CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NT SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - Piazza Municipio 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 CC - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 204 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5125/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 07/08/2025 Difensore_1 proponeva ricorso contro il Comune di Piedimonte Matese avverso il Documento di riscossione n. 204 per TARI e TEFA/2025 emesso dallo stesso Comune con cui si chiedeva il pagamento di totali € 644,00 a titolo di TARI e TEFA su immobili appartenenti allo detto ricorrente ubicati in Comune di Piedimonte Matese per l'anno 2025.
Il ricorrente, senza comprensibile motivo, riferisce di una pretesa di € 1.578,00 diversa da quella indicata in atto impugnato;
riferisce di aver allegato al ricorso un allegato 3 che si afferma rechi una foto che però di fatto non si ritrova in fascicolo processuale;
chiede che venga accolto il ricorso per difetto di motivazione ed ancora per l'esistenza di un precedente giudicato a lui favorevole.
Si è costituito il Comune di Piedimonte Matese il quale contesta le eccezioni del ricorrente e chiede che venga rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Il ricorrente afferma di non possedere alcun negozio in Indirizzo_1 e di possedere invece lo studio professionale in Indirizzo_2 come dimostrerebbe la fantomatica foto allegata (di fatto inesistente) e da qui farebbe discendere la errata individuazione dell'immobile; ora, ribadito che nessuna foto risulta allegata (nemmeno indicata in NIR) va precisato che il ricorrente possiede in Indirizzo_1 o Indirizzo_2 (stesso luogo a cui il Comune ha attribuito nel tempo diversi toponimi) l'immobile ubicato in Indirizzo_3 PT classificato C/1 in catasto Fg. 500, Part.lla 1123, Sub 9 così dettagliatamente identificato relativamente al quale il Comune è titolato a pretendere il tributo.
Circa l'altro immobile quello in Indirizzo_4, seppur nel Documento di Riscossione qui impugnato non vengano indicati gli estremi catastali, chiara è al ricorrente la conoscibilità dello stesso poiché definita dall'indirizzo in cui esso è ubicato (Indirizzo_4), dal numero civico (n. 36) e dalla sua estensione (mq. 15).
Privi di valore risultano, ai fini che qui ci occupano, i riferimenti:
- ad un precedente giudicato, cui il ricorrente rimanda, che evidenzia solo il dispositivo n. 2902/2025 relativo al ricorso n. 821/2025 della CGT di 1° Grado di Caserta che riferisce di un accoglimento parziale relativamente ad una sentenza non allegata e di cui non si conosce il testo;
- ed ancora ad una Sentenza n. 3726/2023 depositata il 28/09/2023 della CGT di 1° Grado di Caserta relativamente alla quale non risulta se il sollecito di pagamento impugnato riportasse, come accade per l'Atto qui impugnato, o meno il riferimento all'indirizzo, al n. civico e all'estensione in mq. i quali per il caso che ci occupa risultano sufficienti a chiaramente individuare l'immobile oggetto di tassazione al Indirizzo_4
nel Comune di Piedimonte Matese.
Alla stregua di quanto innanzi considerato, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
questo Giudice rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NT SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - Piazza Municipio 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 CC - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO n. 204 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5125/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 07/08/2025 Difensore_1 proponeva ricorso contro il Comune di Piedimonte Matese avverso il Documento di riscossione n. 204 per TARI e TEFA/2025 emesso dallo stesso Comune con cui si chiedeva il pagamento di totali € 644,00 a titolo di TARI e TEFA su immobili appartenenti allo detto ricorrente ubicati in Comune di Piedimonte Matese per l'anno 2025.
Il ricorrente, senza comprensibile motivo, riferisce di una pretesa di € 1.578,00 diversa da quella indicata in atto impugnato;
riferisce di aver allegato al ricorso un allegato 3 che si afferma rechi una foto che però di fatto non si ritrova in fascicolo processuale;
chiede che venga accolto il ricorso per difetto di motivazione ed ancora per l'esistenza di un precedente giudicato a lui favorevole.
Si è costituito il Comune di Piedimonte Matese il quale contesta le eccezioni del ricorrente e chiede che venga rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Il ricorrente afferma di non possedere alcun negozio in Indirizzo_1 e di possedere invece lo studio professionale in Indirizzo_2 come dimostrerebbe la fantomatica foto allegata (di fatto inesistente) e da qui farebbe discendere la errata individuazione dell'immobile; ora, ribadito che nessuna foto risulta allegata (nemmeno indicata in NIR) va precisato che il ricorrente possiede in Indirizzo_1 o Indirizzo_2 (stesso luogo a cui il Comune ha attribuito nel tempo diversi toponimi) l'immobile ubicato in Indirizzo_3 PT classificato C/1 in catasto Fg. 500, Part.lla 1123, Sub 9 così dettagliatamente identificato relativamente al quale il Comune è titolato a pretendere il tributo.
Circa l'altro immobile quello in Indirizzo_4, seppur nel Documento di Riscossione qui impugnato non vengano indicati gli estremi catastali, chiara è al ricorrente la conoscibilità dello stesso poiché definita dall'indirizzo in cui esso è ubicato (Indirizzo_4), dal numero civico (n. 36) e dalla sua estensione (mq. 15).
Privi di valore risultano, ai fini che qui ci occupano, i riferimenti:
- ad un precedente giudicato, cui il ricorrente rimanda, che evidenzia solo il dispositivo n. 2902/2025 relativo al ricorso n. 821/2025 della CGT di 1° Grado di Caserta che riferisce di un accoglimento parziale relativamente ad una sentenza non allegata e di cui non si conosce il testo;
- ed ancora ad una Sentenza n. 3726/2023 depositata il 28/09/2023 della CGT di 1° Grado di Caserta relativamente alla quale non risulta se il sollecito di pagamento impugnato riportasse, come accade per l'Atto qui impugnato, o meno il riferimento all'indirizzo, al n. civico e all'estensione in mq. i quali per il caso che ci occupa risultano sufficienti a chiaramente individuare l'immobile oggetto di tassazione al Indirizzo_4
nel Comune di Piedimonte Matese.
Alla stregua di quanto innanzi considerato, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
questo Giudice rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.