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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10220 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10220/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Franchi Agnese, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Villachiara (BS)
e
(c.f. ), con l'avv. Franchi Agnese, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Villachiara (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Brescia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e alle seguenti condizioni Parte_1 Parte_2
I. Casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Motella di Borgo San Giacomo (BS), Via Diaz n. 2 di proprietà del padre del signor continuerà a restare a disposizione e ad essere abitata dal medesimo quale Pt_2
comodatario, insieme a tutti i mobili e gli arredi che la compongono, avendo rinunciato la signora a chiederne l'assegnazione per il figlio. La signora dichiara di avere la Pt_1 Pt_1
disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di San Paolo ove risulta la residenza propria e dei figli. II. Affidamento del figlio minore
Affidamento condiviso del figlio minore con residenza presso la madre. Il figlio, in Per_1 considerazione dell'età, potrà liberamente far visita al padre quantomeno due giorni infrasettimanali e a fine settimana alterni, anche con pernottamento, sulla base degli impegni scolastici e sportivi dello stesso, nonché degli impegni anche lavorativi dei genitori. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel corso delle festività natalizie Per_1
trascorrerà con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente il figlio starà per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con il figlio 15 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo, mentre durante il restante periodo di vacanze estive il figlio starà con il padre o con la madre secondo le modalità di frequentazione sopra indicate. Gli accordi di cui al presente punto potranno essere derogati in caso di straordinaria necessità ed urgenza da eventuali diverse intese strette di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle prevalenti esigenze, necessità e aspirazioni del figlio.
III. Mantenimento del figlio
I coniugi concordano che il signor versi alla signora la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da effettuarsi tramite bonifico bancario entro l'ultimo giorno di ogni mese e sino Per_1
al raggiungimento della sua indipendenza economica. Le spese straordinarie per il figlio minore verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante o comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
- spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne, spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese per il divertimento, spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Le parti concordano che l'Assegno Unico INPS per il figlio minore sarà richiesto e Per_1
percepito al 100% dalla signora Pt_1
IV. Mantenimento in favore della moglie o del marito
I coniugi dichiarano entrambi di svolgere un'attività lavorativa che permette loro di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento, pertanto nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
V. Rapporti economici tra i coniugi
I coniugi precisano di aver regolato tra loro tutti i rapporti economici/patrimoniali e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
VI. Accettazione delle condizioni
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano. Le parti consentono reciprocamente il rilascio e il rinnovo dei passaporti e/o di documenti validi per l'espatrio relativi al figlio minore, impegnandosi al rinnovo del consenso nelle competenti sedi e ove necessario.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.05.2024 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Borgo San Giacomo (BS) il
10.02.2001, da cui erano nati i figli il 11.07.2002 e il Persona_2 Persona_3 02.06.2011, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 15.11.2016 dinanzi al
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 23.11.2016 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (15.11.2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Borgo San Giacomo (BS) il 10.02.2001, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10220/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Franchi Agnese, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Villachiara (BS)
e
(c.f. ), con l'avv. Franchi Agnese, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Villachiara (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Brescia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e alle seguenti condizioni Parte_1 Parte_2
I. Casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Motella di Borgo San Giacomo (BS), Via Diaz n. 2 di proprietà del padre del signor continuerà a restare a disposizione e ad essere abitata dal medesimo quale Pt_2
comodatario, insieme a tutti i mobili e gli arredi che la compongono, avendo rinunciato la signora a chiederne l'assegnazione per il figlio. La signora dichiara di avere la Pt_1 Pt_1
disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di San Paolo ove risulta la residenza propria e dei figli. II. Affidamento del figlio minore
Affidamento condiviso del figlio minore con residenza presso la madre. Il figlio, in Per_1 considerazione dell'età, potrà liberamente far visita al padre quantomeno due giorni infrasettimanali e a fine settimana alterni, anche con pernottamento, sulla base degli impegni scolastici e sportivi dello stesso, nonché degli impegni anche lavorativi dei genitori. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel corso delle festività natalizie Per_1
trascorrerà con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente il figlio starà per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con il figlio 15 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo, mentre durante il restante periodo di vacanze estive il figlio starà con il padre o con la madre secondo le modalità di frequentazione sopra indicate. Gli accordi di cui al presente punto potranno essere derogati in caso di straordinaria necessità ed urgenza da eventuali diverse intese strette di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle prevalenti esigenze, necessità e aspirazioni del figlio.
III. Mantenimento del figlio
I coniugi concordano che il signor versi alla signora la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
650,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da effettuarsi tramite bonifico bancario entro l'ultimo giorno di ogni mese e sino Per_1
al raggiungimento della sua indipendenza economica. Le spese straordinarie per il figlio minore verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante o comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
- spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne, spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - Spese per il divertimento, spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Le parti concordano che l'Assegno Unico INPS per il figlio minore sarà richiesto e Per_1
percepito al 100% dalla signora Pt_1
IV. Mantenimento in favore della moglie o del marito
I coniugi dichiarano entrambi di svolgere un'attività lavorativa che permette loro di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento, pertanto nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
V. Rapporti economici tra i coniugi
I coniugi precisano di aver regolato tra loro tutti i rapporti economici/patrimoniali e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
VI. Accettazione delle condizioni
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano. Le parti consentono reciprocamente il rilascio e il rinnovo dei passaporti e/o di documenti validi per l'espatrio relativi al figlio minore, impegnandosi al rinnovo del consenso nelle competenti sedi e ove necessario.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.05.2024 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Borgo San Giacomo (BS) il
10.02.2001, da cui erano nati i figli il 11.07.2002 e il Persona_2 Persona_3 02.06.2011, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 15.11.2016 dinanzi al
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 23.11.2016 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (15.11.2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Borgo San Giacomo (BS) il 10.02.2001, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti