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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06517/2025REG.PROV.COLL.
N. 07284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7284 del 2024, proposto da
ER De ET, IO AD, IN CI, LI RE, QU LL, NO CI, CH SC, NZ LL, UC CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, piazza della Libertà 11;
contro
Inwit S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Roccabascerana (Av), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima) n. 01416/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inwit S.p.A. e del Comune di Roccabascerana (Av);
Vista la memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 13 maggio 2025, con la quale Inwitt s.p.a. rappresenta di non aver più interesse alla realizzazione del traliccio porta antenne oggetto degli atti impugnati nel presente giudizio e chiede che l’appello sia dichiarato improcedibile, con condanna degli appellanti alle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale;
Vista la memoria depositata dal Comune di Roccabascerana il 26 maggio 2025, che si è associato nella declaratoria di improcedibilità dell’appello, con vittoria di spese;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti appellanti l’avvocato Sabrina Mautone.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto che la dichiarazione di WI s.p.a., relativa al sopravvenuto difetto di interesse alla realizzazione del traliccio porta antenne oggetto degli atti impugnati determina l’improcedibilità del ricorso di primo grado, proposto dalla stessa WI s.p.a., e dunque l’annullamento della sentenza appellata senza rinvio;
Considerato, ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale anche alla luce delle conclusioni rassegnate dagli appellanti, che l’appello presentava profili di fondatezza. Infatti:
- con il primo motivo d’appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza laddove ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato in primo grado dagli odierni appellanti: il TAR ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento con riferimento a censure che allargano il thema decidendum nonché per mancata prova in ordine alla legittimazione degli interventori, legittimazione che si fonderebbe solo sulla mera vicinitas ; a tale riguardo occorre tuttavia osservare che il Comune, a motivo dell’atto impugnato, ha indicato l’eccessiva vicinanza del nuovo palo porta antenne rispetto alla strada comunale “Cassano C. Squillani”, sicché è evidente l’interesse degli appellanti, tutti residenti nelle vicinanze e, quindi, potenzialmente interessati alla conservazione della viabilità in questione, ferma restando l’inammissibilità delle sole censure nuove, che gli appellanti avrebbero dovuto far valere con autonomo ricorso;
- con il secondo motivo è stato dedotto travisamento di fatto in relazione alla circostanza che la zona di collocazione dell’impianto, e la stessa strada comunale “Cassano C. Squillani”, si troverebbero in zona di rischio frana e rischio idrogeologico, rischio la cui esistenza è stata effettivamente attestata anche dal verificatore incaricato dal primo giudice e che tuttavia non è stata istruita con la richiesta di parere all’Autorità competente: la relativa contestazione è stata però considerata dal primo giudice estranea al perimetro del thema decidendum e come tale inammissibile; il Collegio rileva che il rilievo della mancata acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino avrebbe invece dovuto essere adeguatamente approfondito dal primo giudice, posto che in primo grado WI agiva facendo valere il silenzio-assenso che – a suo dire – si era formato sulla istanza di autorizzazione, e considerato che esso silenzio poteva essere stato impedito proprio dalla mancata acquisizione del parere della Autorità di Bacino, in seno alla conferenza di servizi che il Comune avrebbe dovuto indire ai sensi dell’art. 44, comma 4, C.C.E.: l’eccezione sollevata dagli appellanti in primo grado, dunque, in realtà non allargava il thema decidendum , poiché funzionale a dimostrare l’infondatezza dell’assunto della ricorrente WI, circa la formazione del silenzio-assenso.
Ritenuto, pertanto, che in base al principio della soccombenza virtuale WI debba essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore degli odierni appellanti, intervenienti in primo grado, compensandole invece tra WI e il Comune di Bascerana e ponendo a carico dei medesimi le spese della verificazione disposta in primo grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado, e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1316 del 1 luglio 2024,
Condanna WI s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti degli appellanti, come in epigrafe indicati, spese che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Compensa le spese del doppio grado tra WI s.p.a. e il Comune di Roccabascerana.
Pone le spese della verificazione espletata in primo grado definitivamente a carico, in via solidale ed in parti uguali, di WI s.p.a. e del Comune di Roccabascerana, confermando la liquidazione di €. 3.000,00, oltre accessori di legge, quale compenso spettante al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO