Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IO Giuseppe Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO G Longo in Lecce, via Imbriani,24;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, al Lungomare Nazario Sauro n. 31-33, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale;
Ambito Territoriale Sociale di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di tutela cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’asserito provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie Governo dell’offerta - Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di fragilità - Assistenza sociosanitaria, prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, di diniego dell’autorizzazione all’esercizio e dell’assegnazione dei posti in accreditamento alla -OMISSIS- RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 con sede in Soleto alla Via -OMISSIS-;
nonché ove occorra,
- della Deliberazione G.R. della Puglia n. 880 del 19 giugno 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 29 giugno 2023, qualora interpretata in maniera da ritenere che non possano essere tenute in considerazione le istanze di accreditamento per posti letto esauriti.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- in data 19 marzo 2025:
- della Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 - Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023 - Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione;
- del provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie Governo dell’offerta - Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizione di fragilità - Assistenza sociosanitaria, prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, di diniego dell’assegnazione dei posti in accreditamento alla -OMISSIS-, RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 con sede in Soleto alla Via -OMISSIS- - nonché ove occorra, della Deliberazione G.R. della Puglia n. 880 del 19 giugno 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 29 giugno 2023, qualora interpretata in maniera da ritenere che non possano essere tenute in considerazione le istanze di accreditamento per posti letto esauriti nonché Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023, come anche di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e successivi a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- in data 18 aprile 2025:
- del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - Sezione strategie del governo dell’offerta - Servizio strategie e governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, con il quale è stato comunicato alla ricorrente che “l’istanza presentata è rigettata per assenza di posti disponibili in accreditamento per RSA non autosufficienti nella Provincia di Lecce”, in quanto manifestamente illegittimo e gravato da eccesso di potere sotto diversi profili;
- della DGR n. 1754/2024;
- della DGR n. 85/2025 che richiamando il R.R. n. 4 del 2019 relativo alle RSA non autosufficienti - fabbisogno residuo di posti letto in accreditamento - ha stabilito l’esaurimento dei posti letto in accreditamento per l’ASL di Lecce, nonché tutti i provvedimenti presupposti e successivi impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il Primo atto di motivi aggiunti (atti da intendersi per qui riportati e trascritti) in quanto tutti contenenti i medesimi vizi. In ordine all’ultimo atto impugnato si ritiene utile segnalare e precisare i seguenti motivi di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CA CO e uditi per le parti i difensori Avv. L.G. Longo per le parti ricorrenti, Avv. D. Limongelli, in sostituzione dell'Avv. L. Valla, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo n.r.g. n. 202500235, notificato in data 31 gennaio 2025 e depositato in data 15 febbraio 2025 dinanzi al T.A.R. per la Puglia - Bari, la Società ricorrente – titolare della RSSA “-OMISSIS-” con sede in Soleto - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie Governo dell’offerta - Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di fragilità - Assistenza sociosanitaria, prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, di diniego dell’autorizzazione all’esercizio e dell’assegnazione dei posti in accreditamento alla -OMISSIS- RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 con sede in Soleto alla Via -OMISSIS-; nonché ove occorra, della Deliberazione G.R. della Puglia n. 880 del 19 giugno 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 29 giugno 2023, qualora interpretata in maniera da ritenere che non possano essere tenute in considerazione le istanze di accreditamento per posti letto esauriti.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione art. 24 L.R. n. 9/2017; violazione art. 66 R.R. n. 4/2007; Violazione R.R. n. 4/2019; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Violazione del principio di coerenza amministrativa; Vizio istruttorio; Vizio di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per disparità di trattamento; Violazione art. 3 Costituzione.; Violazione della Legge n. 241 del 1990; Violazione D.P.C.M. LEA 2017 e 2023.
Il 21 febbraio 2025, si è costituita nel giudizio sopracitato la Regione Puglia, chiedendo il ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare, venga respinto perché inammissibile e infondato con ogni conseguenza di legge.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 19 marzo 2025 e depositato in data 21 marzo 2025, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, della Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 - Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023 - Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione; nonché del provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie Governo dell’offerta - Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizione di fragilità - Assistenza sociosanitaria, prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, di diniego dell’assegnazione dei posti in accreditamento alla -OMISSIS-, RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 con sede in Soleto alla Via -OMISSIS- - nonché ove occorra, della Deliberazione G.R. della Puglia n. 880 del 19 giugno 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 29 giugno 2023, qualora interpretata in maniera da ritenere che non possano essere tenute in considerazione le istanze di accreditamento per posti letto esauriti nonché Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023, come anche di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e successivi a quelli impugnati.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione di Legge Artt. 3 E 10 Bis Della L. N. 241/1990 - Art. 97 Cost. in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso principale - Violazione del giusto procedimento - Violazione Art. 3 Cost. - Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione - Erroneità manifesta - Sviamento - Arbitrarietà
II – Violazione Art. 24 L.R. N. 9/2017; Violazione Art. 66 R.R. N. 4/2007; Violazione R.R. N. 4/2019; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Violazione del principio di coerenza Amministrativa; Vizio istruttorio; Vizio di motivazione - Contraddittorietà e irragionevolezza manifesta dell’azione Amministrativa; Disparità di trattamento; Violazione Art. 3 Cost.; Violazione della L. 241 Del 990; Violazione D.P.C..M Lea 2017 e 2023 - Violazione L.R. n. 53/2017
III - Violazione Art. 32 Cost., Artt. 3 e 10 bis della L. N. 241/1990 e Art. 97 Cost. - Violazione L. 23.12.1978 n. 833 - Violazione art. 1 D.Lgs. n. 502 Del 30.12.1992 e successive modificazioni - Violazione comma 361 della L. 30 Dicembre 2024, n. 207 - Violazione L. 18.02. 1999 N. 30 - Violazione Art. 1 L. n. 118 Del 2022 - Violazione D.P.C.M. Lea 2017 - Violazione L.R. N. 53/2017 e R.R. N. 4/2019 - Violazione del giusto procedimento - Violazione Artt. 3 Cost. - Eccesso di Potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione - Erroneità manifesta - Sviamento - Arbitrarietà in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso principale.
IV - Violazione artt. 3, 32 e 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione - Disparità di trattamento - Erroneità manifesta - Sviamento – Arbitrarietà.
V - Violazione D.P.C.M. Lea 17.01.2017 - Violazione R.R. n. 4/2019; Violazione Decreto del 12.03.2019 (G.U. Serie Generale n. 138 del 14.06.2019) - Violazione Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 553 e 554, Legge 28 Dicembre 2015, n. 208) - Violazione Decreto 12.03.2019 (G.U. Serie Generale n. 138 del 14.06.2019) del Ministero Della Salute, di Concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze - Violazione DGR n. 1293 del 20.09.2022 - Violazione (L. 234 Del 2021 - LEPS) – Violazione D.P.C.M. del 3 Ottobre 2022 - Violazione Artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. - Violazione Decreto Legislativo del 15.03.2024 n. 29 - Violazione Decreto Legislativo n. 62 del 03.05.2024 - Eccesso di potere per illogicità manifesta; Violazione del principio di coerenza Amministrativa; Vizio istruttorio; Vizio di motivazione - Contraddittorietà e irragionevolezza manifesta dell’azione Amministrativa; Disparità di trattamento; Violazione Art. 3 Cost.; Violazione della L. 241 del 990 - Violazione L.R. n. 53/ 2017.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 aprile 2025 e depositato in data 22 aprile 2025, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - Sezione strategie del governo dell’offerta - Servizio strategie e governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, con il quale è stato comunicato alla ricorrente che “l’istanza presentata è rigettata per assenza di posti disponibili in accreditamento per RSA non autosufficienti nella Provincia di Lecce”, in quanto manifestamente illegittimo e gravato da eccesso di potere sotto diversi profili; della DGR n. 1754/2024 nonché della DGR n. 85/2025 che richiamando il R.R. n. 4 del 2019 relativo alle RSA non autosufficienti - fabbisogno residuo di posti letto in accreditamento - ha stabilito l’esaurimento dei posti letto in accreditamento per l’ASL di Lecce, nonché tutti i provvedimenti presupposti e successivi impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il Primo atto di motivi aggiunti (atti da intendersi per qui riportati e trascritti) in quanto tutti contenenti i medesimi vizi. In ordine all’ultimo atto impugnato si ritiene utile segnalare e precisare i seguenti motivi di impugnazione.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I – Violazione di Legge Artt. 3, 7 e 10 Bis della L. N. 241/1990 - Violazione art. 97 Cost - Violazione del giusto procedimento - Violazione Art. 3 Cost. - Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione - Erroneità manifesta - Sviamento – Arbitrarietà.
II - Violazione artt. 3, 32 e 97 Cost.; Violazione artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 - Violazione artt. 1, 2 e 26 L. 23.12.1978 n. 833 - Violazione art. 30 L. 730/1983 - Violazione art. 1 DPCM 08.08.1985 - Violazione artt. 3 septies comma 2 lettera a), comma 4, comma 5, 8 bis, ter e quater D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. - Violazione art. 3 comma 1 e 3 DPCM 14.02.2001; Violazione art. 4 comma 1, allegato al DCPM 14.02.2001 - Violazione DPCM 12.01.2017 - Violazione L.R. n. 53/2017 – Violazione D. Lgs. n. 229/1999 - Violazione artt. 5 e 7 L.R. n. 8/2004 - Violazione L.R. n. 9/2017 - Violazione art. 2 D. Lgs. n. 29/2024; Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione - Erroneità manifesta - Sviamento – Arbitrarietà.
III - Violazione L.R. n. 53/2017 - Violazione art. D.P.C.M. Lea 2017 - Violazione art. 2 D. Lgs. n. 29/2024 - Violazione Legge Stabilità 2016 - Violazione Legge di Bilancio 2022 - Violazione art. 54 della legge 289/2002 - Violazione D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Violazione D.Lgs. n. 229/1999 - Violazione art. 1 comma 361 della L. 30 Dicembre 2024, n. 207 - Violazione L. n. 30 del 09.02.1999 - Violazione Art. 15 e ss. L. n. 118 del 2022 - Violazione art. 9 D. Lgs n. 56/2000 - Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione - Erroneità manifesta - Sviamento – Arbitrarietà.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, pubblicata il 21 maggio 2025, il Presidente del T.A.R. per la Puglia – Bari, considerato che “i provvedimenti gravati dispiegano effetti limitati all’ambito territoriale della Sezione staccata di Lecce, in relazione all’accreditamento di posti letto di Residenza sanitaria assistenziale “-OMISSIS-” con sede nel comune salentino di Soleto” ha dichiarato la competenza della Sezione staccata di Lecce in ordine alla trattazione del ricorso e ordinato la trasmissione del medesimo e degli atti del fascicolo processuale alla predetta Sezione.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 26 maggio 2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio il ricorso inizialmente proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Bari.
Il 10 giugno 2025, la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva, chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per mancata notifica degli stessi ad almeno uno dei soggetti controinteressati e per mancata impugnazione di atto presupposto (D.G.R. n. 880/2023), concludendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, con la richiesta che il ricorso in epigrafe venga respinto perché inammissibile e infondato, con ogni conseguenza di legge.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 19 giugno 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “Considerato che, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa dalla parte ricorrente appaiono inammissibili - per genericità e per mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati (Strutture accreditate dalla Provincia di Lecce indicate nella tabella 2C allegata delibera G.R. n. 1754/2024) - e comunque si rivelano infondati, in quanto, sottolineato che l'impugnazione della delibera G.R. n. 880/2023 pare irricevibile per tardività (nel mentre non è stata affatto impugnata la determinazione regionale n. 149/2023), si ritiene che gli altri provvedimenti regionali gravati si limitano a dare corretta attuazione alla programmazione regionale vigente e ai criteri fissati nella citata deliberazione G.R. n. 880/2023 e sono immuni dai vizi di legittimità denunciati dalla Società ricorrente (inclusi quelli formali/procedimentali).“
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, ha accolto l’appello cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con la seguente motivazione: “Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello risulta assistito da non implausibili elementi di fondatezza, tali da sollecitare un rapido approfondimento, in sede di cognizione piena, in relazione al dedotto profilo della conformità o meno del provvedimento impugnato in primo grado all’effetto conformativo della precedente sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 1256/2024, anche alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di ricognizione del fabbisogno propedeutica allo scrutinio della domanda di accreditamento (sentenza n. 10289/2023); ritenuto che la misura più idonea a tutelare le contrapposte esigenze sia quella di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., e che le spese del doppio grado della fase cautelare possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie”.
Il 18 dicembre 2025, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, respinta ogni contraria istanza, di accogliere il presente ricorso, annullando gli atti impugnati, nonché “il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere i posti letto richiesti in accreditamento, si chiede che, previa dichiarazione di nullità dei provvedimenti impugnati, sia riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere dalla Regione Puglia, in persona del legale rappr. p.t., il chiesto secondo modulo di n. 20 posti letto in accreditamento, come anche è dato ricavarsi dal provvedimento dell’ASL Bari R.G. prot. n. -OMISSIS- e, comunque, che tale modulo non possa essere negato stante l’inadempimento della Regione Puglia ad individuare il fabbisogno residuo.”
Il 05 gennaio 2026, la Regione Puglia ha depositato delle memorie di replica, chiedendo il respingimento del ricorso perché inammissibile e infondato con ogni conseguenza di legge.
Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, deve essere in parte dichiarato inammissibile, per quanto attiene al ricorso introduttivo, e deve essere dichiarato inammissibile e respinto perché infondato nel merito, per quanto attiene ai motivi aggiunti interposti in corso di causa in data 19 marzo 2025 e 18 aprile 2025, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di poter soprassedere, per ragioni di economia processuale, alla disamina degli ulteriori dedotti profili in rito (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Partendo dall’esame del ricorso introduttivo, osserva questo Tribunale che lo stesso risulta inammissibile, in quanto l’impugnato atto della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, costituisce un atto, in concreto, privo di autonoma portata lesiva, con il quale l’Amministrazione regionale si è limitata a preannunciare alla -OMISSIS- che <<in applicazione dei criteri già indicati nella DGR 880 del 2023 la società in indirizzo non è destinataria di alcun posto in accreditamento per la seguente motivazione “pl esauriti a seguito dell'assegnazione alle strutture ricadenti nei primi tre distretti maggiormente carenti”>> e che, <<La Deliberazione riportante l’istruttoria delle istanze è prossima all’approvazione e reca codice cifra. SGO/DEL/2024/00120>>.
E’ solo con la DGR 11 dicembre 2024, n. 1754, impugnata con i due successivi atti di motivi aggiunti, che la sopracitata Deliberazione riportante l’istruttoria, che aveva ad oggetto ““Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023-ricognizione posti disponibili a seguito dell’assegnazione””, è stata, infine, approvata dalla Regione Puglia e ha assunto portata lesiva per l’odierna ricorrente, con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 17-2-2025, sì da costituirne parte sostanziale, insieme alle Tabelle nello stesso atto richiamate, riguardanti le istanze pervenute e le assegnazioni dei posti accreditabili alle strutture.
D’altronde, che l’impugnato atto della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024 non abbia autonoma portata lesiva trova una conferma anche nella sentenza del T.A.R. per la Puglia – Bari, n. 1256/2024 (richiamata anche dall’odierno ricorrente), che l’ha ritenuta non sufficiente a far venir meno il silenzio impugnato in quel giudizio, qualificando tale atto dell’Amministrazione regionale alla stregua di una comunicazione tardiva di un preavviso di diniego.
Ad ogni modo, seppur si volesse prescindere da tale assorbente motivo di inammissibilità, il ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibile è anche infondato nel merito per le ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, osserva questo Tribunale che, innanzitutto, è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità dell’impugnato atto della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, sollevata con il primo e unico motivo del ricorso introduttivo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - secondo cui la Regione Puglia non avrebbe provveduto alla ricognizione del fabbisogno residuo e, tanto, perché ciò sarebbe previsto dalla delibera di D.G.R. n. 880/2023, che ne farebbe obbligo al Dirigente della Sezione competente, di guisa che la Regione si è autovincolata all'adozione di tale atto – occorre osservare che, nel caso di specie, con la sopracitata delibera di D.G.R. n. 880/2023, la Regione Puglia ha dato, in concreto, corretta attuazione alla programmazione regionale vigente, approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019, determinando il fabbisogno regionale ai fini dell’accreditamento delle strutture di cui ai R.R. nn. 4 e 5 del 2019, RSA per disabili e per non autosufficienti, e ha anche approvato i criteri di assegnazione e la procedura e i termini per la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti ammessi.
Invero, come si legge nell’atto deliberativo n.880/2023 si è deliberato: “di ricognire i posti letto autorizzati e accreditati/accreditabili, già complessivamente assegnati alle varie strutture nei diversi Distretti Socio sanitari; provvedere alla ricognizione dei posti letto disponibili in accreditamento o da assegnare tenendo conto dei posti letto oggetto di rinuncia, revoca che sono stati inseriti nel residuo dei posti disponibili, unitamente ai residui posti inferiori a 10 unità non assegnati ai sensi dei commi 5 e7 dei regolamenti 4 e 5 del 2019. Inoltre si è proceduto alla ricognizione dei posti disponibili in accreditamento di cui all’art.12.1 dei regolamenti 4 e 5 del 2019”posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art.29 comma 7 della legge regionale 9/2027…”riportati nelle tabelle da 9 a 15 di cui all’allegato B “, di stabilire i criteri definitivi di assegnazione dei posti in accreditamento; predisporre i modelli di domande e i termini di presentazione delle istanze (dall’1.07.2023 al 31.08/2023”.
La mancata tempestiva impugnazione di tale atto deliberativo, presupposto alla successiva DGR 11 dicembre 2024 n. 1754, - da un lato - impedisce di contestare l’impossibilità assegnazione di nuovi posti in accreditamento , essendo gli stessi esauriti a seguito dell'assegnazione alle strutture ricadenti nei primi tre distretti maggiormente carenti per palese tardività delle censure e – dall’altro – evidenzia l’inammissibilità (per carenza di interesse) della contestazione suddetta non potendo la stessa essere sovvertita per la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto .
Né può affermarsi – come sostenuto dalla Società ricorrente – che l’Amministrazione regionale, prima di procedere con l’individuazione dei soggetti destinatari degli ulteriori posti per l’accreditamento, avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (che ha costituito, a ben vedere, anche esecuzione a quanto stabilito nel giudizio sul silenzio dalla citata sentenza del T.A.R. Bari n. 1256/2024), ai sensi di quanto stabilito con la DGR n.880 del 2023, avrebbe dovuto necessariamente adottare un altro atto di programmazione con la ricognizione del fabbisogno residuo, alla cui adozione la Regione si sarebbe autovincolata in virtù di quanto previsto dalla DGR n. 880/2023, e ciò in quanto, in senso contrario, occorre rilevare che, con la citata D.G.R. n. 880/2023, la Regione Puglia ha, invece, provveduto, non solo a determinare il fabbisogno regionale ai fini dell’accreditamento, ma ha anche, come si legge alle pagg. 40348 e 40349 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 62 del 29-6-2023 (corrispondenti alle pagg. 4 e 5 del della delibera de qua depositata in giudizio), previsto espressamente che solo in ipotesi di aggiornamento dell’elenco dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019, da assegnare ai fini dell’accreditamento successiva alla pubblicazione della D.G.R. n. 880/2023, la ricognizione sarebbe stata effettuata con provvedimento del Dirigente della Sezione competente.
Si legge, infatti, nella parte soprarichiamata della D.G.R. n. 880/2023 (pagg. 4 e 5):
“In data 18/05/2023 la Regione convocava le Associazioni di categoria rappresentative delle strutture sociosanitarie, anche al fine di stabilire i criteri per dare attuazione alle disposizioni su richiamate. Durante l’incontro si concordava di utilizzare quali criteri di assegnazione dei posti in accreditamento i seguenti: 1. strutture finanziate con fondi FESR: max 2 nuclei da 20 per le RSA; max 30 posti per CD anche over fabbisogno (come previsto per legge); 2. strutture private ai sensi del 7 bis e art. 67: max 20 pl se disponibili posti nel fabbisogno; 3. altre strutture già autorizzate o che abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio alla data di pubblicazione della DGR a seguito di rilascio di parere di compatibilità: a) max 20 p.l. per RSA e max 30 posti per CD con il seguente ordine di priorità: sarà calcolato un indice di posti presenti nel DSS parametrato alla popolazione residente; quanto più basso è questo indice (ad indicare la maggiore carenza di posti) tanto più avrà precedenza il DSS nell’assegnazione dei posti; b) in presenza di istanze di più strutture nell’ambito del DSS sarà data precedenza alla struttura soltanto autorizzata e non accreditata/accreditabile; c) in presenza di istanze di più strutture nell’ambito del DSS tutte accreditate o in corso di accreditamento i posti saranno divisi equamente.
Con il presente provvedimento si propone di dare attuazione alle predette disposizioni approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accreditamento alle Rsa - Centri diurni per soggetti non autosufficienti/ disabili nonché di approvare i criteri di assegnazione e la procedura e i termini per la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti ammessi.
Si propone altresì che l’elenco dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accreditamento, in ipotesi di aggiornamento di detto elenco successiva alla pubblicazione del presente provvedimento la ricognizione sia effettuata con provvedimento del Dirigente della Sezione competente”.
Osserva questo Tribunale, al riguardo, che dalla lettura del passaggio sopracitato, emerge in maniera inequivoca che, con la D.G.R. n. 880/2023, la Regione Puglia abbia, sia approvato le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accreditamento alle Rsa - Centri diurni per soggetti non autosufficienti/ disabili, sia stabilito i criteri di assegnazione dei posti in accreditamento, sia stabilito che - in ipotesi di aggiornamento, dunque, non in qualunque ipotesi vincolandosi incondizionatamente, ma solo, si ribadisce, in ipotesi di aggiornamento - l’elenco dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019, successiva alla pubblicazione della stessa D.G.R. n. 880/2023, la ricognizione sia effettuata con provvedimento del Dirigente della Sezione competente, sicchè emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente, riguardo ad un’asserita illegittimità del provvedimento impugnato con il presente ricorso, così come dei provvedimenti impugnati con i successivi atti di motivi aggiunti interposti in corso di causa, per difetto di motivazione ed eccesso di potere, nonché violazione dell’art. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017.
Invero – nel caso de quo – con la DGR n. 880/2023 è stata eseguita da parte della Regione Puglia l’attività di ricognizione e accertamento del fabbisogno, con la conseguenza che, proprio in virtù di tale adozione, non è stata impedita la valutazione delle istanze di accreditamento ed è stata adottata , da ultimo, la DGR n. 1754/2024 che, in attuazione dei criteri indicati nella stessa DGR n. 880/2023, ha dato priorità nell’assegnazione dei posti ai distretti DSS Nardò, Poggiardo e Martano, più carenti rispetto al Distretto di Galatina nel cui ambito è ricompreso il Comune di Soleto in cui ha opera la struttura dell’odierna ricorrente.
Né al riguardo, può parlarsi di una mancata conformazione da parte dell’Amministrazione regionale a quanto deciso dal T.A.R. per la Puglia con sentenza n. 1256/2024, sia perché, per le ragioni sopra evidenziate, con la D.G.R. n. 880/2023 la Regione Puglia ha invece provveduto a determinare il fabbisogno regionale ai fini dell’accreditamento, e non si può parlare di un autovincolo della Regione a procedere alla ricognizione di un ulteriore fabbisogno residuo, con provvedimento del Dirigente della Sezione competente, se non nelle ipotesi di aggiornamento di quello previsto dalla D.G.R. n. 880/2023, sia anche perché, infine, la sopracitata pronuncia del T.A.R. Bari, in un ricorso sul silenzio, ha precisato che la P.A. non può rimanere silente di fronte alla richiesta di accreditamento, e ciò anche se non è stato adottato l’atto del fabbisogno, nel mentre – nel caso de quo – con la DGR n. 1754/2024 l’Amministrazione regionale ha infine provveduto ad assegnare i posti, con la struttura dell’odierna ricorrente che, alla luce dell’applicazione dei criteri fissati dalla DGR n. 880/2023, non ha visto soddisfatta la sua istanza di accreditamento perché i posti letto sono esauriti a seguito dell’assegnazione alle strutture ricedenti nei primi tre distretti maggiormente carenti (ovverosia Nardò, Poggiardo, Martano).
Né, in senso contrario, può richiamarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di ricognizione del fabbisogno propedeutica allo scrutinio della domanda di accreditamento (sentenza n. 10289/2023 che fa riferimento ad una domanda di accreditamento istituzionale dichiarata dall’Amministrazione inammissibile in assenza degli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 796, lett. u) della L. 296/2006), in quanto, nel caso di specie, alla luce delle suesposte considerazioni, non si è in presenza della mancata adozione del provvedimento di ricognizione del fabbisogno, in quanto con la D.G.R. n. 880/2023 l’Amministrazione regionale ha adottato l’atto ricognitivo del fabbisogno e ha stabilito i criteri di assegnazione dei posti in accreditamento e infine, con la DGR n. 1754/2024 ha deliberato di approvare l’allegato con il documento istruttorio, avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”, insieme alle Tabelle ivi richiamate.
Per tutte queste ragioni, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Passando all’esame dei due ricorsi per motivi aggiunti interposti in corso di causa in data 19 marzo 2025 e 18 aprile 2025, del pari inammissibile e infondato nel merito si rivela il primo motivo di gravame del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale la parte ricorrente, impugnando la Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 avente ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023 - Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” e la D.G.R. n. 880/2023, oltre a riproporre le censure già sollevate con il ricorso introduttivo, in merito all’asserito difetto di motivazione degli impugnati provvedimenti (rispetto al quale si rimanda a quanto messo in evidenza nell’esame del ricorso introduttivo, anche in punto di inammissibilità del ricorso), lamenta anche la violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto, al riguardo, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, “Deve rilevarsi, all’uopo, che l’art. 10-bis citato non trova applicazione al procedimento di assegnazione dei posti di accreditamento delle strutture sanitarie, in quanto riconducibile al genus delle procedure concorsuali, caratterizzate da stringenti termini decadenziali, trattandosi dell’accesso a benefici circoscritti a una platea limitata di soggetti economici che aspirano alla distribuzione di limitate risorse pubbliche. Proprio in considerazione del contingentamento dei posti in accreditamento, la delibera di G.R. n. 880/2023, alla Sezione 2, ha previsto un ordine di priorità per l’accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione dei posti. Si tratta, dunque, di una procedura di tipo concorsuale. Tale ragione induce a ritenere non applicabile alla procedura in argomento l'art. 10-bis citato.” (T.A.R. per la Puglia, Bari, sentenza n. 581/2024).
Altresì infondata è la doglianza, sollevata con il secondo motivo di ricorso del primo atto di motivi aggiunti - con la quale la Società ricorrente lamenta, in sostanza, la contraddittorietà e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, ripercorrendo la procedura di conferma dell’autorizzazione e accreditamento dei posti di cui era titolare già prima della riforma avviata in Puglia con legge regionale 9/2017 e lamentando una palese contraddittorietà tra gli atti emessi, rispettivamente, dalla Regione Puglia e dall’Ambito Territoriale Sociale di Galatina – e ciò in quanto, la suddetta censura, oltre che inammissibile perché rivolta avvero atti emanati dalle amministrazioni sopracitate non impugnati nei termini di legge, risulta anche irrilevante, in quanto la procedura de qua, conclusa nei suoi confronti con la Determina 149 del 24.5.2023, non ha nulla a che vedere con quella oggetto della fattispecie all’esame, inerente l’assegnazione di ulteriori posti di accreditamento, con la conseguenza che deve anche essere disattesa la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente “ad ottenere dalla Regione Puglia, in persona del legale rappr. p.t., il chiesto secondo modulo di n. 20 posti letto in accreditamento, come anche è dato ricavarsi dal provvedimento dell’ASL Bari R.G. prot. n. -OMISSIS- e, comunque, che tale modulo non possa essere negato stante l’inadempimento della Regione Puglia ad individuare il fabbisogno residuo”, avanzata dalla Società ricorrente con memoria del 18 dicembre 2025.
Quanto poi alle considerazioni svolte dalla Società ricorrente, con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame del primo ricorso per motivi aggiunti, in ordine alla salute come diritto fondamentale, l’approvazione dei LEA, l’utilizzo del criterio della precedenza ai distretti più carenti, l’aggiornamento dei dati ISTAT, il PAI – Progetto assistenziale individuale, l’obbligo del pagamento della tariffa a carico dell’utenza per trattamenti estensivi e di mantenimento, la Missione 5 del PNRR, occorre osservare che le stesse si rivelano – in concreto – generiche e, comunque, prive di pregio perché astratte, attenendo all’attività generale della programmazione regionale in ambito sanitario, e, con riguardo ai criteri fissati dalla Regione Puglia negli atti di programmazione, inammissibili perché i relativi atti di programmazione non risultano essere stati impugnati nei termini di legge, sicchè tali censure vanno ugualmente e, nella totalità, disattese.
In ogni caso, secondo quieti principi giurisprudenziali la tutela del diritto alla salute, pur imposta a livello costituzionale dall’art. 32 Cost., non può essere incondizionata ma deve subire ragionevoli modulazioni in relazione alle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; tali limitazioni sono indispensabili per garantire la disponibilità delle risorse necessarie alla continuità stessa dei servizi erogati all’utenza, ferma restando, comunque, la necessità di non scalfire il “nucleo essenziale” del diritto tutelato.
Per tutte queste ragioni, dunque, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perchè infondato nel merito.
Parimenti e conseguentemente, deve essere respinto anche il secondo ricorso per motivi aggiunti proposti in corso di causa dalla Società ricorrente in data 18 aprile 2025 - con il quale la stessa ha impugnato sia la D.G.R. n. 1754/2024, già impugnata con precedente atto di motivi aggiunti, sia la D.G.R. n. 85/2025 che, richiamando il R.R. n. 4 del 2019 relativo alle RSA non autosufficienti, fabbisogno residuo di posti letto in accreditamento, ha stabilito l’esaurimento dei posti letto in accreditamento per l’ASL di Lecce, nonché tutti i provvedimenti presupposti e successivi impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il primo atto di motivi aggiunti - in quanto, tale secondo atto di motivi aggiunti, contiene le medesime censure già sollevate con il primo atto di motivi aggiunti, con la conseguenza che, lo stesso, deve essere respinto per le medesime ragioni indicate nell’esame del primo ricorso per motivi aggiunti.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso e i motivi aggiunti, proposti in corso di causa, devono essere dichiarati inammissibili e respinti nei sensi e termini suindicati.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti interposti in corso di causa, li dichiara inammissibili e li respinge nei sensi e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CO | ZI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.