Art. 4. (( Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: )) (( 1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote." ))
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote." ))