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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2024, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/11/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5796/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arturo Parte_1
Rainone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano, via San Michele n. 38;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rossella Quarta ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la ricorrente invalido al 74% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa od a decorrere dalla data che il Tribunale adito vorrà stabilire con interessi legali secondo legge;
2. per l'effetto condannare l' (Ist. Naz. in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento nei CP_1 CP_2 confronti del ricorrente dei ratei maturati e maturandi delle provvidenze economiche richieste dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge;
3. condannare, altresì, l' (Ist. Naz. in persona del CP_1 CP_2 leg. rapp. p. t. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio e, di quello per
l'accertamento tecnico preventivo esperito, con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
PER L' : dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni sopra indicate;
nel merito CP_1 rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate, con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 10.11.2021, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato le singole patologie obbiettivate, cui andrebbero attribuite maggiori percentuali invalidanti (pagg. 5 e 6 del ricorso).
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , Persona_1 all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “ipertensione arteriosa;
diabete mellito di tipo 2”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento metodologico sulla prestazione in oggetto, il c.t.u. ha così osservato: “La prima infermità è da classificare nella voce tabellare 9309 (“diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe iii”) prevista con valore di invalidità variabile tra il
41 ed il 50%. In conformità con l'operazione peritale e delle obiettività che ne sono risultate,
l'istante non presenta complicanze micromacroangiopatiche;
pertanto, è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 42%. (quarantadue per cento).
La seconda infermità è da classificare, per analogia, alla voce tabellare 6441 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II cl. nyha) prevista con valore di invalidità variabile tra 41% e 50%. Dagli accertamenti eseguiti è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 43%. (quarantatré per cento).
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare il sig. come un “soggetto Parte_1 invalido con “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%” nella misura del
67% (sessantasette per cento)”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 06/11/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 06/11/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5796/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arturo Parte_1
Rainone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano, via San Michele n. 38;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rossella Quarta ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la ricorrente invalido al 74% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa od a decorrere dalla data che il Tribunale adito vorrà stabilire con interessi legali secondo legge;
2. per l'effetto condannare l' (Ist. Naz. in persona del leg. rapp.te p.t., al pagamento nei CP_1 CP_2 confronti del ricorrente dei ratei maturati e maturandi delle provvidenze economiche richieste dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge;
3. condannare, altresì, l' (Ist. Naz. in persona del CP_1 CP_2 leg. rapp. p. t. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio e, di quello per
l'accertamento tecnico preventivo esperito, con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
PER L' : dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni sopra indicate;
nel merito CP_1 rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate, con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 10.11.2021, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato le singole patologie obbiettivate, cui andrebbero attribuite maggiori percentuali invalidanti (pagg. 5 e 6 del ricorso).
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , Persona_1 all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “ipertensione arteriosa;
diabete mellito di tipo 2”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento metodologico sulla prestazione in oggetto, il c.t.u. ha così osservato: “La prima infermità è da classificare nella voce tabellare 9309 (“diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe iii”) prevista con valore di invalidità variabile tra il
41 ed il 50%. In conformità con l'operazione peritale e delle obiettività che ne sono risultate,
l'istante non presenta complicanze micromacroangiopatiche;
pertanto, è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 42%. (quarantadue per cento).
La seconda infermità è da classificare, per analogia, alla voce tabellare 6441 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II cl. nyha) prevista con valore di invalidità variabile tra 41% e 50%. Dagli accertamenti eseguiti è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 43%. (quarantatré per cento).
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare il sig. come un “soggetto Parte_1 invalido con “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%” nella misura del
67% (sessantasette per cento)”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 06/11/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno