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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3304/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10/4/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. ROSELLA GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
30/05/2025 per l' l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ha concluso Controparte_1
come da nota depositata in data 29/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:52 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3304/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3304/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSELLA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via IV Novembre
n. 28, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
ricorrente-opponente contro
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12; convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione ex artt. 99 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 D. L.vo 1° settembre 2011, n. 150;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14/07/2023 e ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' Parte_1 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A – Accogliere la domanda ed in
[...]
riforma del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Latina Dr. Cario del 26-06-2023 notificato via pec il 28-06-2023 nr.11-2023 mod. 27 RGNR 700-2021. B - In via preliminare, anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia del decreto opposto e per l'effetto ammettere in via provvisoria la SI.ra
, nata a [...] il [...] C.F. , ivi residente a[...] C.F._1 Monte Livata n.17 al patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 93 e 78 dPR 30-05-2002 nr. 115
e successive modifiche. C – In via principale, revocare il decreto opposto del 26-06-2023 notificato via pec il 28-06-2023 nr.11-2023 mod. 27 RGNR 700-2021 e per l'effetto ammettere la SI.ra Pt_1
, nata a [...] il [...] C.F. , ivi residente alla Via Monte
[...] C.F._1
Livata n.17 al patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 93 e 78 dPR 30-05-2002 nr. 115 e successive modifiche. D – Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
A sostegno dell'odierna opposizione, la ricorrente ha dedotto: - di essere imputata nel procedimento penale di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 e 7 c.p. per fatti commessi in Latina il 04.02.2021 e di aver presentato, il 22.3.2023, istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 93, 76, 78, e 79 dPR 30-05-2002, ivi allegandovi apposita documentazione (vd. all. 4-6, ricorso); - di aver dichiarato di essere percettrice di reddito di cittadinanza per € 500,00 mensili, oltre accompagno di € 324,24 a causa di una malformazione dell'anca destra ed ipoevolutismo, di essere nubile e senza figli e senza convivenze;
- che, con decreto notificato via pec il 28.6.2023, il G.I.P. del
Tribunale di Latina, aveva rigettato l'istanza proposta con la seguente motivazione: “rilevato la normativa vigente di cui all'art. 79, co. 1 lett. b) e c) del DPR 115/02 in materia di spese di giustizia richiede, a pena di inammissibilità l'indicazione dei componenti la famiglia anagrafica il cui reddito deve essere considerato, ai fini dell'ammissione al beneficio, oltre che del reddito complessivo valutabile a tali fini, nel quale va ricompreso quello dei componenti del nucleo familiare;
rilevato altresì che nell'istanza non vi è menzione del reddito dei soggetti diversi dall'interessato né indicazione specifica dell'assenza di componenti il nucleo familiare diversi dal richiedente, assenza non desumibile dagli spazi non compilati, evidenziando che nella istanza di è Parte_1
indicato un reddito pari a zero, ritenuto che non appare verosimile l'assenza di qualsiasi fonte di reddito, in quanto ciò non consentirebbe all'indagata neanche di sopravvivere,
PQM
rigetta la domanda di ammissione al patrocinio dello Stato presentata da ”. Persona_1
Lamentava l'erroneità del decreto impugnato, avendo, invero, provveduto a documentare la propria condizione reddituale, precisando, nella domanda di ammissione, che il proprio nucleo era monofamiliare, come documentato dal certificato di stato di famiglia e certificato di residenza (vd. all. 8-9, ricorso), e di aver altresì precisato di percepire reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili, oltre accompagno di € 324,24 (vd. all. 5, ricorso, autocertificazione reddituale del 20.02.2023).
L costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 18.12.2023, contestando la ricostruzione attorea, ha chiesto la reiezione dell'opposizione avversaria con la refusione delle spese di lite.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale e previa acquisizione ex art. 15, co. 5, D. L.vo n. 150/2011 di tutti gli atti afferenti al proc.to penale in seno al quale era stato emesso il provvedimento oggetto di impugnativa, veniva discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con il presente provvedimento, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Secondo l'indirizzo di legittimità, anche recentemente ribadito, “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, l'ultima dichiarazione cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato, ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima.” (Cassazione penale sez. IV,
08/04/2025, n.15460).
Ciò posto, l'autocertificazione reddituale datata 20/02/2023 e presentata dall'istante in allegato alla richiesta di ammissione al beneficio di legge, con riferimento ai redditi dell'anno 2022, ove la stessa avrebbe ammesso di disporre di un reddito non superiore al limite imposto dal T.U. in materia di spese di giustizia (vd. all. 5), contrasta con la documentazione prodotta dall' in Controparte_1
allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 115/02 “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.” e “se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.”.
Nello specifico, dagli ultimi dati risultanti dalla banca dati dell'Anagrafe Tributaria relativi alla cd.
“Famiglia Fiscale”, ovvero quelli afferenti all'anno d'imposta 2021 (vd. allegato n. 3, comparsa)
si evince come l'odierna ricorrente convivesse con altri soggetti.
Mentre, con riferimento all'anno d'imposta 2022, dunque, l'anno precedente alla formulazione della domanda, nel Quadro FA (familiari a carico) del Modello 730/2023-Redditi 2022 (vd. allegato n. 2, comparsa) presentato dal signor padre dell'odierna ricorrente, ove viene dichiarato Persona_2 un reddito di lavoro dipendente per € 29.166,00, risulta che, per l'intera annualità, è Parte_1
stata a carico fiscale del dichiarante.
È, dunque, corretta la statuizione adottata dal GIP del Tribunale di Latina, in ordine all'incompletezza dei dati afferenti alla condizione reddituale dell'istante, posto che il nucleo cd. monofamiliare non può evidentemente evincersi, come argomentato dal patrocinio attoreo, dal certificato di stato di famiglia (doc. 8) e dal certificato di residenza (doc. 9), entrambi recanti le date del 4 luglio 2023 e, dunque, successivi alla presentazione dell'istanza ex art. 76 D.P.R. 15/02 e, comunque, successive al periodo d'imposta di riferimento (anno 2022).
Sul punto, nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è stato affermato che “spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge»”; ed invero, “a norma del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. b), l'istanza deve contenere "le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...", nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art. 6". La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma
1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, "costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi.” (Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.17225).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni e della documentazione allegata dall' , oltre che delle carenze probatorie della ricorrente, risulta corretto e Controparte_1
condivisibile il ragionamento del GIP del Tribunale di Latina in ordine alle perplessità circa le inverosimiglianze delle dichiarazioni contenute nell'istanza finalizzata ad ottenere il beneficio di legge, decretandone così la sua reiezione.
Ne consegue il rigetto dell'odierna opposizione e la conferma del decreto impugnato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dalla ricorrente-opponente e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
b) condanna altresì la ricorrente-opponente a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 852,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10/4/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. ROSELLA GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
30/05/2025 per l' l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ha concluso Controparte_1
come da nota depositata in data 29/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:52 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3304/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3304/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSELLA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via IV Novembre
n. 28, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
ricorrente-opponente contro
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12; convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione ex artt. 99 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 D. L.vo 1° settembre 2011, n. 150;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14/07/2023 e ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' Parte_1 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A – Accogliere la domanda ed in
[...]
riforma del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Latina Dr. Cario del 26-06-2023 notificato via pec il 28-06-2023 nr.11-2023 mod. 27 RGNR 700-2021. B - In via preliminare, anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia del decreto opposto e per l'effetto ammettere in via provvisoria la SI.ra
, nata a [...] il [...] C.F. , ivi residente a[...] C.F._1 Monte Livata n.17 al patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 93 e 78 dPR 30-05-2002 nr. 115
e successive modifiche. C – In via principale, revocare il decreto opposto del 26-06-2023 notificato via pec il 28-06-2023 nr.11-2023 mod. 27 RGNR 700-2021 e per l'effetto ammettere la SI.ra Pt_1
, nata a [...] il [...] C.F. , ivi residente alla Via Monte
[...] C.F._1
Livata n.17 al patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 93 e 78 dPR 30-05-2002 nr. 115 e successive modifiche. D – Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
A sostegno dell'odierna opposizione, la ricorrente ha dedotto: - di essere imputata nel procedimento penale di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 e 7 c.p. per fatti commessi in Latina il 04.02.2021 e di aver presentato, il 22.3.2023, istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 93, 76, 78, e 79 dPR 30-05-2002, ivi allegandovi apposita documentazione (vd. all. 4-6, ricorso); - di aver dichiarato di essere percettrice di reddito di cittadinanza per € 500,00 mensili, oltre accompagno di € 324,24 a causa di una malformazione dell'anca destra ed ipoevolutismo, di essere nubile e senza figli e senza convivenze;
- che, con decreto notificato via pec il 28.6.2023, il G.I.P. del
Tribunale di Latina, aveva rigettato l'istanza proposta con la seguente motivazione: “rilevato la normativa vigente di cui all'art. 79, co. 1 lett. b) e c) del DPR 115/02 in materia di spese di giustizia richiede, a pena di inammissibilità l'indicazione dei componenti la famiglia anagrafica il cui reddito deve essere considerato, ai fini dell'ammissione al beneficio, oltre che del reddito complessivo valutabile a tali fini, nel quale va ricompreso quello dei componenti del nucleo familiare;
rilevato altresì che nell'istanza non vi è menzione del reddito dei soggetti diversi dall'interessato né indicazione specifica dell'assenza di componenti il nucleo familiare diversi dal richiedente, assenza non desumibile dagli spazi non compilati, evidenziando che nella istanza di è Parte_1
indicato un reddito pari a zero, ritenuto che non appare verosimile l'assenza di qualsiasi fonte di reddito, in quanto ciò non consentirebbe all'indagata neanche di sopravvivere,
PQM
rigetta la domanda di ammissione al patrocinio dello Stato presentata da ”. Persona_1
Lamentava l'erroneità del decreto impugnato, avendo, invero, provveduto a documentare la propria condizione reddituale, precisando, nella domanda di ammissione, che il proprio nucleo era monofamiliare, come documentato dal certificato di stato di famiglia e certificato di residenza (vd. all. 8-9, ricorso), e di aver altresì precisato di percepire reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili, oltre accompagno di € 324,24 (vd. all. 5, ricorso, autocertificazione reddituale del 20.02.2023).
L costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 18.12.2023, contestando la ricostruzione attorea, ha chiesto la reiezione dell'opposizione avversaria con la refusione delle spese di lite.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale e previa acquisizione ex art. 15, co. 5, D. L.vo n. 150/2011 di tutti gli atti afferenti al proc.to penale in seno al quale era stato emesso il provvedimento oggetto di impugnativa, veniva discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con il presente provvedimento, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Secondo l'indirizzo di legittimità, anche recentemente ribadito, “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, l'ultima dichiarazione cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato, ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima.” (Cassazione penale sez. IV,
08/04/2025, n.15460).
Ciò posto, l'autocertificazione reddituale datata 20/02/2023 e presentata dall'istante in allegato alla richiesta di ammissione al beneficio di legge, con riferimento ai redditi dell'anno 2022, ove la stessa avrebbe ammesso di disporre di un reddito non superiore al limite imposto dal T.U. in materia di spese di giustizia (vd. all. 5), contrasta con la documentazione prodotta dall' in Controparte_1
allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 115/02 “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.” e “se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.”.
Nello specifico, dagli ultimi dati risultanti dalla banca dati dell'Anagrafe Tributaria relativi alla cd.
“Famiglia Fiscale”, ovvero quelli afferenti all'anno d'imposta 2021 (vd. allegato n. 3, comparsa)
si evince come l'odierna ricorrente convivesse con altri soggetti.
Mentre, con riferimento all'anno d'imposta 2022, dunque, l'anno precedente alla formulazione della domanda, nel Quadro FA (familiari a carico) del Modello 730/2023-Redditi 2022 (vd. allegato n. 2, comparsa) presentato dal signor padre dell'odierna ricorrente, ove viene dichiarato Persona_2 un reddito di lavoro dipendente per € 29.166,00, risulta che, per l'intera annualità, è Parte_1
stata a carico fiscale del dichiarante.
È, dunque, corretta la statuizione adottata dal GIP del Tribunale di Latina, in ordine all'incompletezza dei dati afferenti alla condizione reddituale dell'istante, posto che il nucleo cd. monofamiliare non può evidentemente evincersi, come argomentato dal patrocinio attoreo, dal certificato di stato di famiglia (doc. 8) e dal certificato di residenza (doc. 9), entrambi recanti le date del 4 luglio 2023 e, dunque, successivi alla presentazione dell'istanza ex art. 76 D.P.R. 15/02 e, comunque, successive al periodo d'imposta di riferimento (anno 2022).
Sul punto, nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è stato affermato che “spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge»”; ed invero, “a norma del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. b), l'istanza deve contenere "le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...", nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art. 6". La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma
1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, "costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi.” (Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.17225).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni e della documentazione allegata dall' , oltre che delle carenze probatorie della ricorrente, risulta corretto e Controparte_1
condivisibile il ragionamento del GIP del Tribunale di Latina in ordine alle perplessità circa le inverosimiglianze delle dichiarazioni contenute nell'istanza finalizzata ad ottenere il beneficio di legge, decretandone così la sua reiezione.
Ne consegue il rigetto dell'odierna opposizione e la conferma del decreto impugnato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dalla ricorrente-opponente e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
b) condanna altresì la ricorrente-opponente a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 852,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini