Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11829 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13280/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13280 del 2024, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Adami, Alessandra Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- della nota del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di Roma Capitale -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Modalità di conferimento di incarichi pari e superiori ai 5 mesi al personale educativo e scolastico a tempo determinato ”;
- di tutti gli atti prodromici consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/12/2024 (notificato il 6/12/2024) le ricorrenti hanno agito al fine di ottenere l’annullamento, previa tutela cautelare, degli atti in epigrafe adottati dalla Amministrazione resistente per il seguente motivo: Violazione di legge. Violazione della Legge 62/2000, art. 1 comma 4 lettera g). Violazione della Legge 3 maggio 1999, n. 124, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44, convertito con Legge 24 maggio 2021, n. 76, dell’Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 del Ministro dell’Istruzione. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta .
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio il 16/12/2024 chiedendo di respingere ogni pretesa, come da scritti difensivi in atti.
3. All’esito della camera di consiglio del 15/1/2025 il Collegio ha fissato udienza nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. e disposto l’integrazione del contraddittorio, come precisato nella ordinanza n.262 del 16/01/2025.
4. All’udienza pubblica del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le ricorrenti hanno dedotto:
- di essere tutte abilitate all’insegnamento nella Scuola per l’Infanzia (v. doc. 7 Diplomi);
- che Roma Capitale nel 2018 ha svolto le ultime due procedure selettive (Determinazioni dirigenziali -OMISSIS- e -OMISSIS-del -OMISSIS- – v. doc. 2a) finalizzate al conferimento degli incarichi di supplenza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, al cui esito, sono state adottate due graduatorie: per le scuole infanzia la Graduatoria unica Insegnanti, per i Nidi la Graduatoria unica Educatori;
- che dalle predette l’Amministrazione può attingere per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze nelle scuole di infanzia e nei nidi capitolini, ai sensi dell’art. 1, comma 228 quater, della Legge n. 208/2015;
- di non avere partecipato alle predette procedure nel 2018 e, in attesa che le stesse vengano rinnovate, di essere state inserite, previa istanza, negli elenchi di Messa a Disposizione (M.A.D.) finalizzati all’assunzione a tempo determinato da parte di Roma Capitale, come da “ Regolamento concernente modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale ”, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione -OMISSIS-(v. doc. 1 ricorrenti).
5.1 Invero, ai sensi dell’art. 13 di tale regolamento, i Municipi possono accogliere istanze di messa a disposizione (MAD) attraverso procedure di evidenza pubblica, come ivi disciplinate, e la MAD si sostanzia in un’istanza informale che permette ai soggetti non inseriti nella graduatorie, in possesso dei titoli professionali e di cultura previsti dalla legge per l’esercizio della professione di educatore/insegnante, di dichiarare la propria disponibilità a svolgere supplenza nelle strutture educative e scolastiche (v. art. 13 comma 1 e 2 del regolamento - doc.1 ricorrente).
6. Con il ricorso le istanti hanno impugnato la nota di Roma Capitale del -OMISSIS- (v. riferimenti in epigrafe), lamentando che l’Amministrazione, nel disciplinare le “ Modalità di conferimento di incarichi pari e superiori ai 5 mesi al personale educativo e scolastico a tempo determinato ”, avrebbe illegittimamente regolato, con riferimento alle docenze nella Scuola per l’Infanzia, l’ordine di chiamata per le supplenze tra le predette graduatorie e gli elenchi c.d. M.A.D.
7. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
8. In via preliminare, si ricorda che i servizi di educazione e cura della prima infanzia sono organizzati nel “sistema integrato” regolato dal D.Lgs.65/2017.
8.1 Tale sistema è organizzato in due livelli distinti in base all'età dei bambini, ciascuno dei quali regolato da un diverso titolo per l’insegnamento:
- i servizi educativi per l'infanzia, destinati ai bambini di età fino a 3 anni (v. art. 2 comma 3 D.Lgs.65/2017);
- le scuole dell'infanzia, per i bambini di età tra i tre e i sei anni di età (v. art. 2 comma 3 D.Lgs.65/2017).
9. Come evidenziato dalle ricorrenti, prima dell’adozione del provvedimento oggetto di gravame, i rapporti tra i vari istituti sopra previsti erano regolati in modo diverso rispetto alla determina oggetto di domanda di annullamento.
9.1 Con nota del 14 febbraio 2020 (v. doc. 3 ricorrente) il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale forniva, invero, ai Municipi, a seguito dell’approvazione del citato Regolamento del 2019, le indicazioni operative in merito alla gestione degli incarichi di supplenza nei servizi educativi e scolastici per l’anno scolastico 2020. In particolare, in sintesi e per ciò che rileva nel presente giudizio, per le scuole dell’infanzia esplicitava i seguenti criteri e ordine di chiamata del personale supplente:
1. ricorso al personale inserito nelle graduatorie di IV e V fascia e nella Graduatoria Unica Provvisoria della Scuola dell’Infanzia;
2. ricorso al personale educativo inserito nelle graduatorie di III e IV fascia o nella Graduatoria Unica Provvisoria degli Asili Nido “ limitatamente agli educatori in possesso del titolo abilitante per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia ”;
3. chiamata da elenco M.A.D. (Messa a Disposizione), del personale in possesso di titolo abilitante per la Scuola dell’Infanzia;
4. ricorso al personale educativo inserito nelle graduatorie di III e IV fascia e nella Graduatoria Unica Provvisoria degli Asili Nido, in possesso di titoli affini per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia;
5. chiamata ad elenco M.A.D. del personale in possesso di titoli affini (v. doc. 3 ricorrente).
9.2 Dunque la chiamata da elenco M.A.D. (n. 3) era disposta in via graduata rispetto al ricorso alle graduatorie delle Scuole dell’Infanzia (n.1) ed anche degli Asili Nido (n.2) ma solo limitatamente agli educatori in possesso “ del titolo abilitante per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia ”.
10. Con il provvedimento gravato, del mese di ottobre 2014 (v. doc. a ricorrente), Roma Capitale, tenuto conto delle chiamate già avvenute e delle posizioni attuali nelle graduatorie sopra menzionate, ha, invece, disposto di seguire il seguente nuovo ordine di chiamata per le Scuole dell’Infanzia:
1. personale educativo presente nella Graduatoria unica Educatori “ con titolo affine per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia ” dalla posizione n. 4.397 alla posizione n. 4.503;
2. personale educativo assente giustificato alle convocazioni (…);
3. personale educativo presente nella Graduatoria unica Educatori “ senza titolo ” dalla posizione n. 888 alla posizione n. 4.503 in conformità a quanto previsto dall’art.2-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n.4, prorogata con Circolare Ministeriale n. 0115135 del 25 luglio 2024 per l’anno educativo e scolastico 2024/2025;
4. personale insegnante inserito negli elenchi MAD municipali sulla base dell’ordine di priorità indicato nell’Avviso pubblico del Dipartimento Organizzazione e -OMISSIS-rse Umane GB/2024/0063948 (…).
11. Le ricorrenti, che sono collocate nella posizione n. 4 della predetta nuova graduatoria, contestano, segnatamente, di essere state illegittimamente pretermesse rispetto alla categoria n. 3: l’elenco M.A.D. dei candidati in possesso del titolo abilitante per la Scuola dell’Infanzia, come le ricorrenti, sarà invero chiamato solo ad esaurimento completo della “Graduatoria unica Educatori”, financo con riferimento ai soggetti ivi presenti “senza titolo” alcuno, neppure affine, per l’insegnamento nella scuola di infanzia.
11.1 Ne deriva, in sintesi, che le ricorrenti, in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento nelle scuole di infanzia, saranno posposte al personale non in possesso del titolo abilitante per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia.
12. Le doglianze predette risultano meritevoli di accoglimento non essendovi, in primo luogo, alcuna norma che imponga, come ritenuto dalla Amministrazione resistente, tale nuovo ordine di chiamata.
13. Nello stesso provvedimento gravato si richiama l’art.2- ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 convertito dalla legge 6 giugno 2020 n.4 secondo cui, al comma 1, “ Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ”.
13.1 Ebbene, si evidenzia come la norma precisi chiaramente che la chiamata per le scuole dell’infanzia è possibile attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia “ in possesso di titolo idoneo ”. Nel provvedimento gravato, come sopra riportato, è invece prevista la chiamata, al n. 3), di tutto il personale educativo presente nella Graduatoria unica Educatori, precisando “ senza titolo ”, dalla posizione n. 888 alla posizione n. 4.503 (v. doc.a cit. ).
14. Ancora, non impone l’interpretazione proposta dalla Amministrazione, come dalla stessa sostenuto, l’art. 13 del “Regolamento concernente modalità e criteri per la gestione delle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”, del 2019, già menzionato (doc.1 ricorrente). L’art. 13 comma 3 precisa, infatti, che “ I Municipi prendono in considerazione gli elenchi MAD solo nel caso in cui nelle graduatorie capitoline per gli incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico non siano stati reperiti aspiranti disponibili ”.
14.1 In primo luogo, tale norma dispone una preferenza per le graduatorie capitoline rispetto agli elenchi MAD, di per sé mai contestata dai ricorrenti, che tuttavia, secondo un’interpretazione logica e sistematica, deve intendersi come riferita agli aspiranti “idonei” disponibili delle graduatorie e non anche a qualunque partecipante ivi inserito, anche se privo di titolo.
14.2 In secondo luogo, si rileva che tale regolamento, che oggi sarebbe ostativo alla tesi delle ricorrenti, era richiamato espressamente dalla nota del 14 febbraio 2020 con cui, come sopra esposto, proprio Roma Capitale prevedeva la prioritaria chiamata del personale delle graduatorie concorsuali rispetto agli elenchi M.A.D. solo per gli aspiranti muniti di titolo idoneo e non anche “senza titolo”, come oggi previsto nel provvedimento impugnato (v. doc. 3 ricorrente).
15. Risultano, altresì, fondate le censure con cui si è evidenziata l’irragionevolezza della scelta censurata della Amministrazione e quindi l’eccesso di potere manifestato nel provvedimento gravato.
16. A fronte del predetto quadro giuridico si rileva, infatti, che è dal 2018 che Roma Capitale ritiene di non indire più alcuna procedura selettiva per il personale docente e per la formazione della graduatoria aggiornata per la stipula di contratti di lavoro presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale.
16.1 Le ricorrenti, che hanno manifestato interesse a partecipare alla futura nuova selezione e sono in attesa della stessa, non possono, dunque, fare altro che aspirare alla chiamata dagli elenchi M.A.D. Ciò vale, peraltro, anche con riferimento a tutti gli altri docenti che non abbiano partecipato alla selezione del 2018 nonché per coloro che, più semplicemente, abbiano acquisito il titolo di insegnamento per le scuole dell’infanzia dopo tale selezione (v. bandi del 2018-doc. 2 a).
16.2 In applicazione del provvedimento gravato tutti costoro, inseriti negli elenchi M.A.D., sono irragionevolmente pretermessi indistintamente rispetto a tutto il personale educativo inserito, a seguito di una selezione avvenuta sette anni prima, nel 2018, nella Graduatoria unica Educatori “senza titolo” dalla posizione n. 888 alla posizione n. 4.503.
17. In conclusione, risulta fondato il motivo di ricorso con cui le ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge nonché l’eccesso di potere, in particolare, per illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato.
18. Per l’effetto deve essere annullata in parte qua e nei termini di cui in motivazione la nota del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di Roma Capitale -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto, “ Modalità di conferimento di incarichi pari e superiori ai 5 mesi al personale educativo e scolastico a tempo determinato ”, limitatamente alla parte in cui prevede la chiamata per il personale delle Scuole dell’Infanzia del personale educativo presente nella Graduatoria unica Educatori dalla posizione n. 888 alla posizione n. 4.503 anche se “senza titolo”, e dunque senza titolo alcuno o senza titolo affine per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, con priorità rispetto al personale insegnante inserito negli elenchi MAD municipali che sia invece munito di titolo per l’insegnamento nella Scuola per l’Infanzia, impregiudicato ogni ulteriore potere discrezionale dell’amministrazione interessata nel rispetto del potere conformativo esercitato con la presente decisione.
18. È fatto salvo, in particolare, il potere di Roma Capitale di verificare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di legge per l’insegnamento presso le Scuole dell’Infanzia delle ricorrenti, non essendo stato tale potere ancora esercitato, così come degli altri iscritti degli elenchi MAD municipali.
19. Le spese di lite sono liquidate come nel dispositivo e seguono il criterio della soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale a corrispondere a parte ricorrente, unitariamente intesa, le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato (se versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.