TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 275
TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
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TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Atto privo di autonoma portata lesiva

    Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato ritenuto privo di autonoma portata lesiva, limitandosi a preannunciare l'esito negativo dell'istanza in applicazione dei criteri già indicati in una precedente delibera regionale. La lesività si è concretizzata solo con la successiva delibera regionale impugnata con i motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Mancata ricognizione del fabbisogno residuo

    La DGR 880/2023 ha già provveduto alla ricognizione del fabbisogno regionale e ha approvato i criteri di assegnazione e la procedura per la presentazione delle istanze. La ricognizione del fabbisogno è stata effettuata e l'assegnazione dei posti è avvenuta secondo i criteri stabiliti, dando priorità ai distretti più carenti.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La mancata impugnazione tempestiva della DGR 880/2023, atto presupposto, rende inammissibili le censure relative all'impossibilità di assegnazione di nuovi posti in accreditamento, essendo gli stessi esauriti.

  • Rigettato
    Violazione art. 10 bis L. n. 241/1990

    L'art. 10-bis della L. n. 241/1990 non trova applicazione alle procedure concorsuali, come quella di assegnazione dei posti di accreditamento, caratterizzate da termini decadenziali e contingentamento delle risorse.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa

    La censura è inammissibile perché rivolta ad atti non impugnati nei termini e irrilevante, in quanto la procedura di conferma dell'autorizzazione non attiene all'assegnazione di ulteriori posti di accreditamento oggetto del presente giudizio.

  • Rigettato
    Genericità delle censure relative alla programmazione regionale e ai criteri di assegnazione

    Le censure sono generiche, astratte e prive di pregio in quanto attengono all'attività generale di programmazione regionale e i relativi atti non sono stati impugnati nei termini. La tutela del diritto alla salute non è incondizionata e può subire modulazioni in relazione alle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e eccesso di potere

    Le censure sono le medesime sollevate con il primo ricorso per motivi aggiunti e, pertanto, vengono respinte per le stesse ragioni.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e eccesso di potere

    Le censure sono le medesime sollevate con il primo ricorso per motivi aggiunti e, pertanto, vengono respinte per le stesse ragioni.

  • Rigettato
    Inadempimento della Regione Puglia nell'individuare il fabbisogno residuo

    La richiesta è infondata in quanto la Regione ha provveduto alla ricognizione del fabbisogno e all'assegnazione dei posti secondo criteri stabiliti, che hanno portato all'esaurimento dei posti disponibili per il distretto di appartenenza della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 275
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 275
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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