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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11406/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021637440000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19763/2025 depositato il
15/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento notificata dalla agenzia delle entrate riscossioni di € 1.975,00 riferita ad iva dell'anno 2011.
Eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale dell'Iva richiesta ai sensi dell'articolo. 2498 cc essendo stata notificata la cartella in data 13/02/2015, per cui ampiamente decorso risultava essere il termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate riscossione e ribadiva la legittimità della pretesa poiché l'avviso di intimazione notificato nei termini essendo,nella specie, la prescrizione decennale e non quinquennale come sostenuto dalla parte.
Richiamava poi la sospensione dei termini previsti dai vari decreti emanati nel periodo emergenziale da covid-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
La Corte ritiene il ricorso infondato e pertanto lo rigetta.
Come emerge dagli atti deve essere respinta la domanda del ricorrente poichè, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto, il termine di prescrizione dell'imposta sul valore aggiunto è di dieci anni ai sensi dell'articolo 2496 cc, come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Vedasi da ultimo l'ordinanza della Cassazione N. 16591/2025.
Bisogna anche ricordare che nella fattispecie e anche intervenuta la legislazione emergenziale da CO
-19 che ha sospeso i termini di notificazione dal 8/3/20 al 31/08/2021 (D.L. 73/2021).
Assorbite le altre questioni poste.
Pertanto al Corte rigetta il ricorso e dichiara la legittimità dell'atto notificato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico ricorrente che si liquidano in € 600,00, oltre accessori , se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11406/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021637440000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19763/2025 depositato il
15/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento notificata dalla agenzia delle entrate riscossioni di € 1.975,00 riferita ad iva dell'anno 2011.
Eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale dell'Iva richiesta ai sensi dell'articolo. 2498 cc essendo stata notificata la cartella in data 13/02/2015, per cui ampiamente decorso risultava essere il termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate riscossione e ribadiva la legittimità della pretesa poiché l'avviso di intimazione notificato nei termini essendo,nella specie, la prescrizione decennale e non quinquennale come sostenuto dalla parte.
Richiamava poi la sospensione dei termini previsti dai vari decreti emanati nel periodo emergenziale da covid-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
La Corte ritiene il ricorso infondato e pertanto lo rigetta.
Come emerge dagli atti deve essere respinta la domanda del ricorrente poichè, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto, il termine di prescrizione dell'imposta sul valore aggiunto è di dieci anni ai sensi dell'articolo 2496 cc, come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Vedasi da ultimo l'ordinanza della Cassazione N. 16591/2025.
Bisogna anche ricordare che nella fattispecie e anche intervenuta la legislazione emergenziale da CO
-19 che ha sospeso i termini di notificazione dal 8/3/20 al 31/08/2021 (D.L. 73/2021).
Assorbite le altre questioni poste.
Pertanto al Corte rigetta il ricorso e dichiara la legittimità dell'atto notificato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese a carico ricorrente che si liquidano in € 600,00, oltre accessori , se dovuti.