla convenuta, “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio”, obbligo che non è riconducibile allo schema della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ma, appunto, all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza;
qualora la domanda di ripetizione non sia stata proposta nel giudizio di riforma, per pagina 5 di 9 ottenere la restituzione di quanto pagato sarà necessaria la formazione di un titolo restitutorio, da ottenersi anche in separato giudizio, e pertanto anche a mezzo di decreto ingiuntivo.
Detto decreto, relativo a credito certo, liquido ed esigibile, deve essere pertanto qui confermato, con rigetto dell'”opposizione” solo formalmente proposta dall'attore, senza alcuna contestazione nel merito.
In ragione della natura del suddetto credito (restituzione di somme direttamente corrisposte all'attore a titolo di rifusione di spese legali in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, poi caducata), deve però rigettarsi anche la domanda avanzata dall'attore, nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, di essere da questa “manlevato” di quanto il primo debba a tale titolo corrispondere alla convenuta, non trattandosi di somme che l'attore deve pagare a quest'ultima a titolo di risarcimento danni o a titolo di rifusione di spese legali da questa sostenute, per le quali opera la garanzia assicurativa, ma, appunto, al fine di reintegrare la convenuta nella situazione patrimoniale antecedente alla sentenza riformata, obbligo nei confronti del solvens e che grava unicamente sull'accipiens, ossia sul soggetto che non ha restituito l'importo che, ex lege, è tenuto a restituire, a seguito del venir meno del titolo giudiziale in forza del quale lo ha ricevuto, e quindi sull'attore.
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, in cui rientra l'assicurazione per la responsabilità professionale, l'assicuratore, ex art. 1917 c. 1 c.c. è infatti obbligato a tenere indenne l'assicurato “da quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto”, garanzia in cui rientra sia il risarcimento del danno subito dal terzo, sia, quale ulteriore conseguenza del fatto illecito, le spese legali che l'assicurato debba rifondere al danneggiato;
ai sensi dell'art. 1917 c. 3 sono inoltre “a carico dell'assicuratore” “le spese che l'assicurato abbia sostenuto “per resistere all'azione del danneggiato … nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Come precisato dalla Suprema Corte “ In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese pagina 6 di 9 processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore” (v. Cass. Civ. n. 18076 del 31/08/2020).
La compagnia assicuratrice per la responsabilità civile ha quindi l'obbligo di rifondere all'attore, quale assicurato per la responsabilità professionale, in forza del contratto di assicurazione, anche le spese dallo stesso sostenute per “resistere” all'azione promossa nei suoi confronti dalla danneggiata, ossia le spese legali dovute ai propri difensori per l'attività da questi svolta nei procedimenti di primo (e secondo) grado, mentre nessun obbligo di garanzia grava sulla ER IA quanto al credito restitutorio qui fatto valere dalla convenuta nei confronti del , anche se, in ipotesi, la somma da questa Parte_2 versata all'attore, come liquidata dal giudice con la sentenza caducata, e le spese dovute dall'attore ai propri difensori, fossero di pari importo (come implicitamente può desumersi dalla delega di pagamento allo studio MO sottoscritta dall'attore, in forza della quale la convenuta ha provveduto a bonificare a quest'ultimo le spese legali liquidate con la sentenza di primo grado in favore del , e dalle quietanze rilasciate dai difensori Parte_2 dello stesso (v. doc. 7 parte attrice).
Se una simile domanda (di condanna della ER IA a rifondere all'attore le proprie spese legali) poteva ritenersi essere stata comunque formulata nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, laddove l'attore aveva richiesto, comunque, condanna della “predetta
Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierno attore opponente, oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dallo stesso nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.”, la stessa non è stata supportata da alcuna ulteriore allegazione in merito, nè nell'atto di IA in causa del terzo, né nelle successive memorie, e, soprattutto, non è più stata in alcun modo proposta in sede di pagina 7 di 9 precisazione delle conclusioni, in cui è stata avanzata unicamente domanda di manleva per quanto l'attore è tenuto a restituire alla convenuta, così formulata: “In caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 659/2023 del Tribunale di Mantova accertare e dichiarare la tenuta a manlevare e/o a tenere indenne e/o Parte_1 comunque a rimborsare il Dr. dal pagamento della somma portata nel Parte_2 suddetto decreto e/o comunque da quanto sarà eventualmente obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. e/o a qualsiasi altro titolo, la predetta Compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore dell'odierna convenuta opposta comprese le somme a titolo di rifusione delle spese legali in caso di soccombenza nel presente giudizio dovute alla convenuta e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge nei confronti della ER IA
, domande queste ultime che non possono essere accolte, per le ragioni Parte_3 esposte e che, per come formulate, non possono in alcun modo interpretarsi anche quale domanda di condanna della ER IA alla rifusione delle spese di “resistenza” sostenute dall'attore nel giudizio risarcitorio di primo grado.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore, della modesta complessità della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento) in favore della convenuta, mentre nulla deve disporsi sulle spese della ER IA, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Conferma, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 659/23 emesso in data 13.06.23 da questo Tribunale nei confronti dell'attore opponente.
Rigetta le domande avanzate dall'attore nei confronti della ER IA.
Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da pagina 8 di 9 parte convenuta opposta, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Mantova, 10/07/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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