Articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116
Articolo 3Articolo 5
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15 agosto 2009
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16 agosto 2011
Art. 4. (( Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: )) (( 1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote." ))
Entrata in vigore il 16 agosto 2011