Articolo 853 del Codice della navigazione
Articolo 843Articolo 845
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21 aprile 1942
Art. 853.
(Pubblicita' del contratto di costruzione).

Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore.

Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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