Art. 10. Immobili di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle locazioni relative agli immobili di cui allo articolo 1 che siano di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle locazioni relative agli immobili di cui allo articolo 1 che siano di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici.