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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 903/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. MASSIMO FEDELE e Parte_1 C.F._1
l'avv. GERARDO RUSSILLO
Appellante
E
CP
Appellata - contumace
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 964/2019 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: ha convenuto in giudizio Parte_1 la madre al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, per CP usucapione ventennale, della proprietà dei terreni siti nel Comune di San Polo dei Cavalieri e censiti in catasto al foglio 10, particelle 97, 157, 158, 159, 160 e 161. A sostegno della domanda, l'attore ha affermato che detti terreni sono stati usucapiti dalla madre (giusta sentenza della Pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, n. 106 del 29 marzo 1990) la quale, poi, li avrebbe lasciati nel pieno possesso del figlio. Il ha anche aggiunto che, da allora, egli ha Parte_1 esercitato il possesso sui terreni in questione in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta. La convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.”
1 A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda attorea non è fondata e non può essere accolta. È principio consolidato, in giurisprudenza, quello per cui, affinché possa ritenersi maturata l'usucapione di un bene in favore di un soggetto, è necessario che costui eserciti sul bene stesso una signoria di fatto continua, piena ed esclusiva che si riveli incompatibile con le ragioni del titolare, estrinsecandosi in comportamenti apertamente in contrasto con il diritto di proprietà da questi vantato (cfr. Tribunale Milano 19 marzo 2013 n.
3784 ove si legge: “l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene richiede la necessaria sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, da intendersi il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, e il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio, alla stregua del proprietario. Colui che invoca l'avvenuta usucapione della proprietà del bene, pertanto, è gravato dall'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”). Nel caso in esame la prova piena di detta signoria sul bene non può affatto ritenersi raggiunta. Va, in primo luogo, evidenziata l'estrema genericità dell'atto di citazione nel quale l'attore, lungi dal riferire situazioni di fatto esplicanti l'esercizio concreto del potere sulla cosa, si è limitato ad affermare di possedere il bene da oltre venti anni. Analoga considerazione va, poi, fatta anche per la prova testimoniale articolata nella seconda memoria ove è dato leggere: “vero che fin dal 1990 la IG.ra lasciava al figlio il possesso dei seguenti terreni … CP Parte_1
… il quale lo ha esercitato ed esercita in maniera continua, ininterrotta e non contestata fino ad oggi?; Vero che il IG. ha curato e tuttora cura i terreni sopra indicati in prima Parte_1 persona, senza renderne conto ad alcuno, provvedendo alla loro pulizia, agli interventi su piante ed al raccolto dei frutti da essi prodotti”. Orbene, deve, in proposito, affermarsi l'assoluta inammissibilità della prova orale richiesta dall'attore. E ciò sia perché si chiede al teste di esprimere inammissibili valutazioni, anche di carattere giuridico, sia perché nessuna allegazione risulta compiuta con riguardo all'esercizio di un potere di fatto esercitato in maniera assolutamente incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cassazione civile 12 novembre 2014 n. 24114 ove si legge: “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione — il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva — la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”). Non va, poi, dimenticato che la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cassazione civile 18 febbraio 2000 n. 1824, ove la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente: “vero che.. unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”, cfr., altresì, Cassazione civile 9 maggio 1996 n. 4370 ove si legge: “la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici. Pertanto, in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”). La domanda, in definitiva, deve essere rigettata. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.”
2 3.- a proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1 CP
, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata
[...] contumace.
4.1.- Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza contestando “LA
MANCATA PROVA DELLA SIGNORIA SUL BENE ED ALLA GENERICITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE. Secondo l'appellante gli sarebbe stata negata la possibilità di provare il diritto posto a fondamento della propria domanda con il rigetto dell'ammissione della prova per testi. Il
Giudice avrebbe dovuto valutare diversamente la sentenza n. 106/90 con cui si è accertato l'acquisto per usucapione dei terreni in oggetto in capo alla madre al contempo CP altra valutazione sarebbe stata necessaria circa la Relazione Notarile sulla titolarità Per_1 della proprietà del bene, la mancata costituzione in giudizio della convenuta e l'assenza della stessa in sede di mediazione.
Inoltre il giudice avrebbe errato nel ritenere generico l'atto di citazione dal momento che, presso lo stesso Tribunale di Tivoli, è stato incardinato altro giudizio avente ad oggetto l'acquisizione di un altro terreno per usucapione, con la presentazione di un atto di citazione che sarebbe identico a quello dell'odierno giudizio, ma ritenuto in quella sede non generico. La suddetta domanda sarebbe stata accolta, altresì, nel merito con la sentenza n. 1363 del 2017. L'appellante ripropone le considerazioni articolate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, secondo cui il giudice potrebbe porre a fondamento della decisione i fatti non contestati a seguito di mancata costituzione di controparte e di mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Con il secondo motivo l'appellante contesta le valutazioni del Tribunale “IN ORDINE ALLA GENERICITA' DELLA PROVA TESTIMONIALE ARTICOLATA ED ALLA SUA INAMMISSIBILITA'”
Sul punto, parte attrice critica tutte le argomentazioni riportate in sentenza relative all'assoluta inammissibilità della prova orale richiesta dall'attore. Il giudice avrebbe errato sia nel ritenere che al teste venisse chiesto di esprimere valutazioni inammissibili, anche di carattere giuridico, sia in ordine alla mancata allegazione dell'esercizio di un potere di fatto.
In ordine alla rilevanza della prova, l'impugnante eccepisce che le prove richieste e non ammesse sarebbero rilevanti rispetto all'oggetto della domanda e rispetto all'esito del giudizio, in quanto utili a confermare la tesi di parte attrice. L'appellante sostiene che i quesiti formulati in ordine alla prova orale non costituirebbero valutazioni di carattere giuridico, ma una precisa determinazione dell'identità dei beni in questione, con un'elencazione precisa e dettagliata dei riferimenti catastali, volta ad evitare l'inammissibilità della prova stessa. La prova sarebbe stata mirata a provare il fatto obiettivo del possesso ultraventennale continuato, ininterrotto e non contestato, nonché la relazione materiale tra l'attore ed i beni oggetto della domanda. Pertanto, l'appellante lamenta una contraddizione tra il rigetto della prova richiesta e, al contempo, l'affermazione della mancata allegazione della prova circa la sussistenza del preteso diritto, alla luce anche della mancata contestazione per contumacia della convenuta.
L'appellante lamenta ancora la diversità di esiti a cui si è pervenuti in due giudizi che sarebbero sovrapponibili. Infatti, nel giudizio tra le stesse parti, ma aventi ad oggetto altri terreni, avente
R.G. 3835/2016, definito con sentenza n. 1363/2017 si sarebbe accolta la domanda di acquisto
3 della proprietà per usucapione proprio sulla scorta di univoche deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria e sulla mancata contestazione dei convenuti rimasti contumaci.
Dunque, secondo la parte impugnante sussisterebbe un nesso eziologico tra l'errore in procedendo denunciato e la pronuncia di rigetto emessa in primo grado.
4.2.- I motivi, tra loro strettamente connessi e dunque trattati congiuntamente, sono privi di pregio e devono essere rigettati.
L'appellante, infatti, concentra le proprie doglianze sul mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale che sarebbe stata idonea a provare l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Sul punto, giova premettere che chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario e, dunque, per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c.
(Si veda, tra gli altri sent. Cass. n. 12984/2002). L'attore deve, quindi, fornire la prova di un possesso continuo e ininterrotto, inequivocabilmente diretto ad esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario. Tale potere si declina sia nella facoltà di godimento che in quella di disposizione, facoltà tipiche e insite nel diritto di proprietà. È dunque necessario che l'utilizzo del bene avvenga uti dominus e che lo stesso assuma un rilievo esterno percepibile dalla generalità dei consociati. Diversamente, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene, posto che anche il non utilizzo rientra nelle prerogative proprietarie. Giova in proposito rammentare che, anche in ambito sovranazionale, l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017). In ogni caso, si resta nell'ambito di applicazione del criterio di accertamento probatorio del “più probabile che non", tipica del processo civile e non di quello dell'"oltre il ragionevole dubbio" che caratterizza, invece, il processo penale (sul punto, si veda sent. Cass. n. 3487/2019).
Nel caso che qui ci occupa, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'inammissibilità della prova testimoniale per come articolata dall'appellante in primo grado.
Si rammenta in questa sede che il quesito era così formulato “Vero che fin dal 1990 la IG.ra lasciava al figlio il possesso dei seguenti terreni (…), il quale lo ha CP Parte_1 esercitato ed esercita in maniera continua, ininterrotta e non contestata fino ad oggi?” Orbene, si rileva che non possono costituire idonea fonte di prova e, dunque, non sono utilizzabili ai fini del decisum, le dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto genericamente il
“possesso”. Tale concetto, infatti, identifica una relazione qualificata tra un soggetto e un bene, da cui deriva una determinata posizione giuridica e non un fatto obiettivo;
pertanto,
l'articolazione della prova testimoniale, in assenza di allegazione delle specifiche modalità del relativo esercizio e dei poteri e facoltà ad esso inerenti, risulta generica. Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “(…) la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi” (Cass. n. 1824/2000).
Al contempo, anche il quesito inerente il fatto “che il IG. ha curato e tuttora Parte_1 cura i terreni sopra indicati in prima persona, senza renderne conto ad alcuno, provvedendo
4 alla loro pulizia, agli interventi su piante ed al raccolto dei frutti da essi prodotti” non è concludente. Infatti, le attività menzionate e asseritamente compiute dal quali la Parte_1 coltivazione del terreno, non costituiscono espressione di un potere dominicale;
tali attività, non sono significative dell'esclusione dei terzi dal godimento del bene e, dunque, del possesso “uti dominus”. La coltivazione può, infatti, essere realizzata anche da chi non sia proprietario, senza per ciò solo escludere ulteriori utilizzatori ed è compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, sussiste una relazione madre-figlio tra proprietario e colui che asserisce di aver acquistato a titolo originario, che non consente di escludere che il familiare abbia tollerato l'esercizio del godimento del bene, pur potendosi opporvisi (Cass. n. 9661 del 2006).
5.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale. In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Nulla per le spese in considerazione della contumacia della convenuta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 964/2019 del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 2 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 903/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. MASSIMO FEDELE e Parte_1 C.F._1
l'avv. GERARDO RUSSILLO
Appellante
E
CP
Appellata - contumace
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 964/2019 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: ha convenuto in giudizio Parte_1 la madre al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, per CP usucapione ventennale, della proprietà dei terreni siti nel Comune di San Polo dei Cavalieri e censiti in catasto al foglio 10, particelle 97, 157, 158, 159, 160 e 161. A sostegno della domanda, l'attore ha affermato che detti terreni sono stati usucapiti dalla madre (giusta sentenza della Pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, n. 106 del 29 marzo 1990) la quale, poi, li avrebbe lasciati nel pieno possesso del figlio. Il ha anche aggiunto che, da allora, egli ha Parte_1 esercitato il possesso sui terreni in questione in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta. La convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.”
1 A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda attorea non è fondata e non può essere accolta. È principio consolidato, in giurisprudenza, quello per cui, affinché possa ritenersi maturata l'usucapione di un bene in favore di un soggetto, è necessario che costui eserciti sul bene stesso una signoria di fatto continua, piena ed esclusiva che si riveli incompatibile con le ragioni del titolare, estrinsecandosi in comportamenti apertamente in contrasto con il diritto di proprietà da questi vantato (cfr. Tribunale Milano 19 marzo 2013 n.
3784 ove si legge: “l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene richiede la necessaria sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, da intendersi il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, e il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio, alla stregua del proprietario. Colui che invoca l'avvenuta usucapione della proprietà del bene, pertanto, è gravato dall'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”). Nel caso in esame la prova piena di detta signoria sul bene non può affatto ritenersi raggiunta. Va, in primo luogo, evidenziata l'estrema genericità dell'atto di citazione nel quale l'attore, lungi dal riferire situazioni di fatto esplicanti l'esercizio concreto del potere sulla cosa, si è limitato ad affermare di possedere il bene da oltre venti anni. Analoga considerazione va, poi, fatta anche per la prova testimoniale articolata nella seconda memoria ove è dato leggere: “vero che fin dal 1990 la IG.ra lasciava al figlio il possesso dei seguenti terreni … CP Parte_1
… il quale lo ha esercitato ed esercita in maniera continua, ininterrotta e non contestata fino ad oggi?; Vero che il IG. ha curato e tuttora cura i terreni sopra indicati in prima Parte_1 persona, senza renderne conto ad alcuno, provvedendo alla loro pulizia, agli interventi su piante ed al raccolto dei frutti da essi prodotti”. Orbene, deve, in proposito, affermarsi l'assoluta inammissibilità della prova orale richiesta dall'attore. E ciò sia perché si chiede al teste di esprimere inammissibili valutazioni, anche di carattere giuridico, sia perché nessuna allegazione risulta compiuta con riguardo all'esercizio di un potere di fatto esercitato in maniera assolutamente incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cassazione civile 12 novembre 2014 n. 24114 ove si legge: “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione — il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva — la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”). Non va, poi, dimenticato che la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cassazione civile 18 febbraio 2000 n. 1824, ove la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente: “vero che.. unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”, cfr., altresì, Cassazione civile 9 maggio 1996 n. 4370 ove si legge: “la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici. Pertanto, in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”). La domanda, in definitiva, deve essere rigettata. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.”
2 3.- a proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1 CP
, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata
[...] contumace.
4.1.- Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza contestando “LA
MANCATA PROVA DELLA SIGNORIA SUL BENE ED ALLA GENERICITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE. Secondo l'appellante gli sarebbe stata negata la possibilità di provare il diritto posto a fondamento della propria domanda con il rigetto dell'ammissione della prova per testi. Il
Giudice avrebbe dovuto valutare diversamente la sentenza n. 106/90 con cui si è accertato l'acquisto per usucapione dei terreni in oggetto in capo alla madre al contempo CP altra valutazione sarebbe stata necessaria circa la Relazione Notarile sulla titolarità Per_1 della proprietà del bene, la mancata costituzione in giudizio della convenuta e l'assenza della stessa in sede di mediazione.
Inoltre il giudice avrebbe errato nel ritenere generico l'atto di citazione dal momento che, presso lo stesso Tribunale di Tivoli, è stato incardinato altro giudizio avente ad oggetto l'acquisizione di un altro terreno per usucapione, con la presentazione di un atto di citazione che sarebbe identico a quello dell'odierno giudizio, ma ritenuto in quella sede non generico. La suddetta domanda sarebbe stata accolta, altresì, nel merito con la sentenza n. 1363 del 2017. L'appellante ripropone le considerazioni articolate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, secondo cui il giudice potrebbe porre a fondamento della decisione i fatti non contestati a seguito di mancata costituzione di controparte e di mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Con il secondo motivo l'appellante contesta le valutazioni del Tribunale “IN ORDINE ALLA GENERICITA' DELLA PROVA TESTIMONIALE ARTICOLATA ED ALLA SUA INAMMISSIBILITA'”
Sul punto, parte attrice critica tutte le argomentazioni riportate in sentenza relative all'assoluta inammissibilità della prova orale richiesta dall'attore. Il giudice avrebbe errato sia nel ritenere che al teste venisse chiesto di esprimere valutazioni inammissibili, anche di carattere giuridico, sia in ordine alla mancata allegazione dell'esercizio di un potere di fatto.
In ordine alla rilevanza della prova, l'impugnante eccepisce che le prove richieste e non ammesse sarebbero rilevanti rispetto all'oggetto della domanda e rispetto all'esito del giudizio, in quanto utili a confermare la tesi di parte attrice. L'appellante sostiene che i quesiti formulati in ordine alla prova orale non costituirebbero valutazioni di carattere giuridico, ma una precisa determinazione dell'identità dei beni in questione, con un'elencazione precisa e dettagliata dei riferimenti catastali, volta ad evitare l'inammissibilità della prova stessa. La prova sarebbe stata mirata a provare il fatto obiettivo del possesso ultraventennale continuato, ininterrotto e non contestato, nonché la relazione materiale tra l'attore ed i beni oggetto della domanda. Pertanto, l'appellante lamenta una contraddizione tra il rigetto della prova richiesta e, al contempo, l'affermazione della mancata allegazione della prova circa la sussistenza del preteso diritto, alla luce anche della mancata contestazione per contumacia della convenuta.
L'appellante lamenta ancora la diversità di esiti a cui si è pervenuti in due giudizi che sarebbero sovrapponibili. Infatti, nel giudizio tra le stesse parti, ma aventi ad oggetto altri terreni, avente
R.G. 3835/2016, definito con sentenza n. 1363/2017 si sarebbe accolta la domanda di acquisto
3 della proprietà per usucapione proprio sulla scorta di univoche deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria e sulla mancata contestazione dei convenuti rimasti contumaci.
Dunque, secondo la parte impugnante sussisterebbe un nesso eziologico tra l'errore in procedendo denunciato e la pronuncia di rigetto emessa in primo grado.
4.2.- I motivi, tra loro strettamente connessi e dunque trattati congiuntamente, sono privi di pregio e devono essere rigettati.
L'appellante, infatti, concentra le proprie doglianze sul mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale che sarebbe stata idonea a provare l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Sul punto, giova premettere che chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario e, dunque, per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c.
(Si veda, tra gli altri sent. Cass. n. 12984/2002). L'attore deve, quindi, fornire la prova di un possesso continuo e ininterrotto, inequivocabilmente diretto ad esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario. Tale potere si declina sia nella facoltà di godimento che in quella di disposizione, facoltà tipiche e insite nel diritto di proprietà. È dunque necessario che l'utilizzo del bene avvenga uti dominus e che lo stesso assuma un rilievo esterno percepibile dalla generalità dei consociati. Diversamente, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene, posto che anche il non utilizzo rientra nelle prerogative proprietarie. Giova in proposito rammentare che, anche in ambito sovranazionale, l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017). In ogni caso, si resta nell'ambito di applicazione del criterio di accertamento probatorio del “più probabile che non", tipica del processo civile e non di quello dell'"oltre il ragionevole dubbio" che caratterizza, invece, il processo penale (sul punto, si veda sent. Cass. n. 3487/2019).
Nel caso che qui ci occupa, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'inammissibilità della prova testimoniale per come articolata dall'appellante in primo grado.
Si rammenta in questa sede che il quesito era così formulato “Vero che fin dal 1990 la IG.ra lasciava al figlio il possesso dei seguenti terreni (…), il quale lo ha CP Parte_1 esercitato ed esercita in maniera continua, ininterrotta e non contestata fino ad oggi?” Orbene, si rileva che non possono costituire idonea fonte di prova e, dunque, non sono utilizzabili ai fini del decisum, le dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto genericamente il
“possesso”. Tale concetto, infatti, identifica una relazione qualificata tra un soggetto e un bene, da cui deriva una determinata posizione giuridica e non un fatto obiettivo;
pertanto,
l'articolazione della prova testimoniale, in assenza di allegazione delle specifiche modalità del relativo esercizio e dei poteri e facoltà ad esso inerenti, risulta generica. Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “(…) la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi” (Cass. n. 1824/2000).
Al contempo, anche il quesito inerente il fatto “che il IG. ha curato e tuttora Parte_1 cura i terreni sopra indicati in prima persona, senza renderne conto ad alcuno, provvedendo
4 alla loro pulizia, agli interventi su piante ed al raccolto dei frutti da essi prodotti” non è concludente. Infatti, le attività menzionate e asseritamente compiute dal quali la Parte_1 coltivazione del terreno, non costituiscono espressione di un potere dominicale;
tali attività, non sono significative dell'esclusione dei terzi dal godimento del bene e, dunque, del possesso “uti dominus”. La coltivazione può, infatti, essere realizzata anche da chi non sia proprietario, senza per ciò solo escludere ulteriori utilizzatori ed è compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, sussiste una relazione madre-figlio tra proprietario e colui che asserisce di aver acquistato a titolo originario, che non consente di escludere che il familiare abbia tollerato l'esercizio del godimento del bene, pur potendosi opporvisi (Cass. n. 9661 del 2006).
5.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale. In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Nulla per le spese in considerazione della contumacia della convenuta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 964/2019 del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 2 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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