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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
RP RA, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3731/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Di Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1082 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6712/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro il Comune di Messina per chiedere l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1082 IMU 2020 per i seguenti motivi:
- carenza del presupposto impositivo, avendo gli immobili oggetto di accertamento formato oggetto di contratti di leasing finanziario attivi nel corso del 2020, con conseguente traslazione dell'obbligo passivo sul soggetto utilizzatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011; ha inoltre, documentato di aver presentato istanza di annullamento in autotutela in data 24.03.2025, rimasta priva di riscontro.
Il Comune di Messina si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso, ritenendo che la contribuente non avrebbe fornito adeguata prova dell'esistenza dei contratti di leasing e che, in ogni caso, la proprietà formale degli immobili risultava in capo alla stessa.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene rigettato. Fino a prova contraria l'omessa (pre accertamento) allegazione dei contratti di leasing e la persistente iscrizione catastale in capo alla società ricorrente giustificano pienamente l'operato dell'Ufficio nell'emissione dell'Avviso di Accertamento. L'eventuale istanza di autotutela non è idonea di per sé a invalidare l'atto impositivo.In mancanza di elementi concreti e verificabili, non può ritenersi integrata la causa di esclusione dalla soggettività passiva IMU prevista dalla normativa. La mancata allegazione documentale e l'omessa dichiarazione IMU comportano l'insufficienza probatoria della difesa, non potendo il Collegio ritenere provata la circostanza decisiva dell'intervenuto trasferimento del godimento dei beni, soprattutto per quelli oggetto di tassazione per l'anno 2020. Pertanto, correttamente il Comune ha imputato l'obbligazione IMU alla società proprietaria, essendo questa titolare del diritto reale sugli immobili. Si osserva che il presupposto impositivo IMU è costituito dal possesso di immobili. Nel caso di locazione finanziaria, la soggettività passiva ricade sul locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Tuttavia, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza di tali contratti per escludere la propria responsabilità d'imposta.Il Comune di Messina ha agito correttamente sulla base delle risultanze catastali e ha dimostrato spirito collaborativo procedendo a una rettifica parziale (autotutela) non appena acquisiti elementi probatori, seppur parziali, dalla società. Di contro, la ricorrente ha omesso di riscontrare la richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ente in fase pre-contenziosa. L'avviso di accertamento sull'annualità 2020 è stato ritualmente emesso sulla base delle risultanze catastali. In assenza di prova contraria, devono ritenersi fondate le circostanze dedotte dalla parte resistente ( " Comune afferma " che nel 2020 e nei mesi indicati in accertamento, gli immobili accertati non erano oggetto di leasing ed erano nella piena proprietà della Banca_1 leasing, come si evince dagli stessi contratti prodotti dalla ricorrente"). In conclusione è onere del contribuente presentare dichiarazione IMU al comune e non è sufficiente invocare una presunta “conoscenza di fatto” da parte dell'ente impositore, la quale – per giurisprudenza costante, non esonera dall'onere di dichiarazione e prova. Il ricorso non trova accoglimento.
Condanna alle spese pari ad euro 500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
RP RA, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3731/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Di Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1082 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6712/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro il Comune di Messina per chiedere l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1082 IMU 2020 per i seguenti motivi:
- carenza del presupposto impositivo, avendo gli immobili oggetto di accertamento formato oggetto di contratti di leasing finanziario attivi nel corso del 2020, con conseguente traslazione dell'obbligo passivo sul soggetto utilizzatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011; ha inoltre, documentato di aver presentato istanza di annullamento in autotutela in data 24.03.2025, rimasta priva di riscontro.
Il Comune di Messina si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso, ritenendo che la contribuente non avrebbe fornito adeguata prova dell'esistenza dei contratti di leasing e che, in ogni caso, la proprietà formale degli immobili risultava in capo alla stessa.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene rigettato. Fino a prova contraria l'omessa (pre accertamento) allegazione dei contratti di leasing e la persistente iscrizione catastale in capo alla società ricorrente giustificano pienamente l'operato dell'Ufficio nell'emissione dell'Avviso di Accertamento. L'eventuale istanza di autotutela non è idonea di per sé a invalidare l'atto impositivo.In mancanza di elementi concreti e verificabili, non può ritenersi integrata la causa di esclusione dalla soggettività passiva IMU prevista dalla normativa. La mancata allegazione documentale e l'omessa dichiarazione IMU comportano l'insufficienza probatoria della difesa, non potendo il Collegio ritenere provata la circostanza decisiva dell'intervenuto trasferimento del godimento dei beni, soprattutto per quelli oggetto di tassazione per l'anno 2020. Pertanto, correttamente il Comune ha imputato l'obbligazione IMU alla società proprietaria, essendo questa titolare del diritto reale sugli immobili. Si osserva che il presupposto impositivo IMU è costituito dal possesso di immobili. Nel caso di locazione finanziaria, la soggettività passiva ricade sul locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Tuttavia, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza di tali contratti per escludere la propria responsabilità d'imposta.Il Comune di Messina ha agito correttamente sulla base delle risultanze catastali e ha dimostrato spirito collaborativo procedendo a una rettifica parziale (autotutela) non appena acquisiti elementi probatori, seppur parziali, dalla società. Di contro, la ricorrente ha omesso di riscontrare la richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ente in fase pre-contenziosa. L'avviso di accertamento sull'annualità 2020 è stato ritualmente emesso sulla base delle risultanze catastali. In assenza di prova contraria, devono ritenersi fondate le circostanze dedotte dalla parte resistente ( " Comune afferma " che nel 2020 e nei mesi indicati in accertamento, gli immobili accertati non erano oggetto di leasing ed erano nella piena proprietà della Banca_1 leasing, come si evince dagli stessi contratti prodotti dalla ricorrente"). In conclusione è onere del contribuente presentare dichiarazione IMU al comune e non è sufficiente invocare una presunta “conoscenza di fatto” da parte dell'ente impositore, la quale – per giurisprudenza costante, non esonera dall'onere di dichiarazione e prova. Il ricorso non trova accoglimento.
Condanna alle spese pari ad euro 500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.