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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4430/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4430/2018, avente a oggetto “proprietà”, promossa da:
, (CF: ) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosalia MINARDI, giusta procura in atti.
Attrice
Contro
(CF: Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di far accertare in via principale di essere proprietaria dell'immobile sito in Modica in
[...]
via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n. 227, p.lla 8198, sub. 1, categoria C/1 e, in via subordinata, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Modica, Via Loreto n. 3, contraddistinto al f. n. 227, p.lla 8198 sub 1, categoria C/1, per intervenuta usucapione per possesso esclusivo ultraventennale, considerando anche l'ulteriore periodo di possesso della sua dante causa,
Ulteriormente, chiedeva di accertare e dichiarare che il sig. occupa Persona_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di , sita in n. 227, p.lla 8198 sub. 1, Parte_1 categoria C/1, e per l'effetto, ordinargli, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio, rimettendo l'attrice nel pieno e legittimo possesso dell'immobile e, altresì, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento di un'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni anche morali patiti dall'attrice per l'abusiva detenzione dell'immobile perpetrata, da quantificarsi anche in via equitativa. Inoltre, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
L'attrice ha all'uopo dedotto: di essere proprietaria dell'immobile sito in Modica in via Loreto
n. 3, censito al catasto del Comune di Modica al f. n. 227, p. lla 8198, sub. 1, categoria C/1 e di averlo acquisito per successione legittima della zia deceduta in Modica il 27.12.2003, la quale Persona_1
aveva acquisito il detto immobile con atto di compravendita del 30.05.1988 e trascritto il 08.06.1988.
Segnatamente, l'attrice precisava che, dopo il decesso della zia, aveva posseduto
-ininterrottamente e per diversi anni- il suddetto immobile al quale aveva, altresì, apportato delle modifiche, tra cui il cambio della serratura nonché delle opere di manutenzione ordinaria oltre, poi, a provvedere al pagamento delle imposte. Purtuttavia, deduceva che nel febbraio del 2016 a causa dell'occupazione illegittima dell'immobile da parte di quale aveva sostituito il Controparte_2 lucchetto della porta d'ingresso- l'attrice medesima non riusciva ad accedervi e, pertanto, ne richiedeva il rilascio immediato.
Istruita la causa e fatte precisare le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione e viene decisa come di seguito.
****
Anzitutto deve darsi atto che parte attrice ha soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda, avviando il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1bis, del d. lgs. 28/2010: risulta prodotto agli atti, infatti, il verbale del 24.05.2018 dal quale si evince che , Controparte_1
seppur invitato regolarmente a partecipare, non ha aderito alla procedura conciliativa.
Va inoltre dichiarata la contumacia di il quale, regolarmente citato nel presente Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Modica in via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n. 227, p. lla 8198, sub. 1, categoria C/1, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima l'occupazione del Parte_1 suddetto immobile da parte di e, per l'effetto, di ottenerne l'immediato rilasciato. Controparte_1
pagina 2 di 5 In diritto, giova richiamare un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che afferma che “nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poichè nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco, dunque, che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art.
1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione” (Cass. del 19.10.2021 n. 28865)
Tutto ciò posto, nella fattispecie, risulta che l'immobile oggetto di causa è formalmente intestato per l'intero a , la quale lo ha acquisito per successione ereditaria, in quanto unica chiamata Parte_1 all'eredità della zia (deceduta il 27.12.2003), per come si evince dalla documentazione in Persona_1
atti.
Dalle risultanze istruttorie, inoltre, deve rilevarsi che l'odierna attrice nonché la defunta Persona_1 hanno posseduto “uti dominus” l'immobile sito in Modica in via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n.
227, p. lla 8198, sub. 1, categoria C/1, completando in tal modo il ventennio prescritto dalla legge ai fini dell'usucapione. In particolare, l'attrice ha fornito prova che il possesso dell'immobile in esame è avvenuto in modo pacifico e pubblico e ciò anche originariamente dalla zia (la quale ha Persona_1 concesso in locazione l'immobile) ed ha avuto inizio sin da quando quest'ultima ha acquistato l'immobile, con atto pubblico in Notaio Dott. in Modica il 30.05.1988 e Persona_2 trascritto (di cui è stata prodotta la nota di trascrizione) l'8.06.1988.
Posto, dunque, che in atti risulta prova positiva del diritto di proprietà dell'attrice per intervenuta usucapione, deve altresì rilevarsi che risulta provato quanto sostenuto da in ordine al fatto che il Per_1 convenuto ha illegittimamente occupato l'immobile oggetto di causa.
Tale circostanza, infatti, viene suffragata sia da quanto contenuto all'interno della relazione di servizio resa dal Comando di Polizia Locale II Sezione Viabilità di Modica in data 04.01.2018 sia dal fatto che
, convenuto contumace, non si è presentato all'udienza fissata per l'assunzione del Controparte_1 suo interrogatorio formale. A tale riguardo, la condivisibile giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
pagina 3 di 5 automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c.” (Cass. n. 41643/2021). Orbene, considerate la documentazione in atti e le altre circostanze emerse in giudizio, si possono ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
In base a quanto dedotto, può ritenersi che abbia occupato illegittimamente Controparte_1
l'immobile -sopra specificato- in quanto lo stesso ne ha acquisito la disponibilità materiale senza che nella specie sussista un valido negozio giuridico atto a giustificare la consegna dell'immobile e la relazione di fatto esistente tra questo e il medesimo convenuto.
Passando, invece, all'esame della richiesta di risarcimento del danno va osservato che “In caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non è un danno in re ipsa, ma un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal proprietario stesso. La liquidazione del risarcimento non può avvenire sulla base dell'accertamento del solo danno-evento, ma richiede
l'ulteriore accertamento del danno-conseguenza (sub specie di danno emergente o lucro cessante) giuridicamente determinato dall'evento lesivo) (Cass. del 16.07.2024 n. 19502).
Nel caso de quo, l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova dei danni lamentati in conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile e, pertanto, la domanda di risarcimento è immeritevole di accoglimento, così come quella relativa alla corresponsione di una indennità di occupazione, non suffragata da alcun supporto probatorio.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
(tariffa media per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto nella misura di 2/3 e si intendono compensate per il resto, in Controparte_1
ragione del rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 4430/2018 R.G.:
1) Accerta e dichiara l'acquisto a titolo originario da parte di dell'immobile sito in Parte_1
Modica (RG), Via Loreto n° 3, p.t., contraddistinto al Catasto al foglio di mappa n° 227, p.lla 8198, sub.1, categoria C/, per intervenuta usucapione;
pagina 4 di 5 2), per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Modica Controparte_1
in via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n. 227, p.lla 8198, sub. 1, categoria C/1;
3) ogni altra domanda assorbita e/o rigettata;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.385,00 per compensi, € 475,00 per spese, oltre accessori di legge, iva e c.p.a
5) compensa, per il resto, le spese di lite.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4430/2018, avente a oggetto “proprietà”, promossa da:
, (CF: ) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosalia MINARDI, giusta procura in atti.
Attrice
Contro
(CF: Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di far accertare in via principale di essere proprietaria dell'immobile sito in Modica in
[...]
via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n. 227, p.lla 8198, sub. 1, categoria C/1 e, in via subordinata, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Modica, Via Loreto n. 3, contraddistinto al f. n. 227, p.lla 8198 sub 1, categoria C/1, per intervenuta usucapione per possesso esclusivo ultraventennale, considerando anche l'ulteriore periodo di possesso della sua dante causa,
Ulteriormente, chiedeva di accertare e dichiarare che il sig. occupa Persona_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di , sita in n. 227, p.lla 8198 sub. 1, Parte_1 categoria C/1, e per l'effetto, ordinargli, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio, rimettendo l'attrice nel pieno e legittimo possesso dell'immobile e, altresì, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento di un'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni anche morali patiti dall'attrice per l'abusiva detenzione dell'immobile perpetrata, da quantificarsi anche in via equitativa. Inoltre, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
L'attrice ha all'uopo dedotto: di essere proprietaria dell'immobile sito in Modica in via Loreto
n. 3, censito al catasto del Comune di Modica al f. n. 227, p. lla 8198, sub. 1, categoria C/1 e di averlo acquisito per successione legittima della zia deceduta in Modica il 27.12.2003, la quale Persona_1
aveva acquisito il detto immobile con atto di compravendita del 30.05.1988 e trascritto il 08.06.1988.
Segnatamente, l'attrice precisava che, dopo il decesso della zia, aveva posseduto
-ininterrottamente e per diversi anni- il suddetto immobile al quale aveva, altresì, apportato delle modifiche, tra cui il cambio della serratura nonché delle opere di manutenzione ordinaria oltre, poi, a provvedere al pagamento delle imposte. Purtuttavia, deduceva che nel febbraio del 2016 a causa dell'occupazione illegittima dell'immobile da parte di quale aveva sostituito il Controparte_2 lucchetto della porta d'ingresso- l'attrice medesima non riusciva ad accedervi e, pertanto, ne richiedeva il rilascio immediato.
Istruita la causa e fatte precisare le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione e viene decisa come di seguito.
****
Anzitutto deve darsi atto che parte attrice ha soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda, avviando il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1bis, del d. lgs. 28/2010: risulta prodotto agli atti, infatti, il verbale del 24.05.2018 dal quale si evince che , Controparte_1
seppur invitato regolarmente a partecipare, non ha aderito alla procedura conciliativa.
Va inoltre dichiarata la contumacia di il quale, regolarmente citato nel presente Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Modica in via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n. 227, p. lla 8198, sub. 1, categoria C/1, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare illegittima l'occupazione del Parte_1 suddetto immobile da parte di e, per l'effetto, di ottenerne l'immediato rilasciato. Controparte_1
pagina 2 di 5 In diritto, giova richiamare un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che afferma che “nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poichè nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco, dunque, che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art.
1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione” (Cass. del 19.10.2021 n. 28865)
Tutto ciò posto, nella fattispecie, risulta che l'immobile oggetto di causa è formalmente intestato per l'intero a , la quale lo ha acquisito per successione ereditaria, in quanto unica chiamata Parte_1 all'eredità della zia (deceduta il 27.12.2003), per come si evince dalla documentazione in Persona_1
atti.
Dalle risultanze istruttorie, inoltre, deve rilevarsi che l'odierna attrice nonché la defunta Persona_1 hanno posseduto “uti dominus” l'immobile sito in Modica in via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n.
227, p. lla 8198, sub. 1, categoria C/1, completando in tal modo il ventennio prescritto dalla legge ai fini dell'usucapione. In particolare, l'attrice ha fornito prova che il possesso dell'immobile in esame è avvenuto in modo pacifico e pubblico e ciò anche originariamente dalla zia (la quale ha Persona_1 concesso in locazione l'immobile) ed ha avuto inizio sin da quando quest'ultima ha acquistato l'immobile, con atto pubblico in Notaio Dott. in Modica il 30.05.1988 e Persona_2 trascritto (di cui è stata prodotta la nota di trascrizione) l'8.06.1988.
Posto, dunque, che in atti risulta prova positiva del diritto di proprietà dell'attrice per intervenuta usucapione, deve altresì rilevarsi che risulta provato quanto sostenuto da in ordine al fatto che il Per_1 convenuto ha illegittimamente occupato l'immobile oggetto di causa.
Tale circostanza, infatti, viene suffragata sia da quanto contenuto all'interno della relazione di servizio resa dal Comando di Polizia Locale II Sezione Viabilità di Modica in data 04.01.2018 sia dal fatto che
, convenuto contumace, non si è presentato all'udienza fissata per l'assunzione del Controparte_1 suo interrogatorio formale. A tale riguardo, la condivisibile giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
pagina 3 di 5 automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c.” (Cass. n. 41643/2021). Orbene, considerate la documentazione in atti e le altre circostanze emerse in giudizio, si possono ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
In base a quanto dedotto, può ritenersi che abbia occupato illegittimamente Controparte_1
l'immobile -sopra specificato- in quanto lo stesso ne ha acquisito la disponibilità materiale senza che nella specie sussista un valido negozio giuridico atto a giustificare la consegna dell'immobile e la relazione di fatto esistente tra questo e il medesimo convenuto.
Passando, invece, all'esame della richiesta di risarcimento del danno va osservato che “In caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non è un danno in re ipsa, ma un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato dal proprietario stesso. La liquidazione del risarcimento non può avvenire sulla base dell'accertamento del solo danno-evento, ma richiede
l'ulteriore accertamento del danno-conseguenza (sub specie di danno emergente o lucro cessante) giuridicamente determinato dall'evento lesivo) (Cass. del 16.07.2024 n. 19502).
Nel caso de quo, l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova dei danni lamentati in conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile e, pertanto, la domanda di risarcimento è immeritevole di accoglimento, così come quella relativa alla corresponsione di una indennità di occupazione, non suffragata da alcun supporto probatorio.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
(tariffa media per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto nella misura di 2/3 e si intendono compensate per il resto, in Controparte_1
ragione del rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 4430/2018 R.G.:
1) Accerta e dichiara l'acquisto a titolo originario da parte di dell'immobile sito in Parte_1
Modica (RG), Via Loreto n° 3, p.t., contraddistinto al Catasto al foglio di mappa n° 227, p.lla 8198, sub.1, categoria C/, per intervenuta usucapione;
pagina 4 di 5 2), per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Modica Controparte_1
in via Loreto n. 3, censito al catasto al f. n. 227, p.lla 8198, sub. 1, categoria C/1;
3) ogni altra domanda assorbita e/o rigettata;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.385,00 per compensi, € 475,00 per spese, oltre accessori di legge, iva e c.p.a
5) compensa, per il resto, le spese di lite.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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