Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1461/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRIERO VINCENZA
MI BE, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MELATO CATERINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/04/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3607/2023, definita con sentenza n.1205/2023
pubblicata in data 13/07/2023, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I figl verranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento paritario presso i medesimi. I minori manterranno la residenza ai fini anagrafici presso la madre.
La responsabilità genitoriale sui minori sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno pagina 2 di 8 assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli presso di sè.
2) Calendario frequentazione dei figli
2.1) I genitori avranno i figli presso di loro secondo il seguente calendario.
Settimana A
Il padre terrà con sé i figli il lunedì dall'uscita da scuola, fino al mercoledì
mattina, quando i ragazzi saranno riaccompagnati a scuola o a casa dalla madre nel caso di sospensione scolastica;
dal sabato alla domenica, con pernotto, prelevandoli da casa materna e tenendoli con sé per il fine settimana fino al martedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Per gli altri giorni della settimana i ragazzi staranno con la madre.
Settimana B
Il padre terrà con sé i figli il lunedì dall'uscita da scuola con pernotto e li accompagnerà a scuola il martedì mattina, nonché dal giovedì all'uscita da scuola fino al sabato mattina, quando saranno accompagnati a scuola e/o presso la residenza della madre. Nel fine settimana i figli resteranno con la madre.
Resta inteso che i genitori potranno accordarsi in modo diverso laddove necessario, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi.
2.2) Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i genitori in ragione della metà, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno e,
comunque, perlomeno un anno dal 23 dicembre sino al 31 dicembre alle ore pagina 3 di 8 18,00 e l'anno successivo dal 31 dicembre alle ore 18,00 sino al 6 gennaio alle ore 21,00.
2.3) L'intero periodo delle vacanze pasquali verrà goduto da ciascun genitore ad anni alterni. Per il 2025, l'intero periodo di vacanza pasquale sarà goduto dal padre;
il ponte del 25 aprile sarà invece goduto dalla madre. Il genitore con cui i figli minori trascorreranno il periodo pasquale preleverà dalla residenza i ragazzi nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola e li riaccompagnerà presso la residenza abituale alle ore 21,00 dell'ultimo giorno di vacanza.
2.4) I figli trascorreranno tre settimane delle vacanze estive con ciascun genitore, di cui perlomeno due consecutive. La cadenzialità andrà concordata di anno in anno entro il 30 aprile di ogni anno.
2.5) I compleanni, le festività, anche infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile, ecc.),
verranno trascorsi, con ciascun genitore, ad anni alterni ed alternati tra loro e nel caso di possibilità verrà abbinato anche il pernotto. La calendarizzazione di tali festività si considera avviata con quella del 25 Aprile 2025.
2.6) In caso di mancato accordo sull'individuazione dei periodi di vacanza e sul loro godimento, la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
3) In caso di impossibilità ad accudir in uno dei periodi di Per_1 Per_2
propria competenza, ciascun genitore sarà obbligato a darne preventiva informazione all'altro, perlomeno 24 ore prima, così da permettere che l'altro possa organizzarsi, esercitando il diritto di tenerli con sé con prelazione pagina 4 di 8 rispetto a chiunque altro. In subordine rispetto ai genitori saranno privilegiati i nonni di entrambi i rami genitoriali. Solo nell'ipotesi di impossibilità anche da parte di costoro verrà vagliata la possibilità di persone terze, facendo salvo ogni diverso accordo tra i genitori. Considerata l'età dei figli i genitori terranno conto della loro volontà di gestirsi in autonomia e di recarsi presso l'una o l'altra nonna per il pranzo. Ciascun genitore, nei giorni di rispettiva competenza, dovrà accertarsi che i minori abbiano con sé la disponibilità
economica per far fronte alle spese della giornata (ad es. autobus/taxi, pranzo fuori, …).
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo di propria competenza. Quanto all'assegno unico, i coniugi concordano che sia percepito interamente dalla madre ed il padre si impegna fin d'ora a sottoscrivere e fornire la documentazione necessaria affinchè la domanda sia completa.
5) In ogni caso, ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la cura, la crescita, l'istruzione e l'educazione dei figl individuandole come da protocollo emesso dal Per_1 Per_2
Tribunale di Modena della seduta del 25.09.2019:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non,
purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 5 di 8 cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I sigg e SA concordano che nelle spese straordinarie devono Pt_1
ricomprendersi anche quelle per l'acquisto di vestiario nei cambi di stagione.
6) Le spese straordinarie vengono mensilmente forfettizzate in € 400,00
(quattrocento/00), che verranno corrisposti anticipatamente dal sig Pt_1
alla sig.ra SA entro il 25 di ogni mese, con obbligo per la sig.ra SA
di presentare con cadenza trimestrale al sig a mezzo mail, un Pt_1
consuntivo dettagliato con i giustificativi di spesa. Entrambi i genitori si pagina 6 di 8 impegnano a rifondere e/o decurtare eventuali differenze all'inizio del trimestre successivo. Con riguardo alle spese straordinarie più consistenti (ad es. spese dentistiche e scolastiche) da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite un mero messaggio whatsapp), dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto entro i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7) Il sig e la sig.ra NA SA convengono che ogni Parte_1
rapporto economico pregresso pendente tra le parti si intende ad oggi definito,
con abbandono e rinuncia integrale di ogni e qualsiasi pretesa dell'uno nei confronti dell'altro. E ciò sia per quanto riguarda, a titolo esemplificativo,
pregressi assegni di mantenimento non corrisposti dal sig e/o Pt_1
richieste di restituzione somme da parte del sig nei confronti della Pt_1
sig.ra SA. Parimenti vale per qualsiasi debito direttamente e/o indirettamente riferibile al sig preteso dalla società Parte_1
NA SA facente capo alla sig.ra NA CP_1 CP_2
SA, anche qualora venissero accertati successivamente al deposito del presente ricorso. Tali eventuali debiti rimarranno a carico della sig.ra
SA.
8) Il sig e la sig.ra NA SA rinunciano alla richiesta Parte_1
di un assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e disponendo entrambi di entrate tali da consentire loro di provvedere a sé stessi.
9) La casa coniugale, acquistata in costanza di matrimonio ed intestata alla pagina 7 di 8 sig.ra SA, rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultima.
10) Le spese e i compensi del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensati tra le parti. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
02/09/2001 fra nato a [...] Parte_1
(MO) il 12/12/1973 e BE MI nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2001 Atto n. 106 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio dell8a prima sezione civile in data
18/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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