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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO NI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2062 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 19/05/1980, elettivamente domiciliata in Castelbuono Parte_1 Via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv. Marandano Salvatore che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 26/08/1980, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Viale Delle Alpi n.113, presso lo studio dell'avv. Benigno Maria Lavinia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“art.1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza ovunque vorranno;
art. 2) Nulla si dispone in ordine al figlio , in quanto ormai maggiorenne ed al momento Per_1 anche economicamente indipendente. Qualora, però, quest'ultimo – seppur maggiorenne - non dovesse più essere economicamente indipendente, si pattuisce sin d'ora che il padre contribuirà al di lui mantenimento alla stessa stregua dell'altro figlio;
Per_2
3) la casa coniugale, sita in Palermo, Corso dei Mille, 348/A, rimane assegnata alla Sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarla con il figlio minore . Per_2 Il Sig. , di fatto, già dalla fine del mese di settembre 2024, si è trasferito presso Controparte_1 altra abitazione sita in Palermo, Cortile del Fervore, 5, dove tuttora vive e risulta domiciliato;
egli s'impegna a perfezionare il trasferimento della propria residenza a breve termine e, comunque, entro l'udienza di comparizione delle parti;
Art. 4) il figlio minore rimarrà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 con domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Palermo in Corso dei Mille, N. 348 - Lettera: A - Interno: 4, e con diritto-dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri. Nell'ipotesi di disaccordo tra i coniugi, al solo fine di tutelare il diritto del minore – affetto da disabilità grave - a crescere in ogni caso con entrambi i genitori, si prevede fin d'ora il diritto-dovere del padre, Sig. , di incontrare il figlio ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore Controparte_1
16:00 alle ore 20:00, ed inoltre dalle 16:00 di sabato alle 20:00 di domenica, a settimane alterne. Il minore, inoltre, vivrà con il padre per venti giorni consecutivi durante l'estate (alternativamente nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto) ed in tale periodo sarà la madre ad incontrare il figlio con le modalità anzidette già previste per il padre, ed ancora trascorrerà con il padre o il Natale (notte compresa tra il giorno 24 e il giorno 25 dicembre dell'anno in corso) o il Capodanno (notte compresa tra il giorno 31 dicembre dell'anno in corso e il giorno 1 gennaio dell'anno successivo), ad anni alterni, come pure ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per consentire al minore di trascorrere le predette festività ora con un genitore, ora con l'altro e viceversa, sempre ad anni alterni, salve determinazioni diversamente assunte di comune accordo tra le parti. Resta comunque ben inteso che, nonostante quanto sopra pattuito, i tempi ed i modi di permanenza del figlio con i genitori saranno dettati dal massimo rispetto degli impegni terapeutici, scolastici, formativi, ludici e sportivi del minore, ciò comunque in ossequio all'attuale piano genitoriale che si allega, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici e le frequentazioni quotidiane di . Persona_3
2 Art. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro e non oltre i primi Controparte_1 Parte_1 cinque giorni di ciascun mese la somma di € 250,00 euro cadauno a titolo di mantenimento per il figlio minore . La somma sopra menzionata verrà aggiornata annualmente in Persona_3 base all'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT, senza necessità alcuna di espressa richiesta.
6) Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie CP_1 per il figlio, quali ad esempio quelle ludiche, didattiche, scolastiche, universitarie e di viaggio, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N.. Si precisa che ciascuna decisione riguardo la salute del figlio, gli studi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché viaggi e soggiorni temporanei dovrà essere tra i genitori condivisa.
Art. 7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
In ordine alla condizione economica e patrimoniale i Sigg.ri e sono Controparte_1 Parte_1 attualmente disoccupati e non possiedono nulla;
essi rinunciano altresì reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento e/o alimenti.
Art. 8) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Art. 9) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dalla di sottoscrizione e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al Presidente del Tribunale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 80 - P. II- serie A - Anno 2001);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO NI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO NI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2062 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 19/05/1980, elettivamente domiciliata in Castelbuono Parte_1 Via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv. Marandano Salvatore che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 26/08/1980, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Viale Delle Alpi n.113, presso lo studio dell'avv. Benigno Maria Lavinia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“art.1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza ovunque vorranno;
art. 2) Nulla si dispone in ordine al figlio , in quanto ormai maggiorenne ed al momento Per_1 anche economicamente indipendente. Qualora, però, quest'ultimo – seppur maggiorenne - non dovesse più essere economicamente indipendente, si pattuisce sin d'ora che il padre contribuirà al di lui mantenimento alla stessa stregua dell'altro figlio;
Per_2
3) la casa coniugale, sita in Palermo, Corso dei Mille, 348/A, rimane assegnata alla Sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarla con il figlio minore . Per_2 Il Sig. , di fatto, già dalla fine del mese di settembre 2024, si è trasferito presso Controparte_1 altra abitazione sita in Palermo, Cortile del Fervore, 5, dove tuttora vive e risulta domiciliato;
egli s'impegna a perfezionare il trasferimento della propria residenza a breve termine e, comunque, entro l'udienza di comparizione delle parti;
Art. 4) il figlio minore rimarrà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 con domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Palermo in Corso dei Mille, N. 348 - Lettera: A - Interno: 4, e con diritto-dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri. Nell'ipotesi di disaccordo tra i coniugi, al solo fine di tutelare il diritto del minore – affetto da disabilità grave - a crescere in ogni caso con entrambi i genitori, si prevede fin d'ora il diritto-dovere del padre, Sig. , di incontrare il figlio ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore Controparte_1
16:00 alle ore 20:00, ed inoltre dalle 16:00 di sabato alle 20:00 di domenica, a settimane alterne. Il minore, inoltre, vivrà con il padre per venti giorni consecutivi durante l'estate (alternativamente nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto) ed in tale periodo sarà la madre ad incontrare il figlio con le modalità anzidette già previste per il padre, ed ancora trascorrerà con il padre o il Natale (notte compresa tra il giorno 24 e il giorno 25 dicembre dell'anno in corso) o il Capodanno (notte compresa tra il giorno 31 dicembre dell'anno in corso e il giorno 1 gennaio dell'anno successivo), ad anni alterni, come pure ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per consentire al minore di trascorrere le predette festività ora con un genitore, ora con l'altro e viceversa, sempre ad anni alterni, salve determinazioni diversamente assunte di comune accordo tra le parti. Resta comunque ben inteso che, nonostante quanto sopra pattuito, i tempi ed i modi di permanenza del figlio con i genitori saranno dettati dal massimo rispetto degli impegni terapeutici, scolastici, formativi, ludici e sportivi del minore, ciò comunque in ossequio all'attuale piano genitoriale che si allega, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici e le frequentazioni quotidiane di . Persona_3
2 Art. 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro e non oltre i primi Controparte_1 Parte_1 cinque giorni di ciascun mese la somma di € 250,00 euro cadauno a titolo di mantenimento per il figlio minore . La somma sopra menzionata verrà aggiornata annualmente in Persona_3 base all'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT, senza necessità alcuna di espressa richiesta.
6) Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie CP_1 per il figlio, quali ad esempio quelle ludiche, didattiche, scolastiche, universitarie e di viaggio, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N.. Si precisa che ciascuna decisione riguardo la salute del figlio, gli studi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché viaggi e soggiorni temporanei dovrà essere tra i genitori condivisa.
Art. 7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
In ordine alla condizione economica e patrimoniale i Sigg.ri e sono Controparte_1 Parte_1 attualmente disoccupati e non possiedono nulla;
essi rinunciano altresì reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento e/o alimenti.
Art. 8) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Art. 9) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dalla di sottoscrizione e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al Presidente del Tribunale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 80 - P. II- serie A - Anno 2001);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO NI
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