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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.ssa Marielda MO - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2415/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1149/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile, pubblicata l'8 giugno
2020, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Antonio Ferrara (codice fiscale , in virtù C.F._2
della procura in atti
1 -appellante-
E
(2) (codice fiscale ), rappresentata e Parte_2 C.F._3
difesa dall'avv.to Raffaele Chiacchio (codice fiscale ), che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1081/2015 del 28 aprile 2015, emesso su ricorso di , il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva nei confronti Parte_2
di il pagamento della somma di € 32.000,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla scadenza al soddisfo e spese di protesto e del procedimento monitorio, “in forza di un assegno bancario (n. 0785362417-08) di pari importo, tratto dalla debitrice in data 1° gennaio 2015 sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena, assegno rimasto insoluto e protestato perché denunciato smarrito ed emesso con firma apocrifa”.
I.2. Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 18 novembre 2015, notificato il 1° luglio 2015 - proponeva Parte_2
opposizione, esponendo che:
- “(…) In punto di fatto, (nel ricorso monitorio) la ricorrente sosteneva che il 19 giugno 2008 aveva concesso un prestito di €. 30.000,00 alla IG.ra Pt_2
2 , somma questa consegnata mediante due assegni circolari di €. Parte_2
15.000,00 ciascuno, emessi in pari dati dalla Banca Popolare di Bari”.
“Secondo l'assunto avversario, la mutuataria si era obbligata a restituire detto finanziamento entro il 1° gennaio 2015 e a tal fine aveva rilasciato un
assegno a data, tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, di €. 32.000,00, importo questo comprensivo del capitale e degli interessi legali”.
“Sempre a detta di controparte, l'assegno de quo, posto all'incasso, non era stato onorato perché denunciato smarrito in data 4.9.2013-28.11.2014”.
“Il Tribunale di Napoli Nord, accolto il ricorso, emetteva l'ingiunzione di pagamento clausolata e concedeva ai soli fini dell'opposizione il termine di giorni
quaranta dalla notifica dell'atto”.
“In data 25 maggio 2015 controparte notificava decreto e precetto alla
IG.ra mediante consegna di copia a mani del coniuge Parte_2 CP_1
...” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di opposizione).
[...]
, altresì, contestava interamente la ricostruzione fattuale Parte_2
proposta dalla in particolare, asseriva che nessun prestito le era stato Pt_1
mai concesso dall'opposta, che il rapporto sottostante al titolo de quo non era nascente da un contratto di mutuo, ma da un prestito che la stessa aveva concesso alla che i due assegni circolari erano stati richiesti dalla Pt_1 Pt_1
e consegnati all'opponente per la restituzione dell'ultima tranche di un prestito che ella aveva concesso a nel 2005-2006, che la Parte_1 Pt_1
essendo rimasta vedova, aveva chiesto ed ottenuto dalla un aiuto Pt_2
finanziario la cui ultima rata era appunto di €. 30.000,00 (somma questa,
3 restituita con i due assegni circolari), che i due assegni da €. 15.000,00 non erano contestuali all'assegno da €. 32.000,00 tratto sul conto corrente riferito alla ma erano risalenti al 19 giugno 2008 (e la predetta Parte_3
società veniva costituita solo nel 2010), che pertanto non vi poteva essere alcun collegamento tra l'assegno bancario azionato nella procedura monitoria ed i due assegni circolari di € 15.000,00.
Ciò detto, l'opponente, nell'assunto che: “E' evidente, quindi, che la IG.ra
, al fine di trarre un ingiusto profitto, ha messo all'incasso Parte_1
l'assegno bancario in questione senza alcun titolo, ma cosa ben più grave ha
indotto il giudice adito in errore esponendo circostanze false onde ottenere un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo. (…) l'opponente impugna quanto ex adverso sostenuto, dedotto e prodotto nel procedimento monitorio;
eccepisce in via preliminare l'exceptio doli ex art. 25 L.A. per difetto di titolarità del diritto nonché per inesistenza, invalidità ed inefficacia del negozio causale sottostante che avrebbe originato l'emissione e la successiva circolazione dell'assegno, chiedeva al Tribunale: ”1) Accogliere per i motivi esposti in atti la
presente opposizione e pere l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo essendo l'avversa domanda improcedibile, inammissibile, inaccoglibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
2) Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto essendo stata la clausola concessa in assenza dei necessari requisiti, ricorrendo, comunque, gravi motivi, ed in ogni caso essendo l'opposizione fondata su prova scritta, le indagini di pronta soluzione e
visto il grave pregiudizio nascente dall'intrapresa esecuzione forzata;
3)
Condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata
4 al pagamento di una somma da liquidarsi d'ufficio nella sentenza;
4) Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali” (cfr. pagg. 12 dell'atto di opposizione).
I.3. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Parte_1
opposizione e la totale conferma del decreto ingiuntivo.
I.4. Il giudizio veniva sospeso a seguito della proposizione, in via incidentale, della querela di falso da parte di avverso l'assegno Parte_2
bancario posto a base della pretesa monitoria della Nel giudizio sulla Pt_1
querela, la deduceva che il titolo era palesemente alterato per Pt_2
l'apposizione di una striscia nera sopra la firma di traenza, che l'intestazione era riferibile alla società titolare del conto corrente di Parte_3
corrispondenza (su cui era tratto l'assegno) e che l'assegno era chiaramente post- datato, alla luce della ricostruzione del rapporto causale pur nelle differenti versioni offerte dalle due parti. All'esito, il Tribunale, in composizione collegiale, con la sentenza n. 3030/2018, così decideva: “L'efficacia probatoria dell'assegno
bancario impugnato, quindi, è destinata a spiegarsi nei confronti di soggetto diverso da , con la conseguenza che in capo a quest'ultima Parte_2
difetta l'interesse ad agire con la querela di falso (…) va, dunque, dichiarata
l'inammissibilità della querela di falso proposta da per carenza Parte_2
di interesse ad agire. …
P.Q.M.
… a) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
b) compensa integralmente le spese di lite”. Parte_2
I.5. Depositata istanza di prosecuzione, il presente giudizio ad oggetto l'opposizione a D.I., veniva deciso con sentenza n. 1149/2020, pubblicata in
5 data 8 giugno 2020, con cui il Tribunale di Napoli Nord: “- accoglie l'opposizione
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1081/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.04.2015; - condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 306,50 Parte_2
per esborsi ed in euro 3.341,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Chiacchio.” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 15 gennaio
2021, notificata il 2 luglio 2020 - proponeva appello, Parte_1
lamentando l'“…OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. OMESSA E/O
ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO E DELLE EVIDENZE
DOCUMENTALI”. Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello
e in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra con la conferma del decreto Parte_2
ingiuntivo n° 1081/2015 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.4.2015.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 17 dicembre 2020 si costituiva in giudizio la quale eccepiva la manifesta Parte_2
infondatezza dell'impugnazione e ne chiedeva l'integrale rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 23 gennaio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano
6 le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 marzo 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli Nord – III sezione Civile, con l'impugnata sentenza ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Parte_2
D.I. n. 1081/2015 emesso su ricorso di , con cui era stato Parte_1
ad essa ingiunto il pagamento della somma di €. 32.000,00 portata da un assegno bancario tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., recante come beneficiario , a firma di , rimasto Parte_1 Parte_2
insoluto perché denunciato smarrito dalla stessa e quindi protestato. Pt_2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha statuito che: “(…) come accertato incidentalmente anche nella sentenza n. 3030/2018, l'assegno su
cui si fonda il credito oggetto del procedimento monitorio, sottoscritto da
, è tratto su un conto corrente intestato alla società New Parte_2
Lusy Gas s.r.l., di cui l'odierna attrice era delegata. Tale circostanza è accertata nella pronuncia del collegio, nonché provata dalla documentazione prodotta (cfr. specimen di firma, ove risulta quale soggetto Parte_2
delegato della società titolare del conto corrente) e non contestata dalle parti costituite. (…) Alla luce, dunque, della generica e non corroborata
7 ricostruzione causale del rapporto negoziale operata da entrambe le parti, deve riconoscersi valore prevalente alle risultanze documentali attinenti al rapporto cartolare, dal quale emerge la riconducibilità dell'obbligazione alla società New Lusy Gas s.r.l..” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
2. Per ragioni di ordine logico – giuridico, va esaminato, in via prioritaria, il motivo di appello con il quale si duole del Parte_1
mancato esame, da parte del Giudice di prime cure, della richiesta di pagamento dell'assegno da intendersi quale “promessa di pagamento” ex art. 1988 c.c., a nulla rilevando, a suo dire, il rapporto cartolare sottostante. In particolare, ella argomenta che detto rapporto (che ha la sua genesi nel rapporto cui il credito ha la sua fonte) si presumerebbe iuris tantum, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, dal ché, aggiunge, in applicazione dell'art. 1988 c.c., graverebbe sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate.
2.1.Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non 8 strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (cfr. Cass. n. 6091/2020).
Ergo, l'opposto (creditore in senso sostanziale) deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare il diritto azionato allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Sempre sul piano degli oneri probatori a carico delle parti, va soggiunto che, ove la pretesa monitoria sia fondata su assegni, l'assegno bancario nei rapporti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) va inteso come promessa di pagamento e quindi soggetta alla disciplina di cui all'art. 1988 c.c.. La regola espressa dal citato articolo (“astrazione processuale”)
presuppone la definizione da parte di altre norme della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio, essa è dunque una norma sull'onere della prova, ovvero contiene una deroga alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., determinando una inversione dell'onere della prova.
E' infatti oramai pacifico in giurisprudenza l'assunto per cui, nei rapporti tra il traente e il prenditore, l'assegno bancario “costituisce una promessa di
pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico
9 del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione” (Cfr. Cass. Sez.
3 Ord. 28141/23).
In altre parole, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione (beneficiario del titolo di credito) dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto
(cfr. Cass. n. 10464/ 2024). La promessa di pagamento, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575/2000).
2.2.Venendo al merito della vicenda, si rammenta che nel presente giudizio ha azionato, in via monitoria, l' (asserito) credito Parte_1
portato dall'assegno bancario n. 0785362417-08, datato 1° gennaio 2015 (
10 e protestato l'8 gennaio 2015), tratto sul conto corrente intestato alla società acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Parte_3
Siena CREDEM, per il quale l'ingiunta era titolare di poteri di firma, emesso in favore della da dell'importo di € 32.000,00. Pt_1 Parte_2
, in sede di opposizione a detto decreto, ha eccepito Parte_2
l'infondatezza nei suo confronti della avversa pretesa sostenendo che il titolo di credito, ancorchè recante la sola sua firma, in realtà fosse riferibile alla società di cui ella assumeva (assume) di essere mera Parte_3
delegata.
A tal fine ha prodotto, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, la P.E.C. datata 17 giugno 2016 della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. con la quale veniva inoltrato lo specimen attestante i poteri di firma della in qualità di delegata della predetta società, con decorrenza Pt_2
26 maggio 2010, e la ricevuta del carnet dal quale era stato prelevato l'assegno de quo.
Va soggiunto che - come rilevato dal primo Giudice - tale circostanza ha avuto riscontro anche nel giudizio incidentale sulla querela promosso dalla stessa , all'esito del quale il Tribunale Collegiale statuiva che: Parte_2
“L'efficacia probatoria dell'assegno bancario impugnato, quindi, è destinata a spiegarsi nei confronti di soggetto diverso da con la Parte_2
conseguenza che in capo a quest'ultima difetta l'interesse ad agire con la
querela di falso. Alla luce delle su esposte considerazioni, va dunque, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta da Parte_2
per carenza di interesse ad agire.” (cfr. pag. 7 della sentenza n. 3030/2018).
11 Nel prosieguo, la sentenza riconosceva che: “(..) non v'è dubbio che
l'incasso dell'assegno bancario, pur emesso dal delegato di traenza, avvenga attingendo alla provvista esistente sul conto su cui lo stesso titolo è tratto.
Ciò significa che, in definitiva, obbligato verso il beneficiario è il titolare del
conto su cui l'assegno è tratto. Una volta contestata l'impossibilità di pagamento e levato il protesto, è pur sempre il titolare del conto ad essere obbligato nei confronti del prenditore dell'assegno che sia rimasto insoddisfatto. (…) L'efficacia probatoria dell'assegno bancario impugnato, quindi, è destinata a spiegarsi nei confronti di soggetto diverso da
[...]
, con la conseguenza che in capo a quest'ultima difetta l'interesse Parte_2
ad agire con la querela di falso.” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).
Tanto considerato, va, comunque, chiarito che è incontestato tra le parti che l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo opposto sia stato tratto su un conto corrente intestato alla New Lusy Gas. S.r.l; parimenti è incontestato che la firma della sia stata apposta con riferimento ad Pt_2
un conto corrente per il quale ella aveva una mera delega di firma: ergo sia la sentenza impugnata, che la decisione del Tribunale collegiale che si è pronunciato sulla querela ( dalla prima richiamata) si sono fondate su di una circostanza pacifica ab initio.
Nel contempo, va rilevato che la nelle allegazioni poste alla Pt_1
base del ricorso monitorio, e nelle difese esposte nel giudizio di opposizione,
non ha mai dedotto un qualsiasi rapporto intrattenuto con la società New
Lusy Gas S.r.l., né tantomeno la risulta avere mai fatto accenno Pt_2
ad una qualche obbligazione riconducibile alla società New Lusy Gas S.r.l.
12 Acclarato, dunque, che la abbia inteso esercitare, in sede Pt_1
monitoria, l'azione cartolare (recte l'azione che deriva dal rilascio del titolo e trova fonte del documento, il cui contenuto è determinato dalla letteralità del titolo), contrariamente a quanto argomenta il primo Giudice, a parere di chi scrive, il credito portato dall'assegno, rilevando come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ben poteva (recte può) essere da lei azionato, quale portatrice del titolo, nei confronti della , emittente, ancorchè Pt_2
quest'ultima fosse mera delegata della società e non titolare Parte_3
del conto corrente bancario sul quale era stato tratto l'assegno in questione.
Al riguardo infatti si è espressa la Suprema Corte che conformandosi ad un orientamento oramai cristallizzato ha statuito che: “nel caso in cui il beneficiario di un assegno, fatto valere come promessa di pagamento, sostenga che l'obbligazione non sia stata assunta dal soggetto che ha emesso
l' assegno, firmandolo esclusivamente con il suo nome, ma per la società di cui è socio accomandatario, è a carico del beneficiario dell' assegno l'onere della prova della spendita del nome della società, senza che sia invocabile
l'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 c.c. per le promesse di pagamento, non dovendosi provare il rapporto sottostante, bensì a quale soggetto sia riferibile la promessa di pagamento”.
Ne deriva, a contrario, che ove l'emittente/sottoscrittore del titolo
(richiesto del relativo pagamento) sostenga che l'obbligazione non sia stata da lui assunta personalmente quanto piuttosto dalla società nel cui nome ed interesse deduce di avere agito, è suo onere dimostrare che la promessa
13 di pagamento ( recte l'assegno) sia riferibile non a lui “in proprio”, bensì all'ente in quanto tale.
Ebbene ritiene la Corte che tale dimostrazione, nel caso concreto, non sia stata offerta dalla , né in via documentale (come detto non è Pt_2
dirimente quanto emerso ed acquisito nel giudizio sulla querela di falso, in ordine alla riferibilità dell'assegno alla società titolare del conto corrente, trattandosi peraltro di elementi non vincolanti per il giudice di merito e comunque liberamente valutabili), né attraverso l'indicazione della prova orale, nemmeno validamente richiesta dall'interessata (come appresso si vedrà).
A questo punto, posto che l' assegno bancario (emesso dall'opponente in favore dell'opposta) costituisce una promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ha determinato un inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del promittente l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità
o inefficacia del rapporto fondamentale, dalla cui dimostrazione il creditore è esonerato, la beneficiaria /portatrice del titolo, onde ottenerne il pagamento non era (è) affatto tenuta a provare l'esistenza del rapporto fondamentale all'origine della pretesa ovvero il prestito di € 30.000,00 che assume di avere concesso in favore della in data 19 giugno 2008, a garanzia del quale Pt_2
sarebbe stato emesso l'assegno di € 32.000,00. Diversamente, era onere dell'opponente (“convenuto in senso sostanziale”) al fine di Parte_2
paralizzare l'avversa domanda di pagamento, allegare e provare i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa (quali la diversa provenienza delle somme indicate dall'assegno
14 ovvero l'inesistenza del rapporto fondamentale posto alla base della sua emissione).
Tale onere non è stato adempiuto.
Invero, dalla documentazione versata in atti è emerso che la , al Pt_2
fine di sottrarsi all'ingiunzione di pagamento, ha reiteratamente contestato, in sede di opposizione, la provenienza delle somme oggetto dell'assegno bancario emesso in favore dell'appellante, affermando che, contrariamente a quanto dedotto dalla a supporto della ricorso ingiuntivo, “l'assegno (di € Pt_1
32.000,00) proviene da un libretto rilasciato dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena alla società costituita nel 2010, e quindi dopo oltre Parte_3
die anni la data del 19 giugno 2008”, “l'assegno azionato (è) stato rilasciato per la restituzione del capitale in uno agli interessi legali dal 19.06.2008 al
01.01.2015”, “il rapporto sottostante al titolo de quo è nascente da un contratto di mutuo, visto che i due assegni circolari sono stati richiesti dall'opposta e consegnati all'opponente per la restituzione dell'ultima trance di un prestito che la IG.ra aveva concesso ed erogato alla IG.ra Parte_2 Parte_1
nel 2005-2006”, “controparte,essendo rimasta vedova, chiese ed ottenne
[...]
dalla un aiuto finanziario la cui ultima rata era appunto di € Parte_2
30.000,00, somma questa restituita con i due assegni circolari”, “l'assegno bancario azionato nella procedura monitoria non è pertanto collegabile in alcun modo ai due assegni circolari perché appare inverosimile che per la restituzione di € 30.000,00 possa essere stato rilasciato un assegno bancario di € 32.,000,00
postdatato a sette anni”. Nel prosieguo del giudizio, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c , la ha precisato tali circostanze che, nella Pt_2
15 successiva memoria ex art. 183 comma 6, n.2 c.p.c., ha chiesto anche di provare attraverso l'interrogatorio formale deferito alla controparte (ma non anche attraverso la prova testimoniale): tale richiesta istruttoria è stata, tuttavia, disattesa dal Tribunale chè ne ha ritenuto la superfluità trattandosi,
a suo giudizio, di una causa meramente documentale.
Mette conto evidenziare però che l'istanza di prova non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalla , né tantomeno è stata Pt_2
formulata nella sua comparsa di risposta all'appello.
Al riguardo si rammenta che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo
specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla
connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della
Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di
considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per
16 la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado)” (cfr. Cass. n. 10767/ 2022).
A questo punto, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità di taluni capitoli di prova ( a titolo esemplificativo il n. 5) ed in ordine alla irrilevanza di altri (ad esempio il n. 6, in quanto comunque non volti a provocare una confessione del soggetto interrogato), la prova non può nemmeno avere ingresso in questa sede.
Per tutto quanto esposto, il motivo di appello esaminato va accolto e per l'effetto, la decisione impugnata riformata, con il rigetto dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1081/2015 emesso dal Tribunale Parte_2
di Napoli Nord il 28 aprile 2015, e la condanna di al pagamento Parte_2
in favore di della somma di € 32.000,00, di cui decreto Parte_1
anzidetto, oltre interessi legali così come calcolati dal Tribunale.
Al riguardo giova ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal Giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
3. Resta assorbita ogni altra censura alla sentenza sollevata dall'appellante.
4. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale
17 conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491;
5.6.2007 n.13059)
Per rigore di soccombenza le spese della fase monitoria e dei due gradi di giudizio, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,0
vanno interamente poste a carico di e liquidate in base al D.M. Parte_2
n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte, delle varie attività in concreto esplicate e del valore della causa (nello specifico, da ragguagliare al credito ingiunto in monitorio pari ad € 32.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese
processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
18 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per Parte_1
l'udienza del 15 gennaio 2021, notificato il 2 luglio 2020 - avverso la sentenza n. 1149/2020 del Tribunale di Napoli Nord - III Sezione Civile, pubblicata l'8
giugno 2020 così provvede:
A) accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il d.i. 1081/2015, emesso su ricorso di dal Parte_1
Tribunale di Napoli nord, il 28 aprile 2015, e condanna Parte_2
a pagare a la somma di € 32.000,00, di cui al decreto Parte_1
anzidetto, oltre interessi al tasso legale dal giorno 8 gennaio 2015 sino al soddisfo;
B) condanna a pagare in favore di le Parte_2 Parte_1
spese del procedimento monitorio e dei due gradi di giudizio, che liquida per il procedimento monitorio in € 1.370,00 per i compensi, oltre al 15%
sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado in € 7.616,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA
e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 804,00 per esborsi,
€ 6.946,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
19 dr.ssa Marielda MO dr. Michele Magliulo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.ssa Marielda MO - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2415/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1149/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord – III Sezione Civile, pubblicata l'8 giugno
2020, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Antonio Ferrara (codice fiscale , in virtù C.F._2
della procura in atti
1 -appellante-
E
(2) (codice fiscale ), rappresentata e Parte_2 C.F._3
difesa dall'avv.to Raffaele Chiacchio (codice fiscale ), che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1081/2015 del 28 aprile 2015, emesso su ricorso di , il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva nei confronti Parte_2
di il pagamento della somma di € 32.000,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla scadenza al soddisfo e spese di protesto e del procedimento monitorio, “in forza di un assegno bancario (n. 0785362417-08) di pari importo, tratto dalla debitrice in data 1° gennaio 2015 sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena, assegno rimasto insoluto e protestato perché denunciato smarrito ed emesso con firma apocrifa”.
I.2. Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 18 novembre 2015, notificato il 1° luglio 2015 - proponeva Parte_2
opposizione, esponendo che:
- “(…) In punto di fatto, (nel ricorso monitorio) la ricorrente sosteneva che il 19 giugno 2008 aveva concesso un prestito di €. 30.000,00 alla IG.ra Pt_2
2 , somma questa consegnata mediante due assegni circolari di €. Parte_2
15.000,00 ciascuno, emessi in pari dati dalla Banca Popolare di Bari”.
“Secondo l'assunto avversario, la mutuataria si era obbligata a restituire detto finanziamento entro il 1° gennaio 2015 e a tal fine aveva rilasciato un
assegno a data, tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, di €. 32.000,00, importo questo comprensivo del capitale e degli interessi legali”.
“Sempre a detta di controparte, l'assegno de quo, posto all'incasso, non era stato onorato perché denunciato smarrito in data 4.9.2013-28.11.2014”.
“Il Tribunale di Napoli Nord, accolto il ricorso, emetteva l'ingiunzione di pagamento clausolata e concedeva ai soli fini dell'opposizione il termine di giorni
quaranta dalla notifica dell'atto”.
“In data 25 maggio 2015 controparte notificava decreto e precetto alla
IG.ra mediante consegna di copia a mani del coniuge Parte_2 CP_1
...” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di opposizione).
[...]
, altresì, contestava interamente la ricostruzione fattuale Parte_2
proposta dalla in particolare, asseriva che nessun prestito le era stato Pt_1
mai concesso dall'opposta, che il rapporto sottostante al titolo de quo non era nascente da un contratto di mutuo, ma da un prestito che la stessa aveva concesso alla che i due assegni circolari erano stati richiesti dalla Pt_1 Pt_1
e consegnati all'opponente per la restituzione dell'ultima tranche di un prestito che ella aveva concesso a nel 2005-2006, che la Parte_1 Pt_1
essendo rimasta vedova, aveva chiesto ed ottenuto dalla un aiuto Pt_2
finanziario la cui ultima rata era appunto di €. 30.000,00 (somma questa,
3 restituita con i due assegni circolari), che i due assegni da €. 15.000,00 non erano contestuali all'assegno da €. 32.000,00 tratto sul conto corrente riferito alla ma erano risalenti al 19 giugno 2008 (e la predetta Parte_3
società veniva costituita solo nel 2010), che pertanto non vi poteva essere alcun collegamento tra l'assegno bancario azionato nella procedura monitoria ed i due assegni circolari di € 15.000,00.
Ciò detto, l'opponente, nell'assunto che: “E' evidente, quindi, che la IG.ra
, al fine di trarre un ingiusto profitto, ha messo all'incasso Parte_1
l'assegno bancario in questione senza alcun titolo, ma cosa ben più grave ha
indotto il giudice adito in errore esponendo circostanze false onde ottenere un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo. (…) l'opponente impugna quanto ex adverso sostenuto, dedotto e prodotto nel procedimento monitorio;
eccepisce in via preliminare l'exceptio doli ex art. 25 L.A. per difetto di titolarità del diritto nonché per inesistenza, invalidità ed inefficacia del negozio causale sottostante che avrebbe originato l'emissione e la successiva circolazione dell'assegno, chiedeva al Tribunale: ”1) Accogliere per i motivi esposti in atti la
presente opposizione e pere l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo essendo l'avversa domanda improcedibile, inammissibile, inaccoglibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
2) Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto essendo stata la clausola concessa in assenza dei necessari requisiti, ricorrendo, comunque, gravi motivi, ed in ogni caso essendo l'opposizione fondata su prova scritta, le indagini di pronta soluzione e
visto il grave pregiudizio nascente dall'intrapresa esecuzione forzata;
3)
Condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata
4 al pagamento di una somma da liquidarsi d'ufficio nella sentenza;
4) Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali” (cfr. pagg. 12 dell'atto di opposizione).
I.3. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Parte_1
opposizione e la totale conferma del decreto ingiuntivo.
I.4. Il giudizio veniva sospeso a seguito della proposizione, in via incidentale, della querela di falso da parte di avverso l'assegno Parte_2
bancario posto a base della pretesa monitoria della Nel giudizio sulla Pt_1
querela, la deduceva che il titolo era palesemente alterato per Pt_2
l'apposizione di una striscia nera sopra la firma di traenza, che l'intestazione era riferibile alla società titolare del conto corrente di Parte_3
corrispondenza (su cui era tratto l'assegno) e che l'assegno era chiaramente post- datato, alla luce della ricostruzione del rapporto causale pur nelle differenti versioni offerte dalle due parti. All'esito, il Tribunale, in composizione collegiale, con la sentenza n. 3030/2018, così decideva: “L'efficacia probatoria dell'assegno
bancario impugnato, quindi, è destinata a spiegarsi nei confronti di soggetto diverso da , con la conseguenza che in capo a quest'ultima Parte_2
difetta l'interesse ad agire con la querela di falso (…) va, dunque, dichiarata
l'inammissibilità della querela di falso proposta da per carenza Parte_2
di interesse ad agire. …
P.Q.M.
… a) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
b) compensa integralmente le spese di lite”. Parte_2
I.5. Depositata istanza di prosecuzione, il presente giudizio ad oggetto l'opposizione a D.I., veniva deciso con sentenza n. 1149/2020, pubblicata in
5 data 8 giugno 2020, con cui il Tribunale di Napoli Nord: “- accoglie l'opposizione
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1081/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.04.2015; - condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 306,50 Parte_2
per esborsi ed in euro 3.341,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Chiacchio.” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 15 gennaio
2021, notificata il 2 luglio 2020 - proponeva appello, Parte_1
lamentando l'“…OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. OMESSA E/O
ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO E DELLE EVIDENZE
DOCUMENTALI”. Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello
e in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra con la conferma del decreto Parte_2
ingiuntivo n° 1081/2015 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.4.2015.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 17 dicembre 2020 si costituiva in giudizio la quale eccepiva la manifesta Parte_2
infondatezza dell'impugnazione e ne chiedeva l'integrale rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 23 gennaio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano
6 le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 marzo 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli Nord – III sezione Civile, con l'impugnata sentenza ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Parte_2
D.I. n. 1081/2015 emesso su ricorso di , con cui era stato Parte_1
ad essa ingiunto il pagamento della somma di €. 32.000,00 portata da un assegno bancario tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., recante come beneficiario , a firma di , rimasto Parte_1 Parte_2
insoluto perché denunciato smarrito dalla stessa e quindi protestato. Pt_2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha statuito che: “(…) come accertato incidentalmente anche nella sentenza n. 3030/2018, l'assegno su
cui si fonda il credito oggetto del procedimento monitorio, sottoscritto da
, è tratto su un conto corrente intestato alla società New Parte_2
Lusy Gas s.r.l., di cui l'odierna attrice era delegata. Tale circostanza è accertata nella pronuncia del collegio, nonché provata dalla documentazione prodotta (cfr. specimen di firma, ove risulta quale soggetto Parte_2
delegato della società titolare del conto corrente) e non contestata dalle parti costituite. (…) Alla luce, dunque, della generica e non corroborata
7 ricostruzione causale del rapporto negoziale operata da entrambe le parti, deve riconoscersi valore prevalente alle risultanze documentali attinenti al rapporto cartolare, dal quale emerge la riconducibilità dell'obbligazione alla società New Lusy Gas s.r.l..” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
2. Per ragioni di ordine logico – giuridico, va esaminato, in via prioritaria, il motivo di appello con il quale si duole del Parte_1
mancato esame, da parte del Giudice di prime cure, della richiesta di pagamento dell'assegno da intendersi quale “promessa di pagamento” ex art. 1988 c.c., a nulla rilevando, a suo dire, il rapporto cartolare sottostante. In particolare, ella argomenta che detto rapporto (che ha la sua genesi nel rapporto cui il credito ha la sua fonte) si presumerebbe iuris tantum, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, dal ché, aggiunge, in applicazione dell'art. 1988 c.c., graverebbe sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate.
2.1.Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non 8 strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (cfr. Cass. n. 6091/2020).
Ergo, l'opposto (creditore in senso sostanziale) deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare il diritto azionato allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Sempre sul piano degli oneri probatori a carico delle parti, va soggiunto che, ove la pretesa monitoria sia fondata su assegni, l'assegno bancario nei rapporti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) va inteso come promessa di pagamento e quindi soggetta alla disciplina di cui all'art. 1988 c.c.. La regola espressa dal citato articolo (“astrazione processuale”)
presuppone la definizione da parte di altre norme della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio, essa è dunque una norma sull'onere della prova, ovvero contiene una deroga alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., determinando una inversione dell'onere della prova.
E' infatti oramai pacifico in giurisprudenza l'assunto per cui, nei rapporti tra il traente e il prenditore, l'assegno bancario “costituisce una promessa di
pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico
9 del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione” (Cfr. Cass. Sez.
3 Ord. 28141/23).
In altre parole, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione (beneficiario del titolo di credito) dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto
(cfr. Cass. n. 10464/ 2024). La promessa di pagamento, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575/2000).
2.2.Venendo al merito della vicenda, si rammenta che nel presente giudizio ha azionato, in via monitoria, l' (asserito) credito Parte_1
portato dall'assegno bancario n. 0785362417-08, datato 1° gennaio 2015 (
10 e protestato l'8 gennaio 2015), tratto sul conto corrente intestato alla società acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Parte_3
Siena CREDEM, per il quale l'ingiunta era titolare di poteri di firma, emesso in favore della da dell'importo di € 32.000,00. Pt_1 Parte_2
, in sede di opposizione a detto decreto, ha eccepito Parte_2
l'infondatezza nei suo confronti della avversa pretesa sostenendo che il titolo di credito, ancorchè recante la sola sua firma, in realtà fosse riferibile alla società di cui ella assumeva (assume) di essere mera Parte_3
delegata.
A tal fine ha prodotto, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, la P.E.C. datata 17 giugno 2016 della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. con la quale veniva inoltrato lo specimen attestante i poteri di firma della in qualità di delegata della predetta società, con decorrenza Pt_2
26 maggio 2010, e la ricevuta del carnet dal quale era stato prelevato l'assegno de quo.
Va soggiunto che - come rilevato dal primo Giudice - tale circostanza ha avuto riscontro anche nel giudizio incidentale sulla querela promosso dalla stessa , all'esito del quale il Tribunale Collegiale statuiva che: Parte_2
“L'efficacia probatoria dell'assegno bancario impugnato, quindi, è destinata a spiegarsi nei confronti di soggetto diverso da con la Parte_2
conseguenza che in capo a quest'ultima difetta l'interesse ad agire con la
querela di falso. Alla luce delle su esposte considerazioni, va dunque, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta da Parte_2
per carenza di interesse ad agire.” (cfr. pag. 7 della sentenza n. 3030/2018).
11 Nel prosieguo, la sentenza riconosceva che: “(..) non v'è dubbio che
l'incasso dell'assegno bancario, pur emesso dal delegato di traenza, avvenga attingendo alla provvista esistente sul conto su cui lo stesso titolo è tratto.
Ciò significa che, in definitiva, obbligato verso il beneficiario è il titolare del
conto su cui l'assegno è tratto. Una volta contestata l'impossibilità di pagamento e levato il protesto, è pur sempre il titolare del conto ad essere obbligato nei confronti del prenditore dell'assegno che sia rimasto insoddisfatto. (…) L'efficacia probatoria dell'assegno bancario impugnato, quindi, è destinata a spiegarsi nei confronti di soggetto diverso da
[...]
, con la conseguenza che in capo a quest'ultima difetta l'interesse Parte_2
ad agire con la querela di falso.” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).
Tanto considerato, va, comunque, chiarito che è incontestato tra le parti che l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo opposto sia stato tratto su un conto corrente intestato alla New Lusy Gas. S.r.l; parimenti è incontestato che la firma della sia stata apposta con riferimento ad Pt_2
un conto corrente per il quale ella aveva una mera delega di firma: ergo sia la sentenza impugnata, che la decisione del Tribunale collegiale che si è pronunciato sulla querela ( dalla prima richiamata) si sono fondate su di una circostanza pacifica ab initio.
Nel contempo, va rilevato che la nelle allegazioni poste alla Pt_1
base del ricorso monitorio, e nelle difese esposte nel giudizio di opposizione,
non ha mai dedotto un qualsiasi rapporto intrattenuto con la società New
Lusy Gas S.r.l., né tantomeno la risulta avere mai fatto accenno Pt_2
ad una qualche obbligazione riconducibile alla società New Lusy Gas S.r.l.
12 Acclarato, dunque, che la abbia inteso esercitare, in sede Pt_1
monitoria, l'azione cartolare (recte l'azione che deriva dal rilascio del titolo e trova fonte del documento, il cui contenuto è determinato dalla letteralità del titolo), contrariamente a quanto argomenta il primo Giudice, a parere di chi scrive, il credito portato dall'assegno, rilevando come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ben poteva (recte può) essere da lei azionato, quale portatrice del titolo, nei confronti della , emittente, ancorchè Pt_2
quest'ultima fosse mera delegata della società e non titolare Parte_3
del conto corrente bancario sul quale era stato tratto l'assegno in questione.
Al riguardo infatti si è espressa la Suprema Corte che conformandosi ad un orientamento oramai cristallizzato ha statuito che: “nel caso in cui il beneficiario di un assegno, fatto valere come promessa di pagamento, sostenga che l'obbligazione non sia stata assunta dal soggetto che ha emesso
l' assegno, firmandolo esclusivamente con il suo nome, ma per la società di cui è socio accomandatario, è a carico del beneficiario dell' assegno l'onere della prova della spendita del nome della società, senza che sia invocabile
l'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 c.c. per le promesse di pagamento, non dovendosi provare il rapporto sottostante, bensì a quale soggetto sia riferibile la promessa di pagamento”.
Ne deriva, a contrario, che ove l'emittente/sottoscrittore del titolo
(richiesto del relativo pagamento) sostenga che l'obbligazione non sia stata da lui assunta personalmente quanto piuttosto dalla società nel cui nome ed interesse deduce di avere agito, è suo onere dimostrare che la promessa
13 di pagamento ( recte l'assegno) sia riferibile non a lui “in proprio”, bensì all'ente in quanto tale.
Ebbene ritiene la Corte che tale dimostrazione, nel caso concreto, non sia stata offerta dalla , né in via documentale (come detto non è Pt_2
dirimente quanto emerso ed acquisito nel giudizio sulla querela di falso, in ordine alla riferibilità dell'assegno alla società titolare del conto corrente, trattandosi peraltro di elementi non vincolanti per il giudice di merito e comunque liberamente valutabili), né attraverso l'indicazione della prova orale, nemmeno validamente richiesta dall'interessata (come appresso si vedrà).
A questo punto, posto che l' assegno bancario (emesso dall'opponente in favore dell'opposta) costituisce una promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ha determinato un inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del promittente l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità
o inefficacia del rapporto fondamentale, dalla cui dimostrazione il creditore è esonerato, la beneficiaria /portatrice del titolo, onde ottenerne il pagamento non era (è) affatto tenuta a provare l'esistenza del rapporto fondamentale all'origine della pretesa ovvero il prestito di € 30.000,00 che assume di avere concesso in favore della in data 19 giugno 2008, a garanzia del quale Pt_2
sarebbe stato emesso l'assegno di € 32.000,00. Diversamente, era onere dell'opponente (“convenuto in senso sostanziale”) al fine di Parte_2
paralizzare l'avversa domanda di pagamento, allegare e provare i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa (quali la diversa provenienza delle somme indicate dall'assegno
14 ovvero l'inesistenza del rapporto fondamentale posto alla base della sua emissione).
Tale onere non è stato adempiuto.
Invero, dalla documentazione versata in atti è emerso che la , al Pt_2
fine di sottrarsi all'ingiunzione di pagamento, ha reiteratamente contestato, in sede di opposizione, la provenienza delle somme oggetto dell'assegno bancario emesso in favore dell'appellante, affermando che, contrariamente a quanto dedotto dalla a supporto della ricorso ingiuntivo, “l'assegno (di € Pt_1
32.000,00) proviene da un libretto rilasciato dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena alla società costituita nel 2010, e quindi dopo oltre Parte_3
die anni la data del 19 giugno 2008”, “l'assegno azionato (è) stato rilasciato per la restituzione del capitale in uno agli interessi legali dal 19.06.2008 al
01.01.2015”, “il rapporto sottostante al titolo de quo è nascente da un contratto di mutuo, visto che i due assegni circolari sono stati richiesti dall'opposta e consegnati all'opponente per la restituzione dell'ultima trance di un prestito che la IG.ra aveva concesso ed erogato alla IG.ra Parte_2 Parte_1
nel 2005-2006”, “controparte,essendo rimasta vedova, chiese ed ottenne
[...]
dalla un aiuto finanziario la cui ultima rata era appunto di € Parte_2
30.000,00, somma questa restituita con i due assegni circolari”, “l'assegno bancario azionato nella procedura monitoria non è pertanto collegabile in alcun modo ai due assegni circolari perché appare inverosimile che per la restituzione di € 30.000,00 possa essere stato rilasciato un assegno bancario di € 32.,000,00
postdatato a sette anni”. Nel prosieguo del giudizio, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c , la ha precisato tali circostanze che, nella Pt_2
15 successiva memoria ex art. 183 comma 6, n.2 c.p.c., ha chiesto anche di provare attraverso l'interrogatorio formale deferito alla controparte (ma non anche attraverso la prova testimoniale): tale richiesta istruttoria è stata, tuttavia, disattesa dal Tribunale chè ne ha ritenuto la superfluità trattandosi,
a suo giudizio, di una causa meramente documentale.
Mette conto evidenziare però che l'istanza di prova non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalla , né tantomeno è stata Pt_2
formulata nella sua comparsa di risposta all'appello.
Al riguardo si rammenta che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo
specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla
connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della
Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di
considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per
16 la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado)” (cfr. Cass. n. 10767/ 2022).
A questo punto, in disparte ogni considerazione in ordine alla genericità di taluni capitoli di prova ( a titolo esemplificativo il n. 5) ed in ordine alla irrilevanza di altri (ad esempio il n. 6, in quanto comunque non volti a provocare una confessione del soggetto interrogato), la prova non può nemmeno avere ingresso in questa sede.
Per tutto quanto esposto, il motivo di appello esaminato va accolto e per l'effetto, la decisione impugnata riformata, con il rigetto dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 1081/2015 emesso dal Tribunale Parte_2
di Napoli Nord il 28 aprile 2015, e la condanna di al pagamento Parte_2
in favore di della somma di € 32.000,00, di cui decreto Parte_1
anzidetto, oltre interessi legali così come calcolati dal Tribunale.
Al riguardo giova ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal Giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
3. Resta assorbita ogni altra censura alla sentenza sollevata dall'appellante.
4. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale
17 conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491;
5.6.2007 n.13059)
Per rigore di soccombenza le spese della fase monitoria e dei due gradi di giudizio, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,0
vanno interamente poste a carico di e liquidate in base al D.M. Parte_2
n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte, delle varie attività in concreto esplicate e del valore della causa (nello specifico, da ragguagliare al credito ingiunto in monitorio pari ad € 32.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese
processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
18 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per Parte_1
l'udienza del 15 gennaio 2021, notificato il 2 luglio 2020 - avverso la sentenza n. 1149/2020 del Tribunale di Napoli Nord - III Sezione Civile, pubblicata l'8
giugno 2020 così provvede:
A) accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il d.i. 1081/2015, emesso su ricorso di dal Parte_1
Tribunale di Napoli nord, il 28 aprile 2015, e condanna Parte_2
a pagare a la somma di € 32.000,00, di cui al decreto Parte_1
anzidetto, oltre interessi al tasso legale dal giorno 8 gennaio 2015 sino al soddisfo;
B) condanna a pagare in favore di le Parte_2 Parte_1
spese del procedimento monitorio e dei due gradi di giudizio, che liquida per il procedimento monitorio in € 1.370,00 per i compensi, oltre al 15%
sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado in € 7.616,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA
e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 804,00 per esborsi,
€ 6.946,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
19 dr.ssa Marielda MO dr. Michele Magliulo
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