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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17250/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-004-000000314-0-003 IMP RINUNCIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.10.2025 e depositato in pari data è impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni indicato in oggetto, notificato il 13.8.2025 relativo al decreto di volontaria giurisdizione n. 314/2024 del 17.12.2024 emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia:
“rinuncia eredità ... ” con importo di € 208,75.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: carenza di legittimazione passiva in quanto il pagamento della predetta imposta doveva essere assolto da altro soggetto;
difetto del presupposto in quanto il tributo sarebbe già stato versato da altro contribuente obbligato, come da quietanza in atti;
illegittimità della notifica per mancata indicazione della data della notifica, del nome, della qualità del notificante e del consegnatario;
genericità dell'atto e carenza di motivazione.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli che espone di aver constatato l'adempimento dell'imposta e conclude con la richiesta di declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo adottato atto di sgravio in data 12.12.2025.
Con memoria depositata il 23.12.2025 il ricorrente si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste per il pagamento delle spese processuali con richiesta di distrazione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Sotto distinto profilo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni attoree mediante atto di sgravio adottato in data successiva alla notifica del ricorso conduce, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna della parte resistente costituita al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17250/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-004-000000314-0-003 IMP RINUNCIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.10.2025 e depositato in pari data è impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni indicato in oggetto, notificato il 13.8.2025 relativo al decreto di volontaria giurisdizione n. 314/2024 del 17.12.2024 emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia:
“rinuncia eredità ... ” con importo di € 208,75.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: carenza di legittimazione passiva in quanto il pagamento della predetta imposta doveva essere assolto da altro soggetto;
difetto del presupposto in quanto il tributo sarebbe già stato versato da altro contribuente obbligato, come da quietanza in atti;
illegittimità della notifica per mancata indicazione della data della notifica, del nome, della qualità del notificante e del consegnatario;
genericità dell'atto e carenza di motivazione.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli che espone di aver constatato l'adempimento dell'imposta e conclude con la richiesta di declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo adottato atto di sgravio in data 12.12.2025.
Con memoria depositata il 23.12.2025 il ricorrente si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste per il pagamento delle spese processuali con richiesta di distrazione al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Sotto distinto profilo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni attoree mediante atto di sgravio adottato in data successiva alla notifica del ricorso conduce, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna della parte resistente costituita al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.