Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1007/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 23/05/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. GUERRAZZI ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 atti, dall'Avv. GOLINO FRANCESCA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 23/05/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo che con Parte_1 accordo di negoziazione assistista del 05.04.2022, autorizzato dal P.M. dell'intestato Tribunale, aveva divorziato dalla sig.ra ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio CP_1
e altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 23/05/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Le parti concordano la revoca dell'assegno per la LI;
Per_1
2. resta fermo l'assegno divorzile.
I difensori hanno concluso, quindi, per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1007/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) a parziale modifica dell'accordo di divorzio, revoca l'assegno a carico del ricorrente per la LI
; Per_1
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso