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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott. Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERONGINI ORNELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Controparte_2
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati;
2) Disporre l'affido super esclusivo del figlio minore alla ricorrente e presso di essa collocarlo;
3) regolamentare il diritto di visita del padre con il figlio minore, secondo le modalità che siano ritenute più opportune, previa escussione del minore;
pagina 1 di 6 4) Visto le difficoltà di dialogo tra le parti, disporre che il padre corrisponda alla madre il mantenimento del figlio minore, nella misura che verrà ritenuta più equa, ma che da parte si indica in
€. 450,00 mensili comprensive del 50% delle spese straordinarie, mediche sportive e scolastiche, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese a mezzo di ricarica posta pay evolution [...] intestato alla ricorrente.
5) Con vittoria dei diritti e degli onorari di causa.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Controparte_2
domandando la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo, Parte_2
nonché la regolamentazione in ordine al figlio . Nello specifico, parte ricorrente ha domandato Per_1
l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro o secondo le modalità ritenute più opportune, nonché la condanna del padre a contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di € 450,00 al mese.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza Parte_2
del 18.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati in Brasile in data Controparte_2 Parte_2
9.4.2003 (matrimonio trascritto in Italia presso il Comune di Villanova del Sillaro il 3.2.2007 al n. 1,
Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2007; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio in data 11.7.2009. Per_1
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta sin dal 2023 quando il resistente si è allontanato dalla casa coniugale, sparendo quasi completamente dalla vita della moglie e del figlio), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Preso atto che parte ricorrente all'udienza del 26.2.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, occorre decidere unicamente in ordine ad affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio minore . Per_1
pagina 2 di 6 5. Quanto all'affido del minore, la ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del figlio in considerazione del fatto che il padre, dopo aver lasciato la casa coniugale, si è reso del tutto irreperibile, disinteressandosi completamente al figlio.
, in particolare, sentita dal Collegio all'udienza del 18.2.2025, ha Controparte_2 dichiarato: “io vivo a Sant'Angelo in viale Zara;
lui non sta più lì, l'ho fatto cancellare quando ho Pt_ dovuto fare l' ; a mio figlio lui ha detto che non sta più in Italia, secondo me potrebbe essere in
Portogallo; lui non chiama mai” (cfr. verbale udienza 18.2.2025).
Tali circostanze sono state confermate da , il quale, sentito dal Giudice relatore all'udienza del Per_1
26.2.2025, ha riferito: “vivo a Sant'Angelo Lodigiano con mia madre, con lei ho un bel rapporto;
l'ultima volta che ho sentito mio padre è stato per capodanno, mi ha mandato un messaggio con scritto
“buon anno”; sento mio padre solo per messaggio, di solito mi scrive lui quando c'è una festa per fare gli auguri;
l'ultima volta che l'ho visto è stato circa 3 o 4 anni fa, quando è andato via di casa;
dopo che è uscito non l'ho più sentito;
non saprei dire dove si trova;
non gli ho mai chiesto di vederci perché almeno adesso non mi interessa;
per la scuola so che firma solo mia mamma;
adesso a me piacerebbe andare in Brasile con mia zia ma non posso perché non riesco ad avere il passaporto senza la firma di mio padre;
neanche mia madre sente mio padre” (cfr. verbale udienza 26.2.2025).
5.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n.
5108).
5.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il resistente, infatti, a seguito dell'uscita di casa, si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – del minore.
L'allontanamento del padre dal figlio non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità dello stesso al ruolo genitoriale.
pagina 3 di 6 Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per il minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio unitamente al totale disinteresse manifestato negli ultimi anni sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. civ. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti del figlio, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento dello stesso.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste il figlio quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d.
“affidamento super esclusivo”).
5.3 All'affido alla madre segue la collocazione del minore presso la stessa.
5.4 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare allo stato opportuno dettare un calendario attesa l'irreperibilità del resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere il figlio – qualora faccia ritorno in Italia e formuli richiesta in tal senso – previo accordo con lo stesso, tenuto conto della sua età (anni 15).
6. Per quanto riguarda il mantenimento del minore, si osserva quanto segue.
in sede di ricorso ha dato atto di aver iniziato a lavorare il 31.7.2023 Controparte_2
come operaia presso la ditta Euroclean Services s.r.l. con contratto part-time a tempo determinato con scadenza iniziale al 30.9.2023, poi rinnovato fino alla fine di luglio 2025; lavoro per il quale percepisce uno stipendio mensile che varia da € 600,00 (lordi) a € 800,00, a seconda degli straordinari fatti.
La stessa, sentita dal Collegio alla prima udienza, ha dichiarato: “lui prende per intero l'assegno unico;
la casa in cui vivo è in affitto;
appena esce il bando per la casa comunale, farò la domanda;
io da un anno e mezzo lavoro fissa, prima lavoravo presso famiglie sempre in nero;
quando ho trovato il lavoro in regola lui mi ha fatto delle cose brutte perché non avrebbe potuto più prendere i sussidi” (cfr. verbale udienza 18.2.2025).
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha Controparte_2 dichiarato un reddito complessivo pari a € 3.713,52 in relazione all'anno 2023 (doc. 6 parte ricorrente)
Dagli atti inoltre risulta che la ricorrente vive – insieme al figlio – in un appartamento preso in locazione, per il quale paga un canone annuo di € 4.800,00 (doc. 8 parte ricorrente).
pagina 4 di 6 Quanto a dagli atti non risulta alcuna informazione in ordine alla sua Parte_2
attuale situazione economica, attesa la sua irreperibilità. Lo stesso, in ogni caso, deve ritenersi dotato di capacità lavorativa, quantomeno generica, avendo la ricorrente riferito che il marito durante il matrimonio ha svolto vari lavori.
6.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura del minore (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 400,00 omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta.
6.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese dovranno essere corrisposte direttamente all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002. Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del
03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 [...]
i quali si sono sposati in Brasile in data 9.4.2003 (matrimonio trascritto in Parte_2
pagina 5 di 6 Italia presso il Comune di Villanova del Sillaro il 03.02.2007 al n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villanova Del Sillaro di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa Per_1
e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
4) dispone che possa vedere , qualora torni in Italia e ne Parte_2 Per_1
faccia richiesta, previo accordo con il figlio;
5) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_2 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € Controparte_2
400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, Parte_2 che si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott. Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERONGINI ORNELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Controparte_2
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati;
2) Disporre l'affido super esclusivo del figlio minore alla ricorrente e presso di essa collocarlo;
3) regolamentare il diritto di visita del padre con il figlio minore, secondo le modalità che siano ritenute più opportune, previa escussione del minore;
pagina 1 di 6 4) Visto le difficoltà di dialogo tra le parti, disporre che il padre corrisponda alla madre il mantenimento del figlio minore, nella misura che verrà ritenuta più equa, ma che da parte si indica in
€. 450,00 mensili comprensive del 50% delle spese straordinarie, mediche sportive e scolastiche, oltre ad aggiornamento annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese a mezzo di ricarica posta pay evolution [...] intestato alla ricorrente.
5) Con vittoria dei diritti e degli onorari di causa.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Controparte_2
domandando la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo, Parte_2
nonché la regolamentazione in ordine al figlio . Nello specifico, parte ricorrente ha domandato Per_1
l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro o secondo le modalità ritenute più opportune, nonché la condanna del padre a contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di € 450,00 al mese.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza Parte_2
del 18.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati in Brasile in data Controparte_2 Parte_2
9.4.2003 (matrimonio trascritto in Italia presso il Comune di Villanova del Sillaro il 3.2.2007 al n. 1,
Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2007; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio in data 11.7.2009. Per_1
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta sin dal 2023 quando il resistente si è allontanato dalla casa coniugale, sparendo quasi completamente dalla vita della moglie e del figlio), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Preso atto che parte ricorrente all'udienza del 26.2.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, occorre decidere unicamente in ordine ad affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio minore . Per_1
pagina 2 di 6 5. Quanto all'affido del minore, la ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del figlio in considerazione del fatto che il padre, dopo aver lasciato la casa coniugale, si è reso del tutto irreperibile, disinteressandosi completamente al figlio.
, in particolare, sentita dal Collegio all'udienza del 18.2.2025, ha Controparte_2 dichiarato: “io vivo a Sant'Angelo in viale Zara;
lui non sta più lì, l'ho fatto cancellare quando ho Pt_ dovuto fare l' ; a mio figlio lui ha detto che non sta più in Italia, secondo me potrebbe essere in
Portogallo; lui non chiama mai” (cfr. verbale udienza 18.2.2025).
Tali circostanze sono state confermate da , il quale, sentito dal Giudice relatore all'udienza del Per_1
26.2.2025, ha riferito: “vivo a Sant'Angelo Lodigiano con mia madre, con lei ho un bel rapporto;
l'ultima volta che ho sentito mio padre è stato per capodanno, mi ha mandato un messaggio con scritto
“buon anno”; sento mio padre solo per messaggio, di solito mi scrive lui quando c'è una festa per fare gli auguri;
l'ultima volta che l'ho visto è stato circa 3 o 4 anni fa, quando è andato via di casa;
dopo che è uscito non l'ho più sentito;
non saprei dire dove si trova;
non gli ho mai chiesto di vederci perché almeno adesso non mi interessa;
per la scuola so che firma solo mia mamma;
adesso a me piacerebbe andare in Brasile con mia zia ma non posso perché non riesco ad avere il passaporto senza la firma di mio padre;
neanche mia madre sente mio padre” (cfr. verbale udienza 26.2.2025).
5.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n.
5108).
5.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il resistente, infatti, a seguito dell'uscita di casa, si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – del minore.
L'allontanamento del padre dal figlio non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità dello stesso al ruolo genitoriale.
pagina 3 di 6 Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per il minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio unitamente al totale disinteresse manifestato negli ultimi anni sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. civ. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti del figlio, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento dello stesso.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste il figlio quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d.
“affidamento super esclusivo”).
5.3 All'affido alla madre segue la collocazione del minore presso la stessa.
5.4 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare allo stato opportuno dettare un calendario attesa l'irreperibilità del resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere il figlio – qualora faccia ritorno in Italia e formuli richiesta in tal senso – previo accordo con lo stesso, tenuto conto della sua età (anni 15).
6. Per quanto riguarda il mantenimento del minore, si osserva quanto segue.
in sede di ricorso ha dato atto di aver iniziato a lavorare il 31.7.2023 Controparte_2
come operaia presso la ditta Euroclean Services s.r.l. con contratto part-time a tempo determinato con scadenza iniziale al 30.9.2023, poi rinnovato fino alla fine di luglio 2025; lavoro per il quale percepisce uno stipendio mensile che varia da € 600,00 (lordi) a € 800,00, a seconda degli straordinari fatti.
La stessa, sentita dal Collegio alla prima udienza, ha dichiarato: “lui prende per intero l'assegno unico;
la casa in cui vivo è in affitto;
appena esce il bando per la casa comunale, farò la domanda;
io da un anno e mezzo lavoro fissa, prima lavoravo presso famiglie sempre in nero;
quando ho trovato il lavoro in regola lui mi ha fatto delle cose brutte perché non avrebbe potuto più prendere i sussidi” (cfr. verbale udienza 18.2.2025).
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha Controparte_2 dichiarato un reddito complessivo pari a € 3.713,52 in relazione all'anno 2023 (doc. 6 parte ricorrente)
Dagli atti inoltre risulta che la ricorrente vive – insieme al figlio – in un appartamento preso in locazione, per il quale paga un canone annuo di € 4.800,00 (doc. 8 parte ricorrente).
pagina 4 di 6 Quanto a dagli atti non risulta alcuna informazione in ordine alla sua Parte_2
attuale situazione economica, attesa la sua irreperibilità. Lo stesso, in ogni caso, deve ritenersi dotato di capacità lavorativa, quantomeno generica, avendo la ricorrente riferito che il marito durante il matrimonio ha svolto vari lavori.
6.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura del minore (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 400,00 omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta.
6.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese dovranno essere corrisposte direttamente all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002. Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del
03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 [...]
i quali si sono sposati in Brasile in data 9.4.2003 (matrimonio trascritto in Parte_2
pagina 5 di 6 Italia presso il Comune di Villanova del Sillaro il 03.02.2007 al n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villanova Del Sillaro di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa Per_1
e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
4) dispone che possa vedere , qualora torni in Italia e ne Parte_2 Per_1
faccia richiesta, previo accordo con il figlio;
5) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_2 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € Controparte_2
400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, Parte_2 che si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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