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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa AN SA Presidente
Dott.ssa EL ST Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 433/2025R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 Castiglione T.se (TO), elettivamente domiciliata in Torino, Via Casalis n. 68, presso lo Studio dell'Avv. Chiara Baglioni, che la rappresenta e difende per delega in atti;
e
nato a [...] il [...], (C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Strada Valle Garavaglia n. 38/2 Castiglione T.se elettivamente domiciliato in Torino, Corso
G. Ferraris n. 71, presso lo Studio dell'Avv Laura Proietti, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
Il padre concorrerà al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente, convivente con la madre, presso cui trasferirà la propria residenza anagrafica,
versando alla Signora la somma mensile di euro 600,00, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, con rivalutazione annuale secondo indice Istat, sino a quando il ragazzo non avrà
raggiunto la piena autonomia economica. Tale contributo sarà integrato con la somma di euro
200,00 mensili, versati direttamente al figlio, divisi in 50,00 euro alla settimana, somma
annualmente rivalutata secondo indice Istat, sino a quando il ragazzo non sarà diventato
economicamente autosufficiente. Il padre concorrerà al 50% alle spese straordinarie del figlio
secondo Protocollo e sosterrà integralmente le spese di patente, acquisto e successiva gestione
dell'autovettura dello stesso, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quale condizione funzionale e indispensabile al raggiungimento delle presenti intese
separative, la Signora si impegna a trasferire al Sig. , che si impegna ad Parte_1 Parte_2
accettare, la propria quota di comproprietà sulla casa familiare sita in Castiglione, Strada Valle
Garavaglia 38/2 – cat. A/7, classe 1, 6 vani, foglio 13, particella 983, sub.
1 - al prezzo di euro
130.000,00 (centotrentamila/00). Il relativo rogito notarile, con contestuale pagamento del
prezzo, verrà effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione da
Notaio di comune fiducia con spese integralmente a carico del Sig. . Nelle more il Sig. Parte_2
sosterrà in via esclusiva ogni spesa di carattere ordinario o straordinario successiva Parte_2
al rilascio dell'immobile da parte della moglie.
- Contestualmente alla sottoscrizione dei presenti accordi i coniugi provvederanno alla chiusura
del conto cointestato Intesa San Paolo n. 1000/00008617 il cui saldo attivo la Signora
riconosce essere di spettanza esclusiva del marito. Parte_1 - I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e la moglie rinuncia all'assegno di
mantenimento in suo favore.
- I coniugi dichiarano che non sussistono altre questioni economiche da definire.
- Le Parti si impegnano a porre in essere gli incombenti necessari per il rilascio e rinnovo dei
rispettivi passaporti.
- Le condizioni indicate entreranno in vigore dalla sottoscrizione dei presenti accordi.
- Spese di giudizio compensate”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.2.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torino (TO) il 22.4.2006
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino, Parte II, Serie A, N.
109, anno 2006), in regime di separazione dei beni.
- dall'unione dei coniugi è nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonomo in quanto studente;
- il legame coniugale è venuto meno ed i coniugi si sono pertanto determinati ad addivenire alla separazione consensuale, avendo raggiunto piena intesa sulle relative condizioni.
All'udienza dell'11.11.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a Torino (TO) il 22.4.2006 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Torino, Parte II, Serie A, N. 109, anno 2006).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole, possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario a Torino (TO) il 22.4.2006 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Torino, Parte II, Serie A, N. 109, anno 2006) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL ST AN SA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)