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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG. 18897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. vg. 18897/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Niccolò ANSELMO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
PARTE ADOTTANTE nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/07/2024 il SI. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della SI.ra . Controparte_1
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP della parte adottante e della parte adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 11/11/2024 l'adottante SI. riferiva di aver instaurato con l'adottanda un Pt_1 rapporto di natura filiale e di averla cresciuta avendo egli sposato la di lei madre, SI.ra Pt_2
. L'adottante dichiarava quindi di voler ora formalizzare il legame affettivo tramite l'istituto
[...] dell'adozione.
L'adottante prestava il consenso all'adozione; l'adottando prestava il consenso come per legge.
La SI.ra , sia in qualità di moglie del ricorrente che di madre naturale dell'adottanda, Parte_2 prestava l'assenso.
Il padre naturale dell'adottanda, come emerge dal ricorso e confermato in sede di udienza, non ha contatti con la figlia da circa dieci anni. L'adottanda non ne conosce residenza o dimora, risultando egli iscritto presso la via della Casa Comunale n. 1 di Torino (come da certificato allegato).
pagina 1 di 2 La causa veniva rimessa al Collegio a seguito di deposito note ex art. 127 ter cpc ove parte adottante ha precisato le conclusioni.
Il PM nulla ha opposto.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda il 29/12/2005, è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottanda.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato l'assenso la madre dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante e quindi tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., atteso che il padre biologico dell'adottanda risulta irreperibile e non ha rapporti con la figlia da 10 anni.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'eSIenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche alla necessità di dare perfetta corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto.
In assenza di diversa indicazione, l'adottanda assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, come per legge (art. 299 co. 1 cc).
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Orbassano, in via Cavour n. 21 da parte di nato a [...], il [...] e residente Parte_1 in Orbassano, in via Cavour n. 21;
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;
NULLA sulle spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino, il 28.03.2025
Il Giudice rel/est Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. vg. 18897/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Niccolò ANSELMO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
PARTE ADOTTANTE nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/07/2024 il SI. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della SI.ra . Controparte_1
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP della parte adottante e della parte adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 11/11/2024 l'adottante SI. riferiva di aver instaurato con l'adottanda un Pt_1 rapporto di natura filiale e di averla cresciuta avendo egli sposato la di lei madre, SI.ra Pt_2
. L'adottante dichiarava quindi di voler ora formalizzare il legame affettivo tramite l'istituto
[...] dell'adozione.
L'adottante prestava il consenso all'adozione; l'adottando prestava il consenso come per legge.
La SI.ra , sia in qualità di moglie del ricorrente che di madre naturale dell'adottanda, Parte_2 prestava l'assenso.
Il padre naturale dell'adottanda, come emerge dal ricorso e confermato in sede di udienza, non ha contatti con la figlia da circa dieci anni. L'adottanda non ne conosce residenza o dimora, risultando egli iscritto presso la via della Casa Comunale n. 1 di Torino (come da certificato allegato).
pagina 1 di 2 La causa veniva rimessa al Collegio a seguito di deposito note ex art. 127 ter cpc ove parte adottante ha precisato le conclusioni.
Il PM nulla ha opposto.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda il 29/12/2005, è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottanda.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato l'assenso la madre dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante e quindi tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., atteso che il padre biologico dell'adottanda risulta irreperibile e non ha rapporti con la figlia da 10 anni.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'eSIenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche alla necessità di dare perfetta corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto.
In assenza di diversa indicazione, l'adottanda assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, come per legge (art. 299 co. 1 cc).
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Orbassano, in via Cavour n. 21 da parte di nato a [...], il [...] e residente Parte_1 in Orbassano, in via Cavour n. 21;
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;
NULLA sulle spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino, il 28.03.2025
Il Giudice rel/est Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2