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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2044/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Gentile 52 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052041539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 2.10.2025, Ricorrente_1 adiva in proprio la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 05920240052041539000 emanata dalla
Regione Puglia per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2020 per il veicolo con targa Targa_1 Nel ricorso l'interessato eccepiva la mancata notifica a suo carico dell'avviso di accertamento, notificato secondo l'Ente il 27 giugno 2022, e di conseguenza invocava l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, perfezionatasi in tesi il 31 dicembre 2023.
La Regione Puglia, attraverso la Sezione Finanze, Servizio Tributi Propri, costituitasi in giudizio in data
12.12.2025, presentava puntuali controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio sollevava in via preliminare un'eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva omesso di notificare l'atto introduttivo alla Sezione Finanze quale parte convenuta, violando così gli oneri processuali che impongono la prova della corretta notifica alla controparte.
A sostegno di tale eccezione, l'Ufficio richiamava l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in particolare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1913 del 2024, che ribadiva l'onere a carico del ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica al momento della costituzione in giudizio.
Nel merito, l'Ufficio confutava le censure del ricorrente riguardo alla mancata notifica dell'atto di accertamento e alla prescrizione del tributo.
Documentalmente dimostrava che l'avviso di accertamento per l'annualità 2020 relativo al veicolo in questione era stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 24 giugno
2022 all'indirizzo di residenza risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Anche a voler integralmente prescindere dagli evidenti rilievi di inammissibilità strutturale del ricorso, per essere il medesimo composto da un totale di due righe, due parole e una data, l'eccezione preliminare di ulteriore inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia - avendo il ricorrente omesso di notificare l'atto introduttivo alla medesima, quale parte convenuta - è, nella sostanza, fondata e, pertanto, deve essere accolta.
A titolo di prova della intervenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio, la parte interessata invero deposita una mera ricevuta di accettazione di una raccomandata indirizzata alla Regione Puglia, con indirizzo
"via G. Gentile" senza numero civico, che riporta barrato il riquadro dell'avviso di ricevimento.
Non è tuttavia depositato in atti l'avviso di ricevimento.
Peraltro, non è in alcun modo chiarito se la specifica raccomandata in questione sia stata spedita avendo al suo interno il foglio del ricorso introduttivo, mancando qualunque connessione evidenziabile fra l'atto in sè considerato e la sua asserita notifica.
Manca dunque la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in questione alla Regione Puglia. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Da ultimo, tenuto conto dell'esito in rito della vicenda e della minima attività processuale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2044/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Gentile 52 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240052041539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 2.10.2025, Ricorrente_1 adiva in proprio la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento n. 05920240052041539000 emanata dalla
Regione Puglia per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2020 per il veicolo con targa Targa_1 Nel ricorso l'interessato eccepiva la mancata notifica a suo carico dell'avviso di accertamento, notificato secondo l'Ente il 27 giugno 2022, e di conseguenza invocava l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, perfezionatasi in tesi il 31 dicembre 2023.
La Regione Puglia, attraverso la Sezione Finanze, Servizio Tributi Propri, costituitasi in giudizio in data
12.12.2025, presentava puntuali controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio sollevava in via preliminare un'eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva omesso di notificare l'atto introduttivo alla Sezione Finanze quale parte convenuta, violando così gli oneri processuali che impongono la prova della corretta notifica alla controparte.
A sostegno di tale eccezione, l'Ufficio richiamava l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in particolare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1913 del 2024, che ribadiva l'onere a carico del ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica al momento della costituzione in giudizio.
Nel merito, l'Ufficio confutava le censure del ricorrente riguardo alla mancata notifica dell'atto di accertamento e alla prescrizione del tributo.
Documentalmente dimostrava che l'avviso di accertamento per l'annualità 2020 relativo al veicolo in questione era stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 24 giugno
2022 all'indirizzo di residenza risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Anche a voler integralmente prescindere dagli evidenti rilievi di inammissibilità strutturale del ricorso, per essere il medesimo composto da un totale di due righe, due parole e una data, l'eccezione preliminare di ulteriore inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia - avendo il ricorrente omesso di notificare l'atto introduttivo alla medesima, quale parte convenuta - è, nella sostanza, fondata e, pertanto, deve essere accolta.
A titolo di prova della intervenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio, la parte interessata invero deposita una mera ricevuta di accettazione di una raccomandata indirizzata alla Regione Puglia, con indirizzo
"via G. Gentile" senza numero civico, che riporta barrato il riquadro dell'avviso di ricevimento.
Non è tuttavia depositato in atti l'avviso di ricevimento.
Peraltro, non è in alcun modo chiarito se la specifica raccomandata in questione sia stata spedita avendo al suo interno il foglio del ricorso introduttivo, mancando qualunque connessione evidenziabile fra l'atto in sè considerato e la sua asserita notifica.
Manca dunque la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in questione alla Regione Puglia. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Da ultimo, tenuto conto dell'esito in rito della vicenda e della minima attività processuale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026