TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1979/2022 avente ad oggetto risarcimento del danno, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SOLARINO MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
P. IVA , con il patrocinio dell'avv. SALLEMI Controparte_2 P.IVA_1
SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AVOLA ALDO, presso il cui studio CP_3 P.IVA_2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MORANA ELISA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
CONVENUTI
C.F. , con sede in Pozzallo via Sirio n. Controparte_6 P.IVA_3
5.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Voglia il Tribunale adito:
pagina 1 di 5 • ritenere e dichiarare la colpa e responsabilità concorrenti dei convenuti , Controparte_4 [...]
ed per l'incidente stradale per cui è causa;
CP_5 Controparte_7
• ritenere e dichiarare le lesioni subite dall'attore secondarie al sinistro per cui è causa;
CP_1
• ritenere e dichiarare maturato il danno patrimoniale in capo all'attore per le lesioni subite;
• per l'effetto, condannare tutti i convenuti al pagamento, in solido, per tutti i danni subiti dall'attore ed indicati nella misura di euro 56.066,50 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà liquidata dal decidente.
• Con vittoria di onorari e spese di giudizio.
CP_3
Piaccia al Tribunale dichiarare inammissibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare la domanda svolta dall'attore nei confronti dei convenuti e CP_1 Controparte_7 CP_3 essendo carente di legittimazione, di presupposti e di condizioni, oltre che, sia pure in subordine,
[...] manifestamente infondata e non provata in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti.
Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario, IVA e CPA nella misura di legge.
Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito rigettare, con qualsiasi statuizione, le domande avanzate, con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2022, dall'attore nei confronti nei confronti CP_1 dell'odierna concludente. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.
E Controparte_5 Controparte_4
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
− rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per le CP_1 ragioni sopra specificate e per tutte quelle altre che verranno ritenute di giustizia;
− accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla causazione CP_1 del sinistro in oggetto e conseguentemente, con qualunque statuizione al fine, rigettare ogni domanda dallo stesso formulata nei confronti delle odierne convenute;
− in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse riconoscere la sussistenza di un danno in capo all'attore e il suo diritto ad essere risarcito per il sinistro occorso e per i danni allo stesso conseguenti, condannare per il danno, eventualmente accertato e derivante dalla condotta di guida della sig.ra , la , in virtù della Controparte_4 Controparte_8 copertura assicurativa in essere, giusta polizza n. 30/180382976 ovvero dichiarare la
[...] tenuta a corrispondere all'attore il risarcimento del danno eventualmente accertato e Controparte_2 per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere all'attore tutto quanto risulterà dovuto a titolo risarcitorio in virtù del sinistro occorso e dell'operatività della polizza assicurativa in atti. In ogni caso dichiarare la tenuta a manlevare e garantire le odierne convenute per Controparte_2 il danno per le quali le stesse eventualmente andranno ritenute responsabili, chiedendosi che per il danno eventualmente accertato la predetta società assicuratrice venga obbligata a corrispondere all'attore l'eventuale danno patito in via diretta come richiesto dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver ricevuto acconti sui compensi.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' che, Controparte_7 sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. La domanda di risarcimento proposta da è parzialmente fondata nei confronti CP_1 dell' e di e deve pertanto essere accolta per quanto di Controparte_7 CP_3 ragione. Dall'istruttoria in atti è emerso che in data 19/06/2021, intorno alle ore 18:30, l'attore a velocità sostenuta percorreva alla guida del motociclo Keeway, targato ET16374 la via Orione in Pozzallo, quando, anche a causa di una carenza di visibilità dovuta al veicolo Opel Vivaro targato DX001MY, di proprietà dell' parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra la via Controparte_7 Orione e la via Sirio, non si avvedeva per tempo dell'autovettura Chevrolet Matiz, targata DT975HPA, condotta da e di proprietà della passeggera , che percorreva la Controparte_4 Controparte_5 medesima via Orione dall'opposto senso di marcia, e, nel tentativo di schivarla, andava ad impattare contro la parte anteriore destra della predetta autovettura. A seguito dell'impatto l'attore veniva sbalzato in aria e ricadeva contro il parabrezza dell'autovettura Chevrolet Matiz targata DT975HPA riportando lesioni personali, per le quali veniva trasportato al pronto soccorso.
Tale dinamica è stata ricostruita in base alle risultanze della prova testimoniale, resa da un soggetto che ha assistito direttamente al fatto, alle risultanze della relazione redatta dai Carabinieri della stazione di
Modica e all'esame delle fotografie che raffigurano lo stato dei luoghi. Iniziando dall'esame della prova testimoniale, il testimone ha riferito che: in Testimone_1 data 19/06/2021, verso le ore 18:40, si trovava alla guida del suo motociclo in via Orione in Pozzallo e seguiva a poca distanza che si trovava alla guida del proprio motociclo Keeway, targato CP_1
ET16374; scendevano da viale Europa a velocità moderata quando si trovava di fronte CP_1
l'autovettura Chevrolet Matiz che proveniva dalla opposta direzione di marcia e procedeva al centro della via Orione, ma comunque in prossimità della striscia blu che delimita la zona di sosta posta a destra rispetto al proprio senso di marcia;
tentava di evitare l'impatto frontale con CP_1
l'autovettura Chevrolet Matiz deviando il proprio mezzo verso sinistra ma finiva con l'investire la predetta autovettura nella parte anteriore destra (cfr. verbale d'udienza del 30.5.2023). Dalla relazione dei Carabinieri della stazione di Modica emerge che l'attore proveniva a velocità sostenuta da Via Europa con la visuale ridotta a causa del furgone Opel Vivaro targato DX001MY parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra la via Sirio e la via Orione (e per questa ragione contravvenzionato), cosicché, quando il si accorgeva della vettura Chevrolet Matiz proveniente CP_1 dall'opposto senso di marcia e posta al centro della carreggiata, non potendo passare a destra della stessa a causa di una Renault Clio parcheggiata sulle strisce gialle, tentava di schivarla con una repentina manovra di svolta a sinistra che tuttavia lo portava ad impattare contro la parte anteriore destra della Chevrolet Matiz.
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze sopra esposte e dell'esame delle fotografie e dello schizzo planimetrico allegati alla relazione dei Carabinieri, la dinamica del sinistro possa essere ricostruita nel seguente modo: il proveniva da via Europa a velocità sostenuta con visuale ridotta CP_1 a causa del furgone Opel Vivaro targato DX001MY parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra la via Sirio e la via Orione;
si accorgeva all'ultimo della Chevrolet Matiz e non potendo passarle a destra a causa di un'altra autovettura parcheggiata sulle strisce gialle tentava di evitarla spostandosi alla sua sinistra, non riuscendovi e impattando contro la parte anteriore laterale destra della vettura. In base alla dinamica del sinistro sopra descritta, si può affermare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla conducente della Chevrolet Matiz, la quale, come emerge dalle foto scattate CP_4 subito dopo l'incidente, percorreva una via stretta e a doppio senso di marcia, in prossimità delle strisce blu sulla propria destra, con autovetture parcheggiate da entrambi i lati, per cui la sua posizione sulla carreggiata era corretta, non potendo spostarsi ulteriormente a destra per la presenza della zona pagina 3 di 5 riservata a parcheggio, tanto che non le è stata contestata alcuna violazione del Codice della Strada. Il testimone escusso non ha neanche riferito di una velocità particolarmente sostenuta dell'autovettura, riferendo in modo dubitativo che la stessa non abbia frenato o comunque ridotto la propria velocità, condotta che appare giustificabile stante la repentinità della manovra di che, per evitare CP_1 la collisione con la vettura, si è spostato tutto a sinistra del suo senso di marcia, cercando di passare dalla parte di carreggiata riservata alla sosta dei veicoli.
Giova al riguardo osservare che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non
l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 4130/2017). Una volta ritenuta la mancanza di responsabilità della conducente dell'autovettura, né la proprietaria né la in qualità di impresa assicuratrice per la Controparte_5 Controparte_2
RCA della Chevrolet Matiz, sono tenute a risarcire i danni patiti dall'attore.
Deve invece essere affermata la sussistenza della responsabilità dell' Controparte_7 in quanto il veicolo di sua proprietà era parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra via Europa e via
Sirio, occupando la corsia di percorrenza del motociclo e ostacolando la visibilità sia all'attore sia alla conducente dell'autovettura.
Deve, tuttavia, essere rilevato che nemmeno il comportamento del conducente del motociclo può essere considerato esente da colpa, non avendo quest'ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c.. L'attore non ha provato di avere tenuto una velocità adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada – di larghezza limitata con veicoli parcheggiati da entrambi i lati – tale da consentirgli di arrestare tempestivamente il suo veicolo, come è confermato dalle modalità del sinistro come sopra ricostruite, in particolare dall'inidoneità della manovra d'emergenza ad evitare l'impatto; non sono sul punto rilevanti le dichiarazioni del testimone , non consentendo di risalire alla velocità Testimone_1 effettivamente tenuta dall'attore, avendo riferito di un rallentamento senza ulteriori precisazioni.
Appare invece irrilevante che l'attore al momento del sinistro avesse un tasso alcolemico dello 0,07 g/l, non essendo un valore così basso sintomatico di stato di ebbrezza.
Ritiene questo Giudice che la prevalente responsabilità del sinistro ricada sul che non ha CP_1 osservato l'obbligo di mantenere un atteggiamento prudente e di regolare la velocità in base allo stato dei luoghi, rispetto all' il cui veicolo era parcheggiato in posizione Controparte_7 Controparte_7 non consentita.
Nella graduazione delle responsabilità può ritenersi che la condotta colposa del abbia concorso a CP_1 causare l'evento nella misura del 60%. Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, risulta dalla consulenza tecnica medico legale e dalla documentazione sanitaria versata in atti che, in conseguenza del sinistro, il ha riportato esiti CP_1 di trauma facciale con ferite lacero-contuse multiple in regione sopraciliare dx, zigomatica dx, labiale dx, collo e lingua (cfr. relazione di ctu a pag. 19), che hanno cagionato esiti invalidanti permanenti.
Il danno biologico, comprensivo degli esiti di carattere permanente viene determinato dal CTU nella misura dell'11%. Nel liquidare il danno può farsi ricorso alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, relativa all'anno 2024, dovendosi attualizzare alla data della decisione la misura del risarcimento.
Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità indicata (11%), il valore a punto da porre a base del calcolo è
pagina 4 di 5 pari ad € 3.470,36; spetta pertanto a (che aveva 17 anni al momento del sinistro) la CP_1 somma di € 35.120,00. La suddetta somma è comprensiva anche del risarcimento del danno morale che questo Giudice ritiene sussistente avendo le lesioni riguardanti il volto comportato una compromissione nella capacità di comunicare attraverso la mimica facciale e di articolare i suoni della voce, nonché difficoltà nella masticazione, che hanno richiesto un trattamento riabilitativo logopedico e psicologico.
Il ha poi sofferto un periodo ITA pari a giorni 2, ITP al 75% pari a giorni 15, ITP al 50% pari a CP_1 giorni 20 ed ulteriori giorni 20 al 25%. Spetta pertanto al per tali voci di danno biologico CP_1 temporaneo, liquidate secondo il valore di € 115,00 per ogni giorno di inabilità tenuto conto della gravità e della durata della malattia, una somma pari ad € 3.248,75. Deve trovare accoglimento la domanda di restituzione delle spese mediche sostenute dall'attore e dichiarate congrue dal CTU, pari ad € 864,50. In conclusione, ha diritto al risarcimento nella misura del 40%, in considerazione del suo CP_1 grado di colpa che comporta la diminuzione del risarcimento ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., per un importo totale di € 15.693,30 (40% di € 35.120,00 + 40% di € 3.248,75 + 40% di € 864,50). L'importo sopra indicato deve essere devalutato fino al momento del fatto (19.6.2021) ottenendo in tal modo € 13.413,08 e su quest'ultimo, rivalutato anno per anno, devono essere poi calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, ottenendo così un totale di € 17.117,87. Alla luce di quanto esposto, la e l' devono essere CP_3 Controparte_7 condannati, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € 17.117,87 oltre agli CP_1 interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo della condanna, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per le spese spettanti alle convenute e CP_5 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1979/2022, previa dichiarazione della contumacia dell' Controparte_7
DICHIARA che la responsabilità del sinistro stradale del 19/06/2021 è ascrivibile a per il CP_1
60% ed all' per il 40%; Controparte_7
ND la e l' in solido tra loro, a corrispondere CP_3 Controparte_7 a la somma di € 17.117,87 oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino CP_1 all'effettivo soddisfo;
RIGETTA per il resto la domanda dell'attore; ND la e l' in solido tra loro, alla rifusione in CP_3 Controparte_7 favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
ND a rimborsare a e le spese di lite che CP_1 Controparte_5 Controparte_4 liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Morana Elisa;
ND a rimborsare alla le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2 in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
PONE le spese di CTU a carico della e dell' CP_3 Controparte_7 Controparte_7
Ragusa, 07/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1979/2022 avente ad oggetto risarcimento del danno, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SOLARINO MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
P. IVA , con il patrocinio dell'avv. SALLEMI Controparte_2 P.IVA_1
SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AVOLA ALDO, presso il cui studio CP_3 P.IVA_2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MORANA ELISA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
CONVENUTI
C.F. , con sede in Pozzallo via Sirio n. Controparte_6 P.IVA_3
5.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Voglia il Tribunale adito:
pagina 1 di 5 • ritenere e dichiarare la colpa e responsabilità concorrenti dei convenuti , Controparte_4 [...]
ed per l'incidente stradale per cui è causa;
CP_5 Controparte_7
• ritenere e dichiarare le lesioni subite dall'attore secondarie al sinistro per cui è causa;
CP_1
• ritenere e dichiarare maturato il danno patrimoniale in capo all'attore per le lesioni subite;
• per l'effetto, condannare tutti i convenuti al pagamento, in solido, per tutti i danni subiti dall'attore ed indicati nella misura di euro 56.066,50 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà liquidata dal decidente.
• Con vittoria di onorari e spese di giudizio.
CP_3
Piaccia al Tribunale dichiarare inammissibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare la domanda svolta dall'attore nei confronti dei convenuti e CP_1 Controparte_7 CP_3 essendo carente di legittimazione, di presupposti e di condizioni, oltre che, sia pure in subordine,
[...] manifestamente infondata e non provata in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti.
Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario, IVA e CPA nella misura di legge.
Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito rigettare, con qualsiasi statuizione, le domande avanzate, con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2022, dall'attore nei confronti nei confronti CP_1 dell'odierna concludente. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.
E Controparte_5 Controparte_4
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
− rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per le CP_1 ragioni sopra specificate e per tutte quelle altre che verranno ritenute di giustizia;
− accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla causazione CP_1 del sinistro in oggetto e conseguentemente, con qualunque statuizione al fine, rigettare ogni domanda dallo stesso formulata nei confronti delle odierne convenute;
− in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse riconoscere la sussistenza di un danno in capo all'attore e il suo diritto ad essere risarcito per il sinistro occorso e per i danni allo stesso conseguenti, condannare per il danno, eventualmente accertato e derivante dalla condotta di guida della sig.ra , la , in virtù della Controparte_4 Controparte_8 copertura assicurativa in essere, giusta polizza n. 30/180382976 ovvero dichiarare la
[...] tenuta a corrispondere all'attore il risarcimento del danno eventualmente accertato e Controparte_2 per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere all'attore tutto quanto risulterà dovuto a titolo risarcitorio in virtù del sinistro occorso e dell'operatività della polizza assicurativa in atti. In ogni caso dichiarare la tenuta a manlevare e garantire le odierne convenute per Controparte_2 il danno per le quali le stesse eventualmente andranno ritenute responsabili, chiedendosi che per il danno eventualmente accertato la predetta società assicuratrice venga obbligata a corrispondere all'attore l'eventuale danno patito in via diretta come richiesto dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver ricevuto acconti sui compensi.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' che, Controparte_7 sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. La domanda di risarcimento proposta da è parzialmente fondata nei confronti CP_1 dell' e di e deve pertanto essere accolta per quanto di Controparte_7 CP_3 ragione. Dall'istruttoria in atti è emerso che in data 19/06/2021, intorno alle ore 18:30, l'attore a velocità sostenuta percorreva alla guida del motociclo Keeway, targato ET16374 la via Orione in Pozzallo, quando, anche a causa di una carenza di visibilità dovuta al veicolo Opel Vivaro targato DX001MY, di proprietà dell' parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra la via Controparte_7 Orione e la via Sirio, non si avvedeva per tempo dell'autovettura Chevrolet Matiz, targata DT975HPA, condotta da e di proprietà della passeggera , che percorreva la Controparte_4 Controparte_5 medesima via Orione dall'opposto senso di marcia, e, nel tentativo di schivarla, andava ad impattare contro la parte anteriore destra della predetta autovettura. A seguito dell'impatto l'attore veniva sbalzato in aria e ricadeva contro il parabrezza dell'autovettura Chevrolet Matiz targata DT975HPA riportando lesioni personali, per le quali veniva trasportato al pronto soccorso.
Tale dinamica è stata ricostruita in base alle risultanze della prova testimoniale, resa da un soggetto che ha assistito direttamente al fatto, alle risultanze della relazione redatta dai Carabinieri della stazione di
Modica e all'esame delle fotografie che raffigurano lo stato dei luoghi. Iniziando dall'esame della prova testimoniale, il testimone ha riferito che: in Testimone_1 data 19/06/2021, verso le ore 18:40, si trovava alla guida del suo motociclo in via Orione in Pozzallo e seguiva a poca distanza che si trovava alla guida del proprio motociclo Keeway, targato CP_1
ET16374; scendevano da viale Europa a velocità moderata quando si trovava di fronte CP_1
l'autovettura Chevrolet Matiz che proveniva dalla opposta direzione di marcia e procedeva al centro della via Orione, ma comunque in prossimità della striscia blu che delimita la zona di sosta posta a destra rispetto al proprio senso di marcia;
tentava di evitare l'impatto frontale con CP_1
l'autovettura Chevrolet Matiz deviando il proprio mezzo verso sinistra ma finiva con l'investire la predetta autovettura nella parte anteriore destra (cfr. verbale d'udienza del 30.5.2023). Dalla relazione dei Carabinieri della stazione di Modica emerge che l'attore proveniva a velocità sostenuta da Via Europa con la visuale ridotta a causa del furgone Opel Vivaro targato DX001MY parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra la via Sirio e la via Orione (e per questa ragione contravvenzionato), cosicché, quando il si accorgeva della vettura Chevrolet Matiz proveniente CP_1 dall'opposto senso di marcia e posta al centro della carreggiata, non potendo passare a destra della stessa a causa di una Renault Clio parcheggiata sulle strisce gialle, tentava di schivarla con una repentina manovra di svolta a sinistra che tuttavia lo portava ad impattare contro la parte anteriore destra della Chevrolet Matiz.
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze sopra esposte e dell'esame delle fotografie e dello schizzo planimetrico allegati alla relazione dei Carabinieri, la dinamica del sinistro possa essere ricostruita nel seguente modo: il proveniva da via Europa a velocità sostenuta con visuale ridotta CP_1 a causa del furgone Opel Vivaro targato DX001MY parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra la via Sirio e la via Orione;
si accorgeva all'ultimo della Chevrolet Matiz e non potendo passarle a destra a causa di un'altra autovettura parcheggiata sulle strisce gialle tentava di evitarla spostandosi alla sua sinistra, non riuscendovi e impattando contro la parte anteriore laterale destra della vettura. In base alla dinamica del sinistro sopra descritta, si può affermare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla conducente della Chevrolet Matiz, la quale, come emerge dalle foto scattate CP_4 subito dopo l'incidente, percorreva una via stretta e a doppio senso di marcia, in prossimità delle strisce blu sulla propria destra, con autovetture parcheggiate da entrambi i lati, per cui la sua posizione sulla carreggiata era corretta, non potendo spostarsi ulteriormente a destra per la presenza della zona pagina 3 di 5 riservata a parcheggio, tanto che non le è stata contestata alcuna violazione del Codice della Strada. Il testimone escusso non ha neanche riferito di una velocità particolarmente sostenuta dell'autovettura, riferendo in modo dubitativo che la stessa non abbia frenato o comunque ridotto la propria velocità, condotta che appare giustificabile stante la repentinità della manovra di che, per evitare CP_1 la collisione con la vettura, si è spostato tutto a sinistra del suo senso di marcia, cercando di passare dalla parte di carreggiata riservata alla sosta dei veicoli.
Giova al riguardo osservare che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non
l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 4130/2017). Una volta ritenuta la mancanza di responsabilità della conducente dell'autovettura, né la proprietaria né la in qualità di impresa assicuratrice per la Controparte_5 Controparte_2
RCA della Chevrolet Matiz, sono tenute a risarcire i danni patiti dall'attore.
Deve invece essere affermata la sussistenza della responsabilità dell' Controparte_7 in quanto il veicolo di sua proprietà era parcheggiato in prossimità dell'incrocio tra via Europa e via
Sirio, occupando la corsia di percorrenza del motociclo e ostacolando la visibilità sia all'attore sia alla conducente dell'autovettura.
Deve, tuttavia, essere rilevato che nemmeno il comportamento del conducente del motociclo può essere considerato esente da colpa, non avendo quest'ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c.. L'attore non ha provato di avere tenuto una velocità adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada – di larghezza limitata con veicoli parcheggiati da entrambi i lati – tale da consentirgli di arrestare tempestivamente il suo veicolo, come è confermato dalle modalità del sinistro come sopra ricostruite, in particolare dall'inidoneità della manovra d'emergenza ad evitare l'impatto; non sono sul punto rilevanti le dichiarazioni del testimone , non consentendo di risalire alla velocità Testimone_1 effettivamente tenuta dall'attore, avendo riferito di un rallentamento senza ulteriori precisazioni.
Appare invece irrilevante che l'attore al momento del sinistro avesse un tasso alcolemico dello 0,07 g/l, non essendo un valore così basso sintomatico di stato di ebbrezza.
Ritiene questo Giudice che la prevalente responsabilità del sinistro ricada sul che non ha CP_1 osservato l'obbligo di mantenere un atteggiamento prudente e di regolare la velocità in base allo stato dei luoghi, rispetto all' il cui veicolo era parcheggiato in posizione Controparte_7 Controparte_7 non consentita.
Nella graduazione delle responsabilità può ritenersi che la condotta colposa del abbia concorso a CP_1 causare l'evento nella misura del 60%. Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, risulta dalla consulenza tecnica medico legale e dalla documentazione sanitaria versata in atti che, in conseguenza del sinistro, il ha riportato esiti CP_1 di trauma facciale con ferite lacero-contuse multiple in regione sopraciliare dx, zigomatica dx, labiale dx, collo e lingua (cfr. relazione di ctu a pag. 19), che hanno cagionato esiti invalidanti permanenti.
Il danno biologico, comprensivo degli esiti di carattere permanente viene determinato dal CTU nella misura dell'11%. Nel liquidare il danno può farsi ricorso alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, relativa all'anno 2024, dovendosi attualizzare alla data della decisione la misura del risarcimento.
Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità indicata (11%), il valore a punto da porre a base del calcolo è
pagina 4 di 5 pari ad € 3.470,36; spetta pertanto a (che aveva 17 anni al momento del sinistro) la CP_1 somma di € 35.120,00. La suddetta somma è comprensiva anche del risarcimento del danno morale che questo Giudice ritiene sussistente avendo le lesioni riguardanti il volto comportato una compromissione nella capacità di comunicare attraverso la mimica facciale e di articolare i suoni della voce, nonché difficoltà nella masticazione, che hanno richiesto un trattamento riabilitativo logopedico e psicologico.
Il ha poi sofferto un periodo ITA pari a giorni 2, ITP al 75% pari a giorni 15, ITP al 50% pari a CP_1 giorni 20 ed ulteriori giorni 20 al 25%. Spetta pertanto al per tali voci di danno biologico CP_1 temporaneo, liquidate secondo il valore di € 115,00 per ogni giorno di inabilità tenuto conto della gravità e della durata della malattia, una somma pari ad € 3.248,75. Deve trovare accoglimento la domanda di restituzione delle spese mediche sostenute dall'attore e dichiarate congrue dal CTU, pari ad € 864,50. In conclusione, ha diritto al risarcimento nella misura del 40%, in considerazione del suo CP_1 grado di colpa che comporta la diminuzione del risarcimento ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., per un importo totale di € 15.693,30 (40% di € 35.120,00 + 40% di € 3.248,75 + 40% di € 864,50). L'importo sopra indicato deve essere devalutato fino al momento del fatto (19.6.2021) ottenendo in tal modo € 13.413,08 e su quest'ultimo, rivalutato anno per anno, devono essere poi calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, ottenendo così un totale di € 17.117,87. Alla luce di quanto esposto, la e l' devono essere CP_3 Controparte_7 condannati, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € 17.117,87 oltre agli CP_1 interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo della condanna, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per le spese spettanti alle convenute e CP_5 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1979/2022, previa dichiarazione della contumacia dell' Controparte_7
DICHIARA che la responsabilità del sinistro stradale del 19/06/2021 è ascrivibile a per il CP_1
60% ed all' per il 40%; Controparte_7
ND la e l' in solido tra loro, a corrispondere CP_3 Controparte_7 a la somma di € 17.117,87 oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino CP_1 all'effettivo soddisfo;
RIGETTA per il resto la domanda dell'attore; ND la e l' in solido tra loro, alla rifusione in CP_3 Controparte_7 favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
ND a rimborsare a e le spese di lite che CP_1 Controparte_5 Controparte_4 liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Morana Elisa;
ND a rimborsare alla le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2 in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
PONE le spese di CTU a carico della e dell' CP_3 Controparte_7 Controparte_7
Ragusa, 07/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5