TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 852/2020 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. STRAZZULLA UC C.F._1
UC presso il cui studio sito in Mazzarrone è elettivamente domiciliato
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. STRAZZULLA UC C.F._2
presso il cui studio sito in Mazzarrone è elettivamente domiciliato
OPPONENTI
contro
, c.f , rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI CP_1 P.IVA_1
ND ed elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO, 21/N LA SPEZIA
OPPOSTA
pagina 1 di 6 Oggetto: Opposizione Decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg.ri ed Parte_1 Parte_3
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 569/2020 emesso dal
[...]
Tribunale Caltagirone il 17.12.2020 e notificato in data 18.06.20, con il quale, ad istanza di veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 18.976,73, oltre Controparte_1
gli interessi come da domanda, con le spese e gli onorari del procedimento monitorio.
Preliminarmente eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per decorrenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio emesso dal
Tribunale di Caltagirone in data 18.12.2019, veniva notificato in data 18.06.2020, pertanto, oltre il termine indicato dal codice di rito. Nel merito eccepivano la indeterminatezza della pretesa economica e la carente allegazione probatoria costitutiva del credito.
In via istruttoria, parte opponente chiedeva che venisse ordinato alla società opposta la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa ai rapporti di finanziamento oggetto di causa e chiedeva altresì l'ammissione di CTU tecnico-contabile al fine di determinare il reale saldo dei rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti in causa alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva accertarsi la minor somma dovuta, tenuto conto della prova documentale già fornita e/o di quella che verrà fornita in corso di causa, in ordine alla reale entità del credito vantato dalla Banca opposta nei confronti dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva e per essa, quale CP_1
procuratore, la quale contestava i motivi di opposizione, chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta;
in subordine chiedeva il riconoscimento della diversa maggiore e/o minor pagina 2 di 6 somma risultata all'esito dell'espletanda attività istruttoria e contestava tutte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento. Con vittoria di spese e compensi.
Espletata negativamente la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183cpc, comma sesto ed i procuratori delle parti depositavano le memorie ed insistevano nelle rispettive deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie.
Ammessa ed espletata la CTU contabile, all'udienza del 28.04.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle di comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, in accoglimento dell'eccezione sollevata dagli opponenti, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 18.12.2019, è stato notificato in data
18.06.2020 e quindi oltre il termine indicato dal codice di rito.
Tuttavia, poiché a seguito della notifica dell'atto di opposizione si instaura un giudizio ordinario ed autonomo a cognizione piena, questo Giudice è tenuto ad esaminare il merito della esposizione creditoria vantata da nei confronti degli odierni Controparte_1
debitori opponenti.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, è un giudizio ordinario di cognizione piena che si apre con l'opposizione del debitore e sostituisce il procedimento sommario ed il giudice non si limita a controllare la legittimità del decreto ma esamina autonomamente l'intero rapporto giuridico per stabilire il merito del diritto invocato dal creditore. In questo nuovo giudizio, il debitore opponente diventa sostanzialmente il convenuto mentre il creditore opposto è l'attore sostanziale ed il Giudice del merito deve valutare la pretesa creditoria e riconoscerne la fondatezza o meno.
pagina 3 di 6 Orbene, mentre il debitore che ha proposto l'opposizione, sebbene formalmente sia l'attore, nel merito invece agisce come convenuto e quindi deve dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, di converso, il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo è il sostanziale attore e deve provare il fondamento della pretesa fatta valere nel ricorso.
Dall'esame dei documenti allegati nel fascicolo del monitorio e nel presente giudizio di opposizione, si rileva che , a seguito del contratto di cessione intercorso con CP_1
la società cedente, in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, è divenuta titolare del credito vantato nei confronti dei sigg.ri ed . Parte_1 Parte_3
A sostegno di detta titolarità parte opposta ha provveduto ad allegare tutta la documentazione relativa al rapporto da cui il credito sorge e, dunque, sia la fonte contrattuale che gli estratti conto.
Appare opportuno chiarire che la prova della cessione di un credito non è sottoposta a particolari vincoli di forma ed è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario, essendo, di conseguenza, il relativo accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice di merito.
Nel caso di specie, è bene rilevare che parte opponente, sul punto, non ha formulato alcuna contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. , con le modalità e le tempistiche dettate dalla norma, né con riguardo alla operazione di cessione in blocco né relativamente alla inclusione in esso del credito contestato ma ha circoscritto il thema decidendum ed il thema probandum ( in considerazioni delle eccezioni articolate) ad altri fatti processuali, nulla rilevando in ordine al contratto di cessione né riguardo all'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione del credito ingiunto.
A tale condotta processuale possono attribuirsi gli effetti giuridici previsti dall'art. 115
c.p.c. e, pertanto, i fatti non contestati si danno per provati.
pagina 4 di 6 In merito alla quantificazione dell'esposizione creditoria vantata da nei Controparte_1
confronti dei sigg.ri ed , appare doveroso rilevare che Parte_1 Parte_3
la difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria intercorsa tra OS DU e gli odierni debitori opponenti è rilevabile dalla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato in ragione di una indicazione nel contratto di un TAEG diverso rispetto a quello effettivamente applicato.
Il CTU , in seno alla relazione contabile, ha verificato che il TAEG applicato non è conforme al TAEG dichiarato in contratto (12,55%) , in quanto non comprende le spese di assicurazione.
La giurisprudenza di merito e da ultimo anche la Prima Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 15114 del 29.05.2025, pronunciandosi sul tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa collegata all'erogazione del credito, ha affermato l'inclusione della stessa quando legata strettamente al finanziamento.
Ritiene pertanto questo Decidente, in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 117 T.U.B., atteso che la erronea quantificazione del TAEG comporta una maggiore onerosità del finanziamento, di sostituire il tasso contrattuale con il tasso legale ex art. 117 TUB ( tasso minimo pari allo 0,933), determinando un importo ancora dovuto dagli odierni debitori opponenti ad , pari ad €. 14.070,42, alla data CP_1
del 31.12.2014, rispetto a quello richiesto con il monitorio.
Alla su indicata somma di €. 14.070,42, dovuta dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_3
alla data del 31.12.2014, sono altresì dovuti gli ulteriori interessi legali al
[...]
soddisfo.
Le spese del presente giudizio di opposizione, considerato l'esito della lite, vengono integralmente compensate, comprese quelle della disposta CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 852/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
pagina 5 di 6 revoca il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 569/2020 (NRG 1482/2019) emesso dal Tribunale Caltagirone il 17.12.2020 e notificato il 18.06.2020, in quanto la notifica è stata effettuata oltre il termine previsto dal codice di rito;
condanna i sigg.ri ed al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
e per essa, quale procuratore, in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €. 14.070,42 , oltre interessi legali dalla data dell'01.01.2015 al soddisfo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di Ctu liquidate come da separato provvedimento
Caltagirone, 12/11/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 852/2020 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. STRAZZULLA UC C.F._1
UC presso il cui studio sito in Mazzarrone è elettivamente domiciliato
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. STRAZZULLA UC C.F._2
presso il cui studio sito in Mazzarrone è elettivamente domiciliato
OPPONENTI
contro
, c.f , rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI CP_1 P.IVA_1
ND ed elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO, 21/N LA SPEZIA
OPPOSTA
pagina 1 di 6 Oggetto: Opposizione Decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg.ri ed Parte_1 Parte_3
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 569/2020 emesso dal
[...]
Tribunale Caltagirone il 17.12.2020 e notificato in data 18.06.20, con il quale, ad istanza di veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 18.976,73, oltre Controparte_1
gli interessi come da domanda, con le spese e gli onorari del procedimento monitorio.
Preliminarmente eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per decorrenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio emesso dal
Tribunale di Caltagirone in data 18.12.2019, veniva notificato in data 18.06.2020, pertanto, oltre il termine indicato dal codice di rito. Nel merito eccepivano la indeterminatezza della pretesa economica e la carente allegazione probatoria costitutiva del credito.
In via istruttoria, parte opponente chiedeva che venisse ordinato alla società opposta la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa ai rapporti di finanziamento oggetto di causa e chiedeva altresì l'ammissione di CTU tecnico-contabile al fine di determinare il reale saldo dei rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti in causa alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva accertarsi la minor somma dovuta, tenuto conto della prova documentale già fornita e/o di quella che verrà fornita in corso di causa, in ordine alla reale entità del credito vantato dalla Banca opposta nei confronti dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva e per essa, quale CP_1
procuratore, la quale contestava i motivi di opposizione, chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta;
in subordine chiedeva il riconoscimento della diversa maggiore e/o minor pagina 2 di 6 somma risultata all'esito dell'espletanda attività istruttoria e contestava tutte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento. Con vittoria di spese e compensi.
Espletata negativamente la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183cpc, comma sesto ed i procuratori delle parti depositavano le memorie ed insistevano nelle rispettive deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie.
Ammessa ed espletata la CTU contabile, all'udienza del 28.04.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle di comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, in accoglimento dell'eccezione sollevata dagli opponenti, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 18.12.2019, è stato notificato in data
18.06.2020 e quindi oltre il termine indicato dal codice di rito.
Tuttavia, poiché a seguito della notifica dell'atto di opposizione si instaura un giudizio ordinario ed autonomo a cognizione piena, questo Giudice è tenuto ad esaminare il merito della esposizione creditoria vantata da nei confronti degli odierni Controparte_1
debitori opponenti.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, è un giudizio ordinario di cognizione piena che si apre con l'opposizione del debitore e sostituisce il procedimento sommario ed il giudice non si limita a controllare la legittimità del decreto ma esamina autonomamente l'intero rapporto giuridico per stabilire il merito del diritto invocato dal creditore. In questo nuovo giudizio, il debitore opponente diventa sostanzialmente il convenuto mentre il creditore opposto è l'attore sostanziale ed il Giudice del merito deve valutare la pretesa creditoria e riconoscerne la fondatezza o meno.
pagina 3 di 6 Orbene, mentre il debitore che ha proposto l'opposizione, sebbene formalmente sia l'attore, nel merito invece agisce come convenuto e quindi deve dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, di converso, il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo è il sostanziale attore e deve provare il fondamento della pretesa fatta valere nel ricorso.
Dall'esame dei documenti allegati nel fascicolo del monitorio e nel presente giudizio di opposizione, si rileva che , a seguito del contratto di cessione intercorso con CP_1
la società cedente, in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, è divenuta titolare del credito vantato nei confronti dei sigg.ri ed . Parte_1 Parte_3
A sostegno di detta titolarità parte opposta ha provveduto ad allegare tutta la documentazione relativa al rapporto da cui il credito sorge e, dunque, sia la fonte contrattuale che gli estratti conto.
Appare opportuno chiarire che la prova della cessione di un credito non è sottoposta a particolari vincoli di forma ed è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario, essendo, di conseguenza, il relativo accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice di merito.
Nel caso di specie, è bene rilevare che parte opponente, sul punto, non ha formulato alcuna contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. , con le modalità e le tempistiche dettate dalla norma, né con riguardo alla operazione di cessione in blocco né relativamente alla inclusione in esso del credito contestato ma ha circoscritto il thema decidendum ed il thema probandum ( in considerazioni delle eccezioni articolate) ad altri fatti processuali, nulla rilevando in ordine al contratto di cessione né riguardo all'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione del credito ingiunto.
A tale condotta processuale possono attribuirsi gli effetti giuridici previsti dall'art. 115
c.p.c. e, pertanto, i fatti non contestati si danno per provati.
pagina 4 di 6 In merito alla quantificazione dell'esposizione creditoria vantata da nei Controparte_1
confronti dei sigg.ri ed , appare doveroso rilevare che Parte_1 Parte_3
la difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria intercorsa tra OS DU e gli odierni debitori opponenti è rilevabile dalla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato in ragione di una indicazione nel contratto di un TAEG diverso rispetto a quello effettivamente applicato.
Il CTU , in seno alla relazione contabile, ha verificato che il TAEG applicato non è conforme al TAEG dichiarato in contratto (12,55%) , in quanto non comprende le spese di assicurazione.
La giurisprudenza di merito e da ultimo anche la Prima Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 15114 del 29.05.2025, pronunciandosi sul tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa collegata all'erogazione del credito, ha affermato l'inclusione della stessa quando legata strettamente al finanziamento.
Ritiene pertanto questo Decidente, in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 117 T.U.B., atteso che la erronea quantificazione del TAEG comporta una maggiore onerosità del finanziamento, di sostituire il tasso contrattuale con il tasso legale ex art. 117 TUB ( tasso minimo pari allo 0,933), determinando un importo ancora dovuto dagli odierni debitori opponenti ad , pari ad €. 14.070,42, alla data CP_1
del 31.12.2014, rispetto a quello richiesto con il monitorio.
Alla su indicata somma di €. 14.070,42, dovuta dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_3
alla data del 31.12.2014, sono altresì dovuti gli ulteriori interessi legali al
[...]
soddisfo.
Le spese del presente giudizio di opposizione, considerato l'esito della lite, vengono integralmente compensate, comprese quelle della disposta CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 852/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
pagina 5 di 6 revoca il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 569/2020 (NRG 1482/2019) emesso dal Tribunale Caltagirone il 17.12.2020 e notificato il 18.06.2020, in quanto la notifica è stata effettuata oltre il termine previsto dal codice di rito;
condanna i sigg.ri ed al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
e per essa, quale procuratore, in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €. 14.070,42 , oltre interessi legali dalla data dell'01.01.2015 al soddisfo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di Ctu liquidate come da separato provvedimento
Caltagirone, 12/11/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6