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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 791/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante pro – Parte_1 C.F._1
tempore di (C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Parte_2 P.IVA_1
Viale Bianca Maria n. 37, presso lo studio dell'avv. Sabino Laudadio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Nicola Scopsi;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Piacenza, via S. Controparte_1 P.IVA_2
Eufemia n. 28, presso lo studio dell'avv. Roberto Rovero, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Gianluca Teodoro Fucci;
appellato
pagina 1 di 21 Avente ad oggetto: violazione di segreti - concorrenza sleale – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_3
“Nel merito in via principale:
• accogliere il presente appello e, in riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza, respingere ogni domanda svolta in primo grado dalla parte appellata con conseguente annullamento - in tutto o in parte - della sentenza impugnata per i motivi di cui in atto;
Nel merito in via subordinata, sul piano delle spese, riformare la sentenza impugnata e disporre la compensazione totale o parziale delle spese liquidate in primo grado ex art. 92 c.p.c., con condanna al rimborso in favore degli appellanti di tutte le somme eventualmente versate in adempimento della sentenza impugnata
In ogni caso:
• rigettare tutti i motivi di appello incidentale spiegati dalla poiché Parte_4
inammissibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto;
•rigettare ogni domanda di per i motivi di cui in atti;
Parte_4
• in caso di riforma della sentenza in tutto o in parte, condannare a Parte_4
rimborsare agli odierni appellanti tutte le somme versate in adempimento della sentenza di primo grado nonché rimborsare tutto quanto da questi ultimi eventualmente corrisposto in favore di in forza della sentenza impugnata. Parte_4
Con riserva di ulteriormente dedurre sui motivi di appello incidentale spiegati dalla
[...]
alla luce della costituzione in giudizio della parte appellata. Parte_4
Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- rigettare integralmente ogni avversa domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1098/2023 del Tribunale di Milano, con riferimento ai capi impugnati da e Pt_1 [...]
; Parte_2
pagina 2 di 21 - in accoglimento dell'appello incidentale, riformare il capo 6.4. della Sentenza n. 1098/2023, accertando l'intervenuto illecito sviamento della clientela di Parte_4
società benefit unipersonale ad opera del Signor e della Parte_1 Controparte_2
[...]
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente il capo 6.5. della sentenza n. 1098/2023, condannando, eventualmente previo ingresso di una CTU tecnica, il
Signor e della in proprio e/ in solido fra loro, anche Parte_1 Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125 c.p.i., 1223, 2043 ss., 2598, commi 1 n.3 e 2600
c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da
[...]
per la violazione dei suoi diritti di proprietà industriale e intellettuale sulle Parte_4
informazioni segrete, il know how e per gli illeciti civili e concorrenziali tutti descritti in atti;
tutti danni come esposti, documentati, quantificati in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, in Controparte_1 Parte_1
proprio e quale legale rappresentante di Pro – Insurance Srl, A&A Insurance Broker Srl e affinchè venisse accertata: Persona_1
(i) la violazione di segreti, ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., tra l'altro, prospettandosi che già sub agente di dal 6 giugno 2013 al 2 Parte_1 Parte_4
marzo 2017 e, successivamente, legale rappresentante e socio al 95% di CP_2
(quale società operante nello stesso settore assicurativo), si fosse illecitamente
[...]
appropriato di informazioni riservate costituite da elenchi di clienti (nominativi, indirizzi, numeri telefonici, anche di telefonia mobile, informazioni sulla professione esercitata); oltre che di dati relativi alle polizze (in ordine alla tipologia, caratteristiche, importi dei premi pagati, numero di sinistri, scadenze, rinnovi e similari) e di informazioni relative ai rapporti assicurativi, aziendali e commerciali.
(ii) La violazione della banca dati di proprietà della società attrice ex art. 102 bis L.D.A.
(iii) La condotta di concorrenza sleale per storno dei dipendenti. pagina 3 di 21 (iv) La condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela.
Per l'effetto, l'attrice instava affinchè venisse inibita la prosecuzione di tali condotte illecite, oltre che la detenzione, l'utilizzo e la rivelazione a terzi delle informazioni riservate e della banca dati, con condanna alla distruzione delle informazioni illecitamente acquisite e fissazione di una penale per ogni giorno di successiva violazione o di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti;
in ogni caso, oltre al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa ed alla pubblicazione della sentenza, a cura e spese dei convenuti.
2. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1098 resa in data 10 febbraio 2023, così disponeva:
“1. dichiara accertata l'illecita detenzione da parte dei convenuti e Controparte_2 [...]
delle informazioni commerciali riservate appartenenti a Pt_1 Parte_4
[...
rilevanti ai sensi degli artt.98 e 99 cpi, come indicate nella relazione di CTU nel procedimento
cautelare ante causam rg 44368/2017 e specificate al punto 6.1.1 della motivazione della presente
sentenza;
2. inibisce ai convenuti e , per il periodo di un anno dalla Controparte_2 Parte_1 sentenza, l'acquisizione, la detenzione, la riproduzione, l'utilizzo (anche in forma di proposte contrattuali ai clienti mediante l'utilizzo dei dati illecitamente detenuti), la rivelazione a terzi, in qualsiasi forma, dei dati cartacei e informatici indicati al capo 1 che precede, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza 12 maggio 2018 nel procedimento cautelare ante causam rg
44368/2017;
3. ordina la distruzione dei dati di cui al capo 1 che precede, anche mediante rimozione definitiva
da supporti hardware o da archivi cloud, a spese dei convenuti e Controparte_2 [...]
, previa revoca del sequestro al fine di procedere alla distruzione;
Pt_1
4. dispone la penale di € 5.000,00 per ogni violazione dell'ordine inibitorio, come già disposto con
l'ordinanza 12 maggio 2018 nel procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017;
5. ordina la pubblicazione, ai sensi dell'art.126 cpi, dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, a cura della società attrice e a spese dei convenuti Parte_4
pagina 4 di 21 e , sui quotidiani e Controparte_2 Parte_1 CP_3 Controparte_4
, per una volta a caratteri doppi del normale;
[...]
6. rigetta le ulteriori domande di parte attrice nei confronti dei Parte_4
convenuti ; Controparte_2 Parte_1
7. rigetta ogni domanda svolta da parte attrice ei confronti dei Parte_4
convenuti A&A INSURANCE BROKER srl e Persona_1
8. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta nei confronti di Parte_1
Parte_4
9. rigetta la domanda svolta da A&A INSURANCE BROKER srl ai sensi dell'art. 96 cpc;
10. condanna i convenuti e al pagamento delle spese di lite Controparte_2 Parte_1
in favore della società attrice iquidate, per il presente giudizio, Parte_4 in € 24.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e, per il procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017, in €
12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, oltre spese di CTU, come liquidate nel procedimento cautelare, per la parte anticipata, e spese di CTP del procedimento cautelare nella misura di € 15.500,00;
11. condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore della società convenuta A&A INSURANCE BROKER srl liquidate, per il presente giudizio, in € 21.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e
CPA ed anticipazioni documentate, e, per il procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017, in € 11.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, oltre spese di CTU, come liquidate nel procedimento cautelare, per la
parte anticipata, e spese di CTP del procedimento cautelare nella misura di € 15.500,00;
12. condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore del convenuto liquidate, per il presente giudizio, in € 21.000,00 Persona_1
per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e, per il procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017, in € 11.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni
pagina 5 di 21 documentate, oltre spese di CTU, come liquidate nel procedimento cautelare, per la parte anticipata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
3. Principalmente, il Tribunale delle Imprese riteneva provata la responsabilità di in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante di limitatamente alla violazione dei segreti Controparte_2
aziendali, respingendo le altre domande proposte nei suoi confronti, oltre che tutte le domande avanzate nei confronti degli altri convenuti.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) La violazione di segreti è stata ritenuta provata in considerazione della descrizione svolta, in sede di procedimento cautelare ante causam ed in base alla quale, presso la sede di veniva rinvenuta copiosa documentazione, cartacea e Controparte_2
informatica, riferibile alle informazioni riservate di Controparte_1
Sono, quindi, stati ritenuti soddisfatti gli elementi costitutivi della violazione di segreti ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – (segnatamente, la segretezza delle informazioni, il loro valore economico in quanto segrete ed il fatto che fossero sottoposte a misure di protezione al fine di mantenerli tali)
- sia tenuto conto della tipologia di informazioni di cui trattasi, sia in considerazione di quanto riferito dai testi escussi circa la necessità di utilizzare una “password”, che veniva periodicamente modificata, onde avere accesso agli stessi.
(ii) Le ulteriori domande proposte da parte attrice sono state respinte, in quanto ritenute carenti di prova adeguata;
in particolare, quanto alla violazione della banca dati, poiché
– a fondamento della stessa – venivano indicate le stesse condotte contestate ai fini di cui all'art. 98 c.p.i.; quanto alle condotte di concorrenza sleale, in quanto ritenute solo genericamente allegate.
(iii) Infine, in ordine alla domanda di risarcimento del danno, si è osservato che, quanto al danno patrimoniale, lo stesso risultasse non provato e, circa il danno non patrimoniale
(sub specie, all'immagine e alla reputazione commerciale), che costituisse “equa riparazione” la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 126 c.p.i.
4. ha proposto appello, concludendo per la riforma della sentenza n. 1098/2023, per i Parte_1
motivi così rubricati:
pagina 6 di 21 I^ MOTIVO “Carenza di legittimazione passiva del dott. e di in relazione Pt_1 Parte_2
alle domande di inibitoria svolte – error in iudicando – omessa applicazione dell'art. 109 del codice delle assicurazioni – omessa e comunque errata valutazione delle circostanze in fatto dedotte dall'appellante nel primo grado di giudizio”;
II^ MOTIVO “Errore in iudicando - violazione ed errata applicazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. – illogicità e travisamento di atti o fatti del giudizio”;
III^ MOTIVO “Error in iudicando - carenza di prova in relazione al danno all'immagine asseritamente patito da riconosciuto da altri Tribunale e ristorato con la Parte_4
pubblicazione della sentenza di primo grado - contraddittorietà ed illogicità del capo 6.5. della sentenza impugnata”;
IV^ MOTIVO “Error in iudicando con riferimento alla liquidazione delle spese di lite - violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. - omessa applicazione dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. - illogicità della liquidazione delle spese disposta dal giudice di prime cure”.
5. si è costituita nel presente grado di giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello e proponendo appello incidentale per due motivi, che verranno in seguito partitamente esaminati:
I^ motivo “Impugnativa del capo 6.4. della sentenza”;
II^ motivo “Impugnativa del capo 6.5. della sentenza”.
6. proponeva altresì ricorso, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., onde ottenere la sospensione Parte_1 della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con particolare riferimento all'ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado ed alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Integrato il contraddittorio fra le parti, con ordinanza del 6 aprile 2023, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado veniva sospesa limitatamente all'ordine di pubblicazione della sentenza, disposto al capo n.5) della pronuncia impugnata.
pagina 7 di 21 7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 13.09.2023, la causa veniva avviata all'udienza dell'11 dicembre 2024 per la rimessione in decisione e con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, in detta qualità, impugna la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva del medesimo, senza tenere conto che – ai sensi dell'art. 109 Codice Assicurazioni Private - solo gli “agenti di assicurazione” “agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che – solo questi ultimi – potrebbero ritenersi “responsabili” dei fatti controversi.
Al contrario – si prosegue – all'epoca dei fatti, e erano solo “sub Parte_1 Controparte_2 agenti” e collaboratori di così che astrattamente solo Parte_5 quest'ultimo potrebbe risponderne.
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la decisività degli elementi di prova evidenziati dal
Tribunale di Milano ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento della violazione di
segreti (artt. 98 e 99 c.p.i.).
In particolare, si prospetta che i computers rinvenuti presso la sede di fossero Controparte_2
utilizzati anche da altri collaboratori di che operavano in autonomia, così da non Parte_1 potersi affermare la responsabilità personale di quest'ultimo.
Il primo motivo di appello può essere disaminato unitamente al secondo – in quanti logicamente connessi - con il quale l'appellante impugna la valutazione del Tribunale nella parte in cui non ha accertato che la documentazione rinvenuta in sede di descrizione, presso fosse Controparte_2 riferibile a meri “appunti” e “dati di clienti affezionati” e non costituisse “segreti commerciali”.
La Corte ritiene che le censure in esame non siano meritevoli di accoglimento.
pagina 8 di 21 I.A. Quanto al primo tema proposto, si premette che l'art. 109 d.lgs. 205/2005 – titolato “Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi” – disciplina l'iscrizione al registro, tenuto e aggiornato a cura dell' da parte degli agenti assicurativi, dei CP_5
mediatori di assicurazione, dei produttori diretti, delle banche autorizzate e, più in generale, dei soggetti comunque tenuti all'iscrizione, così come ivi indicati nel dettaglio.
La norma disciplina, altresì, i contenuti che deve rispettare la “domanda di iscrizione” e che deve essere trasmessa all'I.V.A.S.S. per quanto di competenza.
Quindi, ritiene la Corte che tale disposizione legislativa appaia finalizzata a garantire l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell' e a regolamentare le modalità di iscrizione a tale CP_5
registro, da un punto di vista soggettivo e procedurale.
Trattasi, peraltro, di questioni non rilevanti nel caso in esame ove – al contrario – si controverte in ordine alla responsabilità di in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_2
per le condotte illecite in precedenza indicate e realizzate in danno di altra società operante
[...]
nello stesso settore assicurativo ( - ritenute fondate, dal Tribunale di Milano, Controparte_1
nei limiti innanzi evidenziati.
Risultando, pertanto, estraneo qualsivoglia profilo di responsabilità dell'appellante nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, la disciplina invocata non appare rilevante ai fini della decisione, con conseguente rigetto della questione proposta.
I.B. Circa il secondo profilo di censura, la Corte ritiene che il materiale probatorio, come evidenziato dal Tribunale, fosse ampio e desse dimostrazione della responsabilità di Parte_1
in ordine alla violazione di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.
Così come motivato alle pgg. 13 e ss. della sentenza impugnata, in sede di procedimento cautelare ante causam, presso la sede di venivano rinvenute “informazioni aggregate”, Controparte_2
relative a clienti e polizze assicurative, non costituenti mere liste di nominativi, ma elementi specifici e di dettaglio tra cui i “codici dei prodotti, gli incassi, la durata dei rapporti con i clienti”
– (pg. 13 sentenza).
I documenti, cartacei ed informatici, contenenti tali informazioni sono stati molteplici e, segnatamente:
pagina 9 di 21 - nn. “771” documenti cartacei con dicitura “SIAG” (il sistema informatico in uso a
[...]
poi, divenuto FOOLISH), su un totale di 941 fogli, alcuni dei quali rinvenuti anche nei CP_1
“cestini” posti vicino alle scrivanie;
- inoltre, nn. 143 files (fra quelli selezionati dai computers ivi presenti utilizzando le “parole chiave” previamente concordate tra il Ctu e i Ctp), di cui 46 contenenti sia estratti della banca dati
SIAG., sia il nome di prodotti commerciali di ed i nominativi di clienti. Pt_4
Infine, quanto agli altri files, sebbene non vi fosse il riferimento alla banca dati “SIAG /
FOOLISH”, gli stessi potevano comunque ritenersi estratti dalla stessa in quanto “contenenti nominativi di , nominativi di subagenti di e i codici prodotto sempre di Pt_4 Pt_4
nonché l'identificazione a mezzo codice dell'agenzia di Viale Liberazione, ossia Pt_4 dell'agenzia generale della ricorrente” – (cfr. pg. 12 sentenza).
Detta documentazione è stata rinvenuta presso la sede della Società di cui – già sub Parte_1
agente di - era legale rappresentante e socio al 95% e di cui aveva Controparte_1 pacificamente la disponibilità, oltre che la responsabilità per l'attività svolta da medesimo e dai suoi collaboratori.
Rispetto a questi ultimi, peraltro, non appaiono indicati elementi specifici e tali da farne ipotizzare la responsabilità (esclusiva e/o concorrente) - così come pare adombrare parte appellante con la doglianza in esame - risultando le allegazioni alquanto generiche e ipotetiche, oltre che non supportate da precisi elementi fattuali.
A tali fini, l'unico dato indicato da parte appellante – (segnatamente, la circostanza che taluni dei computers analizzati dal Ctu fossero in uso a dei collaboratori o a , sua compagna Persona_2
ed estranea alla Società) – non appare, di per sé e in difetto di altri elementi, tale da escludere la responsabilità del medesimo appellante per i fatti accertati, tenuto conto dell'ampio corredo probatorio di cui si è data contezza.
Su tali basi, appare meritevole di conferma – sul punto - la sentenza di primo grado, tenuto conto della quantità e della tipologia dei dati descritti e dei luoghi in cui gli stessi sono stati accertati,
della certa riferibilità di tali informazioni al sistema informatico di e dei Controparte_1
pregressi rapporti di collaborazione fra le parti del presente giudizio.
pagina 10 di 21 I.C. Tali informazioni sono state correttamente qualificate come “segreti”, da parte del Tribunale delle Imprese, soddisfando i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.c. ed in base al quale è così previsto:
“Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
[…]”.
Invero, la tipologia di informazioni indicate - per quantità e qualità – non erano “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori di settore”, superando la capacità mnemonica di un operatore professionale medio e risultando informazioni particolarmente dettagliate, in quanto – come detto - contenenti numerosi codici o dati numerici e, quindi, non facenti parte dell'ordinario bagaglio di conoscenze del professionista.
Inoltre, le stesse avevano ragionevolmente un valore economico, in quanto erano funzionali alla conclusione dei contratti di assicurazione con numerosi clienti.
Infine, così come riferito dai testi escussi (cfr. sigg.ri e , la consultazione CP_6 CP_7 CP_8
del sistema informatico in uso a era protetto da una password che veniva periodicamente Pt_4
aggiornata ed era limitata all'attività svolta da ciascuno operatore.
Di conseguenza, l'appropriazione di tali dati, da parte di è avvenuta illecitamente ed Parte_1
è stata occasionata dal precedente rapporto di collaborazione con l'odierna appellata e che ha consentito all'appellante di avere accesso a dati protetti e riservati.
Conclusivamente, sulla base degli elementi di prova sopra evidenziati, la decisione di primo grado appare sul punto meritevole di conferma.
pagina 11 di 21 II. Con il terzo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per aver disposto la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 126
c.p.i., a cura e spese degli odierni appellanti sui quotidiani “Il e “Il CP_3
”, per una volta ed a caratteri doppi del normale. Controparte_4
Parte appellante ritiene contraddittoria la sentenza di primo grado per avere, da un lato, rilevato che, in ordine alle richieste risarcitorie, l'allora attrice non avesse allegato specifiche circostanze;
dall'altro, per avere comunque disposto la pubblicazione della sentenza, motivando – a pg. 19 – che “Per quanto concerne il danno non patrimoniale all'immagine ritiene il Tribunale che costituisca equa riparazione la richiesta di pubblicazione, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, a cura della società attrice e a spese dei convenuti […]”.
Rileva, altresì, l'appellante che il danno all'immagine o alla reputazione non possa ritenersi in re ipsa e che necessiti di adeguata allegazione e prova, integrando, altrimenti, un “danno punitivo”.
Stante il mancato soddisfacimento degli oneri assertivi e probatori – conclude parte appellante – il
Tribunale ha errato nel disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 126 c.p.i., tenuto anche conto che - dai fatti (risalenti all'anno 2017) - sono passati diversi anni.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata.
Secondo l'interpretazione che si intende ribadire, la pubblicazione, in uno o più quotidiani, della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento di un “danno”, trattandosi di sanzione autonoma e diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso
(analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in tema di concorrenza sleale)1.
In tale senso deve intendersi e meglio precisarsi la finalità dell'ordine disposto dalla sentenza di primo grado e che – sulla base delle motivazioni innanzi indicate – si intende confermare.
Nel caso in esame, pur essendo i fatti avvenuti nell'anno 2017, deve tenersi conto che l'illecito di violazione di segreti è stato positivamente accertato, in primo grado, solo con sentenza n.
1098/2023, all'esito di un articolato iter processuale. 1 In tale senso, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 aprile 2022, n. 11362; pagina 12 di 21 Inoltre, per quanto riferito da il procedimento cautelare ante causam veniva Controparte_1
avviato allorquando alcuni clienti comunicavano di essere stati contattati da terzi, in possesso di loro informazioni personali, lamentando la scorretta ed inaffidabile gestione dei propri dati.
Conclusivamente, la pubblicazione della sentenza appare funzionale a rendere noto il reale accadimento dei fatti e la “reintegrazione del diritto leso” nel rispetto del principio di diritto innanzi ricordato.
III. Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Parte_1
avere erroneamente regolato le spese di lite, poste integralmente a carico del medesimo,
sebbene sia stata accolta una sola delle domande proposte da (i.e. Parte_6
la violazione di segreti) e siano state respinte le altre.
Su tali basi, l'appellante ritiene che fossero sussistenti i presupposti per la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Questa Corte ritiene che l'appello sia, sul punto, infondato.
Invero, all'esito del giudizio di primo grado, caratterizzato, tra l'altro, da procedimento cautelare ante causam e da istruttoria articolata nella successiva fase di merito, è risultato accertato l'illecito già descritto, previa acquisizione di ampio corredo probatorio.
La soccombenza prevalente dell'odierno appellante ha correttamente fondato la sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di dovendosi escludere – nel caso Controparte_1
in esame - la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77 resa il 19 aprile 2018 (i.e. la novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni).
Conclusivamente, l'appello proposto da viene respinto. Parte_1
IV. Con il primo motivo di appello incidentale, impugna la sentenza di Controparte_1
primo grado per non aver accolto la domanda volta all'accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela realizzata mediante l'utilizzo di informazioni riservate.
pagina 13 di 21 L'appellante incidentale ritiene di avere documentato con la produzione del tabulato sub doc. n. 42 ter – titolato “Uscite per riscatto totale 2017 – 2018 per acquisitore” - l'elenco delle polizze liquidate anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale e in precedenza gestite da ex
collaboratori di , poi, divenuti collaboratori di oltre che dallo stesso Pt_4 Controparte_2
Parte_1
Si ritiene, dunque, che erroneamente il Tribunale abbia valutato dette allegazioni “tardive” e,
comunque, non idonee a dare dimostrazione dello sviamento di clientela.
Ciò premesso la Corte ritiene che il primo motivo di appello incidentale sia infondato, sia pure sulla base di diverse motivazioni rispetto a quelle indicate nella sentenza impugnata.
IV.A. Si premette che il Tribunale di Milano, nel respingere la domanda di accertamento della condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela, abbia così motivato alle pgg. 18 e 19 della sentenza impugnata:
“Circa i fatti che integrerebbero condotte di concorrenza sleale per sviamento di clientela, in citazione ed in memoria ex art.183 co.6° n.1 non sono svolte allegazioni specifiche in ordine al
Cont contenuto dei singoli contratti che sarebbero stati risolti da clienti poi passati a o , né Pt_1
in ordine agli aspetti economici di tali contratti, in quanto le allegazioni di parte attrice si limitano alle circostanze relative ai contatti o tentativi di contatto con i clienti.
Ogni deduzione svolta al riguardo negli atti successivi appare invero tardiva in quanto diretta ad introdurre nel giudizio nuovi temi fondati su elementi in fatto prima non allegati in modo specifico.
[…] Solo con la memoria ex art. 183 co.6° n.2 […] con il documento 42 viene prodotto uno sviluppo di conteggi, meramente ipotetico, non svolto in forma di perizia, e non contenente
riferimenti a specifici rapporti contrattuali con clienti o collaboratori, e, al documento 42 ter,
viene per la prima volta – e quindi tardivamente – allegato in giudizio un mero elenco di polizze riscattate negli anni 2017-2018 (non accompagnato dai relativi documenti contrattuali per ciascuna polizza), privo dell'indicazione dei nominativi dei clienti (essendo indicato il solo acquisitore) e senza alcuna allegazione, in ordine a ciascuna polizza, se si tratti di polizze
eventualmente della medesima natura di altre successivamente stipulate dai medesimi clienti con qualcuno dei convenuti”.
pagina 14 di 21 IV.B. Ciò premesso, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, i fatti posti a fondamento dell'illecito contestato (cfr. art. 2598, 1° comma n.3, c.c.) fossero stati tempestivamente allegati da
– diversamente da quanto accertato dal Tribunale delle Imprese - ma che Controparte_1 risultassero sostanzialmente coincidenti con quelli prospettati in ordine alla “violazione di segreti”
(artt. 98 e 99 c.p.i.) 2, con conseguente prevalenza della disciplina speciale da ultimo indicata.
Invero, si osserva che – sin dalla fase cautelare ante causam – avesse Controparte_1
documentato che tramite e grazie alla collaborazione di altri Controparte_2 Parte_1 soggetti che in precedenza avevano prestato la loro attività in – (i sigg.ri Controparte_1
, , e ) 3 - si Persona_3 Persona_4 CP_9 Persona_5 Parte_7
fosse avvantaggiata delle conoscenze riservate dell'imprenditore concorrente.
Inoltre, che NE e i suoi collaboratori avessero – sempre grazie all'utilizzo di tali Pt_1
informazioni - contattato numerosi clienti di proponendo la conclusione di Controparte_1
nuovi contratti.
Trattasi di clienti che, a loro volta, contattavano la Società per chiedere chiarimenti e così rendevano nota l'illecita operazione per cui è giudizio.4 2 Ciò era stato, peraltro, correttamente anticipato dal Giudice della cautela il quale – in detta fase – aveva confermato il decreto reso inaudita altera parte, rilevando – quanto alla violazione di informazioni segrete – che,
a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. (poi, positivamente accertati nel successivo giudizio di merito), la condotta contestata appariva comunque integrare l'illecito di concorrenza sleale previsto dall'art. 2598, n.3), c.c. 3 cfr. doc. nn. 9, 13, 14 – 14 decies, già prodotti in fase cautelare e dai quali risulta che i soggetti indicati si sono successivamente iscritti quali “Collaboratori” di Controparte_2
pagina 15 di 21 Su tali basi, si osserva che – diversamente da quanto motivato dal Tribunale di Milano –
[...]
avesse tempestivamente allegato e documentato le circostanze sopra indicate, con CP_1
riferimento alla dedotta concorrenza sleale.
Peraltro, la Corte osserva che la tutela di segreti aziendali si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina codicistica di cui all'art. 2598 c.c. (tanto che, laddove la condotta contestata non interferisca con “informazioni segrete”, sussiste la competenza della sezione ordinaria del
Tribunale e non quella della Sezione Specializzata in materia di Impresa5).
In tale senso, si legge la previsione di cui all'art. 99 c.p.i., la quale esordisce “Ferma la disciplina della concorrenza sleale”, per poi declinare la tutela accordata al detentore di informazioni segrete.
Conclusivamente, nel caso in decisione, pur accertandosi la tempestiva e adeguata allegazione e prova delle circostanze sopra indicate, si ritiene che l'illecito di cui all'art. 2598 c.c., per le ragioni esposte, risulti assorbito dalla violazione di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.
V. Con il secondo motivo di appello incidentale, impugna la sentenza di Controparte_1
primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e di cui chiede la liquidazione anche in via equitativa.
In particolare, l'appellante incidentale ritiene erronea la valutazione del Tribunale delle Imprese laddove ha ritenuto tardivamente allegato e non provato il pregiudizio subito in conseguenza dei fatti per cui è causa e, in particolare – quanto al danno patrimoniale – che, solo con la memoria istruttoria, venissero prodotti documenti a riguardo, peraltro, non aventi il valore di perizia e contenenti conteggi ipotetici, come tali inidonei a dare prova del danno concretamente subito;
quanto al danno non patrimoniale (sub specie all'immagine commerciale ed alla reputazione), ritenendo satisfattivo l'ordine di pubblicazione della sentenza (così par.
6.5. sentenza primo grado).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia meritevole di accoglimento, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
V.A. Si osserva che, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_1
avesse sufficientemente allegato il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza dei fatti per cui è causa – così come prospettato alle pgg. 40 e 41 dell'atto di citazione 5 Così, ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 giugno 2008, n. 16744; pagina 16 di 21 ove, tra l'altro, si faceva riferimento alla “perdita di valore dell'azienda, per essere oggi sul mercato un concorrente che ha illecitamente sottratto e utilizzato le Informazioni segrete, il know- how e la Banca di dati dell'Attrice”; ai “danni all'immagine aziendale”, al “calo del numero di polizze/clienti e del fatturato corrispondente come si dimostrerà nel presente giudizio di merito” ed “ai costi, aziendali e legali, resisi necessari per reagire agli illeciti dei Convenuti”.
Inoltre, risultavano ampi i riferimenti alle diverse segnalazioni ricevute dai clienti per essere stati contattati da terzi in possesso dei loro dati personali e assicurativi e che si dolevano della loro cattiva gestione da parte della Società6; oltre che all'illecito utilizzo – per tutte le ragioni evidenziate – di informazioni riservate, integranti il know – how aziendale e acquisite nell'arco di diversi anni, anche mediante specifici investimenti per l'organizzazione del sistema informatico.
Successivamente, con la memoria istruttoria, tra l'altro, veniva prodotto il doc. n. 42 ter, quale tabulato relativo alle disdette anticipate – negli anni 2017 e 2018 – di clienti già seguiti da
[...]
o dagli altri collaboratori ivi indicati e che successivamente erano andati ad operare per Pt_1 quest'ultimo.
Di conseguenza, ad avviso di questa Corte, non appare meritevole di conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato la “tardività” delle allegazioni e delle produzioni documentali, 6 In tale senso, si rimanda alla documentazione prodotta già in fase cautelare (citata in nota n.4) e si richiamano,
a titolo esemplificativo, le rimostranze del cliente il quale, con mail 9 maggio 2017, riferiva Testimone_1 quanto segue:
“Le riporto l'ennesimo accadimento, squalificante per la vostra azienda, che ritengo essere più “grave” dei precedenti. In sostanza sono stato contattato da un certo sig. di cognome e Roberto, mi sembra di Pt_1 ricordare di nome, che si è presentato quale referente commerciale di una nota società di brokeraggio assicurativo, della quale non mi ha fornito il nome, che si proponeva in alternativa a sia per la mia CP_10 attuale polizza privata che per valutarne altre di natura aziendale. Ovviamente sono stato chiamato da un numero privato. Mi è sembrato giusto segnalarle l'accadimento al fine di consigliarvi di fare molta attenzione a chi vengono distribuiti i dati sensibili del vostro patrimonio: i Clienti […]”).6
pagina 17 di 21 in quanto gli oneri assertivi e probatori risultavano assolti entro la maturazione delle preclusioni di rito.
V.B. Passando al merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, c.p.i. (che, tra l'altro, richiama l'art. 1226 c.c.) la liquidazione del danno possa avvenire in via equitativa laddove non possa essere provato nel suo preciso ammontare, tenuto conto “di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.
A tali fini, si richiede la prova dell'esistenza del danno, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, potendosi ricorrere all'equità ai fini della sua quantificazione e mediante i criteri previsti (a titolo esemplificativo) dalla norma indicata.
Nel caso in decisione, l'utilizzo di informazioni segrete da parte di e dei suoi Parte_1
collaboratori; la documentata dismissione di numerose polizze assicurative da parte di clienti già
seguiti personalmente dai medesimi ed in detto arco temporale, proprio allorquando i rapporti con venivano interrotti e i clienti di quest'ultima venivano contattati mediante Controparte_1
l'utilizzo di tali informazioni riservate – trattasi di elementi presuntivi che, complessivamente valutati, consentono di ritenere provata l'esistenza del pregiudizio subito dalla Società.
La sua quantificazione, in difetto di elementi certi – (non avendo la Società a disposizione la documentazione relativa ai successivi rapporti assicurativi instaurati dalla sua clientela con l'appellante o con soggetti terzi) – può avvenire in via equitativa.
A tali fini, si ritiene che l'arco temporale in cui si è ragionevolmente verificato tale pregiudizio debba essere circoscritto in un anno, dalla primavera del 2017 a quella del 2018.
In tale senso, depongono le mail o le comunicazioni, agli atti, dei clienti di che Controparte_1
hanno riferito di tali contatti da parte di e dei suoi collaboratori e che si attestano in tale Pt_1 periodo;
inoltre, il fatto che, sempre nell'anno 2017, veniva dato avvio al procedimento cautelare ante causam e che l'ordinanza - con cui si inibivano tali condotte e l'utilizzo di tali informazioni - è stata emessa in data 15.5.2018.
pagina 18 di 21 Successivamente ad essa, non sono state lamentate ulteriori violazioni da parte di o, Parte_1 comunque, le stesse non risultano documentate;
inoltre, quest'ultimo, nel successivo giudizio di merito, dava atto di avere dato esecuzione all'ordinanza cautelare 15.5.2018.
Rispetto ai dati economici contenuti nel citato tabulato (doc. n. 42 ter cit.), deve ritenersi – secondo ragionevolezza e in difetto di altri elementi di prova – che non tutti i riscatti anticipati siano stati conseguenza dell'illecito accertato, anche tenuto che, in relazioni a diversi rapporti, le ultime
“annotazioni” ivi indicate sono antecedenti agli anni 2017 e 2018 allorquando l'illecito veniva consumato.
Conclusivamente, questa Corte – tenuto conto dell'arco temporale indicato, delle modalità di realizzazione delle violazioni, della gravità delle condotte poste in essere, in ragione del pregresso rapporto di collaborazione e della sistematica “aggressione” alla clientela della Società, oltre che dei “riscatti anticipati” valutati nei termini esposti - ritiene equo liquidare, all'attualità, in favore di il danno subito in complessivi euro 40.000,00, oltre interessi nella misura Controparte_1
legale dalla data odierna al soddisfo (pari a circa il 10% del danno complessivo quantificato dall'appellante incidentale nel tabulato indicato).
VII. Tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata ed avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, oltre che della prevalente soccombenza di in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante di le spese di lite vengono poste a carico Controparte_2 dell'appellante principale per entrambi i gradi, ivi compresa la fase cautelare ante causam e le spese di Ctp già liquidate.
Quanto alle spese di primo grado, le stesse si liquidano nella misura indicata dal Tribunale (non risultando proposto specifico appello sul punto); quanto alle spese dell'appello, la liquidazione avviene in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (ivi compresa la fase di trattazione).
Le spese della Ctu svolta in sede cautelare, come già liquidate dal Tribunale, vengono poste in via definitiva a carico di in proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di Parte_1 [...]
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu. CP_2
pagina 19 di 21 Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
nei confronti di Società Controparte_2 Parte_4 [...]
CP_11
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n.
1098/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa in data 10 febbraio 2023, condanna in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante pro – tempore di al risarcimento dei danni subiti da Controparte_2
che liquida in complessivi Parte_8
euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Conferma il resto.
- Condanna in proprio e quale legale rappresentante – pro – tempore di Parte_1 [...]
alla rifusione, in favore di CP_2 Parte_8
delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio che liquida in complessivi
[...]
euro 48.156,00 per compensi (di cui euro 12,000 per il procedimento cautelare, euro
24.000,00 per il giudizio di primo grado ed euro 12.156,00 per l'appello), oltre al 12,5% per spese generali, Iva e cpa come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di Ctp per euro 15.500,00;
- pone in via definitiva le spese di Ctu, come già liquidate, a carico di in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di ferma restando Controparte_2
la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un pagina 20 di 21 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 sul punto si rimanda per il dettaglio a: doc. n. 8 (cliente ; doc. n. 11 (cliente: Tiew Rosemary); Testimone_1
doc. n. 12 per i clienti e;
doc. n. 21 (cliente: ; doc. n. 22 Persona_6 Persona_7 Persona_8
(cliente: ); doc. n. 23 (cliente: ); doc. n. 24 ove sono indicati i Persona_9 Testimone_2 nominativi di numerosi altri clienti contattati da doc. n. 24 bis (cliente: ); Controparte_2 Persona_10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 791/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante pro – Parte_1 C.F._1
tempore di (C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Parte_2 P.IVA_1
Viale Bianca Maria n. 37, presso lo studio dell'avv. Sabino Laudadio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Nicola Scopsi;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Piacenza, via S. Controparte_1 P.IVA_2
Eufemia n. 28, presso lo studio dell'avv. Roberto Rovero, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Gianluca Teodoro Fucci;
appellato
pagina 1 di 21 Avente ad oggetto: violazione di segreti - concorrenza sleale – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_3
“Nel merito in via principale:
• accogliere il presente appello e, in riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza, respingere ogni domanda svolta in primo grado dalla parte appellata con conseguente annullamento - in tutto o in parte - della sentenza impugnata per i motivi di cui in atto;
Nel merito in via subordinata, sul piano delle spese, riformare la sentenza impugnata e disporre la compensazione totale o parziale delle spese liquidate in primo grado ex art. 92 c.p.c., con condanna al rimborso in favore degli appellanti di tutte le somme eventualmente versate in adempimento della sentenza impugnata
In ogni caso:
• rigettare tutti i motivi di appello incidentale spiegati dalla poiché Parte_4
inammissibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto;
•rigettare ogni domanda di per i motivi di cui in atti;
Parte_4
• in caso di riforma della sentenza in tutto o in parte, condannare a Parte_4
rimborsare agli odierni appellanti tutte le somme versate in adempimento della sentenza di primo grado nonché rimborsare tutto quanto da questi ultimi eventualmente corrisposto in favore di in forza della sentenza impugnata. Parte_4
Con riserva di ulteriormente dedurre sui motivi di appello incidentale spiegati dalla
[...]
alla luce della costituzione in giudizio della parte appellata. Parte_4
Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- rigettare integralmente ogni avversa domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1098/2023 del Tribunale di Milano, con riferimento ai capi impugnati da e Pt_1 [...]
; Parte_2
pagina 2 di 21 - in accoglimento dell'appello incidentale, riformare il capo 6.4. della Sentenza n. 1098/2023, accertando l'intervenuto illecito sviamento della clientela di Parte_4
società benefit unipersonale ad opera del Signor e della Parte_1 Controparte_2
[...]
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente il capo 6.5. della sentenza n. 1098/2023, condannando, eventualmente previo ingresso di una CTU tecnica, il
Signor e della in proprio e/ in solido fra loro, anche Parte_1 Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125 c.p.i., 1223, 2043 ss., 2598, commi 1 n.3 e 2600
c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da
[...]
per la violazione dei suoi diritti di proprietà industriale e intellettuale sulle Parte_4
informazioni segrete, il know how e per gli illeciti civili e concorrenziali tutti descritti in atti;
tutti danni come esposti, documentati, quantificati in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, in Controparte_1 Parte_1
proprio e quale legale rappresentante di Pro – Insurance Srl, A&A Insurance Broker Srl e affinchè venisse accertata: Persona_1
(i) la violazione di segreti, ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., tra l'altro, prospettandosi che già sub agente di dal 6 giugno 2013 al 2 Parte_1 Parte_4
marzo 2017 e, successivamente, legale rappresentante e socio al 95% di CP_2
(quale società operante nello stesso settore assicurativo), si fosse illecitamente
[...]
appropriato di informazioni riservate costituite da elenchi di clienti (nominativi, indirizzi, numeri telefonici, anche di telefonia mobile, informazioni sulla professione esercitata); oltre che di dati relativi alle polizze (in ordine alla tipologia, caratteristiche, importi dei premi pagati, numero di sinistri, scadenze, rinnovi e similari) e di informazioni relative ai rapporti assicurativi, aziendali e commerciali.
(ii) La violazione della banca dati di proprietà della società attrice ex art. 102 bis L.D.A.
(iii) La condotta di concorrenza sleale per storno dei dipendenti. pagina 3 di 21 (iv) La condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela.
Per l'effetto, l'attrice instava affinchè venisse inibita la prosecuzione di tali condotte illecite, oltre che la detenzione, l'utilizzo e la rivelazione a terzi delle informazioni riservate e della banca dati, con condanna alla distruzione delle informazioni illecitamente acquisite e fissazione di una penale per ogni giorno di successiva violazione o di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti;
in ogni caso, oltre al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa ed alla pubblicazione della sentenza, a cura e spese dei convenuti.
2. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1098 resa in data 10 febbraio 2023, così disponeva:
“1. dichiara accertata l'illecita detenzione da parte dei convenuti e Controparte_2 [...]
delle informazioni commerciali riservate appartenenti a Pt_1 Parte_4
[...
rilevanti ai sensi degli artt.98 e 99 cpi, come indicate nella relazione di CTU nel procedimento
cautelare ante causam rg 44368/2017 e specificate al punto 6.1.1 della motivazione della presente
sentenza;
2. inibisce ai convenuti e , per il periodo di un anno dalla Controparte_2 Parte_1 sentenza, l'acquisizione, la detenzione, la riproduzione, l'utilizzo (anche in forma di proposte contrattuali ai clienti mediante l'utilizzo dei dati illecitamente detenuti), la rivelazione a terzi, in qualsiasi forma, dei dati cartacei e informatici indicati al capo 1 che precede, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza 12 maggio 2018 nel procedimento cautelare ante causam rg
44368/2017;
3. ordina la distruzione dei dati di cui al capo 1 che precede, anche mediante rimozione definitiva
da supporti hardware o da archivi cloud, a spese dei convenuti e Controparte_2 [...]
, previa revoca del sequestro al fine di procedere alla distruzione;
Pt_1
4. dispone la penale di € 5.000,00 per ogni violazione dell'ordine inibitorio, come già disposto con
l'ordinanza 12 maggio 2018 nel procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017;
5. ordina la pubblicazione, ai sensi dell'art.126 cpi, dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, a cura della società attrice e a spese dei convenuti Parte_4
pagina 4 di 21 e , sui quotidiani e Controparte_2 Parte_1 CP_3 Controparte_4
, per una volta a caratteri doppi del normale;
[...]
6. rigetta le ulteriori domande di parte attrice nei confronti dei Parte_4
convenuti ; Controparte_2 Parte_1
7. rigetta ogni domanda svolta da parte attrice ei confronti dei Parte_4
convenuti A&A INSURANCE BROKER srl e Persona_1
8. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta nei confronti di Parte_1
Parte_4
9. rigetta la domanda svolta da A&A INSURANCE BROKER srl ai sensi dell'art. 96 cpc;
10. condanna i convenuti e al pagamento delle spese di lite Controparte_2 Parte_1
in favore della società attrice iquidate, per il presente giudizio, Parte_4 in € 24.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e, per il procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017, in €
12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, oltre spese di CTU, come liquidate nel procedimento cautelare, per la parte anticipata, e spese di CTP del procedimento cautelare nella misura di € 15.500,00;
11. condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore della società convenuta A&A INSURANCE BROKER srl liquidate, per il presente giudizio, in € 21.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e
CPA ed anticipazioni documentate, e, per il procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017, in € 11.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, oltre spese di CTU, come liquidate nel procedimento cautelare, per la
parte anticipata, e spese di CTP del procedimento cautelare nella misura di € 15.500,00;
12. condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore del convenuto liquidate, per il presente giudizio, in € 21.000,00 Persona_1
per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e, per il procedimento cautelare ante causam rg 44368/2017, in € 11.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni
pagina 5 di 21 documentate, oltre spese di CTU, come liquidate nel procedimento cautelare, per la parte anticipata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
3. Principalmente, il Tribunale delle Imprese riteneva provata la responsabilità di in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante di limitatamente alla violazione dei segreti Controparte_2
aziendali, respingendo le altre domande proposte nei suoi confronti, oltre che tutte le domande avanzate nei confronti degli altri convenuti.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) La violazione di segreti è stata ritenuta provata in considerazione della descrizione svolta, in sede di procedimento cautelare ante causam ed in base alla quale, presso la sede di veniva rinvenuta copiosa documentazione, cartacea e Controparte_2
informatica, riferibile alle informazioni riservate di Controparte_1
Sono, quindi, stati ritenuti soddisfatti gli elementi costitutivi della violazione di segreti ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – (segnatamente, la segretezza delle informazioni, il loro valore economico in quanto segrete ed il fatto che fossero sottoposte a misure di protezione al fine di mantenerli tali)
- sia tenuto conto della tipologia di informazioni di cui trattasi, sia in considerazione di quanto riferito dai testi escussi circa la necessità di utilizzare una “password”, che veniva periodicamente modificata, onde avere accesso agli stessi.
(ii) Le ulteriori domande proposte da parte attrice sono state respinte, in quanto ritenute carenti di prova adeguata;
in particolare, quanto alla violazione della banca dati, poiché
– a fondamento della stessa – venivano indicate le stesse condotte contestate ai fini di cui all'art. 98 c.p.i.; quanto alle condotte di concorrenza sleale, in quanto ritenute solo genericamente allegate.
(iii) Infine, in ordine alla domanda di risarcimento del danno, si è osservato che, quanto al danno patrimoniale, lo stesso risultasse non provato e, circa il danno non patrimoniale
(sub specie, all'immagine e alla reputazione commerciale), che costituisse “equa riparazione” la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 126 c.p.i.
4. ha proposto appello, concludendo per la riforma della sentenza n. 1098/2023, per i Parte_1
motivi così rubricati:
pagina 6 di 21 I^ MOTIVO “Carenza di legittimazione passiva del dott. e di in relazione Pt_1 Parte_2
alle domande di inibitoria svolte – error in iudicando – omessa applicazione dell'art. 109 del codice delle assicurazioni – omessa e comunque errata valutazione delle circostanze in fatto dedotte dall'appellante nel primo grado di giudizio”;
II^ MOTIVO “Errore in iudicando - violazione ed errata applicazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. – illogicità e travisamento di atti o fatti del giudizio”;
III^ MOTIVO “Error in iudicando - carenza di prova in relazione al danno all'immagine asseritamente patito da riconosciuto da altri Tribunale e ristorato con la Parte_4
pubblicazione della sentenza di primo grado - contraddittorietà ed illogicità del capo 6.5. della sentenza impugnata”;
IV^ MOTIVO “Error in iudicando con riferimento alla liquidazione delle spese di lite - violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. - omessa applicazione dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. - illogicità della liquidazione delle spese disposta dal giudice di prime cure”.
5. si è costituita nel presente grado di giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello e proponendo appello incidentale per due motivi, che verranno in seguito partitamente esaminati:
I^ motivo “Impugnativa del capo 6.4. della sentenza”;
II^ motivo “Impugnativa del capo 6.5. della sentenza”.
6. proponeva altresì ricorso, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., onde ottenere la sospensione Parte_1 della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con particolare riferimento all'ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado ed alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Integrato il contraddittorio fra le parti, con ordinanza del 6 aprile 2023, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado veniva sospesa limitatamente all'ordine di pubblicazione della sentenza, disposto al capo n.5) della pronuncia impugnata.
pagina 7 di 21 7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 13.09.2023, la causa veniva avviata all'udienza dell'11 dicembre 2024 per la rimessione in decisione e con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, in detta qualità, impugna la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva del medesimo, senza tenere conto che – ai sensi dell'art. 109 Codice Assicurazioni Private - solo gli “agenti di assicurazione” “agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che – solo questi ultimi – potrebbero ritenersi “responsabili” dei fatti controversi.
Al contrario – si prosegue – all'epoca dei fatti, e erano solo “sub Parte_1 Controparte_2 agenti” e collaboratori di così che astrattamente solo Parte_5 quest'ultimo potrebbe risponderne.
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la decisività degli elementi di prova evidenziati dal
Tribunale di Milano ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento della violazione di
segreti (artt. 98 e 99 c.p.i.).
In particolare, si prospetta che i computers rinvenuti presso la sede di fossero Controparte_2
utilizzati anche da altri collaboratori di che operavano in autonomia, così da non Parte_1 potersi affermare la responsabilità personale di quest'ultimo.
Il primo motivo di appello può essere disaminato unitamente al secondo – in quanti logicamente connessi - con il quale l'appellante impugna la valutazione del Tribunale nella parte in cui non ha accertato che la documentazione rinvenuta in sede di descrizione, presso fosse Controparte_2 riferibile a meri “appunti” e “dati di clienti affezionati” e non costituisse “segreti commerciali”.
La Corte ritiene che le censure in esame non siano meritevoli di accoglimento.
pagina 8 di 21 I.A. Quanto al primo tema proposto, si premette che l'art. 109 d.lgs. 205/2005 – titolato “Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi” – disciplina l'iscrizione al registro, tenuto e aggiornato a cura dell' da parte degli agenti assicurativi, dei CP_5
mediatori di assicurazione, dei produttori diretti, delle banche autorizzate e, più in generale, dei soggetti comunque tenuti all'iscrizione, così come ivi indicati nel dettaglio.
La norma disciplina, altresì, i contenuti che deve rispettare la “domanda di iscrizione” e che deve essere trasmessa all'I.V.A.S.S. per quanto di competenza.
Quindi, ritiene la Corte che tale disposizione legislativa appaia finalizzata a garantire l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell' e a regolamentare le modalità di iscrizione a tale CP_5
registro, da un punto di vista soggettivo e procedurale.
Trattasi, peraltro, di questioni non rilevanti nel caso in esame ove – al contrario – si controverte in ordine alla responsabilità di in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_2
per le condotte illecite in precedenza indicate e realizzate in danno di altra società operante
[...]
nello stesso settore assicurativo ( - ritenute fondate, dal Tribunale di Milano, Controparte_1
nei limiti innanzi evidenziati.
Risultando, pertanto, estraneo qualsivoglia profilo di responsabilità dell'appellante nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, la disciplina invocata non appare rilevante ai fini della decisione, con conseguente rigetto della questione proposta.
I.B. Circa il secondo profilo di censura, la Corte ritiene che il materiale probatorio, come evidenziato dal Tribunale, fosse ampio e desse dimostrazione della responsabilità di Parte_1
in ordine alla violazione di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.
Così come motivato alle pgg. 13 e ss. della sentenza impugnata, in sede di procedimento cautelare ante causam, presso la sede di venivano rinvenute “informazioni aggregate”, Controparte_2
relative a clienti e polizze assicurative, non costituenti mere liste di nominativi, ma elementi specifici e di dettaglio tra cui i “codici dei prodotti, gli incassi, la durata dei rapporti con i clienti”
– (pg. 13 sentenza).
I documenti, cartacei ed informatici, contenenti tali informazioni sono stati molteplici e, segnatamente:
pagina 9 di 21 - nn. “771” documenti cartacei con dicitura “SIAG” (il sistema informatico in uso a
[...]
poi, divenuto FOOLISH), su un totale di 941 fogli, alcuni dei quali rinvenuti anche nei CP_1
“cestini” posti vicino alle scrivanie;
- inoltre, nn. 143 files (fra quelli selezionati dai computers ivi presenti utilizzando le “parole chiave” previamente concordate tra il Ctu e i Ctp), di cui 46 contenenti sia estratti della banca dati
SIAG., sia il nome di prodotti commerciali di ed i nominativi di clienti. Pt_4
Infine, quanto agli altri files, sebbene non vi fosse il riferimento alla banca dati “SIAG /
FOOLISH”, gli stessi potevano comunque ritenersi estratti dalla stessa in quanto “contenenti nominativi di , nominativi di subagenti di e i codici prodotto sempre di Pt_4 Pt_4
nonché l'identificazione a mezzo codice dell'agenzia di Viale Liberazione, ossia Pt_4 dell'agenzia generale della ricorrente” – (cfr. pg. 12 sentenza).
Detta documentazione è stata rinvenuta presso la sede della Società di cui – già sub Parte_1
agente di - era legale rappresentante e socio al 95% e di cui aveva Controparte_1 pacificamente la disponibilità, oltre che la responsabilità per l'attività svolta da medesimo e dai suoi collaboratori.
Rispetto a questi ultimi, peraltro, non appaiono indicati elementi specifici e tali da farne ipotizzare la responsabilità (esclusiva e/o concorrente) - così come pare adombrare parte appellante con la doglianza in esame - risultando le allegazioni alquanto generiche e ipotetiche, oltre che non supportate da precisi elementi fattuali.
A tali fini, l'unico dato indicato da parte appellante – (segnatamente, la circostanza che taluni dei computers analizzati dal Ctu fossero in uso a dei collaboratori o a , sua compagna Persona_2
ed estranea alla Società) – non appare, di per sé e in difetto di altri elementi, tale da escludere la responsabilità del medesimo appellante per i fatti accertati, tenuto conto dell'ampio corredo probatorio di cui si è data contezza.
Su tali basi, appare meritevole di conferma – sul punto - la sentenza di primo grado, tenuto conto della quantità e della tipologia dei dati descritti e dei luoghi in cui gli stessi sono stati accertati,
della certa riferibilità di tali informazioni al sistema informatico di e dei Controparte_1
pregressi rapporti di collaborazione fra le parti del presente giudizio.
pagina 10 di 21 I.C. Tali informazioni sono state correttamente qualificate come “segreti”, da parte del Tribunale delle Imprese, soddisfando i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.c. ed in base al quale è così previsto:
“Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
[…]”.
Invero, la tipologia di informazioni indicate - per quantità e qualità – non erano “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori di settore”, superando la capacità mnemonica di un operatore professionale medio e risultando informazioni particolarmente dettagliate, in quanto – come detto - contenenti numerosi codici o dati numerici e, quindi, non facenti parte dell'ordinario bagaglio di conoscenze del professionista.
Inoltre, le stesse avevano ragionevolmente un valore economico, in quanto erano funzionali alla conclusione dei contratti di assicurazione con numerosi clienti.
Infine, così come riferito dai testi escussi (cfr. sigg.ri e , la consultazione CP_6 CP_7 CP_8
del sistema informatico in uso a era protetto da una password che veniva periodicamente Pt_4
aggiornata ed era limitata all'attività svolta da ciascuno operatore.
Di conseguenza, l'appropriazione di tali dati, da parte di è avvenuta illecitamente ed Parte_1
è stata occasionata dal precedente rapporto di collaborazione con l'odierna appellata e che ha consentito all'appellante di avere accesso a dati protetti e riservati.
Conclusivamente, sulla base degli elementi di prova sopra evidenziati, la decisione di primo grado appare sul punto meritevole di conferma.
pagina 11 di 21 II. Con il terzo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per aver disposto la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 126
c.p.i., a cura e spese degli odierni appellanti sui quotidiani “Il e “Il CP_3
”, per una volta ed a caratteri doppi del normale. Controparte_4
Parte appellante ritiene contraddittoria la sentenza di primo grado per avere, da un lato, rilevato che, in ordine alle richieste risarcitorie, l'allora attrice non avesse allegato specifiche circostanze;
dall'altro, per avere comunque disposto la pubblicazione della sentenza, motivando – a pg. 19 – che “Per quanto concerne il danno non patrimoniale all'immagine ritiene il Tribunale che costituisca equa riparazione la richiesta di pubblicazione, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, a cura della società attrice e a spese dei convenuti […]”.
Rileva, altresì, l'appellante che il danno all'immagine o alla reputazione non possa ritenersi in re ipsa e che necessiti di adeguata allegazione e prova, integrando, altrimenti, un “danno punitivo”.
Stante il mancato soddisfacimento degli oneri assertivi e probatori – conclude parte appellante – il
Tribunale ha errato nel disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 126 c.p.i., tenuto anche conto che - dai fatti (risalenti all'anno 2017) - sono passati diversi anni.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata.
Secondo l'interpretazione che si intende ribadire, la pubblicazione, in uno o più quotidiani, della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126 c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento di un “danno”, trattandosi di sanzione autonoma e diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso
(analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in tema di concorrenza sleale)1.
In tale senso deve intendersi e meglio precisarsi la finalità dell'ordine disposto dalla sentenza di primo grado e che – sulla base delle motivazioni innanzi indicate – si intende confermare.
Nel caso in esame, pur essendo i fatti avvenuti nell'anno 2017, deve tenersi conto che l'illecito di violazione di segreti è stato positivamente accertato, in primo grado, solo con sentenza n.
1098/2023, all'esito di un articolato iter processuale. 1 In tale senso, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 aprile 2022, n. 11362; pagina 12 di 21 Inoltre, per quanto riferito da il procedimento cautelare ante causam veniva Controparte_1
avviato allorquando alcuni clienti comunicavano di essere stati contattati da terzi, in possesso di loro informazioni personali, lamentando la scorretta ed inaffidabile gestione dei propri dati.
Conclusivamente, la pubblicazione della sentenza appare funzionale a rendere noto il reale accadimento dei fatti e la “reintegrazione del diritto leso” nel rispetto del principio di diritto innanzi ricordato.
III. Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Parte_1
avere erroneamente regolato le spese di lite, poste integralmente a carico del medesimo,
sebbene sia stata accolta una sola delle domande proposte da (i.e. Parte_6
la violazione di segreti) e siano state respinte le altre.
Su tali basi, l'appellante ritiene che fossero sussistenti i presupposti per la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Questa Corte ritiene che l'appello sia, sul punto, infondato.
Invero, all'esito del giudizio di primo grado, caratterizzato, tra l'altro, da procedimento cautelare ante causam e da istruttoria articolata nella successiva fase di merito, è risultato accertato l'illecito già descritto, previa acquisizione di ampio corredo probatorio.
La soccombenza prevalente dell'odierno appellante ha correttamente fondato la sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di dovendosi escludere – nel caso Controparte_1
in esame - la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77 resa il 19 aprile 2018 (i.e. la novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni).
Conclusivamente, l'appello proposto da viene respinto. Parte_1
IV. Con il primo motivo di appello incidentale, impugna la sentenza di Controparte_1
primo grado per non aver accolto la domanda volta all'accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela realizzata mediante l'utilizzo di informazioni riservate.
pagina 13 di 21 L'appellante incidentale ritiene di avere documentato con la produzione del tabulato sub doc. n. 42 ter – titolato “Uscite per riscatto totale 2017 – 2018 per acquisitore” - l'elenco delle polizze liquidate anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale e in precedenza gestite da ex
collaboratori di , poi, divenuti collaboratori di oltre che dallo stesso Pt_4 Controparte_2
Parte_1
Si ritiene, dunque, che erroneamente il Tribunale abbia valutato dette allegazioni “tardive” e,
comunque, non idonee a dare dimostrazione dello sviamento di clientela.
Ciò premesso la Corte ritiene che il primo motivo di appello incidentale sia infondato, sia pure sulla base di diverse motivazioni rispetto a quelle indicate nella sentenza impugnata.
IV.A. Si premette che il Tribunale di Milano, nel respingere la domanda di accertamento della condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela, abbia così motivato alle pgg. 18 e 19 della sentenza impugnata:
“Circa i fatti che integrerebbero condotte di concorrenza sleale per sviamento di clientela, in citazione ed in memoria ex art.183 co.6° n.1 non sono svolte allegazioni specifiche in ordine al
Cont contenuto dei singoli contratti che sarebbero stati risolti da clienti poi passati a o , né Pt_1
in ordine agli aspetti economici di tali contratti, in quanto le allegazioni di parte attrice si limitano alle circostanze relative ai contatti o tentativi di contatto con i clienti.
Ogni deduzione svolta al riguardo negli atti successivi appare invero tardiva in quanto diretta ad introdurre nel giudizio nuovi temi fondati su elementi in fatto prima non allegati in modo specifico.
[…] Solo con la memoria ex art. 183 co.6° n.2 […] con il documento 42 viene prodotto uno sviluppo di conteggi, meramente ipotetico, non svolto in forma di perizia, e non contenente
riferimenti a specifici rapporti contrattuali con clienti o collaboratori, e, al documento 42 ter,
viene per la prima volta – e quindi tardivamente – allegato in giudizio un mero elenco di polizze riscattate negli anni 2017-2018 (non accompagnato dai relativi documenti contrattuali per ciascuna polizza), privo dell'indicazione dei nominativi dei clienti (essendo indicato il solo acquisitore) e senza alcuna allegazione, in ordine a ciascuna polizza, se si tratti di polizze
eventualmente della medesima natura di altre successivamente stipulate dai medesimi clienti con qualcuno dei convenuti”.
pagina 14 di 21 IV.B. Ciò premesso, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, i fatti posti a fondamento dell'illecito contestato (cfr. art. 2598, 1° comma n.3, c.c.) fossero stati tempestivamente allegati da
– diversamente da quanto accertato dal Tribunale delle Imprese - ma che Controparte_1 risultassero sostanzialmente coincidenti con quelli prospettati in ordine alla “violazione di segreti”
(artt. 98 e 99 c.p.i.) 2, con conseguente prevalenza della disciplina speciale da ultimo indicata.
Invero, si osserva che – sin dalla fase cautelare ante causam – avesse Controparte_1
documentato che tramite e grazie alla collaborazione di altri Controparte_2 Parte_1 soggetti che in precedenza avevano prestato la loro attività in – (i sigg.ri Controparte_1
, , e ) 3 - si Persona_3 Persona_4 CP_9 Persona_5 Parte_7
fosse avvantaggiata delle conoscenze riservate dell'imprenditore concorrente.
Inoltre, che NE e i suoi collaboratori avessero – sempre grazie all'utilizzo di tali Pt_1
informazioni - contattato numerosi clienti di proponendo la conclusione di Controparte_1
nuovi contratti.
Trattasi di clienti che, a loro volta, contattavano la Società per chiedere chiarimenti e così rendevano nota l'illecita operazione per cui è giudizio.4 2 Ciò era stato, peraltro, correttamente anticipato dal Giudice della cautela il quale – in detta fase – aveva confermato il decreto reso inaudita altera parte, rilevando – quanto alla violazione di informazioni segrete – che,
a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. (poi, positivamente accertati nel successivo giudizio di merito), la condotta contestata appariva comunque integrare l'illecito di concorrenza sleale previsto dall'art. 2598, n.3), c.c. 3 cfr. doc. nn. 9, 13, 14 – 14 decies, già prodotti in fase cautelare e dai quali risulta che i soggetti indicati si sono successivamente iscritti quali “Collaboratori” di Controparte_2
pagina 15 di 21 Su tali basi, si osserva che – diversamente da quanto motivato dal Tribunale di Milano –
[...]
avesse tempestivamente allegato e documentato le circostanze sopra indicate, con CP_1
riferimento alla dedotta concorrenza sleale.
Peraltro, la Corte osserva che la tutela di segreti aziendali si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina codicistica di cui all'art. 2598 c.c. (tanto che, laddove la condotta contestata non interferisca con “informazioni segrete”, sussiste la competenza della sezione ordinaria del
Tribunale e non quella della Sezione Specializzata in materia di Impresa5).
In tale senso, si legge la previsione di cui all'art. 99 c.p.i., la quale esordisce “Ferma la disciplina della concorrenza sleale”, per poi declinare la tutela accordata al detentore di informazioni segrete.
Conclusivamente, nel caso in decisione, pur accertandosi la tempestiva e adeguata allegazione e prova delle circostanze sopra indicate, si ritiene che l'illecito di cui all'art. 2598 c.c., per le ragioni esposte, risulti assorbito dalla violazione di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.
V. Con il secondo motivo di appello incidentale, impugna la sentenza di Controparte_1
primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e di cui chiede la liquidazione anche in via equitativa.
In particolare, l'appellante incidentale ritiene erronea la valutazione del Tribunale delle Imprese laddove ha ritenuto tardivamente allegato e non provato il pregiudizio subito in conseguenza dei fatti per cui è causa e, in particolare – quanto al danno patrimoniale – che, solo con la memoria istruttoria, venissero prodotti documenti a riguardo, peraltro, non aventi il valore di perizia e contenenti conteggi ipotetici, come tali inidonei a dare prova del danno concretamente subito;
quanto al danno non patrimoniale (sub specie all'immagine commerciale ed alla reputazione), ritenendo satisfattivo l'ordine di pubblicazione della sentenza (così par.
6.5. sentenza primo grado).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia meritevole di accoglimento, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
V.A. Si osserva che, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_1
avesse sufficientemente allegato il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza dei fatti per cui è causa – così come prospettato alle pgg. 40 e 41 dell'atto di citazione 5 Così, ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 giugno 2008, n. 16744; pagina 16 di 21 ove, tra l'altro, si faceva riferimento alla “perdita di valore dell'azienda, per essere oggi sul mercato un concorrente che ha illecitamente sottratto e utilizzato le Informazioni segrete, il know- how e la Banca di dati dell'Attrice”; ai “danni all'immagine aziendale”, al “calo del numero di polizze/clienti e del fatturato corrispondente come si dimostrerà nel presente giudizio di merito” ed “ai costi, aziendali e legali, resisi necessari per reagire agli illeciti dei Convenuti”.
Inoltre, risultavano ampi i riferimenti alle diverse segnalazioni ricevute dai clienti per essere stati contattati da terzi in possesso dei loro dati personali e assicurativi e che si dolevano della loro cattiva gestione da parte della Società6; oltre che all'illecito utilizzo – per tutte le ragioni evidenziate – di informazioni riservate, integranti il know – how aziendale e acquisite nell'arco di diversi anni, anche mediante specifici investimenti per l'organizzazione del sistema informatico.
Successivamente, con la memoria istruttoria, tra l'altro, veniva prodotto il doc. n. 42 ter, quale tabulato relativo alle disdette anticipate – negli anni 2017 e 2018 – di clienti già seguiti da
[...]
o dagli altri collaboratori ivi indicati e che successivamente erano andati ad operare per Pt_1 quest'ultimo.
Di conseguenza, ad avviso di questa Corte, non appare meritevole di conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato la “tardività” delle allegazioni e delle produzioni documentali, 6 In tale senso, si rimanda alla documentazione prodotta già in fase cautelare (citata in nota n.4) e si richiamano,
a titolo esemplificativo, le rimostranze del cliente il quale, con mail 9 maggio 2017, riferiva Testimone_1 quanto segue:
“Le riporto l'ennesimo accadimento, squalificante per la vostra azienda, che ritengo essere più “grave” dei precedenti. In sostanza sono stato contattato da un certo sig. di cognome e Roberto, mi sembra di Pt_1 ricordare di nome, che si è presentato quale referente commerciale di una nota società di brokeraggio assicurativo, della quale non mi ha fornito il nome, che si proponeva in alternativa a sia per la mia CP_10 attuale polizza privata che per valutarne altre di natura aziendale. Ovviamente sono stato chiamato da un numero privato. Mi è sembrato giusto segnalarle l'accadimento al fine di consigliarvi di fare molta attenzione a chi vengono distribuiti i dati sensibili del vostro patrimonio: i Clienti […]”).6
pagina 17 di 21 in quanto gli oneri assertivi e probatori risultavano assolti entro la maturazione delle preclusioni di rito.
V.B. Passando al merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, c.p.i. (che, tra l'altro, richiama l'art. 1226 c.c.) la liquidazione del danno possa avvenire in via equitativa laddove non possa essere provato nel suo preciso ammontare, tenuto conto “di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.
A tali fini, si richiede la prova dell'esistenza del danno, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, potendosi ricorrere all'equità ai fini della sua quantificazione e mediante i criteri previsti (a titolo esemplificativo) dalla norma indicata.
Nel caso in decisione, l'utilizzo di informazioni segrete da parte di e dei suoi Parte_1
collaboratori; la documentata dismissione di numerose polizze assicurative da parte di clienti già
seguiti personalmente dai medesimi ed in detto arco temporale, proprio allorquando i rapporti con venivano interrotti e i clienti di quest'ultima venivano contattati mediante Controparte_1
l'utilizzo di tali informazioni riservate – trattasi di elementi presuntivi che, complessivamente valutati, consentono di ritenere provata l'esistenza del pregiudizio subito dalla Società.
La sua quantificazione, in difetto di elementi certi – (non avendo la Società a disposizione la documentazione relativa ai successivi rapporti assicurativi instaurati dalla sua clientela con l'appellante o con soggetti terzi) – può avvenire in via equitativa.
A tali fini, si ritiene che l'arco temporale in cui si è ragionevolmente verificato tale pregiudizio debba essere circoscritto in un anno, dalla primavera del 2017 a quella del 2018.
In tale senso, depongono le mail o le comunicazioni, agli atti, dei clienti di che Controparte_1
hanno riferito di tali contatti da parte di e dei suoi collaboratori e che si attestano in tale Pt_1 periodo;
inoltre, il fatto che, sempre nell'anno 2017, veniva dato avvio al procedimento cautelare ante causam e che l'ordinanza - con cui si inibivano tali condotte e l'utilizzo di tali informazioni - è stata emessa in data 15.5.2018.
pagina 18 di 21 Successivamente ad essa, non sono state lamentate ulteriori violazioni da parte di o, Parte_1 comunque, le stesse non risultano documentate;
inoltre, quest'ultimo, nel successivo giudizio di merito, dava atto di avere dato esecuzione all'ordinanza cautelare 15.5.2018.
Rispetto ai dati economici contenuti nel citato tabulato (doc. n. 42 ter cit.), deve ritenersi – secondo ragionevolezza e in difetto di altri elementi di prova – che non tutti i riscatti anticipati siano stati conseguenza dell'illecito accertato, anche tenuto che, in relazioni a diversi rapporti, le ultime
“annotazioni” ivi indicate sono antecedenti agli anni 2017 e 2018 allorquando l'illecito veniva consumato.
Conclusivamente, questa Corte – tenuto conto dell'arco temporale indicato, delle modalità di realizzazione delle violazioni, della gravità delle condotte poste in essere, in ragione del pregresso rapporto di collaborazione e della sistematica “aggressione” alla clientela della Società, oltre che dei “riscatti anticipati” valutati nei termini esposti - ritiene equo liquidare, all'attualità, in favore di il danno subito in complessivi euro 40.000,00, oltre interessi nella misura Controparte_1
legale dalla data odierna al soddisfo (pari a circa il 10% del danno complessivo quantificato dall'appellante incidentale nel tabulato indicato).
VII. Tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata ed avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, oltre che della prevalente soccombenza di in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante di le spese di lite vengono poste a carico Controparte_2 dell'appellante principale per entrambi i gradi, ivi compresa la fase cautelare ante causam e le spese di Ctp già liquidate.
Quanto alle spese di primo grado, le stesse si liquidano nella misura indicata dal Tribunale (non risultando proposto specifico appello sul punto); quanto alle spese dell'appello, la liquidazione avviene in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (ivi compresa la fase di trattazione).
Le spese della Ctu svolta in sede cautelare, come già liquidate dal Tribunale, vengono poste in via definitiva a carico di in proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di Parte_1 [...]
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu. CP_2
pagina 19 di 21 Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
nei confronti di Società Controparte_2 Parte_4 [...]
CP_11
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n.
1098/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa in data 10 febbraio 2023, condanna in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante pro – tempore di al risarcimento dei danni subiti da Controparte_2
che liquida in complessivi Parte_8
euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Conferma il resto.
- Condanna in proprio e quale legale rappresentante – pro – tempore di Parte_1 [...]
alla rifusione, in favore di CP_2 Parte_8
delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio che liquida in complessivi
[...]
euro 48.156,00 per compensi (di cui euro 12,000 per il procedimento cautelare, euro
24.000,00 per il giudizio di primo grado ed euro 12.156,00 per l'appello), oltre al 12,5% per spese generali, Iva e cpa come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di Ctp per euro 15.500,00;
- pone in via definitiva le spese di Ctu, come già liquidate, a carico di in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante pro – tempore di ferma restando Controparte_2
la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un pagina 20 di 21 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 sul punto si rimanda per il dettaglio a: doc. n. 8 (cliente ; doc. n. 11 (cliente: Tiew Rosemary); Testimone_1
doc. n. 12 per i clienti e;
doc. n. 21 (cliente: ; doc. n. 22 Persona_6 Persona_7 Persona_8
(cliente: ); doc. n. 23 (cliente: ); doc. n. 24 ove sono indicati i Persona_9 Testimone_2 nominativi di numerosi altri clienti contattati da doc. n. 24 bis (cliente: ); Controparte_2 Persona_10