Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per omessa notifica del ricorso

    Il ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla Regione Puglia, avendo depositato solo una ricevuta di accettazione di raccomandata senza avviso di ricevimento e senza prova del contenuto. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

  • Accolto
    Inammissibilità per difetto di struttura del ricorso

    Il giudice, pur ritenendo l'eccezione fondata, ha basato la decisione sull'omessa notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 115
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo