Articolo 10 della Legge 27 gennaio 1963, n. 19
Articolo 9Articolo 11
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5 febbraio 1963
Art. 10. Immobili di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle locazioni relative agli immobili di cui allo articolo 1 che siano di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1963