Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2024, n. 6724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6724 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Con avviso di accertamento n. (Omissis), notificato il 19 ottobre 2012, l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Foggia accertava nei confronti di A.A., per l'anno d'imposta 2007, con metodo sintetico D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 38, comma 5, e art. 41-bis un maggior reddito pari ad Euro 79.680,00, a fronte di un reddito dichiarato pari ad Euro 16.768,00.
L'accertamento in questione si basava sugli apporti finanziari effettuati dal contribuente in favore della società RE OR AN SR , e dall'effettuazione di un acquisto immobiliare in (Omissis) da parte del coniuge, sig.ra B.B..
Con altro avviso di accertamento n. (Omissis), notificato il 29 ottobre 2013, l'Ufficio accertava, sempre nei confronti di A.A., a fronte di una dichiarazione omessa, un reddito per l'anno 2009 pari ad Euro 470.828,00.
L'accertamento in oggetto veniva effettuato mediante l'acquisizione di informazioni bancarie, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973 cit., artt. 32 e 41.
1.1. Con separati ricorsi A.A. impugnava i suddetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Foggia la quale, riuniti i ricorsi in questione, con sentenza n. 1089/04/2014 del 7 maggio 2014 , li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento in oggetto e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
1.2. Interposto gravame dall'Ufficio, ed appello incidentale dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Puglia - sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 1575/25/2015, pronunciata il 26 maggio 2015 e depositata in segreteria il 6 luglio 2015, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale, e condannava l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
1.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso A.A..
2. Con separato ricorso per revocazione depositato in segreteria il 25 febbraio 2016 l'Agenzia delle entrate chiedeva la revoca della citata sentenza della C.T.R. della Puglia - sezione staccata di Foggia n. 1575/25/2015, pronunciata il 26 maggio 2015 e depositata in segreteria il 6 luglio 2015, per errore di fatto ex art. 395, n. 4), c.p.c. , nella parte in cui aveva ritenuto che, con riferimento alla delega di firma in capo alla Dott.ssa C.C., sottoscrittrice dell'avviso di accertamento n. (Omissis), il relativo atto di conferimento della delega contenesse "solamente il nominativo del "Direttore dell'Ufficio territoriale di Cerignola" Dott. D.D.".
2.1. La C.T.R. della Puglia - sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 2692/27/2016, pronunciata il 4 novembre 2016 e depositata in segreteria l'8 novembre 2016, rigettava il ricorso per revocazione, confermando la sentenza n. 1575/25/2015 e condannando l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite.
2.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso A.A..
3. Nella pendenza dei giudizi di cassazione il contribuente A.A. chiedeva di aderire alla definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 . Le relative istanze venivano tuttavia rigettate dall'Ufficio, con provvedimenti nn. 34315 e 34320 del 21 maggio 2020, notificati il 4 giugno 2020.
Avverso tali dinieghi A.A. ha proposto separati ricorsi D.L. n. 119 del 2018 , ex art. 6, comma 12, conv. dalla L. n. 136 del 2018 , sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
4. All'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .
Motivi della decisione
5. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi n. 3630/2016 R.G. e 11694/2017 R.G., per evidenti ragioni di connessione poichè riguardanti la medesima vicenda processuale, in quanto, anche se trattasi di provvedimenti distinti, il primo ricorso riguarda la sentenza di appello, ed il secondo la sentenza che ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza d'appello; ciò, in applicazione analogica dell' art. 335 c.p.c. , che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l'esito della revocazione può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione ( Cass., sez. U., 7 novembre 1997, n. 10933 ).
6. Passando ora ad illustrare i motivi del ricorso n. 3630/2016 R.G., con il primo motivo l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) . Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, la norma suddetta (ed in particolare il comma 7), in quanto l'accertamento si fondava sull'invio di un questionario, e non su accessi, ed ispezioni esterni.
Con il secondo motivo di ricorso l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , in quanto la C.T.R. aveva confermato l'annullamento anche dell'avviso di accertamento n. (Omissis), relativo all'anno d'imposta 2007, per assenza di valida delega di firma, nonostante che, per l'impugnazione di tale avviso, non fosse stata proposta tale censura.
Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) , per non avere considerato, la C.T.R., che lo "stralcio int. 17 ord. serv. 3/2009", esibito in giudizio, mentre a pag. 1 individuava effettivamente il Dott. D.D. quale Direttore dell'Ufficio Territoriale, a pag. 2 indicava chiaramente, come "delegato" alla firma, il "Capo Area Imprese - Capo Area P.F. Lav. Aut. e Enti non Comm. Repola Michelina", sottoscrittrice dell'atto.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nonchè D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 16 e 17 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , in quanto, ai fini della delega di firma, non era richiesta la qualifica dirigenziale del delegante, nè del delegato.
Con il quinto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38 nonchè dell' art. 2697 c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per avere, la C.T.R., ritenuto di avvalersi di documentazione prodotta esclusivamente in sede contenziosa, nonostante che il contribuente non avesse aderito all'invito a rendere dichiarazioni in contraddittorio, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973 cit., art. 32.
Con il sesto motivo di ricorso l'Ufficio censura la sentenza impugnata sempre per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per avere, la C.T.R., erroneamente escluso la natura di "incremento patrimoniale" ai conferimenti ed apporti finanziari effettuati dal contribuente in favore della società RE OR AN SR , e per non avere considerato che l'accertamento per l'anno 2007 si fondava anche sull'acquisto di una unità immobiliare da parte del coniuge del sig. A.A., sig.ra B.B..
Con il settimo motivo di ricorso, infine, l'Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell' art. 132 c.p.c. , nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 36 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per non avere, la C.T.R., motivato adeguatamente in merito alla capacità di spese del contribuente, ed alla giustificazione dei versamenti bancari effettuati.
7. Passando ora ad illustrare i motivi del ricorso n. 11694/2017 R.G., con il primo motivo l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione degli artt. 115 , 132 e 112 c.p.c. e art. 395 c.p.c. , n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 , artt. 36 e 64 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) . Deduce, in particolare, l'Ufficio che la sentenza impugnata era affetta da vizio di apparenza logico-motivazionale, in quanto caratterizzata da un contenuto argomentativo formato da affermazioni tra loro inconciliabili, in relazione ai fatti di causa pacificamente assunti in giudizio, decidendo, peraltro, la fase rescissoria della revocazione ritenendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per un vizio che non era stato oggetto di deduzione in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso l'ente impositore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. , art. 395 c.p.c. , n. 4), e D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 64 per avere, la C.T.R., motivato il rigetto della richiesta di revocazione, facendo riferimento ad un motivo di illegittimità dell'atto (il fatto che la Dott.ssa E.E. fosse stata delegata per la firma di atti di accertamento fino all'importo di Euro 150.000,00, mentre nel caso di specie l'accertamento era di importo superiore) mai dedotto nell'originario giudizio.
8. Con riferimento, invece, al ricorso proposto da A.A. avverso i dinieghi della definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 , ex art. 6 conv. dalla L. n. 136 del 2018 , con l'unico di motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018 , predetto art. 6 nonchè degli artt. 337 e 395 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per avere l'Ufficio rigettato le richieste di definizione agevolata, facendo riferimento ad un procedimento penale nei confronti di alcuni magistrati tributari al quale, tuttavia, egli era totalmente estraneo, e trattandosi di procedimenti ancora nella fase delle indagini preliminari.
9. Deve preliminarmente essere esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il ricorso proposto da A.A. avverso il diniego di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 , ex art. 6, comma 12, conv. dalla L. n. 136 del 2018 .
I dinieghi in questione sono due (nn. 34315 e 34320 prot. del 21 maggio 2020), e si riferiscono ai due avvisi di accertamento impugnati.
Ora, i dinieghi in questione sono stati motivati sulla base delle seguenti circostanze: a) la sentenza di primo grado della C.T.P. di Foggia n. 1089/04/2014 del 7 maggio 2014, depositata il 13 maggio 2014, sarebbe il frutto di falsità ideologica del Presidente nonchè relatore del collegio giudicante, Dott. Filippo Bortone, indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per il reato di cui all' art. 479 c.p. ; b) la sentenza del giudizio di revocazione n. 2692/27/2016 del 4 novembre 2016, depositata l'8 novembre 2016 , sarebbe anch'essa il frutto di falsità ideologica commessa dal Presidente e relatore del collegio giudicante, Dott. Lorenzo Nicastro, anch'egli indagato dalla Procura della Repubblica di Foggia per il reato di cui all' art. 479 c.p. ; c) il difensore del contribuente nelle fasi di merito, Dott. comm. F.F., era anch'egli indagato nel medesimo procedimento, per corruzione in atti giudiziari in concorso con un funzionario della segreteria della C.T.P. di Foggia, per pilotare le assegnazioni dei ricorsi verso giudici ritenuti "compiacenti".
Orbene, ciò posto, va rilevato che la pendenza di un procedimento penale per falsità ideologica nei confronti dei giudici che hanno emesso la sentenza impugnata non è comunque prevista come motivo ostativo alla definizione agevolata della lite;
inoltre, la possibilità che tale procedimento possa, in futuro, condurre alla revocazione delle sentenze impugnata (ex art. 395 c.p.c. , n. 6), e cioè per dolo del giudice) rappresenta una mera ipotesi, che potrà realizzarsi soltanto in caso di passaggio in giudicato di eventuali condanne penali dei giudici coinvolti nel procedimento penale, e nell'accertamento che le decisioni impugnate siano proprio "effetto del dolo del giudice".
Prima di tale eventuale revocazione, dunque, le sentenze impugnate spiegano pienamente i loro effetti, e quindi ricorrono senz'altro le condizioni perchè si possa procedere alla definizione agevolata della lite, trattandosi, per l'appunto, di "lite pendente".
Ne consegue, pertanto, che il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata deve essere accolto, ragion per cui il giudizio n. 3630/2016 R.G. (riguardante specificamente l'impugnazione degli avvisi di accertamento) deve essere dichiarato estinto.
Per quel che riguarda, invece, il giudizio n. 11694/2017 R.G., riguardante la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione della sentenza d'appello, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti non hanno più interesse ad una decisione sulla revocazione, stante l'estinzione del giudizio principale.
10. I motivi di ricorso dell'Agenzia delle entrate sono quindi da ritenere assorbiti.
11. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l'intervenuta definizione in via amministrativa.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione dei giudizi n. 3630/2016 R.G. e n. 11694/2017 R.G..
Accoglie il ricorso contro i dinieghi di definizione agevolata e dichiara l'estinzione del giudizio n. 3630/2016 R.G..
Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento al giudizio n. 11694/2017 R.G..
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.