Sentenza 27 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2003, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME DE084 24 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 9514/00 Cron. 18542 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 2254 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Ud. 12/12/02 - Rel. Consigliere - Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENTE MORALE ASILO INFANTILE DUCHESSA D'AOSTA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FRANCESCO MAGLIONE, ROBERTO ANDRISANI, giusta delega in atti;
B ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA AMBROSINO CARMINE, VIA GREGORIO VII 133, presso lo studio dell'avvocato LINDA DI RICO, difeso dall'avvocato RENATO DI MARTINO, 2002 giusta delega in atti;
1644 controricorrente - -1- Man avverso la sentenza n. 617/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso rigetto del ricorso. -2- Mm SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il marzo 1992 EL IN citò davanti al Tribunale di Napoli l'ente morale Asilo infantile Duchessa d'Aosta di Pomigliano d'Arco, chiedendo che fosse condannato a pagargli la somma di lire 175.073.861, oltre agli interessi con decorrenza dal 1° settembre 1992, quale residuo del compenso relativo a opere che aveva eseguito in appalto per la ristruttura- zione della sede del convenuto. Quest'ultimo si difese sostenendo di aver già corrisposto all'at- tore tutto ciò che gli era dovuto. Essendo dece- duto nel corso del giudizio EL IN, il processo fu proseguito dai suoi eredi MA RE ME, IN IN ed GE IN. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita in produzioni documentali e assunzione di prove testimoniali, con sentenza del 4 novembre 1997 il Tribunale di Nola - al quale la causa era stata rimessa, in seguito alla sua istituzione - condannò il convenuto al pagamento del complessi- vo importo di lire 211.892.488, con gli ulteriori interessi a decorrere dal 31 agosto 1997. Impugnata dall'ente morale Asilo infantile 9514/2000 3 M Duchessa d'Aosta, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, che con senten- za dell'11 marzo 1999 ha rigettato il gravame, ritenendo: indipendentemente dalla deposizione del direttore dei lavori ing. Varchetta, conte- stata dall'appellante, il diritto fatto valere dall'originario attore è provato dalle riserve che egli aveva formulato in ordine ai singoli stati di avanzamento;
la loro fondatezza risulta sia dal parere espresso dal Comitato tecnico della Regione Campania e dalla relazione di collaudo, sia dal comportamento processuale del convenuto, il quale ha resistito alla domanda lamentando soltanto il mancato conteggio di tutti i pagamenti che ha affermato, senza provarlo, di aver effettuato;
il computo degli interessi, contenuto nell'atto introduttivo del giudizio e compiuto secondo le previsioni del capitolato di appalto, non ha formato oggetto di specifiche doglianze da parte dell'ente Duchessa d'Aosta, sicché correttamente il giudice di primo grado vi si è attenuto;
in mancanza di precise contesta- zioni e di errori di calcolo rilevabili ictu oculi, seppure la sentenza impugnata fosse stata inadeguatamente motivata, come l'appellante 9514/2000 4 Am sostiene, si dovrebbe comunque pervenire alle stesse conclusioni raggiunte dal Tribunale. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ente morale Asilo infantile Duchessa d'Aosta, in base a quattro motivi. MA RE ME, IN IN ed GE IN si sono costituiti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso l'ente morale Asilo infantile Duches- sa d'Aosta denuncia «violazione o falsa applica- zione di legge per mancata motivazione della sentenza di 1° grado, lacuna che la Corte parte- nopea nonostante sofismi e giri di parole non è riuscita a colmare, rimanendo pertanto la senten- za priva di motivazione». - non altrimenti illustrata, se La censura con l'asserzione sopra testualmente trascrit- non va senz'altro disattesa, a causa della sua ta - genericità: nessun concreto e puntuale rilievo viene mosso alle argomentazioni, peraltro esau- rienti e logicamente coerenti, svolte nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «palese errata valutazione della testimonianza 9514/2000 5 Mam del teste Varchetta», osservando che nei due gradi di giudizio ne sono state date «differenti e contraddittorie valutazioni e interpretazioni». Neppure questa doglianza può essere accolta. Non solo, infatti, difetta di specificità, come la prima, ma anche di congruenza con la ratio dedidendi posta a fondamento della sentenza impugnata: la deposizione di cui si tratta è espressamente qualificata dal giudice di stata secondo grado come di scarso rilievo», poiché atteneva all'epoca della redazione degli stati di avanzamento dei lavori, mentre il diritto fatto valere da EL IN derivava dall'avvenuta esecuzione di opere non contabilizzate in tali documenti. -Da analoghe carenze è affetto e va pertanto respinto - il terzo motivo di ricorso, con cui l'ente Duchessa d'Aosta, dolendosi di «violazione e/o falsa applicazione di legge circa l'onere della prova, a proposito delle somme dovute all'IN EL>>, sostiene che Kuna volta impugnata la contabilità, non genericamente, prodotta dall'IN stesso, il Tribunale di 1° grado non poteva farla sua pedissequamente o accettata dalla Corte di Appello di Napoli»>, 9514/2000 6 sicché «andava disposta C.T.U.» per correggere i numerosi errori rilevabili "ictu oculi">>, dato che nulla, infatti, può pretendere la Contropar- te а titolo di interessi moratori se non un saggio di interessi legale». Il giudice di secondo grado ha constatato che l'an e il quantum del credito di EL IN risultavano sia dal parere positivo espresso dal Comitato tecnico regionale e dalla relazione di collaudo, sia dal comportamento processuale dell'appellante, il quale aveva soltanto lamenta- to «il mancato conteggio di tutti i pagamenti ricevuti»> da EL IN e nulla aveva dedotto circa l'esattezza del calcolo, esposto nell'atto introduttivo del giudizio, delle somme dovute all'originario attore. Il primo di tali rilievi, già di per sé decisivo, non ha formato oggetto di censure ad opera dell'ente Duchessa d'Aosta, il quale d'altra parte, in ordine al secondo, si è limitato a sostenere di aver «impu- gnata la contabilità, non genericamente, prodotta dall'IN>>>, senza precisare in quali suoi scritti difensivi avesse formulato le proprie contestazioni in proposito, sicché ha contravve- nuto al principio di autosufficienza, che impone 9514/2000 7 di indicare e riportare nel ricorso per cassazio- ne tutti i dati necessari affinché questa Corte, senza bisogno di esaminare altri atti o documen- ti, possa vagliare previamente la sua accoglibi- lità in astratto, salvo successivamente verifi- carne la fondatezza in concreto. Infine, anche la perentoria affermazione del ricorrente, secondo cui i conteggi utilizzati dal giudice a quo sono inficiati da [imprecisati] errori rilevabili ictu oculi">>, in particolare perché a EL IN competeva soltanto «un saggio di inte- ressi legale», è priva di specificità, oltre che di congruenza con il contenuto della sentenza impugnata, nella quale si è osservato che il calcolo appariva esatto e che i tassi degli interessi convenzionali erano stati «determinati a norma degli artt. 35 e 36 del capitolato d'appalto». Con il quarto motivo di ricorso l'ente Du- chessa d'Aosta lamenta che «la Corte adita nessu- na risposta dava alla censura sull'eccessiva liquidata al Procuratore per spese disomma causa». Neppure questa censura può essere accolta. In effetti il giudice di secondo grado non ha af- 9514/2000 8 frontato la questione di cui si tratta, ma а ragione, dato che l'appellante l'aveva sollevata in maniera quanto mai vaga, senza alcuna indica- zione di specifici motivi, diversi da una generi- ca doglianza di "eccessività". Il ricorso va pertanto rigettato, con conse- guente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano nella misura preci- sata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricor- rente rimborsarea ai resistenti le spese del liquidate in ممرها giudizio di cassazione, euro, oltre a 3.000,00 euro per onorari. Roma, 12 dicembre 2002 scorn IL CANCELLIERE CI Pavio Lolozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG. 2003 Roma _ IL CANCELLIERE C1 Leto CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 6-11-2003 serie 4 al n. 37108 versate € 160, 10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roperto Ricci 9 9514/2000