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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3011/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. SICCARDI CHIARA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2
ES AU EP che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto alle seguenti condizioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento e dichiarazione di raggiunta indipendenza e autosufficienza economiche del figlio (CF ), Persona_1 C.F._1 nato a [...] il [...] residente in [...], pronunciare sentenza con la quale, in parziale modifica della sentenza definitiva n. 946/2022 pubblicata il giorno 03 novembre 2022, dare atto degli accordi intervenuti tra le parti ex art. 473- pagina 1 di 3 bis.51 comma 4 c.p.c. in relazione alla misura dei contributi economici per il figlio e così Per_1 precisamente dispone:
1) la revoca con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso dell'obbligo del padre
di concorso al mantenimento ordinario indiretto del figlio nella Parte_1 Per_1 misura mensile aggiornata ISTAT di euro 305,73, per i motivi sopra dedotti;
2) la revoca con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso del concorso dei genitori a tutte le spese straordinarie del figlio anche con riferimento alla somma mensile forfetaria non Per_1 rivalutabile ISTAT di euro 60,00 (euro sessanta/00) per “spese di svago”;
3) la revoca con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso della assegnazione della casa coniugale sita in Savigliano via Torino n. 181, in comproprietà dei Signori e Pt_1 Pt_2 stante la raggiunta indipendenza economica del figlio per i motivi esposti nella superiore Per_1 narrativa;
4) la revoca dell'obbligo del Signor di corrispondere al figlio la somma forfetaria Pt_1 Per_1 annua non rivalutabile ISTAT di Euro 140,00 quale canone di sosta della roulotte di proprietà della
Signora ; Parte_2
5) confermata ogni altra condizione statuita nella sentenza di divorzio;
6) le spese legali sono, per espresso accordo, integralmente compensate tra i Signori e Pt_1
con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà prevista dalla Legge professionale, per Pt_2
l'assistenza e la rappresentanza giudiziale nel presente procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 14/11/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 946/2022, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 03/11/2022.
Il Presidente nominava il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, riferiva in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che il figlio Per_1
nato a [...] il [...], già maggiorenne all'epoca della pronuncia della sentenza di
[...] divorzio, è nelle more divenuto economicamente autosufficiente come da documentazione depositata in atti.
Nulla in punto spese stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 946/2022, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 03/11/2022:
DISPONE in conformità alle condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte;
FERMO il resto;
pagina 2 di 3 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3011/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. SICCARDI CHIARA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2
ES AU EP che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto alle seguenti condizioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento e dichiarazione di raggiunta indipendenza e autosufficienza economiche del figlio (CF ), Persona_1 C.F._1 nato a [...] il [...] residente in [...], pronunciare sentenza con la quale, in parziale modifica della sentenza definitiva n. 946/2022 pubblicata il giorno 03 novembre 2022, dare atto degli accordi intervenuti tra le parti ex art. 473- pagina 1 di 3 bis.51 comma 4 c.p.c. in relazione alla misura dei contributi economici per il figlio e così Per_1 precisamente dispone:
1) la revoca con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso dell'obbligo del padre
di concorso al mantenimento ordinario indiretto del figlio nella Parte_1 Per_1 misura mensile aggiornata ISTAT di euro 305,73, per i motivi sopra dedotti;
2) la revoca con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso del concorso dei genitori a tutte le spese straordinarie del figlio anche con riferimento alla somma mensile forfetaria non Per_1 rivalutabile ISTAT di euro 60,00 (euro sessanta/00) per “spese di svago”;
3) la revoca con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso della assegnazione della casa coniugale sita in Savigliano via Torino n. 181, in comproprietà dei Signori e Pt_1 Pt_2 stante la raggiunta indipendenza economica del figlio per i motivi esposti nella superiore Per_1 narrativa;
4) la revoca dell'obbligo del Signor di corrispondere al figlio la somma forfetaria Pt_1 Per_1 annua non rivalutabile ISTAT di Euro 140,00 quale canone di sosta della roulotte di proprietà della
Signora ; Parte_2
5) confermata ogni altra condizione statuita nella sentenza di divorzio;
6) le spese legali sono, per espresso accordo, integralmente compensate tra i Signori e Pt_1
con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà prevista dalla Legge professionale, per Pt_2
l'assistenza e la rappresentanza giudiziale nel presente procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 14/11/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 946/2022, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 03/11/2022.
Il Presidente nominava il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, riferiva in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che il figlio Per_1
nato a [...] il [...], già maggiorenne all'epoca della pronuncia della sentenza di
[...] divorzio, è nelle more divenuto economicamente autosufficiente come da documentazione depositata in atti.
Nulla in punto spese stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 946/2022, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 03/11/2022:
DISPONE in conformità alle condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte;
FERMO il resto;
pagina 2 di 3 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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