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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 333 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PODESTA' PAOLA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FASCIOLO CAMILLA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
- Affidare il figlio minore in via condivisa ai genitori, che pertanto eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale,
- Disporre che il minore vivrà prevalentemente con la madre presso l'abitazione sita in Pietra Ligure,
con facoltà per il padre di tenerlo con sé quattro mezze giornate a settimana, con le seguenti modalità: nelle settimane in cui il sig. fa prevalentemente il turno mattutino, dall'uscita CP_1
dall'asilo nido fino alle 20, nelle settimane in cui svolge prevalentemente il turno pomeridiano dalle
07.00 alle 09.30, con entrata all'asilo nido, fermo restando il diritto, qualora vi sia contemporaneamente giorno libero del Signor chiusura del nido, di tenere il piccolo CP_1 Per_1
dalle 12-12,30 alle 20-20,30,
- Le parti si impegnano sin da ora a mantenere il numero di 4 mezze giornate con il papà anche in caso di cambio mansioni / sede di lavoro di una delle parti,
- Al compimento dei 3 anni di vita del piccolo , le parti introdurranno, gradualmente e nel Per_1
rispetto delle esigenze e dei tempi del piccolo, il pernottamento presso l'abitazione paterna,
- Le festività verranno regolate ogni anno in base alle esigenze lavorative di ciascuna parte,
rispettando per quanto possibile il criterio dell'alternanza,
- Prevedere in capo al padre, un contributo di mantenimento pari ad Euro 330,00, mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50%
delle spese straordinarie (ivi compresi buoni pasto e/o mensa scolastica e quota residua della retta dell'asilo nido), Per le restanti spese, i genitori si impegnano a rispettare il protocollo concordato presso il Tribunale
di Savona per le spese relative al mantenimento dei figli, così come infra riprese.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica,
Il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo l0 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o WhatsApp)
all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- L'assegno unico continuerà a essere percepito al 100% dalla Signora Pt_1
- trascorrerà il compleanno di ciascun genitore con questo, mentre il proprio compleanno Per_1
verrà suddiviso con ciascun genitore, compatibilmente con i turni lavorativi di questi,
- Le parti si impegnano a presentare nuove frequentazioni al minore solo se stabili e nel rispetto dei tempi di .” Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo