Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili promosse in grado d'appello con ricorsi depositati in
Cancelleria, il primo, il giorno 01.10.2024, iscritto al n. 337/2024
R.G. Sezione Lavoro, il secondo, il giorno 28.01.2025, iscritto al n.
34/2025 R.G. Sezione Lavoro, e poste in discussione all'udienza
collegiale del 20.03.2025
R.G. 337/2024
d a OGGETTO:
in persona del l.r.p.t., LICENZIAMENTO E Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sirianni del foro di Milano, ALTRO
domiciliatario giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Valentina Ponte del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Rosario Salonia del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
in persona del Controparte_2
l.r.p.t.
APPELLATA CONTUMACE
R.G. 34/2025
d a
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Rosario Salonia del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Valentina Ponte del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sirianni del foro di Milano, - 3 -
domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o
in persona del Controparte_2
l.r.p.t.
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appelli a sentenza n. 920 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Dei ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.920/2024, pubblicata in data 8 agosto
2024, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro,
ha accolto il ricorso proposto da e ha Parte_2
accertato il diritto di quest'ultimo alla retrocessione del rapporto di lavoro dal al Controparte_2 [...]
per il periodo dal Parte_3
29 agosto 2019 al 15 febbraio 2022, nonché al passaggio diretto dal Fallimento alla dal 16 febbraio 2022, Parte_1
in qualità di impiegato di 3° livello retributivo del CCNL
Turismo-Commercio e con mansioni di addetto alla reception;
ha altresì accertato l'inefficacia del licenziamento irrogato al - 4 -
ricorrente dal in data 10 Controparte_2
ottobre 2022, con conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso in servizio da Central Hostel Bergamo s.r.l.; ha pure accertato la responsabilità di tutte le società convenute per il danno subito dal ricorrente pari alle retribuzioni non percepite dal licenziamento all'effettiva riammissione in servizio ed ha condannato, in solido, la Central Hostel Bergamo s.r.l. e il a corrispondere al Controparte_2
queste ultime retribuzioni, oltre che le spese di lite, Parte_2
compensando le spese tra le altre parti.
Il giudice, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza per materia, sollevata dal
[...]
, e di decadenza Controparte_3
ex art.32, comma 4, lett.c, della l.183 del 2010, ha ricostruito le intricate vicende circolatorie che hanno interessato il ramo d'azienda riguardante la gestione dell'ostello per la gioventù di
Bergamo, sito in località Monterosso, cui il è sempre Parte_2
stato addetto sino al suo licenziamento del 10 ottobre 2022.
Ha poi rilevato essere pacifico in giudizio che il ramo di azienda relativo a detto ostello non era mai cessato posto che era passato dall , Parte_3
all'epoca in bonis, al in Controparte_2
virtù di un contratto di affitto di azienda del 7 aprile 2016; dal al Controparte_2 [...]
in virtù del Parte_4 - 5 -
recesso dal suddetto contratto di affitto operato dal in CP_1
data 29 agosto 2019, pur essendo il ramo di azienda proseguito di fatto con la gestione da parte dell'ex affittuario
[...]
dal Controparte_2 Parte_5 Parte_1
avendo quest'ultima acquisito il ramo di azienda dal CP_1
in data 16 febbraio 2022, a seguito di apposita gara indetta dal
. CP_1
Ed ancora, ha osservato che era pure incontestato che il ricorrente era sempre stato addetto al ramo di azienda e che aveva lavorato ininterrottamente sino al 10 ottobre 2022, data del licenziamento intimatogli dal Controparte_2
suo ultimo formale datore di lavoro che aveva
[...]
proseguito nella gestione del ramo di azienda, nonostante il avesse receduto dal relativo contratto di affitto di CP_1
azienda, addirittura continuando nella gestione del ramo di azienda anche dopo che il ramo era già stato ceduto dal
Fallimento alla Parte_1
Sulla scorta di questi fatti ha ritenuto operare nella specie l'art.2112 c.c., con conseguente diritto del di passare Parte_2
alle dipendenze della ultima acquirente Parte_1
del ramo di azienda, non sussistendo tra l'altro alcun accordo sindacale derogatorio della norma.
Ha poi ritenuto il licenziamento inefficace perché
intimato da un soggetto diverso dal reale datore di lavoro ed ha condannato la a riammettere in servizio il Parte_1 - 6 -
ricorrente.
Ha altresì accertato la responsabilità di tutte le convenute per quanto attiene al danno subito dal lavoratore (pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio) ed ha condannato soltanto la
[...]
e il al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dello stesso, non potendo emettersi sentenza di condanna nei confronti del . CP_1
Contro la sentenza ha proposto appello la Parte_1
con ricorso depositato l'1 ottobre 2024, che ha radicato
[...]
il giudizio n.R.G. 337/2024, articolando una pluralità di motivi.
Ha chiesto la riforma della decisione e il rigetto di tutte le domande spiegate dal ricorrente.
Con ricorso depositato successivamente, in data 28
gennaio 2025, che ha radicato il giudizio n.R.G. 34/2025, ha proposto appello anche il Controparte_3
, articolando, a sua volta, motivi di
[...]
gravame, e chiedendo la riforma della decisione, con rigetto di tutte le domande proposte dal Parte_2
Il si è costituito in entrambi i giudizi ed ha Parte_2
resistito alle impugnazioni, chiedendone il rigetto.
Non si è invece costituito in nessuno dei due giudizi il nonostante la regolarità delle Controparte_2
notificazioni, e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza è stata disposta la riunione dei due - 7 -
giudizi e la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla (da Parte_1
considerarsi principale, in quanto depositato per primo) merita accoglimento nei ristretti termini di cui sotto (sotto il profilo dell'accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum e percipiendum) e, allo stesso modo, anche l'appello proposto dal
(da CP_1 Controparte_3
considerarsi incidentale) merita parziale accoglimento (sotto il profilo dell'esclusione della responsabilità solidale del per il danno subito dal . CP_1 Parte_2
1) Dato atto che nessuna delle parti appellanti ritorna sulle questioni preliminari della competenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere dell'odierna controversia e della decadenza dall'azione ai sensi dell'art.32, comma 4, lett.c, della l.183 del 2010, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni del giudice di primo grado (art.329 c.p.c.),
occorre trattare il primo motivo del gravame proposto dalla con il quale quest'ultima società Parte_1
eccepisce la nullità della sentenza appellata, essendo stata adottata a seguito dell'udienza svoltasi in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. (come recentemente novellato).
Deduce che il Tribunale di Bergamo in sostituzione - 8 -
dell'udienza orale e in presenza delle parti, prevista per la decisione nel rito del lavoro, ha invece fatto ricorso alla forma della trattazione scritta di cui alla citata norma, pur essendo questa forma incompatibile con il rito del lavoro.
Richiama in tema l'ordinanza n.11898 del 2024, della
Corte di Cassazione, di rimessione della relativa questione alla
Sezioni Unite, e riporta le relative considerazioni della Corte di
Cassazione che, per quanto attiene alla fase decisoria, unica qui rilevante, ha richiamato, illustrando la tesi sfavorevole all'applicabilità del modello di cui all'art.127 ter c.p.c., esposta dalla Corte in alternativa alla contrapposta tesi favorevole, plurimi argomenti: vi sarebbe un'incompatibilità strutturale della forma della trattazione scritta con il fatto che l'udienza di decisione nel rito del lavoro comporta la discussione orale della causa, senza previo svolgimento di attività difensionali volte ad illustrare la posizione di ognuna delle parti, e le note previste nel caso della trattazione scritta sono soltanto circoscritte alle istanze e alle conclusioni delle parti;
inoltre l'udienza in cui si discute la causa è pubblica ai sensi dell'art.128 c.p.c., con prescrizione presidiata da nullità (art.84, comma 1, dis.att.c.p.c.), e quindi ove ammessa la sua sostituzione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., verrebbe meno la pubblicità dell'udienza; ancora, ammettere la decisione della causa, in seguito alla trattazione scritta e mediante deposito del provvedimento da parte del giudice entro il termine di 30 giorni per come previsto dall'art.127 ter c.p.c., - 9 -
confliggerebbe con quella caratteristica essenziale del processo del lavoro rappresentata dall'assenza di cesure tra la discussione della causa e la deliberazione della decisione, cristallizzata in un dispositivo non più modificabile e che deve essere letto necessariamente in udienza (contrariamente alla motivazione che può essere depositata successivamente), a pena di nullità
insanabile (art.156, comma 2, c.p.c.); infine, un'interpretazione estensiva dell'art.127 ter c.p.c. sino a consentirne la sua applicazione alla fase decisoria del rito del lavoro, in assenza di espressa previsione al riguardo, non risponderebbe alla volontà
del legislatore che introducendo la suddetta norma nulla ha disposto al riguardo.
Il motivo va disatteso e ciò per ragioni diverse da quelle della compatibilità, o meno, del modello di udienza ex art.127
ter c.p.c. con la fase decisoria del rito del lavoro.
Ed invero, la società appellante, formulando la censura in esame si è limitata a sostenere l'incompatibilità dell'udienza nella forma della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. con il rito del lavoro (e la conseguente nullità della sentenza pronunciata all'esito di detta udienza e con l'osservanza delle forme e dei termini previsti dal suddetto art.127 ter c.p.c.), ma non ha dedotto alcun pregiudizio che le sarebbe derivato dall'adozione, per la fase decisoria, del rito erroneo, e neppure ha dedotto alcuna violazione del proprio diritto di difesa o del contraddittorio. - 10 -
Se così è, deve ricordarsi il principio consolidato e tralaticio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'errata applicazione del rito non è causa di nullità o motivo di impugnazione, qualora sia rispettato il contraddittorio e sia consentita la possibilità difensiva.
In altri termini, dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia,
in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente,
Cass. 12567/2021).
Poiché, come si è anticipato, nessun pregiudizio processuale è stato dedotto dalla società appellante per essere stata la decisione adottata all'esito di un'udienza svolta nella forma della trattazione scritta, con conseguente pronuncia della sentenza con le modalità e le scansioni temporali previste nel caso di adozione di questa forma di udienza, l'eccezione non può
che essere respinta.
Sotto diverso profilo, deve pure rilevarsi che il Tribunale quando ha disposto che l'udienza di decisione fosse tenuta nella forma del cit. art.127 ter c.p.c., ha dato atto dell'accordo delle parti in punto e contestualmente ha concesso alle parti un primo termine per note difensive sino a dieci giorni prima dell'udienza e un secondo termine per il deposito delle brevi note previste dal - 11 -
cit.art.127 ter c.p.c., così consentendo alle parti medesime non soltanto di articolare compiutamente le proprie difese conclusive, ma anche di opporsi alla forma cartolare dell'udienza e chiedere, melius re perpensa, la discussione in presenza, opportunità quest'ultima che la società appellante non ha sfruttato, così definitivamente accettando la disposta applicazione del cit.art.127 ter c.p.c..
A fronte di questa condotta, la società non può ora dolersi di una – asserita - nullità cui ella stessa avrebbe dato corso.
In definitiva, non vi sono spazi per dichiarare la nullità
della sentenza appellata, per essere stata la stessa adottata all'esito dell'udienza svoltasi nelle forme dell'art.127 ter c.p.c..
::::::::::
2) Passando al merito, conviene partire dal quadro dei fatti pacifici in causa.
Il è stato assunto in data 14 ottobre 2002, Parte_2
dalla , all'epoca Parte_3
in bonis (d'ora in avanti, per brevità, soltanto
[...]
. Controparte_1
Sin dall'assunzione è stato inquadrato nel 3° livello del
CCNL Turismo e Commercio ed è stato assegnato alle mansioni di addetto alla reception.
L gestiva allora l'ostello Controparte_1
di Bergamo, presso cui il ricorrente ha sempre lavorato, ed aveva - 12 -
avuto in locazione la struttura immobiliare sita in località
Monterosso, ove insisteva l'attività alberghiera, dalla Provincia di Bergamo.
Ad un certo punto, in data 7 aprile 2016, l'
[...]
ha concesso in affitto al Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti solo ) il ramo
[...] Controparte_2
di azienda relativo a detto ostello di Bergamo.
Il rapporto del per effetto dell'affitto del Parte_2
ramo di azienda è passato, senza soluzione di continuità,
all'affittuario . Controparte_2
In data 1 luglio 2019, l Controparte_1
proprietaria del ramo di azienda concesso in affitto, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma.
A seguito del fallimento, in data 29 settembre 2019, è
stato comunicato al , affittuario, il recesso dal Controparte_2
contratto di affitto ai sensi dell'art.79 legge fallimentare, in quanto non era stato autorizzato l'esercizio provvisorio del ramo di azienda in questione.
Nonostante il recesso formale del , il CP_1
ha comunque proseguito nella gestione del ramo Controparte_2
di azienda (ossia dell'ostello) e il al pari degli altri Parte_2
dipendenti addetti al ramo di azienda, ha continuato il rapporto di lavoro.
La gestione dell'ostello è continuata di fatto per anni, sino all'ottobre 2022, quando il l'ha cessata. Controparte_2 - 13 -
Alcuni mesi prima, in data 16 febbraio 2022, la
[...]
(d'ora in avanti solo , a seguito di Parte_1 Parte_1
gara indetta dal , si è aggiudicata la cessione del ramo CP_1
di azienda in questione e con atto di cessione del 20 giugno
2022, il ramo di azienda è stato ceduto alla Parte_1
Il ha tuttavia proseguito nella gestione Controparte_2
del ramo di azienda e il ha continuato, senza Parte_2
soluzione di continuità e senza alcuna modifica del suo rapporto di lavoro, nell'attività lavorativa nell'ambito del ramo di azienda e ciò sino al 10 ottobre 2022, data della lettera di licenziamento da parte del , che peraltro sino al mese di Controparte_2
ottobre 2022, ha continuato a gestire di fatto l'ostello oggetto del ramo di azienda, pur essendo intervenuta la cessione del ramo alla (come appena detto con atto del 20 Parte_1
giugno 2022).
::::::::::
3) A fronte di questo quadro, sia la , Parte_1
ultima acquirente del ramo di azienda (ad essa ceduto dal
), sia il CP_1 Parte_6
si dolgono delle statuizioni del giudice di primo grado
[...]
che hanno ritenuto operare nella specie l'art.2112 c.c., con conseguente diritto del quale addetto al ramo di Parte_2
azienda ceduto, di passare alle dipendenze della e Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno subito a causa del suo mancato passaggio e del suo licenziamento da parte del - 14 -
. Controparte_2
Entrambe le parti, con il secondo motivo di impugnazione la (punti IIA e IID) e con il primo Parte_1
motivo il , sostengono che il giudicante avrebbe CP_1
omesso di considerare che l'art.2112 c.c. nel caso di retrocessione di un ramo aziendale nei confronti di un fallimento, presuppone la continuazione dell'attività del ramo d'azienda retrocesso e nella specie ciò non si sarebbe verificato, posto che gli organi fallimentari avevano negato l'esercizio provvisorio del ramo di azienda in questione (autorizzandolo solo per altri rami di azienda ossia altri ostelli gestiti dalla quando era in bonis, in altri Controparte_1
comuni d'Italia).
Sostengono che pertanto una volta risolto il contratto di affitto del ramo di azienda concluso con il , Controparte_2
l'attività di impresa non sarebbe proseguita in capo al
[...]
per cui non si sarebbe Parte_4
verificata alcuna retrocessione del ramo e, con esso, anche del rapporto di lavoro del Parte_2
In altri termini, il rapporto di lavoro si sarebbe trasferito ex art.2112 c.c. se il avesse proseguito l'attività CP_1
aziendale e ciò nella specie non sarebbe avvenuto, con conseguente irrilevanza del fatto che il fosse stato Parte_2
assunto ab origine dall' quando Controparte_1
era in bonis e prima della concessione in affitto del ramo di - 15 -
azienda al . Controparte_2
Osserva ancora la che l'applicazione Parte_1
dell'art.2112 c.c. in fattispecie come quella di specie porterebbe a determinare un'assurda applicazione selettiva della norma, perché in caso di retrocessione di un'azienda ritornerebbero in capo all'originario titolare dell'azienda soltanto i lavoratori da questo assunti e non anche quelli assunti successivamente dal soggetto cessionario, nel corso della gestione del ramo di azienda affittato.
Inoltre, la parte ricorrente, una volta passata alle dipendenze del a seguito del contratto di affitto Controparte_2
di azienda, era sempre rimasta alle dipendenze del CP_2
anche dopo l'asserita retrocessione del ramo di azienda al
[...]
e non aveva mai rivendicato la costituzione del CP_1
rapporto di lavoro in capo al per effetto della suddetta CP_1
retrocessione (se non dopo il suo licenziamento da parte del
); né il “retrocessionario” aveva costituito CP_2 CP_1
con il alcun rapporto di lavoro. Parte_2
Quest'ultimo avrebbe dunque consapevolmente accettato di rimanere alle dipendenze di una società che occupava ormai senza titolo il ramo di azienda, con ciò rinunciando a rivendicare la retrocessione del suo rapporto di lavoro nei confronti del
Fallimento.
Le censure non possono essere condivise.
Occorre in primo luogo chiarire che è incontestato in - 16 -
giudizio che il ramo di azienda cui è sempre stato addetto il consistesse nella gestione dell'ostello per la Parte_2
gioventù di Bergamo, sito in località Monterosso.
Ed è pure incontestato che questo ramo di azienda, dopo la sua gestione per alcuni anni da parte della proprietaria sia passato al Controparte_1 Controparte_2
che lo ha avuto in gestione dalla stessa Controparte_1
in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda del 7
[...]
aprile 2016 e che, com'è ovvio, questo passaggio abbia riguardato il ramo di azienda in tutte le sue componenti essenziali e funzionali, ivi compresi i dipendenti addetti allo stesso (che in effetti sono passati alle dipendenze del CP_2
affittuario).
[...]
È noto che l'azienda o un suo ramo sono costituiti da un complesso funzionale di beni, preesistente e autonomo, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Nella specie questo complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'attività di impresa si sostanzia non soltanto nell'insieme dei beni e delle attrezzature materiali che lo compongono (struttura alberghiera, arredi e attrezzature varie,
avviamento, licenze e/o autorizzazioni, ecc...), ma anche nel personale indispensabile per il suo funzionamento (essendo evidente che l'attività alberghiera oggetto di impresa mai potrebbe essere svolta senza la presenza di figure professionali addette al suo funzionamento). - 17 -
Il ramo di azienda così delineato è quindi passato dalla proprietaria al , Controparte_1 Controparte_2
che, una volta avuto lo stesso in affitto, ha iniziato a gestirlo,
proseguendo nella relativa attività di impresa (ed assumendo, in conformità a quanto disposto dall'art.2112 c.c., il personale addetto allo stesso, tra cui la parte ricorrente).
Ad un certo punto, in data 1 luglio 2019, l'
[...]
è stata dichiarata fallita e il , in data Controparte_1 CP_1
29 settembre 2019, ha receduto dal contratto di affitto di ramo di azienda che la fallita aveva concluso con il , non Controparte_2
essendo stato autorizzato dagli organi della procedura l'esercizio provvisorio del suddetto ramo.
Con la risoluzione formale del contratto di affitto d'azienda, il ramo di azienda è quindi retrocesso giuridicamente al . CP_1
Ciò significa che il ramo d'azienda, oggetto del contratto di affitto, ossia quale entità e complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'attività di impresa (comprensivo, come detto, anche del personale allo stesso addetto), è ritornato giuridicamente in capo al Fallimento dell' Controparte_1
che, quando era in bonis, ne era la proprietaria.
[...]
Ebbene, questa retrocessione del ramo di azienda soggiace senz'altro all'art.2112 c.c., posto che la giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nell'affermare l'applicabilità della disciplina di cui al cit.art. 2112 c.c. anche - 18 -
alle ipotesi di cessazione dell'affitto dell'azienda e di restituzione della stessa alla originaria cedente (cfr. tra le varie, Cass. n.
12909/2003 e Cass. n. 7458/2002).
Anche in queste situazioni, infatti, è presente un fenomeno traslativo dell'azienda, o di parte di essa, che richiede la tutela diretta al mantenimento dell'occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi.
E' pure vero, come le parti appellanti non hanno mancato di sottolineare, che per l'operatività della norma nelle particolari fattispecie in parola, devono sussistere due condizioni presupposte: da un lato, la configurabilità del ramo d'azienda quale complesso di beni dotato di autonomia funzionale preesistente e quindi capace di individuazione specifica rispetto alla restante parte dell'impresa, e, dall'altro lato, il fatto che l'impresa 'retrocessionaria' (ossia l'originaria cedente) utilizzi l'azienda in funzione dell'esercizio dell'attività di cui la stessa è
strumento, e quindi prosegua, mediante l'immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore (cfr.Cass.12909 del 2003 e anche Cass.16255 del
2011).
Ebbene, contrariamente a quanto opinato dalle parti appellanti, entrambe le condizioni ricorrono nella specie.
Che l'ostello oggetto del contratto di affitto risolto (in tutte le sue componenti, ivi compresa la forza lavoro) fosse un - 19 -
ramo di azienda è fatto incontestato e comunque dello stesso si è
già detto sopra.
Per quanto riguarda invece la continuità dell'attività afferente al ramo d'azienda, è pacifico che nonostante la formale risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda da parte del
, il (ex affittuario) abbia continuato, CP_1 Controparte_2
di fatto, senza soluzione di continuità e con organizzazione immutata, a gestire l'attività alberghiera oggetto del ramo di azienda, senza mai restituirla (non risulta in atti che l'ostello,
dopo il recesso del dal contratto di affitto di ramo CP_1
d'azienda sia mai stato chiuso), e quindi abbia continuato a gestire lo stesso ramo di azienda, giuridicamente retroceduto in capo al (negli stessi locali, con le stesse attrezzature, CP_1
con le stesse licenze e concessioni, con lo stesso personale ecc...).
Ed è pure pacifico che lo abbia fatto non per qualche giorno (nelle more della restituzione del ramo di azienda), ma per anni dopo il recesso del dal precedente contratto CP_1
di affitto di ramo d'azienda, praticamente da settembre 2019 a ottobre 2022 (più di tre anni), evidentemente con la tolleranza del proprietario del ramo d'azienda (non essendo CP_1
certo pensabile che il non fosse a conoscenza della CP_1
prosecuzione dell'attività imprenditoriale anche dopo il suo recesso dal contratto di affitto di ramo di azienda in corso e la conseguente retrocessione giuridica del ramo di azienda al - 20 -
medesimo). CP_1
Risulta così che, di fatto, l'attività del ramo di azienda, una volta intervenuta la sua retrocessione giuridica al
, è comunque proseguita, avendone il CP_1 CP_1
consentito di fatto la sua prosecuzione da parte del vecchio affittuario (non adottando peraltro alcuna iniziativa di nessun tipo, anche giudiziale, per rientrare nel possesso materiale del ramo di azienda).
D'altro canto, se così non fosse, il , una volta CP_1
ottenuto in retrocessione il ramo di azienda, avrebbe dovuto,
quantomeno, provvedere alla sua chiusura (ossia alla chiusura dell'ostello), cessandone l'attività, nonché al licenziamento del personale addetto allo stesso, eventi entrambi nella specie mai avvenuti.
Inoltre, il , essendone il proprietario, ha anche CP_1
proceduto alla successiva cessione a terzi (ossia alla Pt_1
del ramo di azienda, qualificandolo tale, e ciò a seguito
[...]
di apposita procedura di gara, e lo ha fatto facendo riferimento alla situazione di fatto in cui si trovava il ramo, ossia in attività e funzionante in quanto gestito, ancorché “sine titulo”, dal precedente affittuario , tanto che l'acquirente si Controparte_2
sarebbe dovuto accollare i canoni di locazione dei locali ove era esercitata l'attività alberghiera di cui il Controparte_2
(precedente affittuario e poi gestore di fatto) aveva omesso il pagamento. - 21 -
Di fatto, dunque, l'attività del ramo di azienda è
proseguita anche dopo la retrocessione giuridica del ramo d'azienda al . CP_1
Risulta così integrata anche la seconda condizione rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art.2112 c.c. all'ipotesi di restituzione del ramo di azienda precedentemente affittato, posto che la prosecuzione dell'attività propria del ramo di azienda si realizza anche se il 'retrocessionario', anziché proseguire direttamente l'attività, sostituisca a sé un altro soggetto in qualità
di concessionario di fatto, non essendovi ostacoli a che la prosecuzione dell'attività a seguito di retrocessione possa avvenire mediante nuova cessione, anche solo di fatto, come accaduto nella specie.
Sono infatti sussumibili nell'ambito dell'art. 2112 c.c. tutte le fattispecie traslative in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-
giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima,
indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e - 22 -
cessionario (Cass.12771/2012, Cass.26808/2018 e
Cass.23242/2023), restando quindi irrilevante l'insussistenza di un atto scritto di cessione e/o di qualche altro atto formale legittimante il subentro nell'esercizio dell'impresa.
Diversamente detto, costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112, comma 5, C.C. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi,
successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate: in tal senso, cfr. Cass.29422 del 2017 e
Cass.8262 del 2010).
Questa nozione di trasferimento di ramo d'azienda è
coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea
(direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE,
come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE, di cui la nuova formulazione dell'art.2112 c.c. è attuazione) secondo cui "e' considerato come trasferimento ai sensi della presente
direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria
identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di
svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" - 23 -
(art. 1, n. 1, direttiva 2001/23); il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n.
2001/23/CE, è quindi la circostanza che l'entità economica,
indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e ciò risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25
novembre 2019, n. 30663).
Fondatamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che l'attività del ramo d'azienda cui la è sempre stata Parte_2
addetta è continuata anche dopo la sua retrocessione al
, mediante la gestione di fatto da parte del CP_1 CP_2
, con conseguente applicabilità dell'art.2112 c.c..
[...]
Con la precisazione che poco rileva che la forza lavoro addetta al ramo di azienda (e, come detto, nella specie elemento essenziale dell'attività afferente al ramo di azienda, non potendo certo gestirsi un ostello senza le relative figure professionali) fosse stata assunta dall'originario soggetto affittante (ossia l' quando era in bonis) o Controparte_1
dall'affittuario (ossia il , anche se non è questo il Controparte_2
caso del che è stato assunto dall Parte_2 [...]
poi fallita), in quanto ciò che conta, perché Controparte_1
scatti la tutela dell'art.2112 c.c., è che il personale, a prescindere da chi sia stato assunto, sia addetto al ramo di azienda oggetto delle vicende traslative e che prosegue la sua attività con il nuovo titolare o gestore, ovvero, con il 'retrocessionario'. - 24 -
Né ha qualche rilevanza la circostanza che il Parte_2
non abbia rivendicato il passaggio alle dipendenze del in capo al quale, giuridicamente, è ritornato il ramo CP_1
di azienda dopo il suo recesso dal contratto di affitto, e abbia proseguito nel rapporto di lavoro con il : essendo Controparte_2
continuata l'attività del ramo d'azienda retroceduto mediante la gestione di fatto del , il non poteva Controparte_2 Parte_2
che proseguire nello svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito di detto ramo d'azienda, quale addetto allo stesso.
Peraltro, nelle vicende traslative regolate dall'art.2112
c.c. la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente,
sicché non vi è alcuna necessità, né onere del lavoratore di far valere formalmente nei confronti del cessionario (nella specie del 'retrocessionario') l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo, essendo questa prosecuzione già
avvenuta ope legis (cfr.Cass.3235/2024, ove il principio è stato affermato per escludere l'applicabilità nell'ipotesi di specie della decadenza ex art.32, comma 4, lett.c, l.183 del 2010).
A ciò si aggiunga che, come fondatamente opposto dalla parte ricorrente, la mancata restituzione materiale del ramo di azienda è imputabile al ed al medesimo Controparte_2
, ma non certo ai lavoratori addetti al ramo di azienda, CP_1
i quali, oltre a non aver avuto alcuna comunicazione del recesso del dell dal contratto CP_1 Controparte_1
di affitto di azienda e dei successivi atti traslativi del ramo, sono - 25 -
stati mantenuti in forza anche dopo il e hanno CP_1
continuato ad operare presso il medesimo ramo di azienda ossia presso l'ostello, la cui attività non è mai stata chiusa.
Nessun elemento significativo in termini di rinuncia alla costituzione del rapporto in capo al può pertanto CP_1
ricavarsi dalla condotta “inerte” del il quale ha Parte_2
semplicemente continuato a lavorare nel ramo di azienda cui è
sempre stato addetto, a prescindere da chi ne fosse il titolare o il mero gestore, come era suo diritto ai sensi dell'art.2112 c.c..
Raggiunto l'accertamento che precede sull'applicabilità dell'art.2112 c.c. alla retrocessione del ramo di azienda al
, è poi indubbio che, come correttamente statuito dal CP_1
giudice di primo grado, l'art.2112 c.c. trovi applicazione anche con riferimento alla successiva cessione del ramo di azienda conclusa dal con la che ha acquistato CP_1 Parte_1
il ramo d'azienda in questione a seguito di apposito avviso di vendita pubblicato dal (cfr.docc.2 e 5 fasc.1° grado CP_1
e lo ha fatto, tra l'altro, nella piena Parte_1
consapevolezza che il ramo fosse in attività (ancorché in virtù di gestione di fatto e sine titulo da parte del ), come Controparte_2
specificato sia nell'avviso di vendita, sia nello stesso atto di cessione.
:::::::::
4) A questo punto, si innesta l'esame del secondo motivo dell'impugnazione proposta dalla nella parte in Parte_1 - 26 -
cui contesta la commissione di due errori parte del giudice di primo grado, nella ricostruzione dei fatti di causa (punti IIB e
IIC).
La società deduce che il Tribunale avrebbe anzitutto errato nel ritenere che l'avviso di vendita del ramo di azienda pubblicato dal contenesse la clausola “sociale”, CP_1
comportante l'obbligo dell'acquirente di assumere il personale addetto al ramo di azienda.
Deduce che nessuna clausola di questo contenuto sarebbe rinvenibile nel suddetto avviso e che il giudice avrebbe confuso quest'ultimo documento con la “manifestazione di interesse” della Provincia di Bergamo (doc.7 fasc.1° grado parte ricorrente), proprietaria dell'immobile ove era esercitata l'attività alberghiera dell'ostello e concesso in locazione per il suo esercizio, la quale in un primo tempo aveva cercato di promuovere il passaggio dei dipendenti del , Controparte_2
occupante abusivo del ramo di azienda, e poi vi aveva rinunciato per la persistenza dell'occupazione abusiva e per effetto della successiva apertura della procedura di vendita del ramo di azienda.
Espone che essa società aveva acquistato il ramo di azienda dal sulla base di un avviso di vendita e di un CP_1
contratto di cessione che non contenevano alcun riferimento all'obbligo di assunzione del personale addetto al ramo d'azienda e che, anzi, chiarivano in maniera inequivocabile che - 27 -
il ramo di azienda era ceduto senza dipendenti.
Il Tribunale avrebbe altresì errato non considerando che la procedura di vendita del ramo d'azienda era stata gestita dal
Tribunale fallimentare e dai relativi atti risulterebbe in maniera inequivocabile che il ramo oggetto di cessione non comprendesse il personale, né tanto meno obblighi di riassorbire il personale dipendente da imprese terze.
Anche queste censure vanno disattese.
La ha ragione quando osserva che né Parte_1
l'avviso di vendita del ramo di azienda pubblicato dal
, né il successivo atto di cessione del ramo di azienda CP_1
contengono clausole esplicite che prevedano l'assunzione del personale addetto al ramo di azienda (e anche quando osserva che verosimilmente il giudice parlando di una clausola di tale contenuto si riferisca ad un documento diverso).
Sennonché, il fatto che detti due atti e in particolare l'atto di cessione del ramo di azienda concluso dal con la CP_1
non contengano alcun riferimento all'obbligo Parte_1
dell'acquirente di provvedere all'assunzione del personale addetto al ramo di azienda, non esclude la sussistenza dell'obbligo medesimo.
Una volta affermata l'applicabilità dell'art.2112 c.c. sia alla retrocessione del ramo di azienda al , sia alla CP_1
successiva cessione del ramo di azienda disposta dal CP_1
medesimo (il discorso non cambierebbe neppure a voler - 28 -
aggiungere l'ulteriore vicenda traslativa del ramo di azienda dal al , quest'ultimo quale gestore di CP_1 Controparte_2
fatto dopo la retrocessione del ramo al ), il passaggio CP_1
dei dipendenti al nuovo acquirente avviene automaticamente e in modo oggettivo, e l'obbligo di assunzione del cessionario, in via generale, non può essere derogato dalla volontà delle parti della cessione, essendo previsto da norma imperativa (con conseguente nullità di pattuizioni di quest'ultimo tipo).
Peraltro, deve osservarsi, come rilevato anche dal giudice di primo grado, che l'avviso di vendita del ramo d'azienda, pur non esplicitando alcun obbligo di assunzione del personale addetto al ramo di azienda, dava comunque atto del fatto che il
, precedente affittuario, nonostante la risoluzione Controparte_2
del contratto di affitto di ramo di azienda per recesso della curatela ai sensi dell'art.79 della legge fallimentare, aveva continuato e continuava a gestire di fatto (e sine titulo) il ramo di azienda oggetto di vendita, “con il proprio personale dipendente attualmente in forza”, sicché era palese che la cessione del ramo,
essendo lo stesso attivo e funzionante, con in forza lavoratori,
non poteva non comportare anche il passaggio di questi ultimi all'acquirente, in quanto addetti allo stesso (cfr.doc.2 fasc.1°
grado . Parte_1
Sulla scorta dell'art.2112 c.c., i lavoratori addetti al ramo di azienda al momento della sua cessione passano al cessionario proprio in quanto addetti al suddetto ramo e ogni diversa - 29 -
pattuizione raggiunta tra le parti della cessione è del tutto priva di effetto.
Stesso discorso vale per il contratto di cessione del ramo di azienda che all'art.1, primo periodo della pag.7 (cfr.doc.5
fasc.1° grado , riporta la stessa puntualizzazione, Parte_1
per cui è indubbio che la cessione del ramo di azienda, peraltro acquistato dalla nello “stato di fatto o di diritto” Parte_1
in cui si trovava al momento della cessione (cfr.art.3 lett.c, dell'atto di cessione) e quindi in esercizio e funzionante, seppure mediante la gestione di fatto del , avrebbe Controparte_2
comportato anche il passaggio del personale;
e ciò a prescindere dal fatto che nell'individuazione dei beni e di tutti gli elementi che componevano il ramo di azienda, l'atto di cessione non avesse indicato anche il personale e il numero dei dipendenti addetti all'ostello.
Con la precisazione che neppure può parlarsi nella specie di un affidamento della meritevole di tutela (non Parte_1
potendo, a suo dire, l'atto antigiuridico del che Controparte_2
ha occupato il ramo di azienda sine titulo, recare pregiudizio ad un terzo di buona fede), posto che la società non poteva certo confidare nella non operatività di una norma di legge imperativa,
quale è l'art.2112 c.c., essendo oltretutto a piena conoscenza del fatto che il ramo di azienda al momento della cessione era in esercizio (ancorché in virtù di una gestione di fatto, gestione questa, come visto, comunque ricompresa nel concetto di - 30 -
trasferimento di azienda ai sensi dell'art.2112 c.c.) e impiegava personale.
Né la fattispecie oggetto di giudizio può ricondursi ad una di quelle ipotesi, peraltro eccezionali, con riferimento alle quali la legge ammette, espressamente, la possibilità di deroga dell'art.2112 c.c..
Per quanto sia vero che queste ipotesi riguardino proprio la cessione di azienda o di ramo d'azienda disposta nell'ambito di procedure concorsuali, si tratta di ipotesi ben specifiche che hanno tutte quale comune denominatore la conclusione di un accordo sindacale.
Il riferimento è all'art.47, commi 4 bis e ss., della l.428 del 1990, in virtù del quale, nell'ambito di procedure concorsuali, sono possibili deroghe all'art.2112 c.c., ricorrendo determinati presupposti, ma solo all'esito delle procedure di consultazione sindacale, disciplinate nei commi precedenti dello stesso art.47, che sfocino in accordi sindacali o contratti collettivi.
Nel caso di specie, la cessione del ramo di azienda è
avvenuta al di fuori di queste procedure e senza la stipulazione di alcun accordo sindacale.
In definitiva, anche sotto questo profilo deve confermarsi l'operatività dell'art.2112 c.c..
::::::::::
5) Con il terzo motivo di gravame, la Parte_1 - 31 -
censura la decisione di primo grado per non aver escluso il diritto del alla riammissione in servizio (una volta Parte_2
affermato il diritto del lavoratore di passare alle dipendenze della quale cessionaria del ramo di azienda, con Parte_1
conseguente inefficacia del licenziamento intimato allo stesso dal in epoca in cui il non era Controparte_2 Controparte_2
più il suo datore di lavoro, per via dell'intervenuta cessione del ramo di azienda).
Osserva che dopo la cessione del ramo di azienda e dopo che aveva acquisito il possesso dello stesso (quando il CP_2
, che lo gestiva sine titulo, lo aveva restituito), l'attività del
[...]
ramo di azienda non era più proseguita, in quanto la struttura alberghiera era divenuta inagibile, versando in pessime condizioni di manutenzione, tali da impedire ogni attività
produttiva e ad essa ignote nel momento in cui aveva deciso di partecipare alla gara fallimentare.
Deduce che da quando il aveva liberato Controparte_2
l'immobile, ad ottobre 2022, non era stata più esercitata alcuna attività produttiva e successivamente la Provincia di Bergamo, in attesa di stipulare un contratto di locazione con essa società, aveva utilizzato i locali dell'ostello per ospitare stranieri minorenni non accompagnati.
Ha pure allegato un progetto di fattibilità tecnica ed economica e di risanamento conservativo dello stabile,
comportante l'investimento di somme considerevoli (circa € - 32 -
900.000,00) che essa società non era in grado di affrontare.
Sostiene pertanto l'impossibilità sopravvenuta di impiego del a sé non imputabile, non avendo proseguito Parte_2
l'attività del ramo di azienda per eventi non dipendenti dalla propria volontà, e aggiunge che, in ogni caso, il Parte_2
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non potrebbe neppure essere impiegato presso l'altro ostello di
Bergamo da essa gestito, sito in via Ghislanzoni, non essendovi posti occupabili.
Al riguardo deduce di essere una piccola realtà
imprenditoriale con una forza lavoro di soli 10 dipendenti e di essere nell'impossibilità di inserirne di nuovi, e a tal fine produce un prospetto del consulente del lavoro ove vengono indicate, per ogni anno, a partire dal gennaio 2022, le ore complessive di lavoro svolte dal personale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Occorre chiarire che la si è aggiudicata Parte_1
dal il ramo di azienda in data 16 febbraio 2022 e ha CP_1
concluso il relativo atto di cessione il 20 giugno 2022: a queste date il ramo di azienda era in esercizio e funzionante (ancorché
gestito di fatto e sine titulo dal ) e lo è rimasto Controparte_2
sino al mese di ottobre 2022, quando il lo ha restituito CP_2
alla (licenziando i dipendenti, tra cui il Parte_1
. Parte_2
E' dunque alla data della cessione del ramo di azienda - 33 -
che occorre riportarsi per quanto attiene al passaggio alla cessionaria del personale addetto al ramo medesimo.
Si è già precisato che il passaggio del personale al cessionario, in virtù dell'applicazione dell'art.2112 c.c., avviene automaticamente con la cessione del ramo di azienda.
Ne deriva che con la stipulazione dell'atto di cessione del ramo di azienda, il che a questo ramo era addetto, è Parte_2
passato direttamente alle dipendenze della Parte_1
acquirente del ramo.
E' pur vero che quest'ultima società, una volta entrata in possesso del ramo di azienda (nel successivo mese di ottobre
2022, quando il lo ha rilasciato), ha deciso, per Controparte_2
le difficoltà incontrate, di non proseguire nell'attività di impresa, ma il ormai faceva parte dell'organico della società, Parte_2
per cui il solo venir meno del posto di lavoro del dipendente (per la decisione della società di non proseguire nell'esercizio dell'ostello) non è sufficiente a dimostrare l'impossibilità della di impiegare il dipendente. Parte_1
Oltretutto, è assai difficile ricostruire una impossibilità
sopravvenuta di riammissione in servizio del non Parte_2
imputabile alla come da questa sostenuto (anche Parte_1
con il richiamo degli artt.1256 e 1463 c.c.), essendo la cessazione del ramo d'azienda dipesa unicamente dalla decisione della società stessa di non proseguire nell'attività, stante la valutata antieconomicità della stessa (anche a causa, a dire della - 34 -
dei lavori di ristrutturazione da eseguire), Parte_1
decisione questa adottata nell'esercizio della libera iniziativa economica che compete all'imprenditore e rientrante nel rischio di impresa, sicché non possono non ricadere sulla società le correlate ripercussioni per quanto attiene al personale addetto al ramo, al venir meno del posto di lavoro di questo personale e alla possibilità di reperire un'altra collocazione nella propria organizzazione (oltretutto è alquanto inverosimile che la Pt_1
abbia proceduto all'acquisto del ramo di azienda senza
[...]
avere visionato lo stesso, mediante sopralluoghi o altre verifiche,
e quindi senza aver valutato le condizioni in cui lo stesso si trovava).
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha escluso la ricorrenza nella specie dell'impossibilità sopravvenuta di riammissione in servizio del per effetto della mera Parte_2
cessazione dell'attività del ramo di azienda, dovendo la Pt_1
anche dimostrare l'impossibilità di reimpiegare il
[...]
lavoratore in altro posto compatibile con il suo inquadramento.
Non solo, altrettanto correttamente il Tribunale ha accertato che quest'ultima dimostrazione non ricorreva in causa, non avendo la non soltanto non provato, ma Parte_1
neppure allegato alcunché al riguardo.
Ed invero la società, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, pur avendo invocato l'impossibilità sopravvenuta di impiego del (punto IV della Parte_2 - 35 -
memoria di costituzione), ha ancorato questa impossibilità
unicamente alla mancata prosecuzione dell'attività del ramo di azienda, ma nulla ha dedotto sull'impossibilità di trovare un'altra collocazione al nell'ambito della propria Parte_2
organizzazione (giova ricordare che la gestisce un Parte_1
altro ostello a Bergamo).
Soltanto nelle seconde note difensive di primo grado, in data 23 luglio 2024, la società ha tentato di superare questa omissione allegando di avere una forza lavoro di circa dieci dipendenti e di non avere posti liberi per quanto riguarda gli addetti alla reception, e producendo a tal fine una sorta di relazione del consulente del lavoro (doc.13) ove è indicato, per ogni anno (a partire dal 2022 e sino all'aprile 2024) il numero dei dipendenti e delle ore complessivamente lavorate, e ove si afferma che l'inserimento di un'ulteriore dipendente,
determinerebbe un aggravio di costi insostenibile per la società.
Queste difese essendo fondate su fatti nuovi, mai allegati in sede costituzione in giudizio entro le preclusioni di cui agli artt.414 e ss. c.p.c., sono certamente tardive e in quanto tali inammissibili.
Allo stesso modo, è inammissibile la nuova produzione effettuata dalla società soltanto con le seconde note difensive
(relazione del consulente del lavoro), non essendovi ragioni che giustifichino la tardività della stessa e non essendo neppure possibile attivare i poteri officiosi di cui all'art.421 c.p.c e - 36 -
all'art.437, comma 2, c.p.c., non essendovi significative piste probatorie da indagare, riguardando il documento prodotto tardivamente nel giudizio di primo grado dalla Parte_1
appunto, fatti nuovi allegati per la prima volta dopo la chiusura della fase di trattazione delle causa e l'apertura della fase di decisione.
E' noto il consolidato orientamento di legittimità secondo cui pur dovendosi nel rito del lavoro contemperare il principio dispositivo con quello di verità, con la conseguenza che sensi dell'art.421 c.p.c. il deposito tardivo di documenti non versati in causa entro le preclusioni e decadenze di cui agli artt.414 e ss.
c.p.c. non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può
ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, è comunque necessario ai fini dell'ammissione della nuova produzione che il nuovo documento sia idoneo a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, già allegati nell'atto introduttivo, e che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio,
anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass. 11845/18; nello stesso senso, Cass.
7694/18; Cass. 7883/19).
In ogni caso, anche a voler ammettere le nuove deduzioni in fatto e la nuova produzione, il quadro probatorio sull'asserita impossibilità di impiegare il non cambierebbe, non Parte_2 - 37 -
fornendo comunque la relazione del consulente del lavoro elementi sufficienti a favore della tesi della società.
In primo luogo, gli scarni dati riepilogati dal consulente non descrivono affatto la struttura organizzativa della Pt_1
nel suo complesso, ma si limitano a dar conto del numero
[...]
complessivo dei dipendenti e delle relative ore lavorate nell'anno di riferimento;
non solo, neppure indicano le date di assunzione dei dipendenti e il tipo di assunzione (a termine o a tempo indeterminato), per cui non è dato sapere se magari qualcuno di loro sia stato assunto dopo il passaggio del alle Parte_2
dipendenze della società o se qualcuno di loro abbia interrotto la prestazione lavorativa per la scadenza del contratto a termine
(con conseguente liberazione del posto di lavoro).
Semmai, da questi dati può ricavarsi la variabilità del numero dei dipendenti in forza alla che, ad Parte_1
esempio, nell'anno 2023, sono aumentati di due unità (passando dai 6 dipendenti del 2022 agli 8 dipendenti del 2023), variabilità
cui evidentemente si correla anche una variabilità del fabbisogno di manodopera, per cui non può certo dirsi che il Parte_2
dopo il suo licenziamento da parte del Controparte_2
(nell'ottobre 2022), non potesse essere ricollocato dalla Pt_1
la quale nell'anno 2023 ha addirittura aumentato di due
[...]
unità il numero dei dipendenti.
Anche per quanto attiene all'anno 2024 (con riferimento al quale i dati riportati dal consulente si fermano al 30 aprile - 38 -
2024), la situazione non cambia, non potendosi, com'è ovvio,
fare affidamento su mere illazioni e stime del consulente di parte sul fatto che per questo anno i dipendenti si sarebbero stabilizzati sul numero di 6, non essendo tali illazioni e stime supportate da alcun dato oggettivo economico/finanziario o statistico, ma essendo fondate unicamente sulla mera opinione del consulente in ordine al fatto che l'afflusso turistico a Bergamo nell'anno
2024 sarebbe stato inferiore rispetto a quello dell'anno 2023
(essendo stato quest'ultimo anno contrassegnato dall'evento speciale dell'essere la città di Bergamo capitale della cultura – quando al contrario è notorio che proprio dopo questo anno, il turismo nella città di Bergamo è aumentato sensibilmente -).
In conclusione, anche sulla mancanza di prova dell'impossibilità di reimpiego del da parte della Parte_2
una volta cessata l'attività del ramo di azienda da Parte_1
questa acquistato e cui il era addetto, la sentenza di Parte_2
primo grado deve essere confermata.
::::::::::
6) Sempre con il terzo motivo di gravame, la Pt_1
in via subordinata, eccepisce l'aliunde perceptum e
[...]
l'aliunde percipiendum.
Rileva che già in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, da un lato, aveva dedotto che il ricorrente era stato più volte contattato dalla Provincia di Bergamo per offerte di lavoro e le aveva sempre rifiutate, e, dall'altro lato, aveva - 39 -
articolato in tema uno specifico capitolo di prova che il
Tribunale non aveva ammesso.
Inoltre, deduce che quantomeno dal 25 maggio 2024, il
(oltre a percepire la presterebbe attività Parte_2 CP_4
lavorativa presso la “Locanda Cece e Simo” di Bergamo, ove si recherebbe ogni giorno verso le 7, per svolgere l'attività di addetto alle prenotazioni e al ricevimento degli ospiti, restandovi almeno sino alle 12.30.
Chiede di produrre a dimostrazione di questi assunti, il rapporto investigativo dell'agenzia di investigazione dalla stessa incaricata (già prodotto con le note difensive di 1° grado del 23
luglio 2024), corredato di rilievi fotografici che ritraggono il accedere al posto di lavoro e anche all'interno della Parte_2
locanda, intento nello svolgimento della suddetta attività
lavorativa.
Il motivo deve ritenersi fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, per quanto sia vero che la Parte_1
non abbia espressamente sollevato in primo grado l'eccezione di aliunde perceptum o di aliunde percipiendum, è altrettanto vero che secondo il più recente e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato abbia percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica - 40 -
disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte e non è quindi oggetto di un'eccezione in senso stretto, soggetta alla preclusioni e decadenze di legge;
pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei, ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato;
sicché, ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario (e sufficiente) che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione
(cfr., da ultimo, Cass. n.19163 del 2022).
Nel caso di specie, in effetti, la in sede di Parte_1
costituzione nel giudizio di primo grado, aveva dedotto, sotto il profilo dell'aliunde percipiendum, che il aveva Parte_2
ricevuto più offerte di lavoro da parte della Provincia di
Bergamo, nella persona della dirigente dott. e Parte_7
le aveva tutte rifiutate (cfr.capitolo 58 della memoria di costituzione in primo grado), e aveva pure articolato in punto prova testimoniale;
aveva quindi dedotto un fatto utile ai fini della riduzione del danno da riconoscere al lavoratore a causa del - 41 -
licenziamento inefficace e la mancata prova del fatto è dipesa unicamente dalla circostanza che il Tribunale abbia ritenuto di non ammetterla.
La società, seppure quando la causa ormai era già stata rinviata per la decisione, ha poi prodotto, con le seconde note difensive autorizzate del 23 luglio 2024, l'indagine investigativa svolta nel periodo immediatamente precedente, dal 25 maggio al
15 luglio 2024, sull'attività lavorativa svolta dal Parte_2
avendo evidentemente avuto notizia di questo fatto e avendo proceduto con la suddetta indagine al fine di acquisirne la prova
(anche perché il lavoratore risultava ammesso al trattamento per cui la società non aveva ragione di ritenere che lo CP_4
stesso avesse reperito una nuova occupazione, la quale,
notoriamente, è incompatibile con tale trattamento).
Poiché si tratta di fatti sopravvenuti, accaduti in pendenza del giudizio di primo grado, nonché di documenti formati dopo la costituzione della in detto Parte_1
giudizio, pochi giorni prima del deposito delle note autorizzate,
ritiene questa Corte territoriale che la loro deduzione sia ammissibile (anche ai sensi dell'art.421 c.p.c.), al pari della documentazione prodotta dalla società con dette note e volta alla loro dimostrazione.
Ciò detto, e venendo alle risultanze dell'indagine investigativa prodotta dalla in base agli Parte_1
appostamenti degli investigatori è emerso che il nel Parte_2 - 42 -
periodo compreso tra il 24 maggio 2024 (data del primo appostamento) al 15 luglio 2024 (data dell'ultimo appostamento), si è recato quotidianamente presso la locanda
“Cece e Simo” di Bergamo, trattenendosi presso l'esercizio dalle
4 alle 5 ore al giorno, per svolgere attività di addetto al ricevimento e alle prenotazioni, come gli investigatori hanno appurato personalmente, seguendo ogni giorno il e, Parte_2
in un'occasione, fingendosi avventori e accedendo in tale veste al locale, ove hanno trovato il dietro la postazione Parte_2
della reception (cfr.il rapporto investigativo in atti e le foto allo stesso allegate).
Deve quindi ritenersi dimostrato che il Parte_2
quantomeno a partire dal mese di maggio 2024, abbia reperito una nuova occupazione.
Questo dato di fatto è idoneo di per sé stesso a giustificare la riduzione del danno che la secondo Parte_1
le statuizioni del giudice di primo grado, è tenuta a risarcire al a causa del mancato passaggio alle dipendenze della Parte_2
società per effetto della cessione del ramo di azienda e dell'inefficacia del licenziamento intimatogli dal CP_2
.
[...]
Ed invero, posto che, quantomeno, dal maggio 2024, il ha reperito un nuovo posto di lavoro, si ritiene equo Parte_2
limitare il danno da lui subito per le vicende di causa, alle retribuzioni maturate dal licenziamento sino ad aprile 2024. - 43 -
E' vero che non è dato sapere l'ammontare della retribuzione percepita dal presso il nuovo datore di Parte_2
lavoro, ma è altrettanto vero che la prova di questo dato è
praticamente impossibile, trattandosi di lavoro non regolarizzato
(avendo gli investigatori accertato che non risultava, presso l'ufficio del lavoro, alcuna denuncia di nuova occupazione), con la conseguenza che senza la collaborazione del lavoratore il dato diventa difficilmente conoscibile (non risultando da buste paga,
fatture o altra documentazione contabile/fiscale).
Ne deriva che risulta congruo valorizzare, ai fini della riduzione del danno in parola, la sola circostanza del reperimento da parte del lavoratore di un nuovo posto di lavoro, anche perché
il periodo di maturazione del danno subito dal lavoratore e che è
qui comunque riconosciuto, pari ad un anno e sei mesi (da novembre 2022 ad aprile 2024), è più che sufficiente per il reperimento nella provincia di Bergamo, con l'ordinaria diligenza, di un nuovo posto di lavoro.
In punto la sentenza di primo grado va rivista e il danno da riconoscere al a seguito delle vicende circolatorie Parte_2
del ramo di azienda per cui è causa, va ridotto alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento all'aprile 2024.
::::::::::
7) Occorre a questo punto esaminare il secondo motivo dell'appello proposto dal Parte_4
[...] - 44 -
Questi censura la decisione di primo grado laddove ha affermato la sua responsabilità solidale per quanto attiene al risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore e quantificato in tutte le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento (21
ottobre 2022) sino all'effettiva riammissione in servizio da parte della Parte_1
Osserva che la cessione del ramo di azienda è avvenuta il
20 giugno 2022, per cui nessuna responsabilità può essergli attribuita per un danno, in tesi, verificatosi dopo questa data, non essendovi profili di colpa attribuibili ad esso . CP_1
Precisa al riguardo che sia nell'avviso di vendita, sia nell'atto di cessione era stato ben specificato che il ramo di azienda oggetto di cessione era attivo e gestito, sine titulo, dal
, anche con personale dipendente, per cui Controparte_2
nessuna falsa rappresentazione dell'assenza di personale addetto da riassumere era stata data esso , ben potendo CP_1
l'acquirente, che aveva acquistato il ramo di azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, rendersi conto del problema.
Il motivo è fondato.
In effetti, il danno subito dal si è realizzato Parte_2
dopo il licenziamento del lavoratore da parte del CP_2
, gestore di fatto del ramo di azienda, nell'ottobre 2022
[...]
(atteso che nel periodo precedente il ricorrente ha sempre percepito le retribuzioni spettanti, seppure dal e Controparte_2
non dall'effettivo datore di lavoro). - 45 -
Se così è, deve ritenersi che il sia del tutto CP_1
estraneo a detto credito risarcitorio, posto che la cessione del ramo di azienda è avvenuta il 20 giugno 2022, e da questa data, ai sensi dell'art.2112, comma 2, c.c., la responsabilità per quanto riguarda i crediti dei lavoratori sorti dopo la cessione del ramo di azienda, è in capo unicamente al cessionario (il cedente risponde dei crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e non per i crediti sorti dopo la cessione, laddove è il cessionario che risponde in solido con il cedente per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento).
Ne discende che essendo il credito risarcitorio in questione pacificamente sorto dopo la cessione del ramo di azienda, il non può ritenersi responsabile (in solido) CP_1
dello stesso.
Inoltre, indipendentemente dall'applicazione dell'art.2112 c.c., non sono neppure configurabili specifici profili di colpa del , forieri di una sua responsabilità CP_1
risarcitoria.
Ed invero, come fondatamente dedotto dal e CP_1
come precisato nei precedenti punti di motivazione (n.3 e n.4), sia l'avviso di vendita del ramo di azienda, sia l'atto di cessione davano conto del fatto che il ramo di azienda era attivo e gestito,
sine titulo, con personale del , per cui la Controparte_2 Pt_1
è stata certamente portata a conoscenza, e se ne doveva
[...]
rendere conto, del fatto che il trasferimento del ramo di azienda - 46 -
avrebbe comportato anche il passaggio del personale addetto allo stesso, stante l'imperatività delle regole di cui all'art.2112 c.c. (e l'assenza di accordi derogatori, sindacali o collettivi, ai sensi dell'art.47, commi 4 bis e ss., della l.428), e ciò a prescindere dal fatto che in entrambi gli atti ne fosse stato omesso ogni riferimento e non fossero stati neppure indicati né il numero dei dipendenti addetto al ramo, né il nominativo.
Precisamente, si è già detto che l'avviso di vendita del ramo d'azienda, pur non esplicitando alcun obbligo di assunzione del personale addetto al ramo di azienda, dava atto del fatto che il , precedente affittuario, Controparte_2
nonostante la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda per recesso della curatela, aveva continuato e continuava a gestire di fatto (e sine titulo) il ramo di azienda oggetto di vendita, “con il proprio personale dipendente attualmente in forza”, sicché era palese che la cessione del ramo, essendo lo stesso attivo e funzionante, con in forza lavoratori, non poteva non comportare anche il passaggio di questi ultimi all'acquirente, in quanto addetti allo stesso.
Anche l'atto di cessione del ramo di azienda, all'art.1, primo periodo della pag.7, riporta la stessa puntualizzazione, per cui è indubbio che la cessione del ramo di azienda, peraltro acquistato dalla nello “stato di fatto o di diritto” Parte_1
in cui si trovava al momento della cessione (cfr.art.3 lett.c,
dell'atto di cessione) e quindi in esercizio e funzionante, seppure - 47 -
mediante la gestione di fatto del , avrebbe Controparte_2
comportato anche il passaggio del personale;
e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di cessione non avesse espressamente indicato anche il personale e il numero dei dipendenti addetti all'ostello.
E' poi evidente che non poteva neppure Parte_1
confidare nella non operatività dell'art.2112 c.c. sol perché nell'atto di cessione non era stato espressamente previsto anche il passaggio dei lavoratori addetti al ramo, essendo, come già
detto, il cit.art.2112 c.c. norma imperativa la cui operatività non può essere incisa da pattuizioni di segno contrario delle parti ed essendo stata la società, appunto, portata a conoscenza da parte del del fatto che il ramo di azienda al momento della CP_1
cessione era in esercizio (ancorché in virtù di una gestione di fatto) e impiegava personale.
Stando così le cose, va esclusa la responsabilità solidale del per quanto attiene al risarcimento del danno da CP_1
riconoscere al Parte_2
In punto la sentenza appellata va riformata con parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal . CP_1
In conclusione, riassumendo, va confermata la decisione di primo grado laddove ha accertato il diritto del ricorrente alla retrocessione del rapporto di lavoro dal al Controparte_2
Fallimento dell nonché il diritto Controparte_1
al passaggio diretto da quest'ultimo Fallimento alla Central - 48 -
Hostel, in qualità di impiegato di 3° livello ex CCNL Turismo-
Commercio; laddove ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al dal , con Parte_2 Controparte_2
conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso in servizio dalla laddove ha accertato la Parte_1
responsabilità della e del per il Parte_1 Controparte_2
danno subito dal lavoratore e ha condannato, in solido, entrambe le società al suo risarcimento.
La sentenza invece riformata laddove ha ritenuto la responsabilità solidale del per il suddetto danno e CP_1
laddove ha quantificato il danno spettante al in tutte Parte_2
le retribuzioni non percepite dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio, anziché in tutte le retribuzioni dal licenziamento ad aprile 2024.
::::::::::
8) Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse, nei rapporti tra il lavoratore, da un lato, e la e il Parte_1
, dall'altro lato, vanno compensate nella misura Controparte_2
di 1/4, attesa la parziale e reciproca soccombenza tra le parti, e nei restanti 3/4 vanno poste a carico delle due società, che ne risponderanno in solido, in ragione della prevalenza della loro soccombenza.
Per la loro liquidazione, per l'intero e per ogni grado di giudizio, si rinvia al dispositivo.
Per quanto attiene invece alle spese tra il e il Parte_2 - 49 -
, le stesse vanno interamente compensate tra le parti, CP_1
stante la loro reciproca soccombenza.
p.q.m.
Riforma parzialmente la sentenza n.920/2024 del
Tribunale di Bergamo ed esclude la responsabilità solidale del
Controparte_5
per quanto attiene al risarcimento del danno in favore
[...]
di ; Parte_2
riduce altresì il danno subito dal lavoratore alle retribuzioni non percepite dalla data di efficacia del licenziamento sino all'aprile 2024 e condanna, in solido tra di loro, e Parte_1 [...]
al loro pagamento, oltre Controparte_6
accessori di legge;
respinge nel resto l'appello proposto dal
[...]
e Controparte_5
l'appello proposto da Parte_1
condanna la e la Parte_1 [...]
, in Controparte_6
solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4,
liquidandole, per l'intero e per il primo grado in complessivi €
4.000,00, oltre accessori di legge, e sempre per l'intero e per il presente grado di giudizio in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- 50 -
compensa tra le parti il residuo 1/4 e compensa le spese tra tutte le parti e il . CP_1
Brescia, 20 marzo 2025
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)