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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 272/2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Carmelo Sandomenico, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(avv. Rita Di Giambattista, giusta procura in atti)
(avv. Claudio Barbato) Controparte_5
parte appellata
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025,
che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
(La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 -
pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009 – mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo).
Innanzitutto, si rileva che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del procedimento a far data dal 14/9/2023, come disposto dal Presidente del Tribunale di Benevento con decreto nr. 81
del 24/7/2023.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , sulla premessa di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Montesarchio (BN), alla via I traversa San Martino (NCEU al fg.
31, p.lla 351/b), deduceva che il fabbricato al confine est di proprietà dei convenuti presentava p. 1/7 plurimi “abusi” che indicava rubricandoli con lettere da A) a G) (cfr. atto di citazione pag. 1 e 2).
Pertanto, conveniva in giudizio i proprietari di detto immobile al fine di sentirli condannare alla eliminazione e riduzione in pristino “delle opere abusive realizzate a distanza non legale […] o che recano turbativa o molestia al godimento” del proprio diritto dominicale e al risarcimento danni, come in atti motivato. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda come in atti motivato.
2. Stante la natura tecnica delle questioni dedotte in giudizio ed a fronte delle incertezze e lacune dell'accertamento peritale disposto dal precedente istruttore, si è reso necessario disporre e rinnovare la Consulenza Tecnica d'Ufficio, le cui conclusioni hanno in parte confermato ed in parte superato le altre risultanze di causa.
3. Il C.T.U. ing. , con riferimento alle doglianze di cui ai punti da A) a G) Persona_1
dell'atto di citazione, ha accertato quando segue:
- Punto A): “aumento dell'altezza fuori terra che da metri 7,80 è stata portata a metri 9,45 con un incremento di metri 1,65. Di conseguenza si è avuto un considerevole aumento della volumetria, pari a mc. 321,75” (atto di citazione, pag. 1). Il C.T.U. ha accertato, per il fabbricato oggetto di causa, un'altezza fuori terra, misurata all'intradosso della copertura, pari a 9,80 mt lineari. Questa altezza fuori terra: “non risulta autorizzata con i provvedimenti per l'esecuzione di Lavori Edili n.224 del 15.06.1968 e successiva concessione edilizia n.2840 del
21.06.1985, che autorizzavano invece un'altezza inferiore pari a 7,80 mt;
la maggiore altezza, corrispondente a tre piani fuori terra, risulta invece autorizzata con il Permesso di costruire -
Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015. Ne deriva che anche l'esubero di volume, pari a 321,75 mc e corrispondente alla maggiore altezza, risulta assentito nel titolo in sanatoria da condono edilizio”
(relazione peritale). Pertanto, non sussistano le violazioni lamentate, corrispondenti ad un aumento dell'altezza fuori terra e ad un aumento della volumetria in quanto la maggiore altezza come pure il corrispondente aumento di volume risultano legittimati dal titolo in sanatoria Permesso di costruire - Condono Edilizio n. 89 del 24.11.2015”.
- Punto B): “apertura di due balconi al piano sottotetto posti non a distanza legale e con conseguente esercizio di veduta abusiva sulla proprietà di essa attrice” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato “la presenza di due balconi al piano sottotetto realizzati fino al confine di parte attrice. Quanto alla verifica delle distanze legali tra le costruzioni, si evidenzia che il caso in questione è quello di pareti aderenti l'una all'altra lungo tutto il fronte comune (cioè, senza intercapedini residue) e fino all'altezza della parete più bassa;
p. 2/7 sulla copertura della parete più alta è stato realizzato un affaccio che si apre su uno spazio libero. Ebbene, in questo caso non vi è violazione delle distanze legali. Quanto all'esercizio di veduta abusiva sulla proprietà della stessa attrice, lo scrivente ritiene che la veduta offerta dai due balconi in contestazione, sia la stessa già ottenibile dalla copertura piana del fabbricato di parte convenuta. Ebbene, queste opere: non risultano autorizzate con i provvedimenti per l'esecuzione di Lavori Edili n.224 del 15.06.1968 e successiva concessione edilizia n.2840 del 21.6.1985; risultano invece autorizzate con il Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015”. Ad avviso del C.T.U. “pertanto, non sussistano le violazioni lamentate, corrispondenti all'apertura di due balconi al piano sottotetto posti non a distanza legale e con conseguente esercizio di veduta abusiva sulla proprietà di essa attrice in quanto: i due balconi risultano legittimati dal titolo in sanatoria Permesso di costruire - Condono
n. 89 del 24.11.2015; non vi è violazione delle distanze legali, perchè il caso in questione è CP_6
quello di pareti aderenti l'una all'altra lungo tutto il fronte comune (cioè, senza intercapedini residue) e fino all'altezza della parete più bassa;
sulla copertura della parete più alta è stato realizzato un affaccio che si apre su uno spazio libero;
non si realizza una veduta abusiva sulla proprietà attorea perché la veduta offerta dai due balconi in contestazione è la stessa già ottenibile dalla copertura piana del fabbricato di parte convenuta” (relazione peritale).
- Punto C): “costruzione di una veranda realizzata al secondo livello delle dimensioni di circa mt. 6,00x1,60 posta ad una distanza di meno di tre metri della proprietà della
” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato la presenza di una veranda, realizzata Pt_1
al piano primo fuori terra, sul lato posteriore del fabbricato oggetto di causa. Il fabbricato di parte convenuta è stato realizzato in forza dell'autorizzazione n.224 del 15.06.1968 rilasciata al sig. dott.
In quel momento il Comune di Montesarchio non disponeva di strumenti di Controparte_1
governo del territorio in quanto il piano di fabbricazione è stato adottato solo nel 1975 e poi approvato nel 1979. Ne deriva che al momento del rilascio dell'autorizzazione n.224/68, non risultavano prescritte distanze dal confine. Inoltre, in quel momento, il lotto confinante,
corrispondente alle attuali consistenze catastali 351 e 497 non risultava edificato. La veranda in questione è stata condonata con il Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015.
[…] La veranda, in quanto oggetto di condono, doveva essere certamente già realizzata alla data del
31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4 novembre 2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU).
Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel 1975. Ebbene, sulla base della documentazione p. 3/7 disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se la veranda sia stata realizzata prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine – oppure se sia stata invece realizzata dopo la data di adozione del PdF
– e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt.”
(relazione peritale). Pertanto, non è stato possibile stabilire se sussistano o meno le violazioni lamentate, corrispondenti alla costruzione di una veranda, in quanto ciò dipende dalla data di realizzazione del manufatto, di cui non vi è data certa.
- Punto D): “realizzazione di una canna fumaria con un termoconvettore esterno posto ad una distanza di cm 40 dal confine” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato la presenza di una canna fumaria posta ad una distanza di circa 40 cm dal confine attoreo, per quale, invece, si imponeva il rispetto della distanza di cui all'art. 889 c.c. Pertanto, la canna fumaria dovrà essere spostata di almeno 60 cm rispetto alla posizione attuale, in modo da attestarsi ad una distanza di almeno 1 mt dal confine.
- Punto E): “realizzazione di un corpo di fabbrica, di prospetto al lato strada, ad una distanza inferiore a metri cinque dal fabbricato dell'attrice” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato “la presenza del corpo di fabbrica di cui al rilievo n. 01 in allegato 3 a questa relazione di
CTU. Il manufatto in questione è stato condonato con il Permesso di costruire - Condono Edilizio
n.89 del 24.11.2015. Il manufatto, in quanto oggetto di condono, doveva essere certamente già
realizzato alla data del 31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4 novembre 2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU). Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel 1975. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se il corpo di fabbrica sia stato realizzato prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine – oppure se sia stato invece realizzata dopo la data di adozione del PdF – e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt. Analogamente, quanto all'obbligo di rispettare una distanza minima dal fabbricato di parte attrice, è necessario preliminarmente stabilire la presenza del fabbricato attoreo al momento della costruzione del manufatto in parola. È accertato che quando parte convenuta procedeva alla esecuzione delle opere di costruzione del fabbricato in forza del primo titolo abilitativo (aut.n. n.224 del 15.06.1968) il lotto confinante, corrispondente alle attuali consistenze catastali 351 e 497, non risultava edificato. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se il corpo di fabbrica sia stato realizzato quando il lotto p. 4/7 confinante (di proprietà di parte attrice) risultava già edificato o meno. Pertanto, non è stato possibile stabilire se sussistano o meno le violazioni lamentate, corrispondenti alla realizzazione di un corpo di fabbrica, di prospetto al lato strada (via Enea), ad una distanza inferiore a metri cinque dal fabbricato di parte attrice” (relazione peritale);
- Punto F): “costruzione di un casotto posto al livello inferiore della veranda di cui al punto c)” (atto di citazione). Il C.T.U. ha accertato “la presenza del corpo di fabbrica di cui al rilievo n.
02 in allegato 3 a questa relazione di CTU. Il manufatto in questione è stato condonato con il
Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015. […] Il manufatto, in quanto oggetto di condono, doveva essere certamente già realizzato alla data del 31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4
novembre 2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU). Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel 1975. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se il corpo di fabbrica sia stato realizzato prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine –
oppure se sia stato invece realizzata dopo la data di adozione del PdF – e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt. Pertanto, non è stato possibile stabilire se sussistano o meno le violazioni lamentate, corrispondenti alla costruzione di un casotto posto al livello inferiore della veranda di cui al punto c)” (relazione peritale).
- Punto G): “ampliamento di porte e finestre al piano terra fino a ridosso della proprietà
” (atto di citazione). Il C.T.U. ha accertato “la presenza di aperture al piano terra, Pt_1
precisamente una saracinesca (lato strada Via Enea) ad una distanza dal confine di circa 40 cm ed aperture sul lato posteriore ad una distanza pari a 1,25 mt. Le aperture in parola erano già previste nel titolo abilitativo originario n.224 del 15.06.1968 con le seguenti precisazioni: la saracinesca, posta a minima distanza dal confine, consentiva l'accesso al locale seminterrato e non al piano terra;
l'apertura retrostante era una finestra e non una porta finestra. Successivamente le aperture in parola sono state condonate con il Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015.
[…] Le aperture realizzate in forza dell'autorizzazione n. 224/68 dovevano rispettare le distanze dal confine stabilite dall'art. 906 CC, ritenute non applicabili le distanze minime previste dalla strumentazione urbanistica comunale, in quanto non vigente. Per le aperture condonate, queste dovevano essere certamente già realizzate alla data del 31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4 novembre
2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU). Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel p. 5/7 1975. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non
è stato possibile stabilire se le aperture condonate siano state realizzate prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine – oppure se sia state invece realizzata dopo la data di adozione del PdF – e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt. In considerazione di quanto detto, in via cautelativa e prudenziale, si ritiene applicabile la disciplina ex art.906 c.c. Ne deriva che: l'apertura sul lato anteriore non rispetta la distanza minima ex art. 906 c.c., pertanto, deve essere ridotta di circa 40 cm;
l'apertura sul lato posteriore rispetta la distanza minima ex art. 906 CC (min. 75 cm)”
(relazione peritale).
4. Il C.T.U. ha così quantificato gli interventi necessari per l'eliminazione delle violazioni riscontrate: euro 3.957, oltre oneri tecnici 10% e iva come per legge il costo degli interventi di ripristino nell'ipotesi di spostamento della canna fumaria + riduzione dell'apertura carrabile al piano terra, lato via Enea;
euro 2.450,61 oltre oneri tecnici 10 % e iva come per legge il costo degli interventi di ripristino nell'ipotesi di incapsulamento della canna fumaria + riduzione dell'apertura carrabile al piano terra, lato via Enea.
5. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati (Cassazione, sez. 6 - 3, ord. nr. 4352/2019 –
“non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”). D'altronde, è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'articolo 873 del Cc, il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul
Pa piano dei rapporti pubblicisti tra e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'articolo 872 del Cc per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratici” (Cassazione, sez.
II, sent. nr. 471/2019).
6. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda attrice, i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, ad eseguire gli interventi volti ad eliminare le violazioni riscontrate ed indicate al punto 3) che precede, sub punto D) e punto G). è rigettata la domanda risarcitoria, in quanto formulata in modo generico e rimasta priva di riscontri oggettivi e fattuali specifici.
p. 6/7 7. Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti, incluse quelle di C.T.U., che per la restante parte (1/3) sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e in tale ridotta misura si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, ad eseguire gli interventi volti ad eliminare le violazioni riscontrate ed indicate in parte motiva (punto 3), sub punto D) e punto G);
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite, incluse quelle di CTU;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, al rimborso di 1/3 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €.181 per esborsi ed €.
1.690 per onorari,
oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre 1/3 spese C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Carmelo Sandomenico, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 272/2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Carmelo Sandomenico, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(avv. Rita Di Giambattista, giusta procura in atti)
(avv. Claudio Barbato) Controparte_5
parte appellata
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025,
che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
(La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 -
pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009 – mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo).
Innanzitutto, si rileva che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del procedimento a far data dal 14/9/2023, come disposto dal Presidente del Tribunale di Benevento con decreto nr. 81
del 24/7/2023.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , sulla premessa di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Montesarchio (BN), alla via I traversa San Martino (NCEU al fg.
31, p.lla 351/b), deduceva che il fabbricato al confine est di proprietà dei convenuti presentava p. 1/7 plurimi “abusi” che indicava rubricandoli con lettere da A) a G) (cfr. atto di citazione pag. 1 e 2).
Pertanto, conveniva in giudizio i proprietari di detto immobile al fine di sentirli condannare alla eliminazione e riduzione in pristino “delle opere abusive realizzate a distanza non legale […] o che recano turbativa o molestia al godimento” del proprio diritto dominicale e al risarcimento danni, come in atti motivato. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda come in atti motivato.
2. Stante la natura tecnica delle questioni dedotte in giudizio ed a fronte delle incertezze e lacune dell'accertamento peritale disposto dal precedente istruttore, si è reso necessario disporre e rinnovare la Consulenza Tecnica d'Ufficio, le cui conclusioni hanno in parte confermato ed in parte superato le altre risultanze di causa.
3. Il C.T.U. ing. , con riferimento alle doglianze di cui ai punti da A) a G) Persona_1
dell'atto di citazione, ha accertato quando segue:
- Punto A): “aumento dell'altezza fuori terra che da metri 7,80 è stata portata a metri 9,45 con un incremento di metri 1,65. Di conseguenza si è avuto un considerevole aumento della volumetria, pari a mc. 321,75” (atto di citazione, pag. 1). Il C.T.U. ha accertato, per il fabbricato oggetto di causa, un'altezza fuori terra, misurata all'intradosso della copertura, pari a 9,80 mt lineari. Questa altezza fuori terra: “non risulta autorizzata con i provvedimenti per l'esecuzione di Lavori Edili n.224 del 15.06.1968 e successiva concessione edilizia n.2840 del
21.06.1985, che autorizzavano invece un'altezza inferiore pari a 7,80 mt;
la maggiore altezza, corrispondente a tre piani fuori terra, risulta invece autorizzata con il Permesso di costruire -
Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015. Ne deriva che anche l'esubero di volume, pari a 321,75 mc e corrispondente alla maggiore altezza, risulta assentito nel titolo in sanatoria da condono edilizio”
(relazione peritale). Pertanto, non sussistano le violazioni lamentate, corrispondenti ad un aumento dell'altezza fuori terra e ad un aumento della volumetria in quanto la maggiore altezza come pure il corrispondente aumento di volume risultano legittimati dal titolo in sanatoria Permesso di costruire - Condono Edilizio n. 89 del 24.11.2015”.
- Punto B): “apertura di due balconi al piano sottotetto posti non a distanza legale e con conseguente esercizio di veduta abusiva sulla proprietà di essa attrice” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato “la presenza di due balconi al piano sottotetto realizzati fino al confine di parte attrice. Quanto alla verifica delle distanze legali tra le costruzioni, si evidenzia che il caso in questione è quello di pareti aderenti l'una all'altra lungo tutto il fronte comune (cioè, senza intercapedini residue) e fino all'altezza della parete più bassa;
p. 2/7 sulla copertura della parete più alta è stato realizzato un affaccio che si apre su uno spazio libero. Ebbene, in questo caso non vi è violazione delle distanze legali. Quanto all'esercizio di veduta abusiva sulla proprietà della stessa attrice, lo scrivente ritiene che la veduta offerta dai due balconi in contestazione, sia la stessa già ottenibile dalla copertura piana del fabbricato di parte convenuta. Ebbene, queste opere: non risultano autorizzate con i provvedimenti per l'esecuzione di Lavori Edili n.224 del 15.06.1968 e successiva concessione edilizia n.2840 del 21.6.1985; risultano invece autorizzate con il Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015”. Ad avviso del C.T.U. “pertanto, non sussistano le violazioni lamentate, corrispondenti all'apertura di due balconi al piano sottotetto posti non a distanza legale e con conseguente esercizio di veduta abusiva sulla proprietà di essa attrice in quanto: i due balconi risultano legittimati dal titolo in sanatoria Permesso di costruire - Condono
n. 89 del 24.11.2015; non vi è violazione delle distanze legali, perchè il caso in questione è CP_6
quello di pareti aderenti l'una all'altra lungo tutto il fronte comune (cioè, senza intercapedini residue) e fino all'altezza della parete più bassa;
sulla copertura della parete più alta è stato realizzato un affaccio che si apre su uno spazio libero;
non si realizza una veduta abusiva sulla proprietà attorea perché la veduta offerta dai due balconi in contestazione è la stessa già ottenibile dalla copertura piana del fabbricato di parte convenuta” (relazione peritale).
- Punto C): “costruzione di una veranda realizzata al secondo livello delle dimensioni di circa mt. 6,00x1,60 posta ad una distanza di meno di tre metri della proprietà della
” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato la presenza di una veranda, realizzata Pt_1
al piano primo fuori terra, sul lato posteriore del fabbricato oggetto di causa. Il fabbricato di parte convenuta è stato realizzato in forza dell'autorizzazione n.224 del 15.06.1968 rilasciata al sig. dott.
In quel momento il Comune di Montesarchio non disponeva di strumenti di Controparte_1
governo del territorio in quanto il piano di fabbricazione è stato adottato solo nel 1975 e poi approvato nel 1979. Ne deriva che al momento del rilascio dell'autorizzazione n.224/68, non risultavano prescritte distanze dal confine. Inoltre, in quel momento, il lotto confinante,
corrispondente alle attuali consistenze catastali 351 e 497 non risultava edificato. La veranda in questione è stata condonata con il Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015.
[…] La veranda, in quanto oggetto di condono, doveva essere certamente già realizzata alla data del
31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4 novembre 2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU).
Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel 1975. Ebbene, sulla base della documentazione p. 3/7 disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se la veranda sia stata realizzata prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine – oppure se sia stata invece realizzata dopo la data di adozione del PdF
– e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt.”
(relazione peritale). Pertanto, non è stato possibile stabilire se sussistano o meno le violazioni lamentate, corrispondenti alla costruzione di una veranda, in quanto ciò dipende dalla data di realizzazione del manufatto, di cui non vi è data certa.
- Punto D): “realizzazione di una canna fumaria con un termoconvettore esterno posto ad una distanza di cm 40 dal confine” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato la presenza di una canna fumaria posta ad una distanza di circa 40 cm dal confine attoreo, per quale, invece, si imponeva il rispetto della distanza di cui all'art. 889 c.c. Pertanto, la canna fumaria dovrà essere spostata di almeno 60 cm rispetto alla posizione attuale, in modo da attestarsi ad una distanza di almeno 1 mt dal confine.
- Punto E): “realizzazione di un corpo di fabbrica, di prospetto al lato strada, ad una distanza inferiore a metri cinque dal fabbricato dell'attrice” (atto di citazione, pag. 2). Il C.T.U. ha accertato “la presenza del corpo di fabbrica di cui al rilievo n. 01 in allegato 3 a questa relazione di
CTU. Il manufatto in questione è stato condonato con il Permesso di costruire - Condono Edilizio
n.89 del 24.11.2015. Il manufatto, in quanto oggetto di condono, doveva essere certamente già
realizzato alla data del 31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4 novembre 2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU). Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel 1975. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se il corpo di fabbrica sia stato realizzato prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine – oppure se sia stato invece realizzata dopo la data di adozione del PdF – e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt. Analogamente, quanto all'obbligo di rispettare una distanza minima dal fabbricato di parte attrice, è necessario preliminarmente stabilire la presenza del fabbricato attoreo al momento della costruzione del manufatto in parola. È accertato che quando parte convenuta procedeva alla esecuzione delle opere di costruzione del fabbricato in forza del primo titolo abilitativo (aut.n. n.224 del 15.06.1968) il lotto confinante, corrispondente alle attuali consistenze catastali 351 e 497, non risultava edificato. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se il corpo di fabbrica sia stato realizzato quando il lotto p. 4/7 confinante (di proprietà di parte attrice) risultava già edificato o meno. Pertanto, non è stato possibile stabilire se sussistano o meno le violazioni lamentate, corrispondenti alla realizzazione di un corpo di fabbrica, di prospetto al lato strada (via Enea), ad una distanza inferiore a metri cinque dal fabbricato di parte attrice” (relazione peritale);
- Punto F): “costruzione di un casotto posto al livello inferiore della veranda di cui al punto c)” (atto di citazione). Il C.T.U. ha accertato “la presenza del corpo di fabbrica di cui al rilievo n.
02 in allegato 3 a questa relazione di CTU. Il manufatto in questione è stato condonato con il
Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015. […] Il manufatto, in quanto oggetto di condono, doveva essere certamente già realizzato alla data del 31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4
novembre 2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU). Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel 1975. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non è stato possibile stabilire se il corpo di fabbrica sia stato realizzato prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine –
oppure se sia stato invece realizzata dopo la data di adozione del PdF – e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt. Pertanto, non è stato possibile stabilire se sussistano o meno le violazioni lamentate, corrispondenti alla costruzione di un casotto posto al livello inferiore della veranda di cui al punto c)” (relazione peritale).
- Punto G): “ampliamento di porte e finestre al piano terra fino a ridosso della proprietà
” (atto di citazione). Il C.T.U. ha accertato “la presenza di aperture al piano terra, Pt_1
precisamente una saracinesca (lato strada Via Enea) ad una distanza dal confine di circa 40 cm ed aperture sul lato posteriore ad una distanza pari a 1,25 mt. Le aperture in parola erano già previste nel titolo abilitativo originario n.224 del 15.06.1968 con le seguenti precisazioni: la saracinesca, posta a minima distanza dal confine, consentiva l'accesso al locale seminterrato e non al piano terra;
l'apertura retrostante era una finestra e non una porta finestra. Successivamente le aperture in parola sono state condonate con il Permesso di costruire - Condono Edilizio n.89 del 24.11.2015.
[…] Le aperture realizzate in forza dell'autorizzazione n. 224/68 dovevano rispettare le distanze dal confine stabilite dall'art. 906 CC, ritenute non applicabili le distanze minime previste dalla strumentazione urbanistica comunale, in quanto non vigente. Per le aperture condonate, queste dovevano essere certamente già realizzate alla data del 31.12.1985 (cfr dichiarazione del 4 novembre
2004 in allegato 8.09 a questa relazione di CTU). Tuttavia, l'obbligo di rispettare una distanza minima dal confine è stato introdotto solo con l'adozione del piano di fabbricazione, avvenuta nel p. 5/7 1975. Ebbene, sulla base della documentazione disponibile in atti e degli accertamenti condotti, non
è stato possibile stabilire se le aperture condonate siano state realizzate prima della data di adozione del PdF – e quindi in assenza di prescrizioni in materia di distanze minime dal confine – oppure se sia state invece realizzata dopo la data di adozione del PdF – e quindi con l'obbligo di attestarsi ad una distanza minima dal confine stabilita in 5 mt. In considerazione di quanto detto, in via cautelativa e prudenziale, si ritiene applicabile la disciplina ex art.906 c.c. Ne deriva che: l'apertura sul lato anteriore non rispetta la distanza minima ex art. 906 c.c., pertanto, deve essere ridotta di circa 40 cm;
l'apertura sul lato posteriore rispetta la distanza minima ex art. 906 CC (min. 75 cm)”
(relazione peritale).
4. Il C.T.U. ha così quantificato gli interventi necessari per l'eliminazione delle violazioni riscontrate: euro 3.957, oltre oneri tecnici 10% e iva come per legge il costo degli interventi di ripristino nell'ipotesi di spostamento della canna fumaria + riduzione dell'apertura carrabile al piano terra, lato via Enea;
euro 2.450,61 oltre oneri tecnici 10 % e iva come per legge il costo degli interventi di ripristino nell'ipotesi di incapsulamento della canna fumaria + riduzione dell'apertura carrabile al piano terra, lato via Enea.
5. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati (Cassazione, sez. 6 - 3, ord. nr. 4352/2019 –
“non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”). D'altronde, è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'articolo 873 del Cc, il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul
Pa piano dei rapporti pubblicisti tra e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'articolo 872 del Cc per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratici” (Cassazione, sez.
II, sent. nr. 471/2019).
6. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda attrice, i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, ad eseguire gli interventi volti ad eliminare le violazioni riscontrate ed indicate al punto 3) che precede, sub punto D) e punto G). è rigettata la domanda risarcitoria, in quanto formulata in modo generico e rimasta priva di riscontri oggettivi e fattuali specifici.
p. 6/7 7. Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti, incluse quelle di C.T.U., che per la restante parte (1/3) sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e in tale ridotta misura si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, ad eseguire gli interventi volti ad eliminare le violazioni riscontrate ed indicate in parte motiva (punto 3), sub punto D) e punto G);
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite, incluse quelle di CTU;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, al rimborso di 1/3 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €.181 per esborsi ed €.
1.690 per onorari,
oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre 1/3 spese C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Carmelo Sandomenico, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 7/7