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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/09/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3415/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1
E
, (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Angelo PALAZZO
- ricorrenti –
CONTRO
(Cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello ZIZZI CP_1 C.F._3
Oggetto: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 10/03/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e chiedevano la revoca dell'assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento pari ad euro 50,00 disposto dal Presidente del Tribunale con provvedimento dell'11/03/2025 nell'ambito della procedura avente n.r.g. 3375/2013 in favore dei minori e , Persona_1 Parte_1 nonché la revoca dell'ordine del relativo versamento diretto da parte dell'INPS territorialmente competente in favore di , madre dei predetti minori. Alla richiesta dichiarava di non opporsi la stessa CP_1 CP_1
, così come evincibile dallo stesso ricorso introduttivo, da lei all'uopo sottoscritto per adesione, nonché
[...] dalla relativa propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/05/2025.
Va rilevato in diritto come gli ascendenti – posizione rivestita dagli odierni ricorrenti – intervengano nel mantenimento in oggetto con un'obbligazione di tipo sussidiario rispetto a quella dei genitori, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale. Tale obbligo, al pari di quello gravante sui genitori, perdura fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli aventi diritto, anche dopo la raggiunta maggiore età.
Dagli atti emerge la circostanza che i coniugi e , genitori dei minori Parte_3 CP_1 Per_1 e , in data 02/11/2022 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fasano
[...] Parte_1 hanno dichiarato nell'ambito della procedura finalizzatta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che i predetti loro figli sono divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Da tanto consegue, pertanto, la meritevolezza dell'istanza avanzata con il ricorso introduttivo, essendo venuto meno il presupposto stesso alla base dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei predetti e . Persona_1 Parte_1
1 Ne discende l'accoglimento del ricorso, e la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del contegno processuale della resistente, adesivo alla domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) Revoca l'obbligo di contribuzione al mantenimento di e posto a carico Persona_1 Parte_1 dei ricorrenti e con provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale Parte_1 Parte_2 l'11/03/2015 nell'ambito della procedura avente n.r.g.3375/2013, nonché l'ordine del relativo versamento diretto disposto nei confronti dell'I.N.P.S. territorialmente comptente in favore di (nata in CP_1 Belgio il 17/02/1972).
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
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