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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, n.22/10/1965, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli Parte_1
ed Alessandro Di Genova, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA), via
Dicearchia n.1.
appellante
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio legale dell in Napoli, via De Gasperi n.55. CP_1
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 14/3/2024,
ha proposto appello parziale- limitatamente al capo relativo alle spese Parte_1
di giudizio - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 1123 dell'8/3/2024, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda volta ad accertare l'illegittimità del provvedimento di indebito del
28/4/2023, con cui l aveva richiesto in restituzione la somma di euro 33.423,50 CP_2
indebitamente percepita sulla pensione cat. INVCIV n. 070116113 per il periodo dal
1/3/2021 al 31/5/2023, ma aveva liquidato le spese di giudizio oggetto di condanna a carico dell' in euro 2.303,70. CP_2
2.Parte appellante ha impugnato la sentenza nella liquidazione delle spese di giudizio, sostenendo che l'importo liquidato ( euro 2.303,70) era inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, considerato il valore della controversia. Dunque, applicando i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, risultava un compenso professionale dovuto pari ad € 3.291,00 .
Pertanto ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l' al pagamento delle spese di primo grado liquidate in euro 3.291,00, CP_2
con attribuzione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
4.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado. Evidenzia l'appellante che la decisione è erronea, in quanto il giudice non ha tenuto conto delle tariffe individuate dal D.M. n. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, scendendo al di sotto dei minimi senza neppure fornire una idonea motivazione .
6.La doglianza è fondata.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal
D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,
l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio
o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
7.Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 . Infatti, l'oggetto della domanda era di valore pari ad euro
33.423,50 (indebito costituito dai ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1/3/2021 al 31/5/2023).
8.Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione.
Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate
(art. 4 cit.).
9.Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante,
l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, e quindi ben prima del deposito del ricorso introduttivo;
inoltre andavano applicate le tabelle aggiornate di cui al DM n.
147/2022.
Certamente non dovuti sono i compensi per l'attività istruttoria, posto che non risulta che sia stata compiuta alcuna delle attività sopra elencate così come individuate dal cit. art 4, per cui i compensi dovuti sono solo quelli relativi alla fase di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Applicando lo scaglione sopra individuato, l'ammontare minimo da liquidare calcolando la riduzione del 50% sull'importo di euro 6.580,00 ( fase di studio euro
1.701,00, fase introduttiva euro 1.204,00, fase di decisione euro 3,675,00) sarebbe dovuto essere pari ad euro 3.290,00, essendo evidente, quindi, che il giudice nel liquidare le spese in euro 2.303,70 non abbia tenuto conto dei minimi stabiliti con il
D.M. sopra richiamato .
10.Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' CP_1
resistente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, che ha ad oggetto le spese del giudizio di primo grado .
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2
grado, che liquida in euro 3.290,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova antistatari;
2) condanna, inoltre, l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_2
liquida in euro 494,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova antistatari .
Così deciso in Napoli il giorno 20 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, n.22/10/1965, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli Parte_1
ed Alessandro Di Genova, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA), via
Dicearchia n.1.
appellante
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio legale dell in Napoli, via De Gasperi n.55. CP_1
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 14/3/2024,
ha proposto appello parziale- limitatamente al capo relativo alle spese Parte_1
di giudizio - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 1123 dell'8/3/2024, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda volta ad accertare l'illegittimità del provvedimento di indebito del
28/4/2023, con cui l aveva richiesto in restituzione la somma di euro 33.423,50 CP_2
indebitamente percepita sulla pensione cat. INVCIV n. 070116113 per il periodo dal
1/3/2021 al 31/5/2023, ma aveva liquidato le spese di giudizio oggetto di condanna a carico dell' in euro 2.303,70. CP_2
2.Parte appellante ha impugnato la sentenza nella liquidazione delle spese di giudizio, sostenendo che l'importo liquidato ( euro 2.303,70) era inferiore ai minimi stabiliti nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, considerato il valore della controversia. Dunque, applicando i parametri di legge per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, risultava un compenso professionale dovuto pari ad € 3.291,00 .
Pertanto ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l' al pagamento delle spese di primo grado liquidate in euro 3.291,00, CP_2
con attribuzione, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
4.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado. Evidenzia l'appellante che la decisione è erronea, in quanto il giudice non ha tenuto conto delle tariffe individuate dal D.M. n. 55/2014 integrate dal DM n. 147/2022, scendendo al di sotto dei minimi senza neppure fornire una idonea motivazione .
6.La doglianza è fondata.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. (così come modificato dal
D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,
l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio
o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
7.Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 . Infatti, l'oggetto della domanda era di valore pari ad euro
33.423,50 (indebito costituito dai ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1/3/2021 al 31/5/2023).
8.Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione.
Il compenso, infine, è liquidato per fasi che sono quattro e cioè quelle sopra indicate
(art. 4 cit.).
9.Tornando, dunque, al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante,
l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM.
Infatti, tenuto conto delle stesse richieste dell'appellante, i compensi potevano essere diminuiti non oltre la metà in applicazione delle modifiche inserite al DM n.55 del 2014 dal DM n.37 del 2018 in vigore dal 27/4/2018, e quindi ben prima del deposito del ricorso introduttivo;
inoltre andavano applicate le tabelle aggiornate di cui al DM n.
147/2022.
Certamente non dovuti sono i compensi per l'attività istruttoria, posto che non risulta che sia stata compiuta alcuna delle attività sopra elencate così come individuate dal cit. art 4, per cui i compensi dovuti sono solo quelli relativi alla fase di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Applicando lo scaglione sopra individuato, l'ammontare minimo da liquidare calcolando la riduzione del 50% sull'importo di euro 6.580,00 ( fase di studio euro
1.701,00, fase introduttiva euro 1.204,00, fase di decisione euro 3,675,00) sarebbe dovuto essere pari ad euro 3.290,00, essendo evidente, quindi, che il giudice nel liquidare le spese in euro 2.303,70 non abbia tenuto conto dei minimi stabiliti con il
D.M. sopra richiamato .
10.Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' CP_1
resistente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
11.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, che ha ad oggetto le spese del giudizio di primo grado .
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2
grado, che liquida in euro 3.290,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova antistatari;
2) condanna, inoltre, l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_2
liquida in euro 494,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Ciccarelli ed Alessandro Di Genova antistatari .
Così deciso in Napoli il giorno 20 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente