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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/07/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 122/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., introdotta da: società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, P. IVA ; , c.f. ; P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
, c.f. ; , c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_1
e , c.f. tutti rappresentati e difesi C.F._3 Parte_3 C.F._4 dall'avv. Gianluca PRESUTTI, presso il quale sono elettivamente domiciliati
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f. e per essa c.f. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 pro tempore rappresentata e domiciliata dall'Avv. Cristina PAVONE, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Mutuo - Fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da processo verbale del 16.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 21.1.2020 ed iscritto a ruolo il 27.1.2020 gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 637/2019, con il quale è stato ingiunto alla società opponente ed alle persone fisiche opponenti, quali fideiussori, di pagare in solido la somma di € 120.792,52 oltre interessi e spese di lite in relazione ad una operazione di mutuo ipotecario contratto dalla n Parte_1
1 data 1.3.2004 con la e garantito da fideiussione di , Controparte_3 Parte_1 [...]
, e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Gli opponenti hanno dedotto come, a seguito di inadempimenti nel pagamento delle rate, la banca mutuante avesse avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 85/10 R.G.E, riunita alla procedura n. 128/08 R.G.E. ottenendo il pagamento di € 21.888,25 per un asserito debito residuo di € 113.9678,89.
Gli opponenti hanno, quindi, evidenziato come l'importo indicato sarebbe in parte non dovuto in quanto avrebbe “ad oggetto ratei di interessi prescritti in quanto riferiti ad annualità per le quali è abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.”.
Gli opponenti hanno, dunque, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
B. La società come rappresentata, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza della eccezione di prescrizione ex adverso spiegata, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1. Deve, in primis, osservarsi come la società abbia Controparte_1 pacificamente allegato di aver essersi resa cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo di cui al punto A e, perciò, anche delle accessorie garanzie personali e reali.
Peraltro la predetta società risulta pure in possesso della copia del contratto di mutuo, spedita in forma esecutiva.
2. Il contratto di mutuo, come noto, è un contratto ad esecuzione prolungata (non istantanea) ma non già un contratto di durata laddove con tale espresso, in senso restrittivo, si vogliano indicare cumulativamente contratti ad esecuzione continuata o periodica: il tempo nel caso del mutuo non viene in considerazione in relazione all'interesse del mutuante ma quale fisiologico elemento della fase esecutiva, in quanto connaturato al godimento della somma da parte del mutuatario che, per la causa stessa del contratto, esclude che l'obbligazione restitutoria possa essere eseguita contestualmente alla traditio tanto che in caso di mancata previsione di un termine di adempimento si deroga al principio della immediata esigibilità di cui all'art. 1183 c.c. (v. art. 1817 c.c.).
A differenza dei contratti di durata (continuativi o periodici), perciò, non è il tempo a determinare la prestazione, ma la prestazione a determinare il tempo. Peraltro, stante l'unilateralità delle obbligazioni a carico del mutuatario e l'assenza di residue obbligazioni quantomeno principali a carico del mutuante, non è neppure ravvisabile una pretesa
2 obbligazione di far godere delle cose che persista nel tempo atteso che gli effetti irregolari del contratto comportano acquisto delle res da parte del mutuatario.
Da tali considerazioni deriva che l'obbligazione di restituire il montante rappresentato da interessi corrispettivi (meglio sarebbe a dirsi compensativi) e capitale sia unica, sebbene sia previsto il rimborso periodico mediante rate composte da una quota di interessi e da una di capitale. Si tratta non già di una prestazione periodica ma di una esecuzione frazionata dell'unitaria prestazione, costituente oggetto dell'unica obbligazione scaturente dal contratto.
Dall'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, consegue da un lato che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere solamente dalla scadenza dell'ultima rata e, dall'altro, che con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. (v. ex multis Cass. Sez. 3, 10.2.2023, n. 4232; Cass. Sez. 3, 30.8.2011, n. 17798).
Nel caso di specie il mutuo stipulato aveva durata decennale, con scadenza ultima rata il
31.12.2014, dies a quo del termine prescrizionale ordinario.
3. Si evidenzia, ad ogni buon conto, come in data 23.3.2010 la Controparte_4 ebbe a notificare atto di precetto a tutti i debitori compiendo, perciò, un atto
[...] interruttivo.
In seguito, come pure ammesso dall'opponente, venne avviata un'azione esecutiva e il
2.9.2015 venne depositato il progetto di distribuzione. Come noto, intrapresa l'espropriazione, all'effetto interruttivo istantaneo si cumula quello permanente, perdurante fino alla conclusione normale o alla conclusione anomala per causa non imputabile al creditore (Cass. Sez. 3, 9.5.2019, n. 12239). In caso di più obbligati in solido, poi, l'atto interruttivo compiuto nei confronti di uno produce detto effetto impeditivo anche nei riguardi degli altri obbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c.
La prima notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo agli opponenti è avvenuta il
12.12.2019, a meno di cinque anni dal deposito del progetto di distribuzione (ancor men rispetto alla sua approvazione)
4. Per quanto sopra esposto, quindi, l'eccezione di prescrizione proposta dagli opponenti, unica specifica e circostanziata ragione d'opposizione, risulta infondata e, quindi, l'opposizione deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono il regolare principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di
3 valore di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) al valore minimo per tutte le fasi, stante la semplicità dell'unica questione affrontata e senza far luogo ad aumenti e riduzioni per il numero degli opponenti vista l'assenza di diversificati argomenti giuridici.
Stante il comune interesse degli opponenti, questi devono essere condannati in solido tra loro alla refusione delle spese di lite alla controparte.
6. Vista la palese infondatezza dell'opposizione, sussiste quantomeno colpa grave nell'aver resistito atteso che la presente decisione si fonda su principi giuridici consolidati e consacrati in una costante giurisprudenza di legittimità.
Ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. gli opponenti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento in favore della controparte della somma di € 2.500,00 equitativamente determinata, tenuto conto dell'ammontare del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%);
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della ulteriore somma di € 2.500,00 in favore dell'opposto ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Avezzano, 9 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., introdotta da: società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, P. IVA ; , c.f. ; P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
, c.f. ; , c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_1
e , c.f. tutti rappresentati e difesi C.F._3 Parte_3 C.F._4 dall'avv. Gianluca PRESUTTI, presso il quale sono elettivamente domiciliati
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f. e per essa c.f. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 pro tempore rappresentata e domiciliata dall'Avv. Cristina PAVONE, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Mutuo - Fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da processo verbale del 16.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 21.1.2020 ed iscritto a ruolo il 27.1.2020 gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 637/2019, con il quale è stato ingiunto alla società opponente ed alle persone fisiche opponenti, quali fideiussori, di pagare in solido la somma di € 120.792,52 oltre interessi e spese di lite in relazione ad una operazione di mutuo ipotecario contratto dalla n Parte_1
1 data 1.3.2004 con la e garantito da fideiussione di , Controparte_3 Parte_1 [...]
, e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Gli opponenti hanno dedotto come, a seguito di inadempimenti nel pagamento delle rate, la banca mutuante avesse avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 85/10 R.G.E, riunita alla procedura n. 128/08 R.G.E. ottenendo il pagamento di € 21.888,25 per un asserito debito residuo di € 113.9678,89.
Gli opponenti hanno, quindi, evidenziato come l'importo indicato sarebbe in parte non dovuto in quanto avrebbe “ad oggetto ratei di interessi prescritti in quanto riferiti ad annualità per le quali è abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.”.
Gli opponenti hanno, dunque, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
B. La società come rappresentata, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza della eccezione di prescrizione ex adverso spiegata, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1. Deve, in primis, osservarsi come la società abbia Controparte_1 pacificamente allegato di aver essersi resa cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo di cui al punto A e, perciò, anche delle accessorie garanzie personali e reali.
Peraltro la predetta società risulta pure in possesso della copia del contratto di mutuo, spedita in forma esecutiva.
2. Il contratto di mutuo, come noto, è un contratto ad esecuzione prolungata (non istantanea) ma non già un contratto di durata laddove con tale espresso, in senso restrittivo, si vogliano indicare cumulativamente contratti ad esecuzione continuata o periodica: il tempo nel caso del mutuo non viene in considerazione in relazione all'interesse del mutuante ma quale fisiologico elemento della fase esecutiva, in quanto connaturato al godimento della somma da parte del mutuatario che, per la causa stessa del contratto, esclude che l'obbligazione restitutoria possa essere eseguita contestualmente alla traditio tanto che in caso di mancata previsione di un termine di adempimento si deroga al principio della immediata esigibilità di cui all'art. 1183 c.c. (v. art. 1817 c.c.).
A differenza dei contratti di durata (continuativi o periodici), perciò, non è il tempo a determinare la prestazione, ma la prestazione a determinare il tempo. Peraltro, stante l'unilateralità delle obbligazioni a carico del mutuatario e l'assenza di residue obbligazioni quantomeno principali a carico del mutuante, non è neppure ravvisabile una pretesa
2 obbligazione di far godere delle cose che persista nel tempo atteso che gli effetti irregolari del contratto comportano acquisto delle res da parte del mutuatario.
Da tali considerazioni deriva che l'obbligazione di restituire il montante rappresentato da interessi corrispettivi (meglio sarebbe a dirsi compensativi) e capitale sia unica, sebbene sia previsto il rimborso periodico mediante rate composte da una quota di interessi e da una di capitale. Si tratta non già di una prestazione periodica ma di una esecuzione frazionata dell'unitaria prestazione, costituente oggetto dell'unica obbligazione scaturente dal contratto.
Dall'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, consegue da un lato che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere solamente dalla scadenza dell'ultima rata e, dall'altro, che con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. (v. ex multis Cass. Sez. 3, 10.2.2023, n. 4232; Cass. Sez. 3, 30.8.2011, n. 17798).
Nel caso di specie il mutuo stipulato aveva durata decennale, con scadenza ultima rata il
31.12.2014, dies a quo del termine prescrizionale ordinario.
3. Si evidenzia, ad ogni buon conto, come in data 23.3.2010 la Controparte_4 ebbe a notificare atto di precetto a tutti i debitori compiendo, perciò, un atto
[...] interruttivo.
In seguito, come pure ammesso dall'opponente, venne avviata un'azione esecutiva e il
2.9.2015 venne depositato il progetto di distribuzione. Come noto, intrapresa l'espropriazione, all'effetto interruttivo istantaneo si cumula quello permanente, perdurante fino alla conclusione normale o alla conclusione anomala per causa non imputabile al creditore (Cass. Sez. 3, 9.5.2019, n. 12239). In caso di più obbligati in solido, poi, l'atto interruttivo compiuto nei confronti di uno produce detto effetto impeditivo anche nei riguardi degli altri obbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c.
La prima notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo agli opponenti è avvenuta il
12.12.2019, a meno di cinque anni dal deposito del progetto di distribuzione (ancor men rispetto alla sua approvazione)
4. Per quanto sopra esposto, quindi, l'eccezione di prescrizione proposta dagli opponenti, unica specifica e circostanziata ragione d'opposizione, risulta infondata e, quindi, l'opposizione deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono il regolare principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di
3 valore di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) al valore minimo per tutte le fasi, stante la semplicità dell'unica questione affrontata e senza far luogo ad aumenti e riduzioni per il numero degli opponenti vista l'assenza di diversificati argomenti giuridici.
Stante il comune interesse degli opponenti, questi devono essere condannati in solido tra loro alla refusione delle spese di lite alla controparte.
6. Vista la palese infondatezza dell'opposizione, sussiste quantomeno colpa grave nell'aver resistito atteso che la presente decisione si fonda su principi giuridici consolidati e consacrati in una costante giurisprudenza di legittimità.
Ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. gli opponenti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento in favore della controparte della somma di € 2.500,00 equitativamente determinata, tenuto conto dell'ammontare del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%);
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della ulteriore somma di € 2.500,00 in favore dell'opposto ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Avezzano, 9 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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