TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2871/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2871/2023 promossa dal sig.:
(c.f. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1995, residente a [...], elettivamente domiciliato in Piazza
Dante 9/20A, Genova, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo Fichera (PEC:
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato Email_1
telematico posto su foglio separato inserito nella busta digitale
-ricorrente-
CONTRO
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Crotone, via Peppino Impastato, n. 89, rappresentata, assistita, difesa dagli avvocati Chiara Corti e Sonia L. Forti, entrambe del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Brescia, alla via Moretto n. 63, come da procura alle liti congiunta telematicamente alla memoria di costituzione (pec e Email_2 Email_3
e
(p. iva ), con sede in via Struppa 330R a Genova, in persona del CP P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore -convenuti-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza respinta, accertare e dichiarare che tra il Sig. , (c.f. ) e la società Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), è sorto un rapporto di lavoro anche di fatto a tempo _1 P.IVA_1
indeterminato secondo le modalità, le mansioni e gli orari di cui alla suesposta narrativa,
a far data dal 24/01/2023 ovvero dalla data meglio vista e ritenuta, con inquadramento al
1° livello di cui al CCNL ED IN, ovvero per il CCNL e per il livello meglio visto
e/o ritenuto;
Conseguentemente a quanto sopra accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o la inefficacia e/o la giuridica inesistenza e/o la illegittimità della clausola di durata e/o del termine tardivamente apposto al rapporto di lavoro del 30/01/2023 e/o alla proroga del
01/03/2023, attesa la violazione degli articoli 18 e/o 19 e/o 20 e/o 28 del D.lgs. 15 giugno
2015 n. 81, nonché degli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche oltre che per violazione dell'articolo 1344 cod.civ. nonché per l'assoluta inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria per la validità e/o legittimità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro,
e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra il Sig. (c.f. Parte_1
) e la società (c.f. ), è in essere e C.F._1 _1 P.IVA_1
intercorrente a far data dal 24/01/2023 e sino al dì della emananda sentenza e/o in subordine sino alla data del deposito del presente ricorso e/o subordine a tutt'oggi oggi, o per i periodo meglio visto e ritenuto, per mancanza di un valido atto risolutorio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società (c.f. ), in persona del legale _1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le retribuzioni tutte sino all'effettiva reintegra, pari a € 1.669,45= mensili, ovvero per la cifra meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo;
In via subordinata, per l'effetto dichiarare la conversione e/o la trasformazione del dedotto rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto, dichiarare tenuta e condannare la società (c.f. ), in persona _1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 28 del D.Lgs 81/2015 fino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €
20.033,40 e/o comunque nella misura meglio vista e risultanda in corso di causa anche a mezzo di nominanda CTU, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo.
In ogni caso, accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto, anche di fatto, di appalto tra la società committente (P. iva ) e la società CP P.IVA_2 [...]
(c.f. ), nel periodo dal 24/01/2023 al 31/03/2023, ovvero per il _1 P.IVA_1
periodo meglio visto, presso il cantiere di Genova, via Frugoni 1 e nella zona sopra il cimitero di Staglieno, accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro del Sig.
(c.f. ), dal 24/01/2023 al Parte_1 C.F._1
31/03/2023, ovvero per il periodo meglio visto, alle dipendenze della società _1
[... (c.f. ) con svolgimento dell'attività lavorativa presso i cantieri di Genova, P.IVA_1
via Frugoni 1 e nella zona sopra il cimitero di Staglieno, in cui ha operato in qualità di operaio edile con inquadramento al 1° livello di cui al CCNL ED IN, in applicazione dell 'art. 29 D.lgs. 276/2003 e/o ex art. 1655 cod. civ. e/o ex art. 1676 cod.civ., accertata e dichiarata la violazione degli artt. 2099, 2107 e 2109 cod. civ. e/o art.
36 Cost., dichiarare tenuta e condannare (c.f. ), in persona _1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, e/o (P. iva ), in persona CP P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, in solido e/o pro quota e/o alternativamente e/o come meglio visto e/o ritenuto, a corrispondere al ricorrente la somma di € 5.800,80 a titolo di differenze paga e retribuzione non percepita anche per superiore orario di lavoro,
Elemento Variabile della Retribuzione, Indennità di trasporto, indennità di mensa e/ buoni pasto, contributi servizi cassa edile, Bonus Artt. 31 e 32 D.L. 50/2022, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, accantonamenti cassa edile, competenze di fine rapporto e
TFR, e altre voci come da conteggio elaborato dal prodotto, ovvero CP_3 CP_4
la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, previa se del caso
CTU contabile occorrenda, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Vinte le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, con distrazione a favore dell'Avvocato
Massimo Fichera che si dichiara procuratore antistatario”;
: _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
Respingere tutte le domande svolte dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi gradatamente esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati.
In via subordinata
Nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree e previa corretta applicazione del CCNL ED-IN si chiede di detrarre dall'importo dell'eventuale indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore a titolo di compensazione impropria e ciò anche rispetto alle somme erogate al lavoratore in contanti, con bonifico e per indennità.
…
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 24.7.2023, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e appaltatrice
[...] _1
NT (nel seguito, per brevità, anche solo ) e la committente (nel seguito, CP per brevità, anche solo “ ”), esponendo che: _5 NT
-ha prestato attività lavorativa a favore di dal 24.1.2023 (giorno d'inizio della prestazione lavorativa, con orario 8-12, 13-17) al 31.3.2023, ininterrottamente, inizialmente senza regolarizzazione;
-infatti, da principio TR ha omesso di fargli firmare e di consegnargli copia del contratto di lavoro, come anche di sottoporlo alla visita medica preassuntiva;
-il rapporto di lavoro è stato tardivamente e fittiziamente regolarizzato tramite una
“simulata assunzione a tempo determinato” con decorrenza 30.1.2023 (v. annotazione sul
C2 storico, doc. 3 ric.) e inquadramento al 1° livello CCNL ED industria (doc. 3 ric.), applicabile al rapporto;
comunque, egli non ha mai sottoscritto il contratto di lavoro;
NT
-ha prestato costantemente la propria attività lavorativa presso i cantieri di e, precisamente, presso il cantiere di Genova, via Frugoni 1, nonché presso altro cantiere di
Genova, sito presso un “immobile ubicato nella zona sopra il cimitero di Staglieno”; il tutto per 8 ore giornaliere, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì;
NT
-nei suddetti cantieri operava “in regime di subappalto in favore della società
, impresa “incaricata dei lavori di rifacimento degli immobili”; CP
-egli mai ha usufruito di permessi e/o riposi durante il rapporto di lavoro, lavorando ininterrottamente 5 giorni a settimana;
-TR ha omesso di consegnargli i cedolini paga e di pagargli il dovuto: nulla gli è stato corrisposto a titolo di retribuzione e/o TFR, d'indennità di mensa, d'indennità di trasporto, di Bonus artt. 31 e 32 D.L. 50/2022;
-è pertanto creditore della somma complessiva di € 5.800,80, “a titolo di: differenze paga e retribuzione non percepita anche per orario di lavoro, Elemento Variabile della
Retribuzione, Indennità di trasporto, indennità di mensa / buoni pasto, Bonus Artt. 31 e 32
D.L. 50/2022, contributi servizi cassa edile, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, accantonamenti cassa edile, competenze di fine rapporto e TFR, e altre voci come da conteggio” sindacale (doc. 7 ric.);
-ha diritto di agire anche nei confronti di quale obbligata in solido “sia _5
ex art. 1655 e/o 1676 c.c. sia ex art. 29 D.lgs. 276/2003”, per ottenere la corresponsione del trattamento retributivo e contributivo maturato in dipendenza del dedotto rapporto di lavoro dal 24.1.2023 al 31.3.2023; -inoltre, il termine apposto al contratto di lavoro deve ritenersi invalido e/o inefficace e/o illegittimo, perché formalizzato “quando il rapporto era già in essere, e senza che al lavoratore sia stato fatto sottoscrivere alcunché” e perché TR “mai ha effettuato la valutazione dei rischi nei termini prescritti dall'art. 20, comma 1, lett. d), del D. Lgs.
81/2015, condizione quest'ultima in ogni caso necessaria, a pena di nullità, ai fini del ricorso alla assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato”; NT
-pertanto, il rapporto di lavoro alle dipendenze di va considerato quale ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “sin dall'inizio della prestazione lavorativa e, non essendo intervenuto alcun valido atto risolutivo,… deve senza dubbio ritenersi che tra le parti sia in corso di svolgimento un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, fin dalla data di assunzione di fatto, vale a dire dal
24.01.2023 e sino a tutt'oggi”; con conseguente diritto “… di ricevere le retribuzioni tutte sino al dì della emananda sentenza e/o, in subordine, sino alla data del deposito del presente ricorso…”, ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2018, applicabile ratione temporis.
Il ricorrente ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte. NT 1.1. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la reiezione di tutte le domande avversarie o, nel denegato caso dell'accoglimento delle stesse “e previa corretta applicazione del CCNL ED-IN”, di “detrarre dall'importo dell'eventuale indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore a titolo di compensazione impropria e ciò anche rispetto alle somme erogate al lavoratore in contanti, con bonifico e per indennità”
(sic).
Ha esposto la convenuta TR, infatti, che:
-con il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza 30.1.2023 e scadenza 28.2.2023, qualifica di operaio, mansioni di manovale edile e livello OC (doc. 2 conv.); rapporto instaurato in forza di contratto sottoscritto da controparte lo stesso 30.1.2023, quando al lavoratore è stata consegnata copia del contratto di lavoro;
-al momento dell'assunzione TR era dotata del documento di valutazione dei rischi, come prescritto dall'art. 20, comma I, lett. d) d.lgs. 81/2015 (doc. 3 conv.); -il rapporto di lavoro de quo è stato poi prorogato sino al 31.3.2023 (doc. 4 conv.), in vista della possibile stipula di un nuovo contratto di sub-appalto; opportunità tuttavia non concretizzatasi;
-la retribuzione del mese di gennaio 2023, come ben si evince dal cedolino (doc. 5 conv.), non spetta, perché il ricorrente non ha mai svolto la propria prestazione lavorativa
(egli “illustrava a parte datrice di vedersi nell'impossibilità di svolgere la prestazione per i giorni 30 e 31 gennaio a fronte di esigenze personali, motivo per cui il cedolino è a zero”);
-quanto a febbraio 2023, la somma di euro 1.259,00 “è stata consegnata direttamente al lavoratore per mano del geometra che seguiva i cantieri presso i quali svolgeva CP_6 attività il ricorrente”; “un ulteriore acconto della retribuzione del mese di febbraio 2023 – pari ad € 100,00 - veniva invece direttamente accreditato all'iban del sig. Pt_1
(doc. 6 conv.); l'indennità di mensa del mese di febbraio “veniva erogata in data 9 marzo
2023 ai lavoratori, mediante un unico bonifico pari ad € 600,00, all'iban del sig.
(doc. 7 conv.), “il quale avrebbe, poi, dovuto provvedere alla consegna di Pt_1 circa € 150,00 ad ognuno dei tre lavoratori. Tuttavia, il sig. non provvedeva alla Pt_1
consegna della suddetta somma ai propri colleghi. Inutile dire che ciò rappresenta un vero e proprio indebito nei confronti di di cui nel denegato e non creduto caso di _1 accoglimento parziale della pretesa retributiva si chiede compensazione impropria”; dunque, dal cedolino di febbraio 2023 (doc. 8 conv.) “si può apprendere, anche mediante un breve calcolo, che tutto quanto dovuto è stato pagato”; è stata anche riconosciuta l'indennità territoriale, pari ad euro 1,15;
-nel mese di marzo 2023, non essendosi concretizzata l'opportunità di un nuovo cantiere, al ricorrente non è stata richiesta ulteriore attività lavorativa;
“… il contratto di lavoro in ambito edilizio prevede la retribuzione sulla base dei giorni lavorati e non sul consuntivo, motivo per cui nulla è… dovuto per il mese di marzo”;
-peraltro, come si evince dal certificato UniLav (doc. 4 conv.) ed anche dal doc. 11 di controparte (elenco codici ANPAL), il CCNL applicato al rapporto “… riconducibile al cod. n. 1200, altro non è che il CCNL ED IN” (doc. 9 conv.) e “non CP_7
IN, come invece sostenuto ed utilizzato per i conteggi delle retribuzioni
[...] vantate da parte ricorrente”; onde si contesta l'esistenza di differenze retributive di sorta (il minimo contrattuale pari ad euro 5,48000 orari, di cui al cedolino, è corretto e, moltiplicato per il divisore 173,00, anch'esso presente nel cedolino, determina un valore pari a 948, conforme a quello previsto dalle tabelle retributive di in vigore dal 1° NTroparte_8
marzo 2022, pari ad euro 947,36);
-la proroga del contratto a termine è prevista dall'art. 21 d.lgs. 81/2015, con il consenso del lavoratore, purché la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, fino a un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi;
è libera nei primi dodici mesi di durata del contratto;
pertanto, anche i requisiti richiesti per la proroga siano stati rispettati
(risulta dal certificato Unilav, sub doc. 4 conv., che la stessa è stata correttamente protocollata a seguito della manifestazione del consenso da parte del lavoratore).
1.2. Parte convenuta non si è costituita in giudizio e, nell'udienza del NTroparte_2
30.10.2023, parte ricorrente ha dichiarato, per il tramite del difensore, di rinunciare a tutte le domande proposte nei confronti di essa, “avendo concluso un accordo conciliativo in sede sindacale con detta convenuta”.
1.3. Quindi, nell'udienza del 27.2.2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda fondata sull'insussistenza del DVR e, quanto al CCNL applicabile al rapporto, di aderire alla prospettazione di controparte.
Nella medesima udienza, i difensori di parte convenuta hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo. Essi, tuttavia, non sono stati sostituiti.
All'udienza del 3.10.2024, decaduta la convenuta TR dalla prova orale, sono stati escussi, con l'assistenza dell'interprete, due testimoni di parte ricorrente (sig.ri
AD e EL UE).
All'udienza del 14.11.2024, sempre con l'assistenza dell'interprete, è stato escusso l'ulteriore teste sig. . Tes_1
All'udienza del 16.1.2025, il Tribunale ha invitato parte ricorrente ad effettuare un conteggio alternativo, applicando il CCNL ED industria indicato da controparte e tenendo conto dei seguenti parametri: orario a tempo pieno;
decorrenza del rapporto di lavoro dal 30.1.2023, ovvero dal 24.1.2023; ferie e permessi non fruiti;
percepiti € 250 netti. All'udienza del 15.4.2025, il Tribunale ha invitato parte attrice a “rivedere il conteggio alternativo [- frattanto depositato -] con decorrenza dell'attività lavorativa dal 30.1.23, con particolare riguardo alla retribuzione del mese di gennaio e al calcolo del TFR”.
Parte ricorrente ha depositato, quindi, il nuovo conteggio.
Infine, nell'odierna udienza, la causa è stata discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha quindi insistito come in atti.
2. Innanzitutto, la rinuncia del ricorrente alle domande proposte nei confronti di ne comporta la reiezione. Nulla sulle spese, non essendosi detta convenuta _5
difesa in giudizio.
3. Il ricorso, per quanto concerne le domande del ricorrente nei confronti di TR, è fondato e deve essere accolto, nei termini e per le ragioni di cui infra.
4. Quanto alla (in)validità della clausola del termine, parte ricorrente ha rinunciato a far valere il vizio connesso alla dedotta carenza del DVR (in effetti offerto in comunicazione da controparte), onde la richiesta di “conversione” del rapporto di lavoro in ordinario rapporto a tempo indeterminato rimane fondata sulla mancata stipula del contratto in forma scritta, nel momento dell'inizio dell'attività lavorativa.
Parte convenuta ha prodotto copia del contratto a termine, che risulta peraltro privo di data e non reca indicazione della consegna al lavoratore di copia dello stesso (doc. 2 conv.).
Soprattutto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio (quanto meno) il 24 gennaio 2023, allorché il contratto di lavoro (secondo la stessa convenuta, sottoscritto il 30.1.2023) e, con esso, la clausola del termine, non erano stati ancora sottoscritti.
In particolare, il teste AD ha dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare per TR nel gennaio 2023 (ciò che comunque contrasta con le deduzioni della convenuta, secondo cui il lavoratore avrebbe iniziato la propria attività lavorativa solo nel febbraio 2023); il teste EL UE (che ha mostrato il proprio contratto di assunzione
NT alle dipendenze di , quindi acquisito agli atti) ha riferito di avere iniziato la propria attività lavorativa (in nero) l'1.2.2023 e che a quella data il ricorrente lavorava già da un po' presso la convenuta, tant'è vero che lo ha “portato a lavorare” nella ditta;
il teste
, seppure con qualche incertezza in relazione all'anno (indicato nel 2022, Tes_1
ovvero nel 2023), che tuttavia non è in discussione, ha dichiarato di aver lavorato assieme
NT al ricorrente, presso un cantiere di , a decorrere dal 15 gennaio 2023.
5. Ai sensi della disciplina in materia di lavoro a termine, di cui all'art. 19 d.lgs. n.
81/2015, co. 4, “l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto…”. Onde la forma scritta, per quanto attiene alla clausola del termine, è richiesta ad substantiam, pena la nullità della clausola stessa.
Nella specie - come detto - al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, non era stata (ancora) convenuta per iscritto alcuna clausola del termine.
La conseguente nullità della clausola, per carenza della forma scritta, non travolge l'intero contratto di lavoro subordinato, ma ne determina la “trasformazione” in rapporto a tempo indeterminato.
Né peraltro parte convenuta ha dimostrato la stipula per iscritto della proroga del contratto a termine (cfr. ancora art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Conformemente alla domanda del ricorrente ed inoltre ai dati ricavabili dal C2 storico (doc. 3 ric.) e dalle buste paga prodotte da controparte (docc. 5 e 8 conv.), detto rapporto a tempo indeterminato è da riferirsi alle mansioni di “operaio”, con inquadramento nel livello 1° del CCNL ED IN (doc. 9 conv.).
Ne consegue l'obbligo datoriale di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente, non emergendo valide cause di risoluzione del rapporto.
6. Ai sensi dell'art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, recentemente novellato, “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.
604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore ricorrente ha diritto, oltre che alla “trasformazione” del rapporto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, a ristoro onnicomprensivo del pregiudizio subito, per il periodo compreso tra la scadenza del termine (31.3.2023) e l'odierna pronuncia giudiziale (art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015).
Come ritenuto (dalla Corte Costituzionale e) dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, già in relazione all'analoga previsione di cui alla l. n. 183/2010 (art. 32), <in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010… configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti
e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità
"forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)” (Cass.
n. 3056/2012).
Non vi sono, nella specie, né deduzioni né prove relative ad un eventuale danno, patito dal ricorrente, “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente conseguente alla nullità del termine contrattuale.
6.1. L'indennità spettante al ricorrente deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 8 l. n.
604/1966, richiamato dall'art. 28 cit., in base ai parametri del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti. Fermo restando che, ove possibile, il risarcimento in questione deve ristorare l'intero pregiudizio sofferto dal lavoratore a causa dell'illegittima interruzione del rapporto contrattuale.
Nella specie, dalla scadenza del termine, nullo, sono trascorsi ad oggi più di 2 anni. Dunque, tenuto conto della modesta durata del rapporto di lavoro, del numero di dipendenti di TR (18) quale emergente dalla visura camerale prodotta da parte convenuta
(doc. 1 conv.) e del tempo trascorso dalla scadenza del termine, l'indennità de qua può essere determinata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
retribuzione da ritenersi pari - come dedotto dal difensore di parte ricorrente nell'odierna udienza - ad euro 2.424,40 lordi (in base al più recente conteggio di parte ricorrente, dep. 14.5.2025, che così quantifica, correttamente, la retribuzione del mese di marzo 2023 – v. anche infra). Per l'importo complessivo di euro
24.244,00 lordi (non si tratta di somma ultra petita, perché prevale il riferimento, di cui al ricorso, al numero di mensilità e comunque è calcolata al lordo e non al netto).
7. Quanto alle differenze retributive.
Come anticipato, il rapporto di lavoro è stato convenuto con orario full time ed è disciplinato - come riconosciuto da parte ricorrente a fronte delle difese della convenuta - dal CCNL ED IN (di cui al doc. 9 conv.).
In base alla prova orale, il ricorrente ha sempre lavorato con orario a tempo pieno e non ha mai fruito né di ferie né di permessi, fino alla (formale) scadenza del termine, quando ha cessato ogni collaborazione con TR a causa del mancato pagamento delle retribuzioni.
Il ricorrente ha percepito, in corso di rapporto, le somme di euro 100,00 mediante bonifico di pari importo e di euro 150,00, avendo diviso con i colleghi – come da indicazioni datoriali - l'importo di euro 600,00 bonificatogli da TR a titolo d'indennità di mensa (v. dich. teste EL UE). NT
Incombeva a l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali ulteriori fatti estintivi o modificativi dei diritti vantati dal lavoratore e, così, di ulteriori pagamenti. Essa non vi ha adempiuto, onde il percepito deve ritenersi dimostrato nei soli importi di cui sopra.
La conversione del rapporto a tempo indeterminato, tuttora in essere, esclude il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, nonché del TFR. I conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente (da integrarsi con i precedenti per la mensilità di gennaio 2023), dietro richiesta giudiziale, sono stati correttamente predisposti, sulla base del CCNL pacificamente disciplinante il rapporto e delle risultanze probatorie sopra indicate.
Possono essere utilizzati, quindi, ai fini della decisione della vertenza.
Pertanto, i crediti dal lavoratore, riferiti ai compensi spettanti e non corrisposti per il periodo di lavoro dal 24.1.2023 al 31.3.2023, ammontano (detratto il percepito) a complessivi euro (788,50 per gennaio come da ricostruzione della busta paga con decorrenza 24.1.2023 + euro 2.108,19 per febbraio come da ricostruzione della busta paga
+ euro 2.424,40 per marzo come da ricostruzione della busta paga – euro 250 percepiti =)
5.071,09 lordi (tra l'altro, l'importo conteggiato per febbraio è inferiore a quello recato dalla busta paga prodotta da parte conv. sub doc. 8).
8. Sui crediti del ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
9. Le spese di lite, tra il ricorrente e TR, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
Sempre in base alla soccombenza, le spese d'interpretazione debbono essere NT definitivamente poste a carico della convenuta .
Come anticipato, nulla sulle spese, tra il ricorrente ed . _5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato concluso tra il ricorrente e la convenuta e che tra le parti intercorre, dunque, dal NTroparte_1
24.1.2023, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, mansioni di “operaio”, inquadramento nel livello 1° del CCNL ED IN disciplinante il rapporto;
-conseguentemente, ordina a in persona del legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore, di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente;
-dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale NTroparte_1 rappresentate pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, dunque ammontante ad euro 24.244,00 lordi;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
-dichiara altresì tenuta e pertanto condanna in persona del legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive riferite al periodo 24.1.2023 – 31.3.2023, la somma complessiva di euro 5.071,09; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, le domande proposte dal ricorrente nei confronti di
[...]
_1
-respinge le domande proposte dal ricorrente nei confronti di NTroparte_2
-condanna altresì la convenuta a rifondere al ricorrente le spese NTroparte_1
di lite, che liquida in complessivi euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Massimo FICHERA;
-pone le spese dell'interprete definitivamente a carico di NTroparte_1
-nulla sulle spese, tra il ricorrente ed NTroparte_2
Genova, il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2871/2023 promossa dal sig.:
(c.f. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1995, residente a [...], elettivamente domiciliato in Piazza
Dante 9/20A, Genova, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo Fichera (PEC:
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato Email_1
telematico posto su foglio separato inserito nella busta digitale
-ricorrente-
CONTRO
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Crotone, via Peppino Impastato, n. 89, rappresentata, assistita, difesa dagli avvocati Chiara Corti e Sonia L. Forti, entrambe del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Brescia, alla via Moretto n. 63, come da procura alle liti congiunta telematicamente alla memoria di costituzione (pec e Email_2 Email_3
e
(p. iva ), con sede in via Struppa 330R a Genova, in persona del CP P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore -convenuti-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza respinta, accertare e dichiarare che tra il Sig. , (c.f. ) e la società Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), è sorto un rapporto di lavoro anche di fatto a tempo _1 P.IVA_1
indeterminato secondo le modalità, le mansioni e gli orari di cui alla suesposta narrativa,
a far data dal 24/01/2023 ovvero dalla data meglio vista e ritenuta, con inquadramento al
1° livello di cui al CCNL ED IN, ovvero per il CCNL e per il livello meglio visto
e/o ritenuto;
Conseguentemente a quanto sopra accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o la inefficacia e/o la giuridica inesistenza e/o la illegittimità della clausola di durata e/o del termine tardivamente apposto al rapporto di lavoro del 30/01/2023 e/o alla proroga del
01/03/2023, attesa la violazione degli articoli 18 e/o 19 e/o 20 e/o 28 del D.lgs. 15 giugno
2015 n. 81, nonché degli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche oltre che per violazione dell'articolo 1344 cod.civ. nonché per l'assoluta inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria per la validità e/o legittimità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro,
e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra il Sig. (c.f. Parte_1
) e la società (c.f. ), è in essere e C.F._1 _1 P.IVA_1
intercorrente a far data dal 24/01/2023 e sino al dì della emananda sentenza e/o in subordine sino alla data del deposito del presente ricorso e/o subordine a tutt'oggi oggi, o per i periodo meglio visto e ritenuto, per mancanza di un valido atto risolutorio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società (c.f. ), in persona del legale _1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le retribuzioni tutte sino all'effettiva reintegra, pari a € 1.669,45= mensili, ovvero per la cifra meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo;
In via subordinata, per l'effetto dichiarare la conversione e/o la trasformazione del dedotto rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto, dichiarare tenuta e condannare la società (c.f. ), in persona _1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 28 del D.Lgs 81/2015 fino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €
20.033,40 e/o comunque nella misura meglio vista e risultanda in corso di causa anche a mezzo di nominanda CTU, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo.
In ogni caso, accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto, anche di fatto, di appalto tra la società committente (P. iva ) e la società CP P.IVA_2 [...]
(c.f. ), nel periodo dal 24/01/2023 al 31/03/2023, ovvero per il _1 P.IVA_1
periodo meglio visto, presso il cantiere di Genova, via Frugoni 1 e nella zona sopra il cimitero di Staglieno, accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro del Sig.
(c.f. ), dal 24/01/2023 al Parte_1 C.F._1
31/03/2023, ovvero per il periodo meglio visto, alle dipendenze della società _1
[... (c.f. ) con svolgimento dell'attività lavorativa presso i cantieri di Genova, P.IVA_1
via Frugoni 1 e nella zona sopra il cimitero di Staglieno, in cui ha operato in qualità di operaio edile con inquadramento al 1° livello di cui al CCNL ED IN, in applicazione dell 'art. 29 D.lgs. 276/2003 e/o ex art. 1655 cod. civ. e/o ex art. 1676 cod.civ., accertata e dichiarata la violazione degli artt. 2099, 2107 e 2109 cod. civ. e/o art.
36 Cost., dichiarare tenuta e condannare (c.f. ), in persona _1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, e/o (P. iva ), in persona CP P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, in solido e/o pro quota e/o alternativamente e/o come meglio visto e/o ritenuto, a corrispondere al ricorrente la somma di € 5.800,80 a titolo di differenze paga e retribuzione non percepita anche per superiore orario di lavoro,
Elemento Variabile della Retribuzione, Indennità di trasporto, indennità di mensa e/ buoni pasto, contributi servizi cassa edile, Bonus Artt. 31 e 32 D.L. 50/2022, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, accantonamenti cassa edile, competenze di fine rapporto e
TFR, e altre voci come da conteggio elaborato dal prodotto, ovvero CP_3 CP_4
la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, previa se del caso
CTU contabile occorrenda, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Vinte le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, con distrazione a favore dell'Avvocato
Massimo Fichera che si dichiara procuratore antistatario”;
: _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
Respingere tutte le domande svolte dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi gradatamente esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati.
In via subordinata
Nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree e previa corretta applicazione del CCNL ED-IN si chiede di detrarre dall'importo dell'eventuale indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore a titolo di compensazione impropria e ciò anche rispetto alle somme erogate al lavoratore in contanti, con bonifico e per indennità.
…
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 24.7.2023, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e appaltatrice
[...] _1
NT (nel seguito, per brevità, anche solo ) e la committente (nel seguito, CP per brevità, anche solo “ ”), esponendo che: _5 NT
-ha prestato attività lavorativa a favore di dal 24.1.2023 (giorno d'inizio della prestazione lavorativa, con orario 8-12, 13-17) al 31.3.2023, ininterrottamente, inizialmente senza regolarizzazione;
-infatti, da principio TR ha omesso di fargli firmare e di consegnargli copia del contratto di lavoro, come anche di sottoporlo alla visita medica preassuntiva;
-il rapporto di lavoro è stato tardivamente e fittiziamente regolarizzato tramite una
“simulata assunzione a tempo determinato” con decorrenza 30.1.2023 (v. annotazione sul
C2 storico, doc. 3 ric.) e inquadramento al 1° livello CCNL ED industria (doc. 3 ric.), applicabile al rapporto;
comunque, egli non ha mai sottoscritto il contratto di lavoro;
NT
-ha prestato costantemente la propria attività lavorativa presso i cantieri di e, precisamente, presso il cantiere di Genova, via Frugoni 1, nonché presso altro cantiere di
Genova, sito presso un “immobile ubicato nella zona sopra il cimitero di Staglieno”; il tutto per 8 ore giornaliere, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì;
NT
-nei suddetti cantieri operava “in regime di subappalto in favore della società
, impresa “incaricata dei lavori di rifacimento degli immobili”; CP
-egli mai ha usufruito di permessi e/o riposi durante il rapporto di lavoro, lavorando ininterrottamente 5 giorni a settimana;
-TR ha omesso di consegnargli i cedolini paga e di pagargli il dovuto: nulla gli è stato corrisposto a titolo di retribuzione e/o TFR, d'indennità di mensa, d'indennità di trasporto, di Bonus artt. 31 e 32 D.L. 50/2022;
-è pertanto creditore della somma complessiva di € 5.800,80, “a titolo di: differenze paga e retribuzione non percepita anche per orario di lavoro, Elemento Variabile della
Retribuzione, Indennità di trasporto, indennità di mensa / buoni pasto, Bonus Artt. 31 e 32
D.L. 50/2022, contributi servizi cassa edile, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, accantonamenti cassa edile, competenze di fine rapporto e TFR, e altre voci come da conteggio” sindacale (doc. 7 ric.);
-ha diritto di agire anche nei confronti di quale obbligata in solido “sia _5
ex art. 1655 e/o 1676 c.c. sia ex art. 29 D.lgs. 276/2003”, per ottenere la corresponsione del trattamento retributivo e contributivo maturato in dipendenza del dedotto rapporto di lavoro dal 24.1.2023 al 31.3.2023; -inoltre, il termine apposto al contratto di lavoro deve ritenersi invalido e/o inefficace e/o illegittimo, perché formalizzato “quando il rapporto era già in essere, e senza che al lavoratore sia stato fatto sottoscrivere alcunché” e perché TR “mai ha effettuato la valutazione dei rischi nei termini prescritti dall'art. 20, comma 1, lett. d), del D. Lgs.
81/2015, condizione quest'ultima in ogni caso necessaria, a pena di nullità, ai fini del ricorso alla assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato”; NT
-pertanto, il rapporto di lavoro alle dipendenze di va considerato quale ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “sin dall'inizio della prestazione lavorativa e, non essendo intervenuto alcun valido atto risolutivo,… deve senza dubbio ritenersi che tra le parti sia in corso di svolgimento un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, fin dalla data di assunzione di fatto, vale a dire dal
24.01.2023 e sino a tutt'oggi”; con conseguente diritto “… di ricevere le retribuzioni tutte sino al dì della emananda sentenza e/o, in subordine, sino alla data del deposito del presente ricorso…”, ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2018, applicabile ratione temporis.
Il ricorrente ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte. NT 1.1. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la reiezione di tutte le domande avversarie o, nel denegato caso dell'accoglimento delle stesse “e previa corretta applicazione del CCNL ED-IN”, di “detrarre dall'importo dell'eventuale indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore a titolo di compensazione impropria e ciò anche rispetto alle somme erogate al lavoratore in contanti, con bonifico e per indennità”
(sic).
Ha esposto la convenuta TR, infatti, che:
-con il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza 30.1.2023 e scadenza 28.2.2023, qualifica di operaio, mansioni di manovale edile e livello OC (doc. 2 conv.); rapporto instaurato in forza di contratto sottoscritto da controparte lo stesso 30.1.2023, quando al lavoratore è stata consegnata copia del contratto di lavoro;
-al momento dell'assunzione TR era dotata del documento di valutazione dei rischi, come prescritto dall'art. 20, comma I, lett. d) d.lgs. 81/2015 (doc. 3 conv.); -il rapporto di lavoro de quo è stato poi prorogato sino al 31.3.2023 (doc. 4 conv.), in vista della possibile stipula di un nuovo contratto di sub-appalto; opportunità tuttavia non concretizzatasi;
-la retribuzione del mese di gennaio 2023, come ben si evince dal cedolino (doc. 5 conv.), non spetta, perché il ricorrente non ha mai svolto la propria prestazione lavorativa
(egli “illustrava a parte datrice di vedersi nell'impossibilità di svolgere la prestazione per i giorni 30 e 31 gennaio a fronte di esigenze personali, motivo per cui il cedolino è a zero”);
-quanto a febbraio 2023, la somma di euro 1.259,00 “è stata consegnata direttamente al lavoratore per mano del geometra che seguiva i cantieri presso i quali svolgeva CP_6 attività il ricorrente”; “un ulteriore acconto della retribuzione del mese di febbraio 2023 – pari ad € 100,00 - veniva invece direttamente accreditato all'iban del sig. Pt_1
(doc. 6 conv.); l'indennità di mensa del mese di febbraio “veniva erogata in data 9 marzo
2023 ai lavoratori, mediante un unico bonifico pari ad € 600,00, all'iban del sig.
(doc. 7 conv.), “il quale avrebbe, poi, dovuto provvedere alla consegna di Pt_1 circa € 150,00 ad ognuno dei tre lavoratori. Tuttavia, il sig. non provvedeva alla Pt_1
consegna della suddetta somma ai propri colleghi. Inutile dire che ciò rappresenta un vero e proprio indebito nei confronti di di cui nel denegato e non creduto caso di _1 accoglimento parziale della pretesa retributiva si chiede compensazione impropria”; dunque, dal cedolino di febbraio 2023 (doc. 8 conv.) “si può apprendere, anche mediante un breve calcolo, che tutto quanto dovuto è stato pagato”; è stata anche riconosciuta l'indennità territoriale, pari ad euro 1,15;
-nel mese di marzo 2023, non essendosi concretizzata l'opportunità di un nuovo cantiere, al ricorrente non è stata richiesta ulteriore attività lavorativa;
“… il contratto di lavoro in ambito edilizio prevede la retribuzione sulla base dei giorni lavorati e non sul consuntivo, motivo per cui nulla è… dovuto per il mese di marzo”;
-peraltro, come si evince dal certificato UniLav (doc. 4 conv.) ed anche dal doc. 11 di controparte (elenco codici ANPAL), il CCNL applicato al rapporto “… riconducibile al cod. n. 1200, altro non è che il CCNL ED IN” (doc. 9 conv.) e “non CP_7
IN, come invece sostenuto ed utilizzato per i conteggi delle retribuzioni
[...] vantate da parte ricorrente”; onde si contesta l'esistenza di differenze retributive di sorta (il minimo contrattuale pari ad euro 5,48000 orari, di cui al cedolino, è corretto e, moltiplicato per il divisore 173,00, anch'esso presente nel cedolino, determina un valore pari a 948, conforme a quello previsto dalle tabelle retributive di in vigore dal 1° NTroparte_8
marzo 2022, pari ad euro 947,36);
-la proroga del contratto a termine è prevista dall'art. 21 d.lgs. 81/2015, con il consenso del lavoratore, purché la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, fino a un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi;
è libera nei primi dodici mesi di durata del contratto;
pertanto, anche i requisiti richiesti per la proroga siano stati rispettati
(risulta dal certificato Unilav, sub doc. 4 conv., che la stessa è stata correttamente protocollata a seguito della manifestazione del consenso da parte del lavoratore).
1.2. Parte convenuta non si è costituita in giudizio e, nell'udienza del NTroparte_2
30.10.2023, parte ricorrente ha dichiarato, per il tramite del difensore, di rinunciare a tutte le domande proposte nei confronti di essa, “avendo concluso un accordo conciliativo in sede sindacale con detta convenuta”.
1.3. Quindi, nell'udienza del 27.2.2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda fondata sull'insussistenza del DVR e, quanto al CCNL applicabile al rapporto, di aderire alla prospettazione di controparte.
Nella medesima udienza, i difensori di parte convenuta hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo. Essi, tuttavia, non sono stati sostituiti.
All'udienza del 3.10.2024, decaduta la convenuta TR dalla prova orale, sono stati escussi, con l'assistenza dell'interprete, due testimoni di parte ricorrente (sig.ri
AD e EL UE).
All'udienza del 14.11.2024, sempre con l'assistenza dell'interprete, è stato escusso l'ulteriore teste sig. . Tes_1
All'udienza del 16.1.2025, il Tribunale ha invitato parte ricorrente ad effettuare un conteggio alternativo, applicando il CCNL ED industria indicato da controparte e tenendo conto dei seguenti parametri: orario a tempo pieno;
decorrenza del rapporto di lavoro dal 30.1.2023, ovvero dal 24.1.2023; ferie e permessi non fruiti;
percepiti € 250 netti. All'udienza del 15.4.2025, il Tribunale ha invitato parte attrice a “rivedere il conteggio alternativo [- frattanto depositato -] con decorrenza dell'attività lavorativa dal 30.1.23, con particolare riguardo alla retribuzione del mese di gennaio e al calcolo del TFR”.
Parte ricorrente ha depositato, quindi, il nuovo conteggio.
Infine, nell'odierna udienza, la causa è stata discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha quindi insistito come in atti.
2. Innanzitutto, la rinuncia del ricorrente alle domande proposte nei confronti di ne comporta la reiezione. Nulla sulle spese, non essendosi detta convenuta _5
difesa in giudizio.
3. Il ricorso, per quanto concerne le domande del ricorrente nei confronti di TR, è fondato e deve essere accolto, nei termini e per le ragioni di cui infra.
4. Quanto alla (in)validità della clausola del termine, parte ricorrente ha rinunciato a far valere il vizio connesso alla dedotta carenza del DVR (in effetti offerto in comunicazione da controparte), onde la richiesta di “conversione” del rapporto di lavoro in ordinario rapporto a tempo indeterminato rimane fondata sulla mancata stipula del contratto in forma scritta, nel momento dell'inizio dell'attività lavorativa.
Parte convenuta ha prodotto copia del contratto a termine, che risulta peraltro privo di data e non reca indicazione della consegna al lavoratore di copia dello stesso (doc. 2 conv.).
Soprattutto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio (quanto meno) il 24 gennaio 2023, allorché il contratto di lavoro (secondo la stessa convenuta, sottoscritto il 30.1.2023) e, con esso, la clausola del termine, non erano stati ancora sottoscritti.
In particolare, il teste AD ha dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare per TR nel gennaio 2023 (ciò che comunque contrasta con le deduzioni della convenuta, secondo cui il lavoratore avrebbe iniziato la propria attività lavorativa solo nel febbraio 2023); il teste EL UE (che ha mostrato il proprio contratto di assunzione
NT alle dipendenze di , quindi acquisito agli atti) ha riferito di avere iniziato la propria attività lavorativa (in nero) l'1.2.2023 e che a quella data il ricorrente lavorava già da un po' presso la convenuta, tant'è vero che lo ha “portato a lavorare” nella ditta;
il teste
, seppure con qualche incertezza in relazione all'anno (indicato nel 2022, Tes_1
ovvero nel 2023), che tuttavia non è in discussione, ha dichiarato di aver lavorato assieme
NT al ricorrente, presso un cantiere di , a decorrere dal 15 gennaio 2023.
5. Ai sensi della disciplina in materia di lavoro a termine, di cui all'art. 19 d.lgs. n.
81/2015, co. 4, “l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto…”. Onde la forma scritta, per quanto attiene alla clausola del termine, è richiesta ad substantiam, pena la nullità della clausola stessa.
Nella specie - come detto - al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, non era stata (ancora) convenuta per iscritto alcuna clausola del termine.
La conseguente nullità della clausola, per carenza della forma scritta, non travolge l'intero contratto di lavoro subordinato, ma ne determina la “trasformazione” in rapporto a tempo indeterminato.
Né peraltro parte convenuta ha dimostrato la stipula per iscritto della proroga del contratto a termine (cfr. ancora art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Conformemente alla domanda del ricorrente ed inoltre ai dati ricavabili dal C2 storico (doc. 3 ric.) e dalle buste paga prodotte da controparte (docc. 5 e 8 conv.), detto rapporto a tempo indeterminato è da riferirsi alle mansioni di “operaio”, con inquadramento nel livello 1° del CCNL ED IN (doc. 9 conv.).
Ne consegue l'obbligo datoriale di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente, non emergendo valide cause di risoluzione del rapporto.
6. Ai sensi dell'art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, recentemente novellato, “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.
604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore ricorrente ha diritto, oltre che alla “trasformazione” del rapporto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, a ristoro onnicomprensivo del pregiudizio subito, per il periodo compreso tra la scadenza del termine (31.3.2023) e l'odierna pronuncia giudiziale (art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015).
Come ritenuto (dalla Corte Costituzionale e) dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, già in relazione all'analoga previsione di cui alla l. n. 183/2010 (art. 32), <in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010… configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti
e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità
"forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)” (Cass.
n. 3056/2012).
Non vi sono, nella specie, né deduzioni né prove relative ad un eventuale danno, patito dal ricorrente, “ulteriore” rispetto a quello ordinariamente conseguente alla nullità del termine contrattuale.
6.1. L'indennità spettante al ricorrente deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 8 l. n.
604/1966, richiamato dall'art. 28 cit., in base ai parametri del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti. Fermo restando che, ove possibile, il risarcimento in questione deve ristorare l'intero pregiudizio sofferto dal lavoratore a causa dell'illegittima interruzione del rapporto contrattuale.
Nella specie, dalla scadenza del termine, nullo, sono trascorsi ad oggi più di 2 anni. Dunque, tenuto conto della modesta durata del rapporto di lavoro, del numero di dipendenti di TR (18) quale emergente dalla visura camerale prodotta da parte convenuta
(doc. 1 conv.) e del tempo trascorso dalla scadenza del termine, l'indennità de qua può essere determinata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
retribuzione da ritenersi pari - come dedotto dal difensore di parte ricorrente nell'odierna udienza - ad euro 2.424,40 lordi (in base al più recente conteggio di parte ricorrente, dep. 14.5.2025, che così quantifica, correttamente, la retribuzione del mese di marzo 2023 – v. anche infra). Per l'importo complessivo di euro
24.244,00 lordi (non si tratta di somma ultra petita, perché prevale il riferimento, di cui al ricorso, al numero di mensilità e comunque è calcolata al lordo e non al netto).
7. Quanto alle differenze retributive.
Come anticipato, il rapporto di lavoro è stato convenuto con orario full time ed è disciplinato - come riconosciuto da parte ricorrente a fronte delle difese della convenuta - dal CCNL ED IN (di cui al doc. 9 conv.).
In base alla prova orale, il ricorrente ha sempre lavorato con orario a tempo pieno e non ha mai fruito né di ferie né di permessi, fino alla (formale) scadenza del termine, quando ha cessato ogni collaborazione con TR a causa del mancato pagamento delle retribuzioni.
Il ricorrente ha percepito, in corso di rapporto, le somme di euro 100,00 mediante bonifico di pari importo e di euro 150,00, avendo diviso con i colleghi – come da indicazioni datoriali - l'importo di euro 600,00 bonificatogli da TR a titolo d'indennità di mensa (v. dich. teste EL UE). NT
Incombeva a l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali ulteriori fatti estintivi o modificativi dei diritti vantati dal lavoratore e, così, di ulteriori pagamenti. Essa non vi ha adempiuto, onde il percepito deve ritenersi dimostrato nei soli importi di cui sopra.
La conversione del rapporto a tempo indeterminato, tuttora in essere, esclude il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, nonché del TFR. I conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente (da integrarsi con i precedenti per la mensilità di gennaio 2023), dietro richiesta giudiziale, sono stati correttamente predisposti, sulla base del CCNL pacificamente disciplinante il rapporto e delle risultanze probatorie sopra indicate.
Possono essere utilizzati, quindi, ai fini della decisione della vertenza.
Pertanto, i crediti dal lavoratore, riferiti ai compensi spettanti e non corrisposti per il periodo di lavoro dal 24.1.2023 al 31.3.2023, ammontano (detratto il percepito) a complessivi euro (788,50 per gennaio come da ricostruzione della busta paga con decorrenza 24.1.2023 + euro 2.108,19 per febbraio come da ricostruzione della busta paga
+ euro 2.424,40 per marzo come da ricostruzione della busta paga – euro 250 percepiti =)
5.071,09 lordi (tra l'altro, l'importo conteggiato per febbraio è inferiore a quello recato dalla busta paga prodotta da parte conv. sub doc. 8).
8. Sui crediti del ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
9. Le spese di lite, tra il ricorrente e TR, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
Sempre in base alla soccombenza, le spese d'interpretazione debbono essere NT definitivamente poste a carico della convenuta .
Come anticipato, nulla sulle spese, tra il ricorrente ed . _5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato concluso tra il ricorrente e la convenuta e che tra le parti intercorre, dunque, dal NTroparte_1
24.1.2023, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, mansioni di “operaio”, inquadramento nel livello 1° del CCNL ED IN disciplinante il rapporto;
-conseguentemente, ordina a in persona del legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore, di riammettere in servizio il lavoratore ricorrente;
-dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale NTroparte_1 rappresentate pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, dunque ammontante ad euro 24.244,00 lordi;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo;
-dichiara altresì tenuta e pertanto condanna in persona del legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive riferite al periodo 24.1.2023 – 31.3.2023, la somma complessiva di euro 5.071,09; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, le domande proposte dal ricorrente nei confronti di
[...]
_1
-respinge le domande proposte dal ricorrente nei confronti di NTroparte_2
-condanna altresì la convenuta a rifondere al ricorrente le spese NTroparte_1
di lite, che liquida in complessivi euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Massimo FICHERA;
-pone le spese dell'interprete definitivamente a carico di NTroparte_1
-nulla sulle spese, tra il ricorrente ed NTroparte_2
Genova, il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo