Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/05/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4022/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4022/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. GARGANO RAFFAELLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in VIA C. TRAMONTANO N. 54 null 84016 Pagani, presso lo studio dell'Avv. FEZZA
EVA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
INTERVENTORE EX LEGE
E
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stata già pronunciata, con sentenza non definitiva n. 11/2018 del 2.1.2018, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi,
“In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo - perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023,
n.10702).
Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che entrambi i coniugi lavorano;
che la resistente percepisce redditi adeguati propri;
che la resistente non ha fornito la prova idonea
Pagina 2 di 4 del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in costanza di matrimonio, a realistiche occasioni professionali – reddituali.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni, essa è infondata e va rigettata.
Invero, la S.C. ha affermato che il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (tra le tante Cass. 38366/2021).
Il figlio di genitori divorziati (o separati), che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cass. 38366/2021).
Nel caso di specie, i figli sono ultratrentenni e, dunque, vanno considerati pienamente adulti (la fase degli studi deve considerarsi conclusa) e, pertanto, in mancanza dell'allegazione e della prova da parte della resistente di fatti che abbiano impedito ai figli il raggiungimento dell'autosufficienza economica, la domanda di mantenimento non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne la casa familiare, la S.C. ha affermato che “In tema di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare è subordinata al presupposto imprescindibile dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti, in quanto è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre non può essere disposta – pur
Pagina 3 di 4 avendo riflessi economici - a mo' di componente dell'assegno divorzile, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, allorché l'alloggio "de quo" appartenga in via esclusiva all'altro coniuge, nulla rilevando quanto concordato o disposto al riguardo in sede di separazione (cfr. (Cass. n. 9689/2000; conf. Cass. n. 12666/2004; Cass. n.
2210/2009).
Pertanto, tenuto conto che i figli maggiorenni non hanno diritto al mantenimento e attesa la mancanza di diverso accordo tra le parti, va ha revocata l'assegnazione a CP_1
della casa familiare di proprietà (o meglio comproprietà con terzi) del marito, che le
[...]
è stata assegnata in sede di separazione consensuale.
Tenuto conto del rigetto di tutte le pretese di parte resistente, le spese di lite vanno poste a carico di quest'ultima e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi già pronunciato con sentenza parziale n. n. 11/2018 del 2.1.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
2) Rigetta la domanda di mantenimento dei figli proposta dalla resistente;
3) Revoca l'assegnazione della casa familiare a Controparte_1
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Raffaella Gargano, difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 98,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.5.2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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