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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO MA Presidente dr.ssa Rosa AR Alba Costanzo Giudice dr.ssa RI AR AN Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 04/04/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv.ti Parte_1
DE TE UC e DE TE NN, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_2 avv. DE TE UC e DE TE NN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1
MOTIVI DE DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nella sentenza n. 1666/2020 emessa da questo Tribunale in data
23.11.2020, prodotta con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il
Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473- bis. 51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
RO MA
Giudice estensore
RI AR AN
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