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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 231 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
11/01/1983,
e
, nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
05/01/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gerardina ORLANDELLA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Si richiamano le argomentazioni in fatto e in diritto svolte congiuntamente nel ricorso introduttivo, da aversi qui di seguito integralmente richiamate e per effetto si insiste per vedere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Noventa NT, in data 03/08/2008 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa NT, atto n. 5, parte 2 Serie A anno
2008, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Noventa NT,
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, ed ordinarsi all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Noventa NT la conseguente annotazione al passaggio in giudicato della stessa alle seguenti condizioni:
• La casa familiare sita in Noventa NT (VI), Via Ungheria n. 89 di proprietà della IG.ra resterà in uso alla stessa che vi abiterà Controparte_1
con i figli;
Per_1 Per_2
• I figli c.f. e Controparte_3 C.F._3 Per_3
c.f. verranno affidati congiuntamente ad
[...] C.F._4
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Noventa
NT (VI), Via Ungheria n. 89;
• La IG.ra pagherà integralmente le rate del mutuo relativo CP_1
all'acquisito dell'abitazione familiare e ha già volturato a proprio nome tutte le
2 utenze (luce, acqua, gas) relative all'abitazione.
• Il IG. concorrerà al mantenimento ordinario Controparte_2
indiretto dei figli minori e mediante la corresponsione alla Per_1 Per_2
madre IG.ra entro il giorno quindici di ogni mese della Controparte_1
somma mensile di € 250,00 a favore di ciascun figlio, così per un totale di €
500,00, a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla madre
[...] con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie;
• I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo dell'intestato Tribunale del
26/10/2017, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
• i coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà corrisposto al 100% alla IG.ra . Controparte_1
• I figli minori frequenteranno liberamente entrambi i genitori compatibilmente con le proprie eIGenze, in particolare scolastiche, ricreative e sportive;
in particolare, i coniugi convengono che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.30;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno
3 di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
• i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente quanto prima gli impegni dei figli (quali – a titolo esemplificativo - visite mediche, eventi sportivi,
saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi – compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
• l'automobile Dacia JO targa GM259ZV rimarrà di proprietà della
IG.ra , mentre l'auto Peugeot 208 targa GE799RH rimarrà di Controparte_1
proprietà del IG. . Controparte_2
• Le spese e competenze di causa sono compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulare dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Noventa NT (VI) in data 03/05/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 18/04/2024
4 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 66/2024 pubblicata in data 09/05/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato in data 08/01/2025.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 66/2024 del
09/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
5 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Noventa NT Controparte_1 Controparte_2
(VI) il 03/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa NT (VI) al n.
5, parte II, serie A, anno 2008;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 231 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
11/01/1983,
e
, nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
05/01/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gerardina ORLANDELLA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Si richiamano le argomentazioni in fatto e in diritto svolte congiuntamente nel ricorso introduttivo, da aversi qui di seguito integralmente richiamate e per effetto si insiste per vedere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Noventa NT, in data 03/08/2008 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa NT, atto n. 5, parte 2 Serie A anno
2008, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Noventa NT,
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, ed ordinarsi all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Noventa NT la conseguente annotazione al passaggio in giudicato della stessa alle seguenti condizioni:
• La casa familiare sita in Noventa NT (VI), Via Ungheria n. 89 di proprietà della IG.ra resterà in uso alla stessa che vi abiterà Controparte_1
con i figli;
Per_1 Per_2
• I figli c.f. e Controparte_3 C.F._3 Per_3
c.f. verranno affidati congiuntamente ad
[...] C.F._4
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Noventa
NT (VI), Via Ungheria n. 89;
• La IG.ra pagherà integralmente le rate del mutuo relativo CP_1
all'acquisito dell'abitazione familiare e ha già volturato a proprio nome tutte le
2 utenze (luce, acqua, gas) relative all'abitazione.
• Il IG. concorrerà al mantenimento ordinario Controparte_2
indiretto dei figli minori e mediante la corresponsione alla Per_1 Per_2
madre IG.ra entro il giorno quindici di ogni mese della Controparte_1
somma mensile di € 250,00 a favore di ciascun figlio, così per un totale di €
500,00, a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla madre
[...] con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie;
• I genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo dell'intestato Tribunale del
26/10/2017, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
• i coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà corrisposto al 100% alla IG.ra . Controparte_1
• I figli minori frequenteranno liberamente entrambi i genitori compatibilmente con le proprie eIGenze, in particolare scolastiche, ricreative e sportive;
in particolare, i coniugi convengono che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.30;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno
3 di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
• i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente quanto prima gli impegni dei figli (quali – a titolo esemplificativo - visite mediche, eventi sportivi,
saggi di fine anno, feste scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi – compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi – a tali eventi;
• l'automobile Dacia JO targa GM259ZV rimarrà di proprietà della
IG.ra , mentre l'auto Peugeot 208 targa GE799RH rimarrà di Controparte_1
proprietà del IG. . Controparte_2
• Le spese e competenze di causa sono compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulare dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Noventa NT (VI) in data 03/05/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 18/04/2024
4 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 66/2024 pubblicata in data 09/05/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato in data 08/01/2025.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 66/2024 del
09/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
5 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Noventa NT Controparte_1 Controparte_2
(VI) il 03/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa NT (VI) al n.
5, parte II, serie A, anno 2008;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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