Sentenza 2 novembre 2023
Massime • 1
In materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale .
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Commentario • 1
- 1. La Riforma del Contenzioso Tributario: tutte le novità spiegate in modo praticoRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 28 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/11/2023, n. 30493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30493 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità (Cass., n. 22153/2017; n. 8175/2019), dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale (Cass., n. 7850/2018; n. 39548/2021). Nel caso concreto, come motivatamente ha ritenuto la CTR della Lombardia, non ricorrono i presupposti della scriminante in questione. In merito alla riproposta questione, oggetto del terzo motivo di ricorso, concernente la dedotta illegittimità dell’avviso impugnato per difetto di delega del Direttore dell’Ufficio, rileva il Collegio che la CTR ha respinto in parte qua il gravame per <<l’idoneità dell’atto ad esprimere la volontà all’esterno dell’
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.