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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 23335/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e in grado di appello, nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 23335 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
con sede in Roma in Viale del Campo Boario 56/D (CF e P. IVA Parte_1
), in persona del procuratore speciale Avvocato Stefania Trogu, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Sarno alla Via Matteotti 61, presso e nello studio del Prof. Avv. Giovanni Doria
( ) e dall'Avv. Marco Proietti ( , che la C.F._1 C.F._2 rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via M.
Cervantes, n. 55/14, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Caporaso (c.f. C.F._4
– p.iva ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in atti. P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: pagamento
Conclusioni: Come rassegnate dai difensori delle parti costituite, con le note di trattazione scritta di udienza del 28.10.2024, alle quali è seguita in pari data l'ordinanza con la quale la causa è stata introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 1.10.2021, le hanno convento in giudizio Parte_1 la signora al fine di ottenere la totale riforma della sentenza emessa dal G.d.P. Controparte_1 di Napoli n. 6122/21 R.G., del 26.02.2021, depositata in data 02.03.2021 e non notificata, con la quale è stata accolta la domanda, formulata da quest'ultima, al pagamento in suo favore di €
1.945,00 a titolo di vincite mai incassate, oltre agli interessi e con compensazione di lite del giudizio.
A sostegno della domanda, l'appellante ha esposto le proprie doglianze nei seguenti singoli motivi di impugnazione che sono: preliminarmente ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del principio del contradditorio, in quanto la problematica della supposta vessatorietà delle clausole decadenziali è stata introdotta da parte appellata solo in limine litis, oltre il limite di preclusione fissato dalle norme codicistiche in materia;
sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità della sentenza ex articolo, 101 comma 2, c.p.c., per violazione del contraddittorio sul predetto punto;
nel merito ha rimarcato l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 33 del C.d.C., in quanto il giocatore non rientrerebbe nella nozione di consumatore;
in subordine ha ritenuto la mancata applicazione del comma 3 art. 34 del C.d.C., che stabilisce non essere vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge;
in ulteriore subordine ha sottolineato la mancata applicazione del comma 1 art. 34 C.d.C., il quale prevede che la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
in estremo subordine ha eccepito il vizio di extra petizione, per esserci stata anche la condanna agli interessi dalla domanda al soddisfo in favore dell'attrice.
Conclude chiedendo quindi: in via preliminare, e senza ulteriori approfondimenti, la nullità della sentenza impugnata, oppure la nullità della sentenza con rimessione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
in subordine e nel merito, di annullare integralmente la sentenza n. 6122/2021 resa dal
Giudice di Pace di Napoli, rigettando le domande proposte dall'attrice; in ulteriore subordine, di annullare in parte la citata sentenza, laddove è disposta la condannata al pagamento degli interessi;
la vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, seppure tardivamente, parte appellata, la quale sostenendo la correttezza delle ragioni e disposizioni contenute nella sentenza impugnata, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. Ha contestato l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l'eccezione di nullità della clausola vessatoria sarebbe stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, esaminata d'ufficio dal G.d.P. Ha chiarito ulteriormente, che l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. è infondata, sempre per la medesima succitata motivazione, ossia l'eccezione di nullità della clausola e la vessatorietà della stessa sarebbe stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Sostiene l'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 33 e ss. del
C.d.C., nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c., chiarendo la natura contrattuale e non normativa dei regolamenti istitutivi delle lotterie, per cui nell'interpretazione degli stessi si dovrà far ricorso ai criteri di ermeneutica contrattuale previsti dal capo IV del codice civile e non, invece, ai criteri interpretativi della legge, contenuti nell'art. 12 delle preleggi. Rimarca l'inapplicabilità dell'art. 34, comma 3, prima parte e dall'art. 34, comma 1, del C.d.C., evidenziando che i Regolamenti di indizione delle lotterie, emanati con Decreto Ministeriale e contenenti i criteri e le modalità di espletamento delle lotterie e dei concorsi, hanno natura di regolamentazione contrattuale. Sottolinea
2 la corretta non applicazione da parte del G.d.P. dell'art. 34, comma 1, del C.d.C. evidenziando che seppure si volesse considerare sufficiente, l'affissione nel locale preposto alla vendita del biglietto della lotteria istantanea, del decreto istitutivo della stessa contenente il termine per l'incasso del relativo premio, occorre rilevare che la pubblicazione del decreto con cui si cancella la lotteria (e da
[. cui scatterebbero i 45 giorni) è evento futuro, incerto e rimesso alla volontà propria del soggetto (
) che dovrebbe provvedere al pagamento del premio. Continua, precisando Parte_2 quindi, che in egual modo ne deriverebbe la nullità della previsione in violazione dell'art. 1355 c.c.
Evidenzia ancora, che in ogni caso se dopo 45 gg. non fosse più possibile incassare le vincite presso le tabaccherie, è evidente che nulla osti che si possa richiedere, nelle vie ordinarie e nei termini di prescrizione del diritto di credito, le somme direttamente al concessionario del gioco (
[...]
. Conclude, chiedendo in via preliminare che si dichiari l'inammissibilità Parte_1 dell'appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto integrale dell'appello con consequenziale conferma della sentenza del G.d.P. di Napoli n. 6122/21, e la condanna alle spese e compensi del doppio grado.
Nessuna attività istruttoria è stata espletata, essendo la causa di natura meramente documentale.
La causa è stata riservata per la decisione, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza trattata in forma scritta del 28.10.2024, con concessione dei temini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., vanno esaminate preliminarmente i primi due motivi di doglianza proposti dall'appellante, che appaiono fondati per le seguenti motivazioni.
Dall'esame della documentazione in atti, contrariamente da quanto asserito da parte appellata, emerge chiaramente che in primo grado l'eccezione di vessatorietà della clausola decadenziale, è stata sollevata da parte attrice soltanto con le note conclusive. Difatti non è stata sollevata neppure in fase di precisazione delle conclusioni ma soltanto allorquando il Giudice di Pace si è poi riservato per la decisione. La detta eccezione, in particolare, attiene la decadenza in cui sarebbe incorsa la signora dal diritto alla riscossione delle somme vinte ed associate ai tagliandi indicati CP_1 in atti, per decorso del tempo stabilito dai rispettivi decreti vicedirettoriali per la presentazione dei biglietti vincenti.
Sul punto è opportuno evidenziare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il processo d'innanzi al Giudice di Pace, è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. (“Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto, il rito innanzi al Giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni previsto nel procedimento davanti al tribunale, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per materia e valore è tardiva se proposta per la prima volta con la memoria istruttoria.” - cfr. ex multis Cass. civ. II sez. II 22/08/2022, n. 25077 – Fonte: Redazione Giuffrè 2022). Riprova ne è, che tutta l'attività delle parti, dalla precisazione dei fatti, alla produzione dei documenti, alla
3 definizione delle richieste istruttorie, deve essere tendenzialmente concentrata nella prima udienza.
Difatti, solo all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., le parti possono ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a tale momento. Ne consegue però che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni e a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. ( “Nel procedimento davanti al giudice di pace non v'è una precisa distinzione tra udienza di prima comparizione ed udienza di trattazione, per cui le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., ben possono addurre fatti nuovi, proporre nuove domande e produrre documenti. Tuttavia, ciò non significa che tale rito non soggiaccia ad alcuna preclusione: infatti dopo la prima udienza in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni oppure allegare nuovi fatti, né tale preclusione può essere aggirata dal giudice attraverso il rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse” - cfr. ex multis Trib. Roma sez. XIII 25/09/2023 n. 13469 - Fonte: Redazione
Giuffrè 2024; Trib. Cuneo sez. I 30/08/2023 n. 602 – Fonte: Redazione Giuffrè 2023). È infatti consentito il rinvio a successiva udienza – in casi eccezionali - solo quando, in conseguenza di un ampliamento del thema decidendum derivante da eccezioni svolte dal convenuto, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova. (cfr. ex multis Trib. Vercelli sez. I, 13/04/2021, n.
185; Trib. Pisa, 01/03/2018, n. 190).
Alla luce della su esposte considerazioni quindi, la tardività della indicata eccezione di vessatorietà della clausola decadenziale sollevata da parte attrice è palese. Sta di fatto però, che la succitata tardività dell'eccezione è stata superata, in quanto il G.d.P. di Napoli, ritenendo di applicare le disposizioni normative a tutela del consumatore (parificando il giocatore al consumatore), ha proceduto ex officio ad accertare la nullità/inefficacia della testè clausola decadenziale ex art. 33 comma 2 lett. t) del C.d.C..
Si osserva sul punto che non ci si può esimere dall'evidenziare ulteriormente che il giudice di prime cure ha omesso, in violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c., di provocare il contraddittorio sulla ridetta questione afferente la vessatorietà della indicata clausola decadenziale. Sul tema, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha avuto modo di enunciare che: “Ai sensi dell'art. 101 c.p.c. il principio del contraddittorio si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell'uguaglianza (art. 3 Cost), sia con il diritto di difesa che, dichiarato dall'art. 24 secondo comma
Cost. inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo. Detto principio, quindi, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo…” (Cass. civ. I
Sez.
5.03.2024 n. 5868 – Fonte: Redazione Giuffrè 2024). Ed ancora che: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art 101 comma 2 c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni cosiddette a sorpresa o della terza via e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti mentre non vale per le questioni che
- pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione cosiddette in senso lato, in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum.” (ex plurimis Cass. civ. sez. II 30/06/2023 n. 18583 – Fonte: Guida al diritto 2023; Cass. civ. sez. III 28/09/2022 n. 28243 –
4 Fonte: Redazione Giuffrè 2023; Cass. civ. sez. un. 25/11/2021 n. 36596 – Fonte: Giustizia Civile
Massimario 2022; Corte Europea diritti dell'uomo sez. I 29/06/2023 n. 49058 – Fonte: Foro It.
2023). Se ne deduce quindi, che vi è stata una chiara compromissione del diritto alla difesa delle convenute – in primo grado – alla quale si può porre rimedio unicamente con la Parte_1 dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.
La nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. non consente la rimessione della causa in primo grado, attesa la tassatività delle (differenti) ipotesi elencante nell'art. 354 c.p.c. ma apre la strada ad una nuova valutazione del merito.
La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha ritenuto vessatorie le clausole decadenziali inserite nei Decreti di indizione delle lotterie ad estrazione istantanee.
Come chiarito dalla Corte di cassazione le lotterie istantanee sono disciplinate dal regolamento emesso con d.m. 12 febbraio 1991 n. 183 e rientrano nell'ambito del contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c..
In linea generale la lotteria istantanea va ricondotta nel contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c.. La specificità di tale lotteria consiste nel fatto che la vincita non è subordinata, come nelle lotterie tradizionali, all'evento futuro ed incerto dell'estrazione del numero del biglietto vincente. A fronte della prestazione del giocatore, l'Amministrazione finanziaria si impegna a mettere a disposizione un determinato montepremi, suddiviso in un numero prefissato di vincite, che non vengono attribuite "a posteriori", dopo la vendita dei biglietti, ma sono predeterminate a monte - prima dell'immissione dei biglietti stessi nel circuito di vendita - attraverso l'inserimento casuale, nei lotti diffusi sul mercato, dei tagliandi vincenti, restando celata la possibilità per gli acquirenti e per gli altri soggetti, di scoprire anzitempo la natura vincente o meno del biglietto
(Cass. sez. III , 15/09/2008 n. 23671).
Il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perchè essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perchè le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
La L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6 statuisce che il "Ministro delle Finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il regolamento emesso con D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, art. 1, statuisce che:
"Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita".Il successivo art. 3 statuisce che: "I D.M. Finanze, di cui alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche ed i valori di vendita di ciascun biglietto, nonchè il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti".
5 L'art. 5 dello stesso regolamento statuisce al comma 3, per pagamenti di vincite superiori a L. 1 milione, che: "Il pagamento va richiesto all' che NT deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità da effettuarsi, a richiesta dell' NT
, dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui
[...] alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1".
Nell'ambito del contratto di lotteria con il singolo giocatore tale decreto ministeriale rappresenta il regolamento contrattuale di formazione non pattizia, ma unilaterale, che costituisce la regola contrattuale (v. Cass. Civ. 30 aprile 1969, n. 1424, in tema di natura contrattuale dei regolamenti di lotterie connesse a pronostici sportivi nonchè Cass. Civ. n. 28 maggio 1977 n. 2194). Esso deve ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori - contraenti, sia pure implicitamente con l'acquisto del biglietto, in quanto il decreto è affisso nei luoghi di vendita dei biglietti stessi, come disposto dal D.M. n. 183 del 1991, art.
7. Il concorrente, quindi, versato il prezzo del biglietto, conclude un contratto bilaterale con l'Amministrazione che ha istituito la lotteria, dalla quale ha diritto di pretendere le prestazioni che sono esplicitate e regolamentate nel decreto istitutivo della lotteria stessa.
Così inquadrato il rapporto contrattuale inter partes, va innanzitutto evidenziato che non era necessaria la doppia sottoscrizione della clausola ritenuta del giudice di pace vessatoria.
Va, quindi, accolta l'ulteriore doglianza secondo cui l'appellata sarebbe decaduta dalla possibilità di pretendere la riscossione delle vincite, essendo decorsi pacificamente per tutti i biglietti i termini previsti per la loro riscossione.
Invero le condizioni negoziali risultano portate a conoscenza dei giocatori con l'affissione del regolamento nei locali di vendita dei biglietti, sono accettate dagli stessi implicitamente con l'acquisto del biglietto e sono vincolanti tra le parti.
Non può ritenersi, per altro verso, che le previsioni del regolamento implicanti la decadenza dalla riscossione del premio dopo 45 gg abbiano natura vessatoria. Da un punto di vista formale, va osservato che le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio, sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, II comma, c.c., trovando idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti;
tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie deve ritenersi imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio (si veda sul punto Cass. 10.1.2003, n. 191).
Ma anche da un punto di vista sostanziale, accogliendo la sollecitazione di parte attrice a vagliare la tenuta del regolamento pattizio alla luce della disciplina consumeristica, si rileva che, a mente dell'art. 34, III comma, del codice del consumo, non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge. E comunque, quand'anche la clausola contrattuale non fosse autorizzata dal dettato normativo, l'imposizione della materiale presentazione del biglietto in un tempo predeterminato, non appare indebitamente determinare a carico del consumatore un significativo
6 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma è funzionale ad assicurare la certezza della lotteria, anche con riferimento alle regole di durata nel tempo della singola lotteria.
Infine, la peculiarità del caso ed il modesto valore della causa, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, decidendo sull'appello proposto dalle nei confronti della signora Parte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza emessa dal G.d.P. di Napoli n.
6122/2021 – R.G. n. 31332/2018, emessa in data 26.02.2021 e depositata in data 2.03.2021.
2) Rigetta la domanda proposta da e dispone la restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto per effetto della sentenza di primo grado;
3) Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e in grado di appello, nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 23335 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
con sede in Roma in Viale del Campo Boario 56/D (CF e P. IVA Parte_1
), in persona del procuratore speciale Avvocato Stefania Trogu, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Sarno alla Via Matteotti 61, presso e nello studio del Prof. Avv. Giovanni Doria
( ) e dall'Avv. Marco Proietti ( , che la C.F._1 C.F._2 rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via M.
Cervantes, n. 55/14, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Caporaso (c.f. C.F._4
– p.iva ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in atti. P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: pagamento
Conclusioni: Come rassegnate dai difensori delle parti costituite, con le note di trattazione scritta di udienza del 28.10.2024, alle quali è seguita in pari data l'ordinanza con la quale la causa è stata introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 1.10.2021, le hanno convento in giudizio Parte_1 la signora al fine di ottenere la totale riforma della sentenza emessa dal G.d.P. Controparte_1 di Napoli n. 6122/21 R.G., del 26.02.2021, depositata in data 02.03.2021 e non notificata, con la quale è stata accolta la domanda, formulata da quest'ultima, al pagamento in suo favore di €
1.945,00 a titolo di vincite mai incassate, oltre agli interessi e con compensazione di lite del giudizio.
A sostegno della domanda, l'appellante ha esposto le proprie doglianze nei seguenti singoli motivi di impugnazione che sono: preliminarmente ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del principio del contradditorio, in quanto la problematica della supposta vessatorietà delle clausole decadenziali è stata introdotta da parte appellata solo in limine litis, oltre il limite di preclusione fissato dalle norme codicistiche in materia;
sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità della sentenza ex articolo, 101 comma 2, c.p.c., per violazione del contraddittorio sul predetto punto;
nel merito ha rimarcato l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 33 del C.d.C., in quanto il giocatore non rientrerebbe nella nozione di consumatore;
in subordine ha ritenuto la mancata applicazione del comma 3 art. 34 del C.d.C., che stabilisce non essere vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge;
in ulteriore subordine ha sottolineato la mancata applicazione del comma 1 art. 34 C.d.C., il quale prevede che la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
in estremo subordine ha eccepito il vizio di extra petizione, per esserci stata anche la condanna agli interessi dalla domanda al soddisfo in favore dell'attrice.
Conclude chiedendo quindi: in via preliminare, e senza ulteriori approfondimenti, la nullità della sentenza impugnata, oppure la nullità della sentenza con rimessione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
in subordine e nel merito, di annullare integralmente la sentenza n. 6122/2021 resa dal
Giudice di Pace di Napoli, rigettando le domande proposte dall'attrice; in ulteriore subordine, di annullare in parte la citata sentenza, laddove è disposta la condannata al pagamento degli interessi;
la vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, seppure tardivamente, parte appellata, la quale sostenendo la correttezza delle ragioni e disposizioni contenute nella sentenza impugnata, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. Ha contestato l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l'eccezione di nullità della clausola vessatoria sarebbe stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, esaminata d'ufficio dal G.d.P. Ha chiarito ulteriormente, che l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. è infondata, sempre per la medesima succitata motivazione, ossia l'eccezione di nullità della clausola e la vessatorietà della stessa sarebbe stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Sostiene l'applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 33 e ss. del
C.d.C., nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c., chiarendo la natura contrattuale e non normativa dei regolamenti istitutivi delle lotterie, per cui nell'interpretazione degli stessi si dovrà far ricorso ai criteri di ermeneutica contrattuale previsti dal capo IV del codice civile e non, invece, ai criteri interpretativi della legge, contenuti nell'art. 12 delle preleggi. Rimarca l'inapplicabilità dell'art. 34, comma 3, prima parte e dall'art. 34, comma 1, del C.d.C., evidenziando che i Regolamenti di indizione delle lotterie, emanati con Decreto Ministeriale e contenenti i criteri e le modalità di espletamento delle lotterie e dei concorsi, hanno natura di regolamentazione contrattuale. Sottolinea
2 la corretta non applicazione da parte del G.d.P. dell'art. 34, comma 1, del C.d.C. evidenziando che seppure si volesse considerare sufficiente, l'affissione nel locale preposto alla vendita del biglietto della lotteria istantanea, del decreto istitutivo della stessa contenente il termine per l'incasso del relativo premio, occorre rilevare che la pubblicazione del decreto con cui si cancella la lotteria (e da
[. cui scatterebbero i 45 giorni) è evento futuro, incerto e rimesso alla volontà propria del soggetto (
) che dovrebbe provvedere al pagamento del premio. Continua, precisando Parte_2 quindi, che in egual modo ne deriverebbe la nullità della previsione in violazione dell'art. 1355 c.c.
Evidenzia ancora, che in ogni caso se dopo 45 gg. non fosse più possibile incassare le vincite presso le tabaccherie, è evidente che nulla osti che si possa richiedere, nelle vie ordinarie e nei termini di prescrizione del diritto di credito, le somme direttamente al concessionario del gioco (
[...]
. Conclude, chiedendo in via preliminare che si dichiari l'inammissibilità Parte_1 dell'appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto integrale dell'appello con consequenziale conferma della sentenza del G.d.P. di Napoli n. 6122/21, e la condanna alle spese e compensi del doppio grado.
Nessuna attività istruttoria è stata espletata, essendo la causa di natura meramente documentale.
La causa è stata riservata per la decisione, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza trattata in forma scritta del 28.10.2024, con concessione dei temini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., vanno esaminate preliminarmente i primi due motivi di doglianza proposti dall'appellante, che appaiono fondati per le seguenti motivazioni.
Dall'esame della documentazione in atti, contrariamente da quanto asserito da parte appellata, emerge chiaramente che in primo grado l'eccezione di vessatorietà della clausola decadenziale, è stata sollevata da parte attrice soltanto con le note conclusive. Difatti non è stata sollevata neppure in fase di precisazione delle conclusioni ma soltanto allorquando il Giudice di Pace si è poi riservato per la decisione. La detta eccezione, in particolare, attiene la decadenza in cui sarebbe incorsa la signora dal diritto alla riscossione delle somme vinte ed associate ai tagliandi indicati CP_1 in atti, per decorso del tempo stabilito dai rispettivi decreti vicedirettoriali per la presentazione dei biglietti vincenti.
Sul punto è opportuno evidenziare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il processo d'innanzi al Giudice di Pace, è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. (“Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto, il rito innanzi al Giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni previsto nel procedimento davanti al tribunale, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per materia e valore è tardiva se proposta per la prima volta con la memoria istruttoria.” - cfr. ex multis Cass. civ. II sez. II 22/08/2022, n. 25077 – Fonte: Redazione Giuffrè 2022). Riprova ne è, che tutta l'attività delle parti, dalla precisazione dei fatti, alla produzione dei documenti, alla
3 definizione delle richieste istruttorie, deve essere tendenzialmente concentrata nella prima udienza.
Difatti, solo all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., le parti possono ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a tale momento. Ne consegue però che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni e a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. ( “Nel procedimento davanti al giudice di pace non v'è una precisa distinzione tra udienza di prima comparizione ed udienza di trattazione, per cui le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., ben possono addurre fatti nuovi, proporre nuove domande e produrre documenti. Tuttavia, ciò non significa che tale rito non soggiaccia ad alcuna preclusione: infatti dopo la prima udienza in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni oppure allegare nuovi fatti, né tale preclusione può essere aggirata dal giudice attraverso il rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse” - cfr. ex multis Trib. Roma sez. XIII 25/09/2023 n. 13469 - Fonte: Redazione
Giuffrè 2024; Trib. Cuneo sez. I 30/08/2023 n. 602 – Fonte: Redazione Giuffrè 2023). È infatti consentito il rinvio a successiva udienza – in casi eccezionali - solo quando, in conseguenza di un ampliamento del thema decidendum derivante da eccezioni svolte dal convenuto, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova. (cfr. ex multis Trib. Vercelli sez. I, 13/04/2021, n.
185; Trib. Pisa, 01/03/2018, n. 190).
Alla luce della su esposte considerazioni quindi, la tardività della indicata eccezione di vessatorietà della clausola decadenziale sollevata da parte attrice è palese. Sta di fatto però, che la succitata tardività dell'eccezione è stata superata, in quanto il G.d.P. di Napoli, ritenendo di applicare le disposizioni normative a tutela del consumatore (parificando il giocatore al consumatore), ha proceduto ex officio ad accertare la nullità/inefficacia della testè clausola decadenziale ex art. 33 comma 2 lett. t) del C.d.C..
Si osserva sul punto che non ci si può esimere dall'evidenziare ulteriormente che il giudice di prime cure ha omesso, in violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c., di provocare il contraddittorio sulla ridetta questione afferente la vessatorietà della indicata clausola decadenziale. Sul tema, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha avuto modo di enunciare che: “Ai sensi dell'art. 101 c.p.c. il principio del contraddittorio si correla sul piano costituzionale sia con la regola dell'uguaglianza (art. 3 Cost), sia con il diritto di difesa che, dichiarato dall'art. 24 secondo comma
Cost. inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo. Detto principio, quindi, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo…” (Cass. civ. I
Sez.
5.03.2024 n. 5868 – Fonte: Redazione Giuffrè 2024). Ed ancora che: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art 101 comma 2 c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni cosiddette a sorpresa o della terza via e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti mentre non vale per le questioni che
- pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione cosiddette in senso lato, in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum.” (ex plurimis Cass. civ. sez. II 30/06/2023 n. 18583 – Fonte: Guida al diritto 2023; Cass. civ. sez. III 28/09/2022 n. 28243 –
4 Fonte: Redazione Giuffrè 2023; Cass. civ. sez. un. 25/11/2021 n. 36596 – Fonte: Giustizia Civile
Massimario 2022; Corte Europea diritti dell'uomo sez. I 29/06/2023 n. 49058 – Fonte: Foro It.
2023). Se ne deduce quindi, che vi è stata una chiara compromissione del diritto alla difesa delle convenute – in primo grado – alla quale si può porre rimedio unicamente con la Parte_1 dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.
La nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. non consente la rimessione della causa in primo grado, attesa la tassatività delle (differenti) ipotesi elencante nell'art. 354 c.p.c. ma apre la strada ad una nuova valutazione del merito.
La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha ritenuto vessatorie le clausole decadenziali inserite nei Decreti di indizione delle lotterie ad estrazione istantanee.
Come chiarito dalla Corte di cassazione le lotterie istantanee sono disciplinate dal regolamento emesso con d.m. 12 febbraio 1991 n. 183 e rientrano nell'ambito del contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c..
In linea generale la lotteria istantanea va ricondotta nel contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c.. La specificità di tale lotteria consiste nel fatto che la vincita non è subordinata, come nelle lotterie tradizionali, all'evento futuro ed incerto dell'estrazione del numero del biglietto vincente. A fronte della prestazione del giocatore, l'Amministrazione finanziaria si impegna a mettere a disposizione un determinato montepremi, suddiviso in un numero prefissato di vincite, che non vengono attribuite "a posteriori", dopo la vendita dei biglietti, ma sono predeterminate a monte - prima dell'immissione dei biglietti stessi nel circuito di vendita - attraverso l'inserimento casuale, nei lotti diffusi sul mercato, dei tagliandi vincenti, restando celata la possibilità per gli acquirenti e per gli altri soggetti, di scoprire anzitempo la natura vincente o meno del biglietto
(Cass. sez. III , 15/09/2008 n. 23671).
Il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perchè essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perchè le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
La L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6 statuisce che il "Ministro delle Finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il regolamento emesso con D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, art. 1, statuisce che:
"Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita".Il successivo art. 3 statuisce che: "I D.M. Finanze, di cui alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche ed i valori di vendita di ciascun biglietto, nonchè il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti".
5 L'art. 5 dello stesso regolamento statuisce al comma 3, per pagamenti di vincite superiori a L. 1 milione, che: "Il pagamento va richiesto all' che NT deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità da effettuarsi, a richiesta dell' NT
, dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui
[...] alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1".
Nell'ambito del contratto di lotteria con il singolo giocatore tale decreto ministeriale rappresenta il regolamento contrattuale di formazione non pattizia, ma unilaterale, che costituisce la regola contrattuale (v. Cass. Civ. 30 aprile 1969, n. 1424, in tema di natura contrattuale dei regolamenti di lotterie connesse a pronostici sportivi nonchè Cass. Civ. n. 28 maggio 1977 n. 2194). Esso deve ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori - contraenti, sia pure implicitamente con l'acquisto del biglietto, in quanto il decreto è affisso nei luoghi di vendita dei biglietti stessi, come disposto dal D.M. n. 183 del 1991, art.
7. Il concorrente, quindi, versato il prezzo del biglietto, conclude un contratto bilaterale con l'Amministrazione che ha istituito la lotteria, dalla quale ha diritto di pretendere le prestazioni che sono esplicitate e regolamentate nel decreto istitutivo della lotteria stessa.
Così inquadrato il rapporto contrattuale inter partes, va innanzitutto evidenziato che non era necessaria la doppia sottoscrizione della clausola ritenuta del giudice di pace vessatoria.
Va, quindi, accolta l'ulteriore doglianza secondo cui l'appellata sarebbe decaduta dalla possibilità di pretendere la riscossione delle vincite, essendo decorsi pacificamente per tutti i biglietti i termini previsti per la loro riscossione.
Invero le condizioni negoziali risultano portate a conoscenza dei giocatori con l'affissione del regolamento nei locali di vendita dei biglietti, sono accettate dagli stessi implicitamente con l'acquisto del biglietto e sono vincolanti tra le parti.
Non può ritenersi, per altro verso, che le previsioni del regolamento implicanti la decadenza dalla riscossione del premio dopo 45 gg abbiano natura vessatoria. Da un punto di vista formale, va osservato che le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio, sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, II comma, c.c., trovando idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti;
tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie deve ritenersi imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio (si veda sul punto Cass. 10.1.2003, n. 191).
Ma anche da un punto di vista sostanziale, accogliendo la sollecitazione di parte attrice a vagliare la tenuta del regolamento pattizio alla luce della disciplina consumeristica, si rileva che, a mente dell'art. 34, III comma, del codice del consumo, non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge. E comunque, quand'anche la clausola contrattuale non fosse autorizzata dal dettato normativo, l'imposizione della materiale presentazione del biglietto in un tempo predeterminato, non appare indebitamente determinare a carico del consumatore un significativo
6 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma è funzionale ad assicurare la certezza della lotteria, anche con riferimento alle regole di durata nel tempo della singola lotteria.
Infine, la peculiarità del caso ed il modesto valore della causa, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, decidendo sull'appello proposto dalle nei confronti della signora Parte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza emessa dal G.d.P. di Napoli n.
6122/2021 – R.G. n. 31332/2018, emessa in data 26.02.2021 e depositata in data 2.03.2021.
2) Rigetta la domanda proposta da e dispone la restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto per effetto della sentenza di primo grado;
3) Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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