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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4920/2024 R.G.;
in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in San Parte_1
Severo (FG) alla Via Reggio n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Valentino DAMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Uggiano la Chiesa alla via Isonzo n. 10/A, presso lo studio dell'avv.
Umberto Maria Muci che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 27.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
”, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2024 emesso in Controparte_1 data 5 aprile 2024 con cui il Tribunale di Lecce gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 29.425,00, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie riabilitative e socio sanitarie fruite da un proprio assistito dal mese di aprile e sino a maggio 2021 presso le strutture C.S.R. “Zo' è” e “Piazza
Grande”, facenti capo alla cooperativa creditrice. L'ente pubblico assumeva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito. Nel merito contestava l'omessa allegazione da parte dell'opposta di un piano assistenziale individualizzato e di qualsivoglia valutazione tecnico sanitaria del Distretto Parte territorialmente competente, a supporto dell'asserito ricovero nei periodi indicati, in violazione della normativa vigente in materia. Lamentava, altresì, il mancato accreditamento di
[...]
” da parte della Confutava, altresì, la correttezza degli importi Controparte_1 CP_2 ingiunti, essendo le rette delle strutture socio sanitarie esenti dal pagamento dell'IVA. Sosteneva, inoltre, che il credito azionato in sede monitoria fosse carente di prova scritta, stante l'inidoneità delle fatture prodotte a fondamento del decreto ingiuntivo a soddisfare il requisito richiesto ai sensi dell'art. 633 n. 1 c.p.c. in difetto dell'asseverazione richiesta dall'art. 634 comma 2 c.p.c.
Rimarcava, più in generale, l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria. Domandava dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Lecce, in favore del Tribunale di Foggia nonché, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che sosteneva la corretta Controparte_1 individuazione del giudice competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento per cui è causa. Nel merito, rilevava la pretestuosità dell'eccezione relativa all'assenza dei necessari requisiti autorizzativi in capo a sé medesima, essendo l'Ente pubblico opponente pienamente edotto dell'esistenza dei c.d. PAI e delle relazioni sanitarie periodicamente inoltrate dalla Cooperativa.
Sottolineava che, peraltro, era parimenti obbligata, al pari di sé, al completamento Parte_1 dell'iter istruttorio prodromico allo svolgimento dell'attività socio sanitaria da parte delle strutture all'uopo autorizzate.
Quanto al motivo di opposizione fondato sul mancato accreditamento regionale, parte opposta affermava che vi era prova documentale dell'iscrizione della nel registro Parte_2 regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e che la aveva rilasciato la CP_2 conferma all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 2/5/2017 in favore della medesima struttura, sia pure in attesa del definitivo accreditamento.
Ribadiva che il ricovero per cui è causa era stato richiesto dallo stesso ente pubblico opponente, previa adozione della relativa delibera, cui erano seguite svariate richieste di proroga. Deduceva, inoltre, che la aveva regolarmente pagato i servizi da sé erogati in favore del paziente Parte_1 sino a marzo 2021 e che le prestazioni oggetto di fattura non erano mai state contestate neppure Pt_3 nel quantum. Asseriva che, come previsto dalla Legge di Bilancio, l'opposta aveva costantemente provveduto alla comunicazione del Numero Smistamento Ordini, debitamente riportato in ogni fattura azionata in sede monitoria.
In subordine, proponeva domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'avversa opposizione, previa declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 4 giugno 2025 la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c, sulla questione pregiudiziale relativa all'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Foggia all'udienza del 27 giugno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
********
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di seguito esposti.
Le norme in tema di contabilità pubblica, applicabili anche qualora sia convenuta in giudizio una pubblica amministrazione non statale, come nel caso di specie, individuano il forum destinatae solutionis, nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, sebbene tale elezione non sia esclusiva né inderogabile (Cass. sez. I, 6/10/2011, n. 20530).
Ciò premesso, anche i fori alternativi di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. radicano la competenza territoriale della presente controversia in capo al Tribunale di Foggia.
Occorre rammentare che il c.p.c. prevede, all'art. 19 c.p.c, un foro generale per le persone giuridiche individuato nel luogo ove esse hanno sede ovvero uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Parte Ai sensi dell'art. 19 citato, la opponente ha la propria sede a Pt_1
L'art. 20 c.p.c. prevede, altresì, un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni in relazione alle quali è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi la prestazione dedotta in giudizio.
Secondo la stessa prospettazione di parte opposta, è il luogo ove si è concluso il contratto Pt_1 per cui è causa attraverso l'emissione della deliberazione con cui è stato richiesto il ricovero dell'assistito presso la prima struttura socio sanitaria facente capo alla convenuta. Pt_3 CP_1
Inoltre, sussiste un criterio di collegamento con il Foro di anche avendo riguardo al luogo di Pt_1 esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'art. 1182 c.c. stabilisce che l'obbligazione avente ad oggetto somme di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore.
Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono, agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c, esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass, Sez. Unite, 13 settembre 2016 n. 17989). Le Sezioni
Unite hanno ulteriormente chiarito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono soltanto quelle liquide il cui titolo determini l'ammontare del credito o, comunque, indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che, in difetto di un'espressa pattuizione degli importi dovuti o in difetto di elementi obiettivi per la relativa liquidazione, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del debitore. L'esposto orientamento è stato ribadito anche in pronunce più recenti della Cassazione (Cass sez. VI,
20/01/2022, n. 1716, Cass, sez. VI, 28/01/2022, n. 2548)
Nella vicenda in esame il creditore opposto non ha allegato un titolo negoziale dal quale risulti un ammontare predeterminato del compenso concordato tra le parti.
Infatti, l'opposta ha azionato in sede monitoria un credito fondato su fatture che, per costante orientamento giurisprudenziale, non costituiscono prova del contratto e non possono assumere valore neppure indiziario in ordine alla corrispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, né agli altri elementi costitutivi del contratto quali l'importo del corrispettivo dovuto (Cass. Civ., Sez.
III,3 aprile 2008, n. 8549). L'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della pretesa creditoria è anch'essa di provenienza unilaterale e non v'è prova che sia stata accettata da Difetta Parte_1 dunque, nel caso di specie il requisito della liquidità dell'obbligazione che non può discendere dalla mera precisazione da parte dell'attore della somma di denaro dedotta in giudizio.
Ne consegue che, alla stregua di tutti i criteri di collegamento indicati, il giudice competente all'emissione del decreto ingiuntivo era il Tribunale di Foggia.
In ragione delle motivazioni innanzi espresse, l'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente deve ritenersi fondata e, pertanto, l'opposizione va accolta. Da tanto discende la nullità del decreto ingiuntivo opposto per vizio di competenza del Giudice adito in sede monitoria.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Foggia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2024 emesso in data 5 aprile 2024 dal Tribunale di Lecce;
2) assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3) condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
286,00 per spese e in € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 27 giugno 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4920/2024 R.G.;
in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in San Parte_1
Severo (FG) alla Via Reggio n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Valentino DAMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Uggiano la Chiesa alla via Isonzo n. 10/A, presso lo studio dell'avv.
Umberto Maria Muci che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 27.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
”, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2024 emesso in Controparte_1 data 5 aprile 2024 con cui il Tribunale di Lecce gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 29.425,00, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie riabilitative e socio sanitarie fruite da un proprio assistito dal mese di aprile e sino a maggio 2021 presso le strutture C.S.R. “Zo' è” e “Piazza
Grande”, facenti capo alla cooperativa creditrice. L'ente pubblico assumeva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito. Nel merito contestava l'omessa allegazione da parte dell'opposta di un piano assistenziale individualizzato e di qualsivoglia valutazione tecnico sanitaria del Distretto Parte territorialmente competente, a supporto dell'asserito ricovero nei periodi indicati, in violazione della normativa vigente in materia. Lamentava, altresì, il mancato accreditamento di
[...]
” da parte della Confutava, altresì, la correttezza degli importi Controparte_1 CP_2 ingiunti, essendo le rette delle strutture socio sanitarie esenti dal pagamento dell'IVA. Sosteneva, inoltre, che il credito azionato in sede monitoria fosse carente di prova scritta, stante l'inidoneità delle fatture prodotte a fondamento del decreto ingiuntivo a soddisfare il requisito richiesto ai sensi dell'art. 633 n. 1 c.p.c. in difetto dell'asseverazione richiesta dall'art. 634 comma 2 c.p.c.
Rimarcava, più in generale, l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria. Domandava dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Lecce, in favore del Tribunale di Foggia nonché, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che sosteneva la corretta Controparte_1 individuazione del giudice competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento per cui è causa. Nel merito, rilevava la pretestuosità dell'eccezione relativa all'assenza dei necessari requisiti autorizzativi in capo a sé medesima, essendo l'Ente pubblico opponente pienamente edotto dell'esistenza dei c.d. PAI e delle relazioni sanitarie periodicamente inoltrate dalla Cooperativa.
Sottolineava che, peraltro, era parimenti obbligata, al pari di sé, al completamento Parte_1 dell'iter istruttorio prodromico allo svolgimento dell'attività socio sanitaria da parte delle strutture all'uopo autorizzate.
Quanto al motivo di opposizione fondato sul mancato accreditamento regionale, parte opposta affermava che vi era prova documentale dell'iscrizione della nel registro Parte_2 regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e che la aveva rilasciato la CP_2 conferma all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 2/5/2017 in favore della medesima struttura, sia pure in attesa del definitivo accreditamento.
Ribadiva che il ricovero per cui è causa era stato richiesto dallo stesso ente pubblico opponente, previa adozione della relativa delibera, cui erano seguite svariate richieste di proroga. Deduceva, inoltre, che la aveva regolarmente pagato i servizi da sé erogati in favore del paziente Parte_1 sino a marzo 2021 e che le prestazioni oggetto di fattura non erano mai state contestate neppure Pt_3 nel quantum. Asseriva che, come previsto dalla Legge di Bilancio, l'opposta aveva costantemente provveduto alla comunicazione del Numero Smistamento Ordini, debitamente riportato in ogni fattura azionata in sede monitoria.
In subordine, proponeva domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'avversa opposizione, previa declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 4 giugno 2025 la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c, sulla questione pregiudiziale relativa all'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Foggia all'udienza del 27 giugno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
********
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di seguito esposti.
Le norme in tema di contabilità pubblica, applicabili anche qualora sia convenuta in giudizio una pubblica amministrazione non statale, come nel caso di specie, individuano il forum destinatae solutionis, nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, sebbene tale elezione non sia esclusiva né inderogabile (Cass. sez. I, 6/10/2011, n. 20530).
Ciò premesso, anche i fori alternativi di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. radicano la competenza territoriale della presente controversia in capo al Tribunale di Foggia.
Occorre rammentare che il c.p.c. prevede, all'art. 19 c.p.c, un foro generale per le persone giuridiche individuato nel luogo ove esse hanno sede ovvero uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Parte Ai sensi dell'art. 19 citato, la opponente ha la propria sede a Pt_1
L'art. 20 c.p.c. prevede, altresì, un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni in relazione alle quali è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi la prestazione dedotta in giudizio.
Secondo la stessa prospettazione di parte opposta, è il luogo ove si è concluso il contratto Pt_1 per cui è causa attraverso l'emissione della deliberazione con cui è stato richiesto il ricovero dell'assistito presso la prima struttura socio sanitaria facente capo alla convenuta. Pt_3 CP_1
Inoltre, sussiste un criterio di collegamento con il Foro di anche avendo riguardo al luogo di Pt_1 esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'art. 1182 c.c. stabilisce che l'obbligazione avente ad oggetto somme di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore.
Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono, agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c, esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass, Sez. Unite, 13 settembre 2016 n. 17989). Le Sezioni
Unite hanno ulteriormente chiarito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono soltanto quelle liquide il cui titolo determini l'ammontare del credito o, comunque, indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che, in difetto di un'espressa pattuizione degli importi dovuti o in difetto di elementi obiettivi per la relativa liquidazione, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del debitore. L'esposto orientamento è stato ribadito anche in pronunce più recenti della Cassazione (Cass sez. VI,
20/01/2022, n. 1716, Cass, sez. VI, 28/01/2022, n. 2548)
Nella vicenda in esame il creditore opposto non ha allegato un titolo negoziale dal quale risulti un ammontare predeterminato del compenso concordato tra le parti.
Infatti, l'opposta ha azionato in sede monitoria un credito fondato su fatture che, per costante orientamento giurisprudenziale, non costituiscono prova del contratto e non possono assumere valore neppure indiziario in ordine alla corrispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, né agli altri elementi costitutivi del contratto quali l'importo del corrispettivo dovuto (Cass. Civ., Sez.
III,3 aprile 2008, n. 8549). L'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della pretesa creditoria è anch'essa di provenienza unilaterale e non v'è prova che sia stata accettata da Difetta Parte_1 dunque, nel caso di specie il requisito della liquidità dell'obbligazione che non può discendere dalla mera precisazione da parte dell'attore della somma di denaro dedotta in giudizio.
Ne consegue che, alla stregua di tutti i criteri di collegamento indicati, il giudice competente all'emissione del decreto ingiuntivo era il Tribunale di Foggia.
In ragione delle motivazioni innanzi espresse, l'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente deve ritenersi fondata e, pertanto, l'opposizione va accolta. Da tanto discende la nullità del decreto ingiuntivo opposto per vizio di competenza del Giudice adito in sede monitoria.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Foggia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2024 emesso in data 5 aprile 2024 dal Tribunale di Lecce;
2) assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3) condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
286,00 per spese e in € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 27 giugno 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino