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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/08/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2787/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 7.7.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2787/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Isabella CORSINI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 26.6.2023, cittadino gambiano nato il [...], ha formalizzato in via Parte_1 amministrativa la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale già formulata nel 2022. Tale istanza è stata rigettata dalla Questura di con provvedimento emesso in data CP_1
21.11.2024 e notificato nelle mani dell'istante in data 16.1.2025.
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 4 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 17.3.2025 tardivo ricorso (erroneamente qualificato ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998). La difesa – che non ha formulato, contestualmente al ricorso, istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. – ha contestato le valutazioni operate dalla Commissione territoriale nel proprio parere vincolante (come recepite nella decisione impugnata) e ha allegato, a sostegno della propria richiesta di protezione speciale, le criticità che contrassegnerebbero nell'attualità la situazione sociopolitica del Gambia, nonché soprattutto il radicamento socio-lavorativo del suo assistito nel Paese di accoglienza.
La procuratrice del ricorrente ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto del suo assistito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con annullamento della decisione impugnata e condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali sostenute.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 5.5.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento opposto e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente. CP_1
4. In data 7.4.2025, la procuratrice del ricorrente – a séguito della notifica del rigetto in data 22.3.2025 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per la ritenuta intempestività del ricorso – ha depositato in atti istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo quanto segue:
- di essersi avveduta della tardività del ricorso solo nel momento in cui ha ricevuto la notificazione del provvedimento cautelare di cui sopra;
- che la Questura di , in calce alla decisione impugnata, aveva indicato quale termine per CP_1 proporre ricorso giurisdizionale quello di sessanta giorni, anziché quello corretto di trenta, così inducendo in errore tanto il ricorrente quanto la sua difensora;
- che il suo assistito si era a lei rivolta il giorno antecedente alla scadenza del termine di trenta giorni;
- che la procedura di richiesta in via “autonoma” materia della protezione speciale (chiesta in via
“diretta” al Questore) sarebbe di recente introduzione, se rapportata a quella delle impugnazioni in materia di protezione internazionale, ciò che – in una al contenuto del provvedimento oggetto di opposizione (che ha valutato l'integrazione del richiedente solo sul versante lavorativo e reddituale, come se dovesse decidere su un'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il cui diniego è opponibile in sessanta giorni) – ha indotto in errore la difesa.
5. Con nota ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2025, depositata in sostituzione dell'udienza “cartolare” dell'.8.5.2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso presentato da è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Parte_1
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato difatti depositato telematicamente in data 17.3.2025, quando ormai era ampiamente spirato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, decorrente nel caso di specie dal 16.1.2025, data in cui il provvedimento impugnato è stato notificato a mani del ricorrente (v. doc. 2 del fascicolo di parte).
Pag. 2 di 4 L'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. – presentata dalla procuratrice del ricorrente soltanto in data 7.4.2025, dopo la notifica del rigetto in data 22.3.2025 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per la ritenuta intempestività del ricorso – è a sua volta inammissibile per tardività, giacché non formulata al primo momento utile o, al più tardi, contestualmente al deposito del ricorso, avvenuto quando la difesa tecnica già sapeva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza professionale, di essere incorsa nella decadenza.
Si rammenta, sul punto, l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo» (cfr. Cass., sez. II, 17 febbraio 2025, n. 4034; v. anche Cass., sez. III, 11 novembre 2020, n. 25289).
2. Si precisa, peraltro, che – quand'anche ritenuta tempestiva – l'istanza di rimessione in termini sarebbe comunque manifestamente infondata.
Con la stessa la difesa adduce, a giustificazione del deposito tardivo del ricorso, la circostanza che nel decreto di rigetto emesso dalla Questura di Brescia è stato erroneamente indicato quale termine per la presentazione del ricorso quello di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
Tale indicazione errata, però, avrebbe potuto assumere un qualche rilievo “scusante”, qualora lo straniero interessato (soggetto che si presume inesperto) avesse nominato un difensore oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto, confidando nella correttezza di quanto riportato dall'amministrazione negli avvertimenti in calce al provvedimento. Ma, nel caso di specie, è pacifico che la procura alle liti è stata rilasciata da all'avv. Isabella Corsini del foro di già in data Pt_1 CP_1
14.2.2025 e, dunque, con tempestività rispetto al termine di trenta giorni, in scadenza (prorogata di diritto ai sensi dell'art. 155 c.p.c.) il 17.2.2025.
La tardività del deposito del ricorso è, dunque, ascrivibile esclusivamente all'inescusabile negligenza della procuratrice del ricorrente, che ben poteva accorgersi – alla luce della sua competenza tecnica – dell'erroneità dell'indicazione del termine di sessanta giorni contenuta nel decreto, tanto più che essa era corredata del riferimento a una disposizione – l'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 – palesemente inconferente rispetto al contenuto dell'atto (che ha deciso un'istanza di protezione speciale e non già di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno per motivi familiari) e, peraltro, a sua volta non prevedente il termine di sessanta giorni indicato dall'amministrazione (ciò che avrebbe dovuto costituire un ulteriore “campanello d'allarme” per un lettore, come si presume sia un legale, avvertito e dotato di specifiche competenze tecniche).
È destinato, dunque, a trovare applicazione nella vicenda in esame il principio di diritto costantemente affermato dalla S.C., secondo cui «la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica» (v., sul punto, Cass., sez. I, 10 febbraio 2021, n. 3340; v. anche Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, perché presentato oltre il termine di cui all'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 150/2011, senza che la parte abbia fondatamente addotto un fattore impeditivo assoluto al suo deposito tempestivo.
3. Ritiene, in ogni caso, il Collegio che le spese processuali possano essere compensate, alla luce del fatto che l'amministrazione resistente – nell'indicare un termine inesatto per proporre ricorso avverso il provvedimento impugnato – ha verosimilmente concorso all'errore colpevole della parte nell'individuazione del dies ad quem entro cui instaurare il giudizio. Tale circostanza, grave ed
Pag. 3 di 4 eccezionale, è senz'altro da valorizzare ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 050DNYI), siccome tardivo;
C.F._1 compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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