Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04466/2025REG.PROV.COLL.
N. 08628/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 8628 del 2024, proposto dal
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mariamichaela Li Volti ed Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
NT LL ed RO BA, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7377/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT LL e di RO BA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Martini e Longhin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che con avviso di selezione pubblica del 12 maggio 2023 la Città di Torino indiceva una procedura selettiva per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di trenta posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - Funzionario pedagogico (S.P.01/23), articolata nelle seguenti due graduatorie:
graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20;
graduatoria 2: educatore nido infanzia – Posti 10.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2650 del 23 maggio 2023 la stessa amministrazione, in parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione de qua , integrava l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso per la graduatoria 2.
I titoli di studio richiesti dal bando per l’accesso alla graduatoria 1, rimasti invariati anche a seguito dell’integrazione disposta con l’indicata determina n.2650/2023, comprendevano, oltre alle pertinenti lauree in Scienze della formazione primaria - classe LM 85bis ed in Scienze della formazione primaria - indirizzo Scuola dell’infanzia, anche il Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole di grado preparatorio, il diploma di Liceo socio-psico-pedagogico, il Diploma quadriennale di Istituto magistrale, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 ed accompagnati da una Laurea triennale di I livello (L) o Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate Lauree abilitanti previste dal d.l. n. 137 del 2008 e dal d.m. n. 249 del 2010, ovvero un titolo di studio conseguito all’estero, previo espletamento di una procedura di equiparazione ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001.
I sigg.ri NT LL ed RO BA, unitamente ad altri, impugnavano gli atti della suddetta procedura selettiva innanzi al TAR per il Piemonte, nella parte in cui il bando prescriveva quale titolo di accesso per la partecipazione alla “graduatoria 1” il Diploma di laurea, oltre ai Diplomi abilitanti all’insegnamento conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, deducendone la natura di clausola illegittimamente escludente, sul presupposto che fossero sufficienti i titoli abilitanti dichiaratamente posseduti per l’accesso alla selezione di cui era causa.
I ricorrenti erano infatti in possesso di titolo inferiore alla laurea, ma abilitante all’insegnamento nella scuola primaria (quali il Diploma quadriennale di istituto magistrale, di maestra di scuola di infanzia, di liceo psico-pedagogico, ovvero il Diploma di sperimentale ad indirizzo linguistico, etc.) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Con sentenza in forma semplificata n. 690 del 17 luglio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso, aderendo alla prospettazione dell’Ente territoriale circa la necessità del Diploma di laurea per poter partecipare alla procedura de qua .
Avverso tale decisione i sigg.ri NT LL ed RO BA interponevano appello, che veniva infine accolto con sentenza 3 settembre 2024, n. 7377 di questa Sezione, con conseguente annullamento della clausola del bando oggetto ab origine di impugnativa.
Avverso la predetta sentenza il Comune di Torino proponeva allora ricorso per revocazione, affidato, per la parte rescindente, a due motivi di impugnazione:
1) Errore di fatto revocatorio derivante da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti acquisiti nel processo, la quale ha indotto il Collegio a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato e non contestato, rilevante ai fini del decidere (specificamente il profilo di inquadramento riservato ai candidati vincitori del concorso de quo - S.P. 01/23)
- Decisività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 106 c.p.a. e di cui all’articolo 395, n. 4 c.p.c .
2) Errore di fatto revocatorio derivante da un’errata ed omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti acquisiti nel processo, la quale ha prodotto l’omessa pronuncia da parte del Collegio su domande e/o eccezioni costituendi il thema decidendum;
- Decisività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 106 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e di cui all’articolo 395, n. 4 c.p.c .
Costituitisi in giudizio, i sigg.ri LL NT e BAa RO eccepivano l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza, insistendo per il rigetto.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Torino deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto per cui “ deve riconoscersi ai previgenti titoli di studio […] valore strumentale ai soli fini dell’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo per i posti de quibus ”, laddove “ i posti de quibus ” erano riservati all’inquadramento dell’area funzionariale ed EQ e nell’immissione in ruolo: tale conclusione, in particolare, sarebbe fondata su un’errata percezione del contenuto materiale degli atti processuali, ictu oculi percepibile in ragione del fatto che il bando per i “ posti de quibus ”, prevedeva espressamente la collocazione dei
canditati vincitori nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – funzionario pedagogico (S.P. 01/23).
In breve, il vizio revocatorio consisterebbe nell’aver erroneamente percepito, il Collegio, che il concorso di cui è causa fosse diretto all’immissione in graduatoria di personale docente, quando invece era volto al reclutamento di personale scolastico nell’area professionale dei funzionari ed EQ: la prova di ciò risiederebbe nell’aver assunto – il giudice d’appello – a faro del proprio giudizio la diversa e complessa disciplina relativa alle scuole statali, non applicabile al comparto degli enti locali, confondendo la questione dei titoli abilitativi all’insegnamento con il vero oggetto della procedura concorsuale, rivolta all’assunzione di personale educativo di alta formazione da inquadrare nella categoria dei funzionari ed EQ (tale essendo il “fatto storico” non considerato dal giudicante).
Il motivo è inammissibile.
In estrema sintesi, come anticipato, l’errore di fatto revocatorio dedotto dal Comune di Torino consisterebbe nell’aver ritenuto – come testualmente si legge nell’atto di gravame – che “ il concorso di cui è causa fosse diretto all’immissione in graduatoria di personale docente, quando invece era volto al reclutamento di personale scolastico nell’area professionale dei funzionari ed EQ ”.
Giova preliminarmente ricordare, sia pure sommariamente, i presupposti giuridici che connotano la figura del vizio revocatorio.
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale , ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
Inoltre l’errore revocatorio deve emergere con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006). Esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.
Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053); ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
In tutti questi casi non è possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento ( ex multis , Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).
Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l’errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che “ nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio – motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto ” (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8); inoltre, ricorre l’errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente “ purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione ” (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055).
Sempre in termini, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui “ L’errore revocatorio è […] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099) ”.
Più in generale, “ L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio ” ( ex pluribus , Cons. Stato, III, 18 settembre 2024, n. 7633).
Va aggiunto che non sussiste errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8).
Ancora “ si può affermare che, laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza ” (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842).
Va poi ribadita la distinzione tra motivo di ricorso ed argomentazione a ciascuno dei motivi sostegno del medesimo, così come delineata – proprio per delimitare l’ambito della revocazione – dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 27 luglio 2016, n. 21. Il motivo di ricorso delimita ed identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice e in relazione ad esso si pone l’obbligo della corrispondenza, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; a sostegno del motivo – che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice – la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda.
Rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati (Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3701).
Alla stregua del delineato quadro giurisprudenziale, non si rinvengono nella fattispecie in esame i presupposti del vizio revocatorio.
Individuata come in precedenza la circostanza “di fatto” che sarebbe stata erroneamente percepita dal Collegio d’appello, non può revocarsi in dubbio che la sentenza impugnata abbia in realtà ben tenuto conto della circostanza che il giudizio aveva ad oggetto l’esclusione di insegnanti di scuola dell’infanzia da concorso indetto per posti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’EQ, così come del fatto che il futuro inquadramento contrattuale indicato nel bando non era stato fatto oggetto di
impugnazione.
Di ciò danno testualmente atto le motivazioni della decisione in esame, nel precisare (punto 10) che il giudizio aveva ad oggetto una procedura concorsuale “ per la selezione di venti docenti della scuola dell’infanzia, da inquadrare come funzionari pedagogici (S.P. 01/23) ” (punto 10), nonché (punto 13) “ relativo a funzionari EQ (di elevata qualificazione) corrispondente all’ex ottava qualifica e successivamente alla Categoria D e attualmente Area Funzionari ed EQ ”.
Anche al successivo punto 25 si ribadiva che la procedura concorsuale aveva ad oggetto il profilo professionale che il vigente CCNL “Funzioni Locali” inserisce nell’Area dei Funzionari e dell’EQ, all’uopo precisandosi che le previsioni contrattuali non potevano prevalere sulla clausola di salvaguardia di rango legislativo: “ 25. Né la disciplina legislativa primaria di cui all’art. 4 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 65/2017 – da leggersi in combinato disposto con l’art. 1 comma 110 l. n. 107/2015 – in mancanza peraltro di altra normativa primaria specifica, vigente ratione temporis al tempo dell’indizione del concorso de quo, potrebbe essere posta nel nulla dalla sopravvenuta disciplina del C.C.N.L. degli Enti locali, che ha elevato i docenti per la scuola di infanzia – al pari degli educatori degli asili nido - a funzionari EQ, richiedendo pertanto il possesso del diploma di laurea ”.
A ciò faceva seguito (punti 15 e 16) una articolata analisi del compendio normativo relativo alla scuola dell’infanzia ed alla figura professionale degli insegnanti della scuola dell’infanzia (già scuola materna), dalle origini alla riforma operata dal d.lgs. n. 65 del 2017, per poi concludere con l’elaborazione giurisprudenziale in materia di titoli di accesso ai posti di docente di scuola dell’infanzia (punti 16 e 17).
Risulta dunque, per tabulas , che la sentenza oggi impugnata correttamente presupponeva che il contenzioso riguardasse degli insegnanti di scuola dell’infanzia e che il bando ne disponesse
l’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’EQ.
Nelle motivazioni della sentenza si procedeva quindi (punti 18, 19 e 20) all’interpretazione della clausola transitoria di cui all’art. 4 comma d.lgs. n. 65 del 2017, di salvaguardia dei titoli per l’accesso ai posti di insegnante di scuola dell’infanzia, concludendo che il rinvio in essa contenuto alla “ normativa vigente ” dovesse intendersi come rinvio “fisso” alla normativa in essere al tempo
dell’entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 65 del 2017, ivi compresa la normativa transitoria, come ricostruita anche dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 11 del 2017, nonché 4 e 5 del 2019, le quali hanno riconosciuto ai diplomi magistrali un valore strumentale all’accesso al pubblico impiego, che non interferisce però con l’inquadramento contrattuale.
Deve pertanto concludersi che la censura dedotta dal Comune di Torino altro non investa, in realtà, che il merito dell’interpretazione normativa operata dal giudice d’appello, per di più operando un’impropria sovrapposizione tra il profilo (giuridico) dell’accesso al pubblico impiego e quello dell’inquadramento contrattuale del personale assunto.
La circostanza, del resto, che il reale oggetto di contestazione sia il merito dell’esegesi normativa operata in sentenza e non già l’esistenza o meno di un presupposto fattuale del giudizio emerge palese dal rilievo che parte ricorrente muove alla decisione impugnata, di aver cioè “ assunto a faro del proprio giudizio la diversa e complessa disciplina relativa alle scuole statali, non applicabile al comparto degli enti locali […] ”.
Sul punto, la sentenza impugnata (punto 22) espressamente aveva chiarito che la clausola di salvaguardia – e, più in generale, la disciplina data dal d.lgs. n. 65 del 2017 nel suo complesso – non poteva che trovare applicazione anche ai concorsi banditi dagli enti locali: “ Non condivisibile è la ricostruzione operata dal primo giudice, nel punto in cui esclude che l’art. 4, d.lgs. n. 65/2017 – il cui significato e la cui ratio è da ricostruirsi nel senso innanzi precisato – possa assicurare al titolo abilitante all’insegnamento posseduto dai ricorrenti valore ai fini all’accesso al concorso de quo.
Ed invero la disciplina di settore dettata dal medesimo d.lgs. non può che valere anche rispetto ai concorsi, come nell’ipotesi di specie, banditi dagli enti locali, cui spetta di gestire, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia a norma dell’art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 65/2017, non potendosi concepire un sistema distonico fra accesso tramite pubblico concorso a posti di docente per la scuola dell’infanzia statale ed accesso, del pari tramite pubblico concorso, a posti di docente per la scuola dell’infanzia comunale, concorrendo anche gli enti locali alla gestione del sistema scolastico ”.
La questione se i titoli previgenti fossero stati fatti salvi anche nei confronti degli enti locali veniva quindi ripresa al punto 23.2, ribadendo il pieno valore strumentale all’accesso, negandosi di nuovo che la clausola di salvaguardia potesse operare solo per l’accesso ai posti statali ma non per quelli negli asili nido degli enti locali.
La questione, peraltro, era stata oggetto di ampio contraddittorio processuale tra le parti, circostanza per sé ostativa al prefigurarsi di un vizio revocatorio, come sopra ricordato.
La sentenza ha quindi espressamente motivato circa l’applicabilità della normativa anche ai concorsi banditi degli enti locali, tenuti a rispettare la clausola di salvaguardia dei titoli previgenti, circostanza che ulteriormente non consente, quindi, di ravvisare il dedotto vizio revocatorio.
Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di revocazione, il Comune di Torino deduce quindi che – in conseguenza del vizio precedentemente censurato – il giudice di appello avrebbe omesso l’esame del thema decidendum che gli era stato devoluto. La decisione sarebbe stata infatti fondata sulla erronea percezione, da parte del Collegio, del quadro venutosi a plasmare in conseguenza delle censure svolte dalla parte ricorrente e delle eccezioni sollevate dal Comune resistente.
Nonostante gli atti processuali avessero delineato con precisione il thema decidendum , quest’ultimo sarebbe in realtà sfuggito al Collegio, “ il quale fonda la propria decisione unicamente sul presupposto che “deve riconoscersi ai previgenti titoli di studio, regolati dalla disciplina regionale e conseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che richiede una formazione universitaria specifica, valore strumentale ai soli fini dell’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo per i posti de quibus”, senza tenere conto del - e dunque omettendo di pronunciarsi sul - “fatto storico” (i posti de quibus erano stati banditi per funzionario ed EQ e non genericamente per immissione in ruolo) e della “realtà processuale” (mancata impugnazione dell’inquadramento) che avrebbero - con assoluta immediatezza - determinato il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado ”.
In realtà, deduce il Comune ricorrente, “ posto che il bando prevedeva l’inquadramento in area funzionari ed EQ; posto che i ricorrenti non impugnavano detto inquadramento e di ciò il Comune dava atto nella propria memoria difensiva di primo grado (pagg. 11 e 12); così cristallizzato il thema decidendum, il TAR nella sentenza di primo grado , rileva la carenza di interesse con riferimento alla censura posto che i ricorrenti non contestano l’inquadramento oggetto del concorso (id est area dei funzionari ed EQ) ”.
Anche questo motivo è inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato, per ragioni di completezza, che nelle motivazioni della sentenza d’appello non emerge alcun elemento obiettivo dal quale poter desumere che il giudice di seconde cure avesse presupposto che (anche) l’inquadramento conseguito dagli originari ricorrenti fosse stato fatto oggetto di impugnazione, laddove le argomentazioni ivi contenute davano piuttosto ad intendere che alcuna rilevanza potesse invece avere la mancata contestazione dell’inquadramento.
Ciò premesso, era del tutto evidente al giudice di appello che oggetto di impugnazione da parte degli odierni resistenti fosse la preclusione all’accesso al concorso derivante da una clausola della lex specialis che riconosceva, quale esclusivo titolo di accesso, il solo diploma di laurea (tra l’altro, a prescindere dall’indirizzo, dunque a rigore anche privo di attinenza con le mansioni ed il profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia), vizio che veniva infine annullato (dal medesimo giudice) in ragione della ritenuta applicabilità, al caso di specie, della clausola di salvaguardia di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 (facendo così venir meno la detta preclusione).
Come già evidenziato in ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza di appello aveva espressamente motivato circa l’applicabilità della clausola de qua anche ai concorsi banditi degli enti locali, anch’essi tenuti a rispettare la clausola di salvaguardia dei titoli previgenti: in questi termini, la rilevata illegittimità del bando di concorso non atteneva tanto al profilo del (futuro) inquadramento dei vincitori, bensì alla stessa possibilità per i candidati di partecipare alla procedura selettiva, dovendosi per l’effetto respingere l’interpretazione (di fatto abrogatrice) della clausola predetta data dall’amministrazione odierna ricorrente.
Non è dunque dato rilevare, neppure in ordine al secondo motivo di ricorso, una “svista percettiva” circa l’inquadramento previsto nel bando nell’Area dei Funzionari e dell’EQ e la sua mancata impugnazione, riducendosi l’obiezione mossa in questa sede dal Comune di Torino alla inammissibile riproposizione di una censura in diritto, già rigettata in grado di appello con l’accoglimento di una diversa impostazione ermeneutica.
Impostazione che è ben delineata a pag. 26 dell’impugnata sentenza, laddove si conclude che “ in coerenza con le coordinate ermeneutiche tracciate – sia pure con riferimento ai concorsi per l’accesso ai posti di docente di scuola materna ed elementare nella scuola statale, in relazione alla disciplina dettata al riguardo dal legislatore in attuazione della riforma di cui all’art. 3 l. n. 341/1990 – dall’Adunanza Plenaria con le indicate sentenze n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019,deve riconoscersi a detti titoli di studio valore strumentale, ovvero ai soli fini dell’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo per i posti de quibus […] ”.
In breve, rilvava il giudice di appello che nell’ottica del Comune il concetto di valore “strumentale” avrebbe esorbitato dalla materia dei titoli abilitativi all’insegnamento, per invadere lo specifico settore delle aree di inquadramento del personale del comparto del personale degli enti locali (che pur segue un altro tipo di disciplina), con ciò finendo per attribuire al titolo in questione un valore abilitante assoluto nei confronti del grado di copertura di quel ruolo e, dunque, un privilegio non solo nei confronti dei partecipanti alla procedura relativa ai posti de quibus , titolari di diploma di laurea, ma altresì nei confronti del personale docente ancora incardinato nell’Ente nella categoria C (istruttori).
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Torino al pagamento, in favore dei resistenti NT LL ed RO BA (in solido tra loro), delle spese di lite del giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO