CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2024, n. 35054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35054 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. LIBERTAI di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI L e. il à c ett Izt LA""""" Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. successivo art. 8 D.L. 198/2022 n.137/2020 e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35054 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 19/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/11/2023 il Giudice per le indagini preliminari del T ibunale di Lecce disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di P NE TO (detto Friculino) per il reato pluriaggravato di cui all'art. 74 comma 1, 2, 3, 4 e 5 d.p.r. 309/90 per essersi associato con altri, al fine di commettere più reati di importazione ac uisto e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con il ruolo di capo e promotor , (capo B), ed in relazione a due reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 (capi B1 e B3). La stessa ordinanza rigettava, invece, la richiesta di applicazione della Misura cautelare avanzata dal pubblico ministero anche in relazione al delitto di cui all'art. 416--bi commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. quale partecipe della Sacra Corona Unita e referente di que ta sul territorio di Trepuzzi, con il ruolo di capo o promotore. 2. Accogliendo il ricorso del pubblico ministero, con ordinanza del 22/1/202 il Tribunale del riesame di Lecce ha disposto l'applicazione della misura della custodia in carc re nei confronti del predetto PeNE anche in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., riconoscendo la sussistenza di elementi idonei ad integrare la gra IJrità indiziaria in relazione ad una condotta partecipativa ad un'associazione mafiosa g à costituita e giudizialmente riconosciuta, tale ritenendo essere il r thema decidendum" della richiesta del pubblico ministero, e non già quello della costituzione di una nuova associa ione di stampo mafioso. 3. Avverso tale ordinanza il PeNE ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità della motivazione perché l'ordinanza impugnata, nella sostanza, avrebbe rite uto il PeNE gravemente indiziato di un reato (art. 416bis c.p.) per averne commesso in re ltà un altro (74 d.p.r. 309/90) fr in quanto, una volta espiata una lunga detenzione per aver fa to parte di una frangia della Sacra Corona Unita, appena scarcerato, avrebbe ripreso le attività concernenti il traffico di stupefacenti nel territorio di Trepuzzi e, dunque, per essersi posto al vertice di un'associazione dedita al narcotraffico. Difetterebbero, invece, elementi tipici dl la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso, quali: l'utilizzazione del metodo mafloo, "i rituali di affiliazione" tipicamente mafiosi, le forme di intimidazione, oppure forme eclatanti di violenza, l'ingerenza in attività economiche legali o in eventuali consultazioni elettorali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico motivo che attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata ed è anche aspecifico, in quanto non si corronta con una pluralità di elementi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. 2 Sotto il primo profilo, giova ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini prelimina del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fin sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo ha e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943 consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizi ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ra giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'appr risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di degli indizi, né trattandosi di i e del tribunale di verificare la no determinato;
spetto al fine ). E', pertanto, ed ai limiti che ioni addotte dal zzamento delle formalmente la circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 27697€). 2. Peraltro, l'ordinanza impugnata, premesso che il PeNE risulta e ssere già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di una frangia della Sacra Corona Unita che controllava i territori di Trepuzzi, Surbo e paesi limitrofi, ed aver subìto una lunga detenzione per tale reato sino alla rimessione in libertà in data 8/10/2020 per espiazione pena, ha riconosciuto la gravità indiziaria del continuativo legame PeNE con la Sacra Corona Unita, rimasto inalterato durante il pur lungo period sulla base di circostanziate dichiarazioni di collaboratori di giustizia e d associativo del di detenzione, conversazioni intercettate, il cui contenuto, riportato nell'ordinanza, senza vizi logici fè stato rite!iuto riscontrare le prime. L'ordinanza impugnata ha, così, riferito delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia— AZ SC, affiliato alla frangia capeggiata da AN SC, ed 4ndrea Romano, capo del clan Romano-Coffa - che hanno descritto il PeNE, già durante la ua detenzione, come destinato a riprendere il controllo del territorio appena sarebbe uscito, su disposizione del predetto AN SC e di RE AE. Tali dichiarazioni sono state riscontrate dalle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso che, appena scarcerato, il PeNE faceva convocare tale AR CA, che trafficava stupefacenti nella zona di sua competenza, per fargli comprendere che, da allora, tale zona e a sottoposta al suo controllo, e per imporgli anche il pagamento di una somma destinata al frat llo del detenuto OZ, che intendeva far inserire nel suo gruppo. E' emersa, così, anche un'attività del ricorrente di reclutamento di affil ati al sodalizio mafioso, come confermato da conversazioni nelle quali PeNE si informava di una richiesta di affiliazione ricevuta da una persona che, poi, apprendeva da tale Licciuti essere ritenuta non affidabile. 3 Il Presidente L'assunto difensivo secondo cui difetterebbero forme di intimidazione oppure forme eclatanti di violenza, tipiche dell'agire mafioso, non si confronta, inoltre, con l'azione di repressione con dure percosse disposta nei confronti di tale NO IU ppe, che si era rifornito di stupefacenti droga da soggetti non appartenenti al gruppo del Perr ne, azione che aveva portato ad ottenerne manifestazioni di sottomissione dinanzi ai sud aggressori, a conferma del recupero, da parte del ricorrente, del pieno controllo del territorio repuzzino dopo la detenzione, emerso dalle conversazioni intercettate, che hanno rivelato anc e l'imposizione, nei traffici di stupefacenti, di prezzi di vendita aumentati al fine di destinare l'ulteriore ricavato al mantenimento di affiliati ancora detenuti. 3. Non confrontandosi adeguatamente con tali elementi, dettagliatamenté valorizzati dal provvedimento impugnato, il ricorso difetta anche di specificità, per la nriancanz di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice ensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007 n. 35492, Rv. 237596). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al lagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 3 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a faore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 dìsp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI L e. il à c ett Izt LA""""" Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. successivo art. 8 D.L. 198/2022 n.137/2020 e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35054 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 19/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/11/2023 il Giudice per le indagini preliminari del T ibunale di Lecce disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di P NE TO (detto Friculino) per il reato pluriaggravato di cui all'art. 74 comma 1, 2, 3, 4 e 5 d.p.r. 309/90 per essersi associato con altri, al fine di commettere più reati di importazione ac uisto e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con il ruolo di capo e promotor , (capo B), ed in relazione a due reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 (capi B1 e B3). La stessa ordinanza rigettava, invece, la richiesta di applicazione della Misura cautelare avanzata dal pubblico ministero anche in relazione al delitto di cui all'art. 416--bi commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. quale partecipe della Sacra Corona Unita e referente di que ta sul territorio di Trepuzzi, con il ruolo di capo o promotore. 2. Accogliendo il ricorso del pubblico ministero, con ordinanza del 22/1/202 il Tribunale del riesame di Lecce ha disposto l'applicazione della misura della custodia in carc re nei confronti del predetto PeNE anche in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., riconoscendo la sussistenza di elementi idonei ad integrare la gra IJrità indiziaria in relazione ad una condotta partecipativa ad un'associazione mafiosa g à costituita e giudizialmente riconosciuta, tale ritenendo essere il r thema decidendum" della richiesta del pubblico ministero, e non già quello della costituzione di una nuova associa ione di stampo mafioso. 3. Avverso tale ordinanza il PeNE ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità della motivazione perché l'ordinanza impugnata, nella sostanza, avrebbe rite uto il PeNE gravemente indiziato di un reato (art. 416bis c.p.) per averne commesso in re ltà un altro (74 d.p.r. 309/90) fr in quanto, una volta espiata una lunga detenzione per aver fa to parte di una frangia della Sacra Corona Unita, appena scarcerato, avrebbe ripreso le attività concernenti il traffico di stupefacenti nel territorio di Trepuzzi e, dunque, per essersi posto al vertice di un'associazione dedita al narcotraffico. Difetterebbero, invece, elementi tipici dl la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso, quali: l'utilizzazione del metodo mafloo, "i rituali di affiliazione" tipicamente mafiosi, le forme di intimidazione, oppure forme eclatanti di violenza, l'ingerenza in attività economiche legali o in eventuali consultazioni elettorali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico motivo che attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata ed è anche aspecifico, in quanto non si corronta con una pluralità di elementi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. 2 Sotto il primo profilo, giova ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini prelimina del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fin sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo ha e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943 consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizi ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ra giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'appr risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di degli indizi, né trattandosi di i e del tribunale di verificare la no determinato;
spetto al fine ). E', pertanto, ed ai limiti che ioni addotte dal zzamento delle formalmente la circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 27697€). 2. Peraltro, l'ordinanza impugnata, premesso che il PeNE risulta e ssere già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di una frangia della Sacra Corona Unita che controllava i territori di Trepuzzi, Surbo e paesi limitrofi, ed aver subìto una lunga detenzione per tale reato sino alla rimessione in libertà in data 8/10/2020 per espiazione pena, ha riconosciuto la gravità indiziaria del continuativo legame PeNE con la Sacra Corona Unita, rimasto inalterato durante il pur lungo period sulla base di circostanziate dichiarazioni di collaboratori di giustizia e d associativo del di detenzione, conversazioni intercettate, il cui contenuto, riportato nell'ordinanza, senza vizi logici fè stato rite!iuto riscontrare le prime. L'ordinanza impugnata ha, così, riferito delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia— AZ SC, affiliato alla frangia capeggiata da AN SC, ed 4ndrea Romano, capo del clan Romano-Coffa - che hanno descritto il PeNE, già durante la ua detenzione, come destinato a riprendere il controllo del territorio appena sarebbe uscito, su disposizione del predetto AN SC e di RE AE. Tali dichiarazioni sono state riscontrate dalle conversazioni intercettate, dalle quali è emerso che, appena scarcerato, il PeNE faceva convocare tale AR CA, che trafficava stupefacenti nella zona di sua competenza, per fargli comprendere che, da allora, tale zona e a sottoposta al suo controllo, e per imporgli anche il pagamento di una somma destinata al frat llo del detenuto OZ, che intendeva far inserire nel suo gruppo. E' emersa, così, anche un'attività del ricorrente di reclutamento di affil ati al sodalizio mafioso, come confermato da conversazioni nelle quali PeNE si informava di una richiesta di affiliazione ricevuta da una persona che, poi, apprendeva da tale Licciuti essere ritenuta non affidabile. 3 Il Presidente L'assunto difensivo secondo cui difetterebbero forme di intimidazione oppure forme eclatanti di violenza, tipiche dell'agire mafioso, non si confronta, inoltre, con l'azione di repressione con dure percosse disposta nei confronti di tale NO IU ppe, che si era rifornito di stupefacenti droga da soggetti non appartenenti al gruppo del Perr ne, azione che aveva portato ad ottenerne manifestazioni di sottomissione dinanzi ai sud aggressori, a conferma del recupero, da parte del ricorrente, del pieno controllo del territorio repuzzino dopo la detenzione, emerso dalle conversazioni intercettate, che hanno rivelato anc e l'imposizione, nei traffici di stupefacenti, di prezzi di vendita aumentati al fine di destinare l'ulteriore ricavato al mantenimento di affiliati ancora detenuti. 3. Non confrontandosi adeguatamente con tali elementi, dettagliatamenté valorizzati dal provvedimento impugnato, il ricorso difetta anche di specificità, per la nriancanz di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice ensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007 n. 35492, Rv. 237596). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al lagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 3 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a faore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 dìsp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore