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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi della IG.ra (C.F. C.F._2 Persona_1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco RR e domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Roma, alla Via Ugo Ojetti n. 350, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
– C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal CP_2 funzionario Donatella PALMIERI in forza di delega in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/02/2025, i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80, riconosciuta in favore della loro dante causa con Persona_1
Decreto ex art. 445 bis c.p.c. dell'1.07.2024, con decorrenza dal 14.12.2022 e sino al
26.09.2023 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
1 - che, con decreto di omologa dell'1.07.2024, emesso all'esito del ricorso iscritto al n. R.G.
1089/2023, del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro veniva omologata, in capo alla
IG.ra , la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto all'indennità di Per_1 accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza dalla domanda del
14.12.2022 e sino al 26.09.2023, recependo le risultanze probatorie emerse dall'elaborato peritale, depositato in data 10.05.2024;
- che il Decreto di omologa veniva notificato, a mezzo PEC, in data 04.07.2024, al fine ottenere l'erogazione della prestazione di cui all'oggetto e dare esecuzione provvedimento giudiziario;
- che, in data 26.07.2024, veniva inviato all' , per conto degli eredi, apposito modello CP_1
AP70, utile alla verifica della sussistenza dei requisiti socioeconomici in capo alla IG.ra
, deceduta in data 27.03.2024, necessari per la liquidazione della prestazione;
Per_1
- che, in data 17.09.2024, veniva trasmessa la domanda di ratei maturati e non riscossi, al fine di ottenere la liquidazione in favore degli eredi, ciascuno per la propria quota;
- di non aver mai ricevuto gli arretrati promessi.
Si è costituito l' , in data 6/10/2025, deducendo di aver già liquidato e versato le somme CP_1 richieste dalla ricorrente.
Con note di udienza depositate il 5/11/2025 i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il cedolino CP_1 dei pagamenti dei ratei arretrati, avente data valuta 20.3.2025, e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia “ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di
2 ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001,
1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al ruolo CP_1 del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 5.3.2025.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla
Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese al 50%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta nonché CP_1 del ridotto arco temporale intercorso tra la notifica del presente ricorso e il pagamento da parte dell' . CP_1
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 50% e compensate per la restante parte. CP_1
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento del 50% delle spese di lite pari ad € 932,50 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi all' Avv. Marco
RR dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 18/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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