Articolo 3 della Legge 19 maggio 1971, n. 403
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 luglio 1971
Art. 3.
I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.
Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facolta' degli interessati di optare per un trattamento piu' favorevole ove sia gia' previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonche' di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.
Entrata in vigore il 15 luglio 1971
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