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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 506/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di PC, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 5.11. 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal giorno 8.11.2024 scaduti il giorno 27.01.2025, vertente
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cappelle sul Tavo (PE), Piazza Marconi n. 31, presso lo studio legale dell'Avv. Cesidio
Buccilli, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura resa in esecuzione di decreto sindacale n. 13 del 15.05.2024, determinazioni Responsabile del I Settore - Affari Generali
n. 92 Controparte_1
del 17.05.2024 e n. 94 del 23.05.2024
APPELLATO/ ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_2
APPELLATA / CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. , CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Morcavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione APPELLANTE / CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
, in proprio ed in qualità di Capogruppo pro tempore Controparte_5 dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Rosita Di Controparte_6
Lorenzo del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Avezzano, Via Mazzini n. 84, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione
APPELLATO / CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
ING. e ING. , rappresentati e difesi, Controparte_7 Controparte_8 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Francano e dall'Avv. Francesca Planera, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Tibullo n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione,
APPELLATI / CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
in persona del procuratore ad negotia, rappresentata Controparte_9
e difesa dall'Avv. Ernesto Torino Rodriguez, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Via Mazzini n. 152, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione.
APPELLATA / CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito della sentenza n. 5915/2024, pubblicata il 5.3.2024, della Corte di Cassazione – Appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti:
Per il : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila (in diversa composizione) in funzione di
Giudice di rinvio in appello e in diversa composizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. – (come da rito, fermo il predetto giudicato progressivo sui capi della sentenza dell'intestata Ecc.ma Corte n. 472/2020, si riportano le conclusioni rassegnate dal
[...]
nell'atto di appello incidentale) Parte_1
“- rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall'appellante e comunque tenere indenne il convenuto dall'obbligo di pagamento di qualsiasi somma in ordine Pt_1 all'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in quanto a ciò sarà nel caso tenuto
l'Arch. , in proprio e quale capogruppo della costituita associazione Controparte_5
temporanea di professionisti, terzo chiamato in primo grado, in accoglimento delle eccezioni
e/o domande tutte già avanzate nel corso del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente riproposte;
- accogliere l'appello incidentale proposto dal , per quanto di ragione e Parte_1
per i motivi specificati in narrativa;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”;
2. - in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione Sez. III, n. 5915/2024, pubblicata il 05.03.2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. – disporre sulle spese di lite, come da sentenza recante cassazione con rinvio, condannando le controparti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa del giudizio allibrato al R.G. n. 17772/2020 e della presente fase.”
Per la CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, che tutte si contestano,
- Fermo il giudicato sui capi della sentenza n. 472/2020 della Corte d'Appello adita, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione n. 5915/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1
onorari di causa -ferma la condanna di tutti i precedenti gradi di giudizio- della presente fase nonché del giudizio di Cassazione rubricato al n. R.G. 17772/2020, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per l'ing. : Controparte_5
“Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, nella qualità di giudice di rinvio in appello e in diversa composizione respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto, così provvedere a seguito di rinvio tenuto conto delle motivazioni e dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 5915/2024, accertare e dichiarare la piena operatività, efficacia, validità della Polizza assicurativa n.
550/14/511885, stipulata in data 2 agosto 2005 nonché della Polizza assicurativa n.
0000900019, stipulata in data 27 luglio 2005 fra l'Arch. e la Controparte_5 [...]
in considerazione della domanda risolutoria e risarcitoria intrapresa Controparte_2 dalla società a carico del , così condannando quest'ultima CP_3 Parte_1 compagnia a rifondere l'Arch. di tutte le somme che lo stesso è tenuto Controparte_5
a versare in favore del , conseguentemente alla sentenza n. 472/2020, Parte_1 resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con ogni effetto e conseguenza di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari IVA e CPA come per legge.
L'Avv. Rosita Di Lorenzo si dichiara procuratore antistatario”.
Per la Controparte_9
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila – Sez. Civile, in funzione di Giudice di rinvio in appello ed in diversa composizione, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere:
- in rito, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza emessa da
Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, allibrata al n. 472/2020 Reg. Sent., con i quali
è stata sancita la infondatezza della domanda di manleva azionata dall'Arch. CP_5
nei confronti degli Ingegneri e (pag. 16, 2 cpv. della
[...] CP_8 CP_7
sentenza innanzi citata) ed, altresì, la infondatezza della domanda di garanzia azionata da questi ultimi nei riguardi della con conferma anche del capo Controparte_9
della decisione con cui è stata sancita la condanna del al rimborso delle Controparte_5 spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 13.430,00=, oltre iva, cap e spese generali per il primo grado ed €. 9.515,00=, oltre iva, cap e spese generali come per legge per il secondo grado (pag. 17, 2 cpv. della sentenza sopra innanzi citata);
- in ossequio alle motivazioni ed ai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio n. 5915/2024, pubblicata il 5/03/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto, aventi ad oggetto il solo rapporto assicurativo fra il Controparte_5
e la con vittoria di spese e competenze di lite del presente Controparte_2
grado di giudizio;
- in via subordinata, si richiamano le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 6/10/2015, depositata nel giudizio di appello n. 283/2015 Reg.
Gen. Corte d'Appello di L'Aquila, come di seguito riprodotte e trascritte: <… accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame proposto da con l'evocazione in lite di e dei gravami in via incidentali CP_3 Controparte_9
proposti dal e dal per le ragioni tutte enunciate nei Parte_1 Controparte_5 propri scritti difensivi, e, per l'effetto, respingerli.
Con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio …>.”
Per l'ing. e l'ing. / convenuti in riassunzione Controparte_7 Controparte_8
“rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte adita in merito alle statuizioni da assumere secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza
n.5915/2024; - in subordine, rigettare ogni eventuale domanda che dovesse essere reiterata nei confronti degli Ingegneri e ”. Controparte_8 Controparte_7
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 811/2014, resa all'esito del giudizio n. 819/2007, il Tribunale di Pescara così statuiva: “-dichiara la domanda improcedibile;
- dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra l'attrice ed il convenuto, tra il convenuto del il terzo chiamato in causa
e tra costui e la - condanna il terzo Controparte_5 Controparte_2
chiamato in causa a rifondere ai terzi chiamati in causa Controparte_5 CP_7
e e le spese del
[...] Controparte_8 Parte_2 giudizio, che liquida per ciascuna parte in € 7.239,40 per compensi d'avvocato, oltre 15% rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'attrice, del convenuto e dei terzi chiamati in causa e Controparte_5 [...] per un quarto ciascuno”. Controparte_2
1.1. Il Giudizio era stato promosso dalla nei confronti del , CP_3 Parte_1
con formulazione di plurime domande, dirette ad ottenere: A) la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto intercorso inter partes in data 9.11.2005 per grave inadempimento da parte dell'amministrazione appaltante nonché per eccessiva onerosità e B) la condanna dell'ente convenuto: 1) al pagamento dell'importo di € 207.900,39 a saldo dei lavori eseguiti e dei maggiori oneri e danni come specificato nelle riserve, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) al pagamento dell'importo di € 17.946,80 pari all'interesse positivo, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale;
3) al risarcimento dei danni da mancata o ritardata cooperazione nell'esecuzione del contratto d'appalto, quantificati in € 50.000,00 salvo diverso importo ritenuto di giustizia;
4) al risarcimento del danno da ritardo nell'emissione del primo SAL nella misura degli interessi moratori fino al soddisfo;
5) alla restituzione della somma di € 30.610,21 pagata all' Agenzia di Controparte_10
Rende, a titolo di cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto di appalto, oltre interessi e rivalutazione dal 3.11.2005.
A sostegno delle domande, l'attrice, premesso che il contratto di appalto aveva ad oggetto l'ampliamento di un edificio esistente da destinare a teatro “Attrezzature culturali-Mammuth-
OPP99/08” per il prezzo di € 612.204,06, aveva lamentato che, iniziati e proseguiti i lavori nei tempi e con le modalità stabilite, nel corso degli stessi erano emerse gravi carenze progettuali, omissioni amministrative, colpevoli ritardi ed inadempienze da parte dell'ente; aveva inoltre denunciato un comportamento negligente, se non omissivo, della Direzione dei Lavori;
aveva pertanto rappresentato di essersi trovava nell'impossibilità di proseguirli. 1.2. Il , costituitosi in giudizio, aveva contrastato le domande attoree, Parte_1
premettendo che quanto dedotto dalla società attrice era stato oggetto di riserve per le quali il aveva avviato il procedimento ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006; eccependo che era Pt_1 stata l'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice a costituire grave inadempimento, per il quale si riservava di agire separatamente per il risarcimento;
sostenendo che la sospensione dei lavori era stata necessaria per una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori, approvata in data 29.5.2006, rivelatasi indispensabile per risolvere un imprevisto di natura geologica manifestatosi con l'inizio dei lavori di sbancamento.
Aveva pertanto chiesto ed ottenuto di chiamare in causa l'arch. , che Controparte_5
aveva redatto il progetto esecutivo e che era stato il Direttore dei Lavori.
1.3. L'arch. si era costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda CP_5
ex art. 240/D.Lgs. n. 163/2006 e, nel merito, contestando le domande attoree.
Aveva ad ogni modo chiesto ed ottenuto di chiamare in causa gli ingegneri
[...]
e , ai quali aveva affidato l'incarico della progettazione delle CP_8 Controparte_7
strutture e la direzione dei lavori della parte strutturale, nonché la compagnia
[...]
in forza delle polizze con essa stipulate, per essere tenuto indenne da Controparte_2
eventuali responsabilità risarcitorie.
1.4. Gli ingegneri e si erano costituiti e, dopo aver sostenuto di aver CP_8 CP_7
avuto un ruolo marginale nella progettazione (essendosi limitati ad effettuare i calcoli relativi alle strutture, svolgendo mansioni di mero supporto) avevano contestato le domande attoree, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la con la quale avevano Parte_2
stipulato delle polizze assicurative.
1.5. La (chiamata in causa dall'ing. ) si era costituita Controparte_2 CP_8
in giudizio, aderendo alle eccezioni e contestazioni formulate rispetto alle domande attoree dal e dall'arch. . Parte_1 CP_5
Aveva poi eccepito l'inoperatività delle polizze stipulate con l'arch. , atteso che, CP_5 quella a garanzia della responsabilità professionale operava “per morte, lesioni corporali, e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento di attività professionale” e comunque “esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori”; mentre quella stipulata ai sensi dell'art. 30 c.5 L. 109/94 ( operava esclusivamente nei rapporti con l'ente Parte_3
appaltante (quella di specie peraltro era destinata ad operare solo nel massimale ivi previsto, senza coprire l'attività di direzione dei lavori, ma solo le maggiori spese per nuove progettazioni e conseguenti maggiori oneri da sostenersi dalla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera).
1.6. Si era infine costituita la (chiamata in causa dagli ingegneri e Parte_2 CP_7
) chiedendo il rigetto della domanda della società attrice ed in via subordinata CP_8
e gradata che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del , la Parte_1
violazione da parte degli assicurati degli obblighi di cui agli artt. 1913 e 1914 c.c. e/o comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa ed in estremo subordine che la sua condanna fosse limitata all'indennità ritenuta di giustizia.
1.7. Il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda sul rilievo che l'attrice, prima di agire in giudizio, non aveva atteso il decorso dei termini previsti dall'art. 31 bis della L.
109/94.
In punto di spese, disponeva la loro compensazione tra l'attrice ed il convenuto, tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa e tra quest'ultimo e la Controparte_5 [...]
Controparte_2
Condannava invece l'arch. a rifondere le spese ai terzi chiamati in causa CP_5 CP_11
e nonché alla Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
Poneva le spese di CTU a carico della del , di CP_3 Parte_1 CP_5
e della per un quarto ciascuno.
[...] Controparte_2
2. Con sentenza n. 472/2020 la Corte di Appello di L'Aquila, decidendo sul gravame proposto dalla e sugli appelli incidentali proposti dal , CP_3 Parte_1 dall'arch. e dalla così statuiva: “-Accoglie Controparte_5 Controparte_2
l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra e in data 9 novembre 2005 e condanna il Parte_1 CP_3
a versare all'appellante la somma di euro 239.020,38, oltre interessi di Parte_1 legge dalla domanda all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni e saldo per lavori eseguiti;
- Condanna il al rimborso nei confronti della delle Parte_1 CP_3
spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 13.430, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il primo grado ed in euro 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali per il secondo grado;
- Pone a carico di e nella misura Parte_1 Controparte_5
del 50% ciascuno le spese di CTU;
- Rigetta gli appelli incidentali;
- Condanna CP_5
a rifondere il di tutte le somme che lo stesso è tenuto a
[...] Parte_1
versare in favore della in virtù della presente decisione;
- Condanna la CP_3 [...]
a rifondere di tutte le somme che lo stesso è tenuto Controparte_2 Controparte_5
a versare in favore del in virtù della presente decisione;
- Condanna Parte_1 a rimborsare e delle spese del Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
doppio grado di giudizio, liquidate in euro 13.430, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il primo grado ed in euro 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali per il secondo grado;
- Condanna a rimborsare la delle Controparte_5 Controparte_12
spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 13.430, oltre Iva, Cap e spese generali per il primo grado, ed euro 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il secondo grado”.
2.1. La aveva proposto appello in via principale avverso la sentenza del CP_3
Tribunale di Pescara, invocandone la riforma, con richiesta di accoglimento delle conclusioni del primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2. Il si era costituito, chiedendo il rigetto del gravame principale e Parte_1
spiegando appello incidentale, con richiesta di riforma della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta (dal primo giudice) incidenza nella causazione del danno da parte della considerata dal eccessivamente bassa. CP_3 Pt_1
2.3. Si era costituto, inoltre, l'Arch. , ed aveva contestato l'appello principale, CP_5
chiedendone il rigetto;
aveva, a sua volta, spiegato appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto ravvisabile una sua responsabilità nella misura del 80% ai fini della statuizione sulle spese.
2.4. Si era costituita inoltre la chiedendo, nel merito e in via Controparte_2 principale, l'accoglimento delle eccezioni e delle domande assolutorie proposte dal e, per l'effetto, la sua assoluzione dalle domande di manleva proposte dal CP_5
stesso. CP_5
Aveva spiegato altresì appello incidentale rilevando che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la polizza, stipulata ai sensi della legge coprisse anche l'attività di Pt_3
direzione lavori e non solo la progettazione ed in particolare le maggiori spese per nuovi progetti e per i maggiori oneri sopportati dalla stazione appaltante che, riguardando i rapporti tra il e il professionista, non avevano nulla a che fare con la Pt_1 CP_3
2.5. Si erano costituiti i soggetti chiamati in causa dall'arch. (ossia gli ingg. CP_5
e ) nonché la società assicuratrice chiamata in causa da questi ultimi CP_7 CP_8 ossia la tutti chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di Controparte_12
spese.
2.6. La Corte d'Appello di L'Aquila, accolto il primo motivo dell'appello principale, relativo alla procedibilità della domanda, riformava la sentenza gravata decidendo nel merito. 2.6.1. In particolare, condividendo le valutazioni e conclusioni del CTU di primo grado, riteneva accertati gravi carenze in fase di progettazione nonché ritardi ed omissioni nella fase di direzione dei lavori.
Rilevata altresì l'illegittimità della sospensione dei lavori del 7.4.2006, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento proposta dalla CP_3
2.6.2. Rilevava, tuttavia, un concorso di responsabilità da parte della “per CP_3
“anomali termini comportamentali” per aver operato in assenza della relazione geologica, anch'essa quindi disattendendo specifiche previsioni del Piano Sicurezza e Coordinamento ed obblighi normativi”.
Per l'effetto decurtava risarcimento nei confronti dell'appaltatrice.
2.6.3. Inoltre, per quanto maggiormente interessa in questa fase di rinvio, riteneva fondate la domanda di manleva formulata dal nei confronti dell'Arch. Parte_1 CP_5
e la domanda di manleva che, a sua volta, aveva formulato l'Arch. nei confronti CP_5
della Controparte_2
Con particolare riferimento a quest'ultima domanda, questa Corte territoriale rilevava che la polizza stipulata ai sensi della da parte dell'architetto con la Parte_3 CP_5 [...] copriva anche l'attività di progettazione da lui svolta, riguardando i maggiori CP_2
oneri che avrebbe dovuto sopportare il appaltante derivanti dalla progettazione. Pt_1
In alternativa, argomentava la Corte, la manleva poteva trovare fondamento nella polizza professionale stipulata dall'arch. sempre con la che, CP_5 Controparte_2 secondo la Corte, copriva ovviamente tutta l'attività professionale del e, quindi, CP_5
anche quella di progettista e direttore dei lavori.
6.2.4. Non riteneva fondata, invece, la domanda di manleva formulata dall'arch. CP_5
nei confronti degli ingg. e da parte dello stesso Arch. e, CP_7 CP_8 CP_5
conseguentemente, riteneva immotivata la chiamata della effettuata da Parte_2 quest'ultimi.
6.2.5 In punto di spese del doppio grado di giudizio, la Corte d'Appello applicava il criterio della soccombenza disponendo che “il dovrà rimborsare le spese di Parte_1
giudizio in favore della dovrà rimborsare al CP_3 Controparte_5 Parte_1
le spese giudizio e la a sua volta rimborserà il delle
[...] Controparte_2 CP_5 spese da questi sostenuto. Le spese di CTU, stante la responsabilità dell'inadempimento a carico principalmente del e quindi del Direttore dei lavori, dovranno Parte_1
essere sopportate da questi ultimi in misura del 50% ciascuno. sarà Controparte_5 tenuto a rimborsare , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_12 delle spese del doppio grado di giudizio.”
3. Con sentenza n. 5915/2024 18863/2023 la Corte di Cassazione -decidendo sul ricorso proposto da e sui ricorsi incidentali proposti dal Controparte_2 Parte_1
e dall'arch. ha così statuito “Accoglie il ricorso principale,
[...] CP_5
disattendendo quelli incidentali, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di L'Aquila”.
3.1 La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale sul rilievo della fondatezza del primo motivo di impugnazione (con il quale la ricorrente aveva denunciato la sussistenza di una motivazione apparente in ordine alla polizza n. 550.14.511885, sulla quale il giudice di appello aveva soltanto affermato che “ovviamente copre tutta l'attività professionale del , ivi compresa quella di progettista e direttore CP_5 dei lavori nel contratto di appalto in oggetto”) e della parziale fondatezza del terzo motivo di gravame motivo di ricorso (omessa valutazione di elementi decisivi della controversia in relazione all'ulteriore polizza n. 550.014.000090019, stipulata ai sensi della L. 109/1994, c.d. legge denunciando in particolare: - Pt_3 omessa considerazione del limite del massimale e dello scoperto previsti nella polizza, sicché vi era stata condanna della compagnia di assicurazioni alla manleva nella misura di € 239.020,38 oltre interessi a fronte di un massimale di € 73.300,00; - omesso esame di oggetto, limiti e condizioni della polizza ed omessa considerazione che alcuna delle voci riconosciute poteva essere ricondotta a quelle oggetto di garanzia,
avendo il primo giudice reso sul punto una motivazione “estremamente sbrigativa”), che ha ritenuto per la restante parte assorbito unitamente al secondo motivo di gravame (con il quale la ricorrente aveva denunciato l'omessa valutazione di elementi decisivi della controversia in relazione alla polizza n.
550.14.511885).
3.2. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate la censura mossa con il primo motivo di appello (relativa all'assenza di motivazione, quanto alla prima polizza) e quella, mossa con il terzo motivo (relativa all'essere la motivazione “estremamente sbrigativa” quanto alla seconda polizza).
3.3. Ha al riguardo spiegato che nella specie si verte in ipotesi di motivazione meramente assertiva, non avendo il primo giudice nulla spiegato in ordine agli effetti delle due polizze, senza neanche determinare le concrete modalità di incidenza di ciascuna di esse.
3.4. Ha invece ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'arch. CP_5
(articolato in tre motivi afferenti al rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado ed all'omessa valutazione delle prove riguardanti l'operato e la responsabilità degli altri due professionisti chiamati in causa dal ). CP_5
3.5. Ha infine rigettato il ricorso incidentale proposto dal (relativo Parte_1 all'eccezione di improcedibilità della domanda dell'appaltatrice, ex artt. 31 bis L. 109/1994 e 240 D.Lgs 163/2006, nonché alla ripartizione di responsabilità contrattuale tra l'ente, 80%,
e la società appaltatrice, 20%).
4. Il giudizio è stato riassunto ex art. 392 c.p.c. dal , il quale – Parte_1 rappresentato il proprio interesse ad ottenere una statuizione in ordine agli “effetti” e all'”incidenza” delle polizze stipulate dall'arch. con la atteso che il CP_5 Controparte_2 professionista (condannato, con statuizione passata in giudicato a manlevare il Parte_1 in ordine al pagamento che questo, con statuizione parimenti passata in giudicato, deve effettuare in favore della non si è in alcun modo attivato per pagare all'Ente quanto dovuto- ha CP_3 invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha rappresentato che, dopo la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, ha richiesto, senza successo, al detto professionista la restituzione della somma di €
347.663,10, a sua pretesa nei confronti dell'Ente da parte dell'impresa appaltatrice.
5. I convenuti in riassunzione, tranne la si sono costituiti nel Controparte_2 presente giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
I convenuti in riassunzione costituiti, ad eccezione degli ingg. e Controparte_7 [...]
(i quali si sono rimessi al prudente apprezzamento di questa Corte), hanno CP_8 contestato le richieste dell'attore in riassunzione, invocando l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
La pur essendo stata ritualmente citata nel presente giudizio Controparte_2
d'appello, non si è costituita e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
6. La prima udienza del 5.11.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 7.11.2024 la causa è stata subito assunta in decisione (rientrando tra quelle indicate come a trattazione prioritaria nel programma di gestione in fase di attuazione) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione, in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
7. Il Collegio ritiene utile preliminarmente chiarire che la sentenza di questa Corte territoriale n. 472/2020 risulta passata in giudicato quanto ai seguenti capi: - capo che ha pronunciato la risoluzione del contratto intercorso tra e in data Parte_1 CP_3
9.11.2005; - capo che ha condannato il a versare all'appaltatrice Parte_1
l'importo di € 239.020,38, oltre interessi di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni e saldo per lavori eseguiti;
- capo che ha imposto al Parte_1
il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore di ed al
[...] CP_3 pagamento delle spese di CTU, poste a carico del e dell'arch. Parte_1 nella misura del 50% ciascuno;
- capo che ha condannato l'arch. a CP_5 CP_5
manlevare il di tutte le somme versate alla appaltatrice;
- capo che ha rigettato la Pt_1 domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti degli ingg. e CP_5 CP_7
; - capo che ha dichiarato, conseguentemente, immotivata la chiamata in causa CP_8
della da parte degli ingg. e;
- capo che Controparte_12 CP_7 CP_8 ha condannato l'arch. a rimborsare agli ingg. e , Controparte_5 CP_7 CP_8
nonché della le spese del doppio grado. Controparte_12
L'oggetto del presente giudizio di rinvio deve pertanto intendersi limitato al riesame della domanda di manleva svolta dall'arch. nei confronti della CP_5 Controparte_2
in forza delle polizze dedotte in giudizio.
[...]
Questa Corte dovrà, inoltre, pronunciarsi sulle spese del giudizio di Cassazione e di questo grado di giudizio.
Inammissibile si rivela invece la richiesta formulata dall'attore in riassunzione in sede di comparsa conclusionale e di memoria conclusionale di replica nel presente giudizio, sostanzialmente diretta ad ottenere che si ponga riparo ad un asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice del primo giudizio di appello, il quale, pur avendo detto in motivazione in punto di spese “Il dovrà rimborsare le spese di giudizio Parte_1
in favore della dovrà rimborsare al le CP_3 Controparte_5 Parte_1
spese giudizio e la a sua volta rimborserà il delle spese da Controparte_2 CP_5 questi sostenuto” ha poi omesso di statuire in tal senso nel dispositivo.
Al riguardo si evidenzia che sul rapporto tra il e l'arch. Parte_1 CP_5
(relativamente alla chiamata in garanzia operata dal primo nei confronti del secondo) si è formato il giudicato, il quale si estende anche al regolamento delle spese processuali relative a detto rapporto, sicché su esso nessun potere di intervento è riconosciuto a questo giudice di rinvio, neanche in termini di correzione di errore materiale, che ad ogni modo non si ritiene ravvisabile, potendo il punto di motivazione citato dal riferirsi al Parte_1
regolamento, poi tradottasi in statuizione nel dispositivo, dei rimborsi dovuti dalle chiamate ai chiamanti relativamente alle spese da questi pagate nei confronti delle prime.
Non può ad ogni modo non rilevarsi come la richiesta si riveli del tutto nuova rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, senza che la stessa sia stata notificata alla evidentemente interessata ad interloquire Controparte_2
sul punto. 8. Ciò detto rileva il Collegio che preliminare si rivela l'esame del contenuto dei due contratti assicurativi stipulati dal con la compagnia assicuratrice CP_5 Controparte_2
[...]
8.1. Con riferimento alla polizza professionale per responsabilità civile n. 550/14/511885, si rileva che dal documento contrattuale riprodotto nel ricorso per cassazione (parte B3 “Le
Polizze”) dalla si evince: - la presenza, nella parte relativa alla Controparte_2 descrizione del rischio, della seguente dicitura: “l'impresa assicura, alle condizioni previste dalle norme e dalle condizioni particolari e aggiuntive la responsabilità civile nella sua professione del sig. arch. nella sua qualità di progettista e direttore dei CP_5 CP_5 lavori”; - l'indicazione del massimale assicurato nella misura di € 1.032.915,00; -
l'indicazione, quali condizioni aggiuntive, di quelle contrassegnate dai nn. 1-2-3; - la previsione che lo scoperto del 10% indicato dall'art. 23 delle norme e della condizione speciale n. 1 è fissato nel minimo in € 5.000,00 e nel massimo in € 30.000,00; - l'indicazione dell'oggetto dell'assicurazione (art. 22 condizioni generali di assicurazione) nei seguenti termini “La Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali
e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano”; - la previsione, relativamente alla/e attività di progettazione e/o direzione dei lavori, di specifiche esclusioni (art. 25 condizioni generali) tra le quali, per quanto interessa in questa sede, quelle previste dalla lettera f) (“danni subiti dalle opere in costruzione o dalle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori”) e dalla lettera c)
(“danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinate;
sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere, esclusi però i danni alle opere stesse”); - la previsione, alla lettera I delle condizioni particolari, rubricata perdite patrimoniali, che “Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione come indicata in prima facciata di polizza, le garanzia -ferme le esclusioni previste- è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, la garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente al numero di richieste di risarcimento presentate dall' nello Parte_4 stesso periodo assicurativo annuo”; - la previsione di cui condizione aggiuntiva n. 2., espressamente richiamata nella polizza (unitamente alle condizioni aggiuntive n. 1 e n. 3) che: “A parziale deroga all'art. 25 lettera f) delle Norme di polizza e limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in fase di costruzione di cui alle classi II, III, IV, V e VI della Tariffa Professionale. La garanzia
è altresì estesa ai danni subiti dalle opere ed in fase di costruzione di cui alle classi I e IX cat. A) nonché a quelle di cui alla classe VIII se in connessione con le predette, purché tali danni siano conseguenti a: -rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; sono in tal caso compresi anche i danni alle porzioni delle opere non direttamente oggetto dei lavori o per le quali l non rivesta la qualifica di progettista Parte_4
o direttore dei lavori. Ferma ogni altra “Norma” che regola l'assicurazione si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all' per neutralizzare o limitare le Parte_4
conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell' , di darne immediato avviso all'impresa. In Parte_4 caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti, o sull'entità di essi vige quanto previsto alla precedente Condizione Particolare D. Ove sia richiamata anche la condizione aggiuntiva 1, la presente estensione è valida, nei termini temporali previsti dalla predetta
Condizione, per le opere già ultimate;
in tal caso la copertura sarà operante con
l'applicazione dello scoperto e fino al limite del massimale previsto per la presente estensione. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo. La liquidazione del danno dovuto in forza della presente estensione avverrà detraendo lo scoperto espressamente previsto nel frontespizio di polizza per questa estensione”.
8.2. Con riferimento alla polizza n 550.14.900019, si rileva che dal documento contrattuale riprodotto nel ricorso per cassazione (parte B3 “Le Polizze”) dalla Controparte_2 si evince: - la stipula dell'assicurazione relativamente alla “progettazione esecutiva
[...]
dei lavori per la trasformazione del mercato ortofrutticolo di in spazio polivalente Pt_1 per attività culturali” in cui il era stazione appaltante con costo dell'opera Parte_1 previsto nella misura di € 722.912,00; - la fissazione del massimale assicurato nell'importo di € 72.300,00 con scoperto obbligatorio del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di
€ 5.000,00; - la previsione (art. 1 condizione di polizza) che “L'impresa si obbliga a tenere indenne l di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Controparte_13
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento anni (capitali, interessi e spese) esclusivamente per: a) nuove spese di progettazione dell'opera o parte di essa e b) maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte dell'opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell' e/o dei professionisti della cui Parte_4 opera egli si avvale”; - la previsione (art. 4 condizione di polizza) che “Fermo il massimale indicato in polizza e all'art. 8 che segue: - le spese di cui all'art. 1, lett. A, sono indennizzabili nei limiti della maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante
l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissione ed ala condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente; i costi di cui all'art. 1, lett. B) sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni”.
8.3. Tanto premesso, rileva la Corte innanzi tutto che la polizza n. 550.14.0000900019, stipulata ai sensi della legge n. 190/1994 (poi incorporata nel D.Lgs 163/2006) non può essere invocata in relazione al caso di specie, ove non si discute di “nuove spese di progettazione dell'opera o parte di essa” e di “maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte dell'opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale”, spese e costi neanche allegati dalla parte chiamante in garanzia (arch. ) discutendosi invece del CP_5 pagamento, da parte del , delle opere eseguite dall'appaltatrice (nella Parte_1 misura di € 114.631,75) e del risarcimento a questa dovuto in razione ai danni subiti dall'appaltatrice in ragione di inadempimenti riscontrati nella direzione dei lavori (per complessivi € 124.388,63).
8.3.1. Al riguardo va in primo luogo evidenziato che la polizza assicurativa in disamina copre unicamente i danni derivanti da difetti nella progettazione (sono invece esclusi ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di polizza i danni, le spese e i costi “…conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori”) mentre nella specie sono stati riconosciuti danni (nella misura di € 155.485,79, poi ridimensionata per effetto della riduzione del 20% all'importo di € 124.388,63) in ragione sia di inadempimenti collegati a difetti di progettazione che ad inadempimenti nell'attività di direzione dei lavori,
8.3.2. Va poi evidenziato che nessuna delle voci riconosciute può essere ricondotta a quelle oggetto di garanzia, non vertendosi in ipotesi di nuovi costi di progettazione affidata dalla stazione appaltante ad un progettista diverso (art. 1 lett. a) né di maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante “per la realizzazione della medesima opera” (art. 1 lettera b) in relazione all'art. 4, non essendo neanche stato allegato che l'opera è poi stata realizzata.
8.3.3. In altri termini si tratta di garanzia che copre le maggiori spese per nuove progettazioni e conseguenti maggiori oneri che la stazione appaltante deve eventualmente sostenere per la realizzazione dell'opera, mentre nella specie gli oneri sostenuti dal a fronte di Pt_1 rivendicazioni compiute dalla appaltatrice che afferiscono a costi del tutto estranei all'ambito della garanzia assicurativa prestata.
8.4. La domanda di garanzia proposta dall'arch. nei confronti della Compagnia CP_5
assicuratrice deve tuttavia essere accolta sulla scorta della polizza di Controparte_2
assicurazione professionale n. 550/14/511885, sicché le statuizioni di condanna pronunciate da questa Corte territoriale a carico della predetta compagnia di assicurazioni debbono comunque essere confermate.
8.4.1. Da quanto evincibile dal ricorso per cassazione proposto dalla Controparte_2
la stessa, nel primo e poi nel secondo grado di giudizio, aveva dedotto che la polizza
[...] professionale non copriva il rischio della responsabilità civile dell'arch. in CP_5 relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, per le seguenti ragioni: a) l'art. 22 delle condizioni di assicurazione individua l'oggetto dell'assicurazione nei danni cagionati dall'assicurato a terzi “per morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale…” mentre nel caso di specie si trattava di perdite patrimoniali;
b) inapplicabilità della clausola di cui alla lettera I delle Condizioni particolari (secondo cui le perdite patrimoniali cagionate a terzi sono comprese in garanzia solo nell'ipotesi in cui tali perdite si verificano “esclusivamente per lo svolgimento di attività diverse da quelle di progettazione e direzione dei lavori”) atteso che nella specie si verteva proprio in ipotesi di perdite patrimoniali verificatesi in relazione a svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori.
8.4.2. La tesi della compagnia di assicurazioni non trova riscontro nelle previsioni contrattuali contenute nella polizza in disamina, esaminate nel loro complesso. Invero, se la clausola di cui alla lettera I (condizioni particolari) prevede che le perdite patrimoniali cagionate a terzi sono comprese in garanzia nell'ipotesi in cui tali perdite si verificano “esclusivamente per lo svolgimento di attività diverse da quelle di progettazione
e direzione dei lavori”, nella specie detta clausola va letta unitamente alla condizione aggiuntiva n. 2 (espressamente richiamata nel frontespizio della polizza) che prevede sia una deroga alla lettera I delle condizioni particolari, facendo espressamente riferimento agli
“errori di progettazione e di direzione dei lavori”, sia una deroga all'art. 25 lett. f), prevedendo l'estensione della garanzia “ai danni alle opere in fase di costruzione di cui alle classi II, III,
IV, V e VI della Tariffa Professionale”.
8.4.3. Nella specie dall'esame del disciplinare di incarico sottoscritto dall'arch. si CP_5 evince che, ai fini del pagamento dell'onorario, “si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare le seguenti classi e categorie, Id, IIIa, IIIb, IIIc della tabella
A allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143”.
Risultano pertanto applicabili le previsioni di cui ai commi 1 e 2 della condizione aggiuntiva n. 2.
Ne consegue che la polizza in disamina è idonea a coprire interamente i danni complessivamente i danni liquidati all'impresa a titolo di danno emergenze, lucro cessante e saldo lavori aggiuntivi eseguiti a causa dell'illegittima sospensione e successiva variante.
8.4.4. Secondo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva n. 2 la garanzia deve intendersi prestata “sino a concorrenza del 50% del massimale” (massimale che secondo quanto specificato nel frontespizio della polizza ammonta ad € 1.032.915,00) quindi sino a concorrenza di € 516.457,50.
Va poi considerato che il frontespizio di polizza prevede che, nell'ipotesi in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva n. 2, sia applicato uno scoperto obbligatorio pari “al 10% di ciascun danno con il minimo pari al 3 per mille ed il massimo pari al 3 per cento del massimale assicurato.
Ne consegue che, nel caso in esame, tenuto conto del 50% del massimale assicurato pari ad € 516.457,50 lo scoperto sarà pari al 10% del danno liquidato e quindi pari ad € 23.902.04
(10% € 239.020,38), da ridurre ad € 15.493,725, essendo il limite massimo pari al 3% del massimale assicurato
La compagnia assicurativa sarà pertanto tenuta a prestare la garanzia nel limite massimo di € 500.963,775 (€ 516.457,50 - € 15.493,725). 9. Occorre ora procedere al regolamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, al primo giudizio di appello e legittimità ed al presente giudizio di rinvio per quanto riguarda i rapporti tra l'arch. e la società CP_5 Controparte_2
Al riguardo, considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede la Compagnia di assicurazioni soccombente rispetto alla domanda di manleva avanzata dal professionista
(ancorché in forza di una sola delle due polizze assicurative azionate in giudizio dal predetto), la deve essere condannata al pagamento delle spese Controparte_2
di lite dei primi tre gradi di giudizio e della presente fase di rinvio, liquidate con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per l'originario giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Dette spese debbono essere distratte in favore dell'avv. Rosita Di Lorenzo, difensore del predetto arch. , dichiaratosi antistario. CP_5
10. Occorre inoltre procedere al regolamento delle spese di legittimità e del presente giudizio di rinvio nei rapporti tra il e la nonché tra l'arch. Parte_1 CP_14
e la e delle spese relative al presente giudizio di rinvio nel rapporto CP_5 CP_14
tra e Parte_1 Controparte_2
Al riguardo si rileva che nel giudizio di legittimità il e l'arch. Parte_1 CP_5
sono risultati soccombenti nei confronti della contro la quale avevano proposto CP_14
ricorso in via incidentale, sicché essi debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di quest'ultima, nonché di quelle relative al presente giudizio di rinvio, liquidate quanto alle prime con applicazione dei parametri medi e quanto alla seconde con applicazione dei parametri minimi (essendo la costituzione nel presente grado giustificata al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità).
Dette spese debbono essere distratte in favore dell'avv. Oreste Morcavallo, difensore della predetta dichiaratosi antistario. CP_14
La deve invece essere condannata al pagamento, in favore del Controparte_2
, delle spese relative al presente giudizio di rinvio introdotto dal predetto Parte_1
. Parte_1
11. Quanto alla posizione dei convenuti in riassunzione ingg. e Controparte_7 [...]
nonché si rileva che gli stessi, ancorché destinatari di CP_8 Controparte_15 ricorso incidentale (dichiarato inammissibile) promosso dall'arch. dinanzi alla CP_5
Suprema Corte, non risultano costituiti nel giudizio di legittimità, sicché non occorre provvedere riguardo alle spese di quel grado, mentre quanto al presente grado va tenuto conto che il loro coinvolgimento nel giudizio è avvenuto ai soli fini di rispetto del contraddittorio, sicché le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA il passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte territoriale n. 472/2020 quanto ai seguenti capi: - capo che ha pronunciato la risoluzione del contratto intercorso tra e in data 9.11.2005; - capo che ha condannato il Parte_1 CP_3 [...]
a versare all'appaltatrice l'importo di € 239.020,38, oltre interessi di legge dalla Parte_1 domanda all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni e saldo per lavori eseguiti;
- capo che ha imposto al il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Parte_1
a favore di ed al pagamento delle spese di CTU, poste a carico del CP_3 Parte_1
e dell'arch. nella misura del 50% ciascuno;
- capo che ha rigettato gli
[...] CP_5 appelli incidentali;
- capo che ha condannato l'arch. a manlevare il di CP_5 Pt_1
tutte le somme versate alla appaltatrice;
- capo che ha rigettato la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti degli ingg. e;
- capo che CP_5 CP_7 CP_8
ha dichiarato, conseguentemente, immotivata la chiamata in causa della
[...]
da parte degli ingg. e;
- capo che ha condannato Controparte_12 CP_7 CP_8
l'arch. a rimborsare agli ingg. e , nonché della Controparte_5 CP_7 CP_8
le spese del doppio grado;
Controparte_12
2) In accoglimento della domanda di garanzia spiegata dall'arch. nei confronti CP_5
della CONDANNA la a manlevare Controparte_2 Controparte_2
l'arch. , in forza della polizza di assicurazione professionale n. 550/14/511885, di CP_5
tutte le somme che lo stesso è tenuto a versare al in forza delle statuizioni della Pt_1 sentenza n. 461/2020 della Corte di Appello di L'Aquila, nei limiti dell'importo di complessivi
€ 500.963,775, per le causali di cui in motivazione;
3) CONDANNA la al pagamento, in favore dell'avv. Rosita Di Controparte_2
Lorenzo –difensore dell'arch. , dichiaratasi antistataria- delle spese di lite del CP_5 primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida: - quanto al giudizio di primo grado in complessivi €
13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
- quanto all'originario giudizio di appello in complessivi € 9.515.00, oltre a rimborso forfettario spese genali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 7.290,00; quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
4) CONDANNA il e l'arch. , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_5 pagamento in favore dell'avv. Oreste Morcavallo -difensore della CP_14
dichiaratosi antistatario- delle spese del giudizio di legittimità e di quelle del presente grado che liquida: quanto al giudizio di legittimità in complessivi € 7.290,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 7.642,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
5) CONDANNA la al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1
, delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 9.991,00
[...]
per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
6) DICHIARA compensate tra i convenuti in riassunzione ingg. e CP_7 CP_8
nonché e le altre parti le spese del presente giudizio di rinvio. Controparte_12
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 506/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di PC, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 5.11. 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dal giorno 8.11.2024 scaduti il giorno 27.01.2025, vertente
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cappelle sul Tavo (PE), Piazza Marconi n. 31, presso lo studio legale dell'Avv. Cesidio
Buccilli, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura resa in esecuzione di decreto sindacale n. 13 del 15.05.2024, determinazioni Responsabile del I Settore - Affari Generali
n. 92 Controparte_1
del 17.05.2024 e n. 94 del 23.05.2024
APPELLATO/ ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_2
APPELLATA / CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. , CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Morcavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione APPELLANTE / CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
, in proprio ed in qualità di Capogruppo pro tempore Controparte_5 dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Rosita Di Controparte_6
Lorenzo del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Avezzano, Via Mazzini n. 84, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione
APPELLATO / CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
ING. e ING. , rappresentati e difesi, Controparte_7 Controparte_8 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Francano e dall'Avv. Francesca Planera, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Tibullo n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione,
APPELLATI / CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
in persona del procuratore ad negotia, rappresentata Controparte_9
e difesa dall'Avv. Ernesto Torino Rodriguez, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Via Mazzini n. 152, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione.
APPELLATA / CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito della sentenza n. 5915/2024, pubblicata il 5.3.2024, della Corte di Cassazione – Appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti:
Per il : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila (in diversa composizione) in funzione di
Giudice di rinvio in appello e in diversa composizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. – (come da rito, fermo il predetto giudicato progressivo sui capi della sentenza dell'intestata Ecc.ma Corte n. 472/2020, si riportano le conclusioni rassegnate dal
[...]
nell'atto di appello incidentale) Parte_1
“- rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall'appellante e comunque tenere indenne il convenuto dall'obbligo di pagamento di qualsiasi somma in ordine Pt_1 all'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in quanto a ciò sarà nel caso tenuto
l'Arch. , in proprio e quale capogruppo della costituita associazione Controparte_5
temporanea di professionisti, terzo chiamato in primo grado, in accoglimento delle eccezioni
e/o domande tutte già avanzate nel corso del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente riproposte;
- accogliere l'appello incidentale proposto dal , per quanto di ragione e Parte_1
per i motivi specificati in narrativa;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”;
2. - in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione Sez. III, n. 5915/2024, pubblicata il 05.03.2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. – disporre sulle spese di lite, come da sentenza recante cassazione con rinvio, condannando le controparti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa del giudizio allibrato al R.G. n. 17772/2020 e della presente fase.”
Per la CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, che tutte si contestano,
- Fermo il giudicato sui capi della sentenza n. 472/2020 della Corte d'Appello adita, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione n. 5915/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1
onorari di causa -ferma la condanna di tutti i precedenti gradi di giudizio- della presente fase nonché del giudizio di Cassazione rubricato al n. R.G. 17772/2020, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per l'ing. : Controparte_5
“Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, nella qualità di giudice di rinvio in appello e in diversa composizione respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto, così provvedere a seguito di rinvio tenuto conto delle motivazioni e dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 5915/2024, accertare e dichiarare la piena operatività, efficacia, validità della Polizza assicurativa n.
550/14/511885, stipulata in data 2 agosto 2005 nonché della Polizza assicurativa n.
0000900019, stipulata in data 27 luglio 2005 fra l'Arch. e la Controparte_5 [...]
in considerazione della domanda risolutoria e risarcitoria intrapresa Controparte_2 dalla società a carico del , così condannando quest'ultima CP_3 Parte_1 compagnia a rifondere l'Arch. di tutte le somme che lo stesso è tenuto Controparte_5
a versare in favore del , conseguentemente alla sentenza n. 472/2020, Parte_1 resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con ogni effetto e conseguenza di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari IVA e CPA come per legge.
L'Avv. Rosita Di Lorenzo si dichiara procuratore antistatario”.
Per la Controparte_9
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila – Sez. Civile, in funzione di Giudice di rinvio in appello ed in diversa composizione, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere:
- in rito, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza emessa da
Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, allibrata al n. 472/2020 Reg. Sent., con i quali
è stata sancita la infondatezza della domanda di manleva azionata dall'Arch. CP_5
nei confronti degli Ingegneri e (pag. 16, 2 cpv. della
[...] CP_8 CP_7
sentenza innanzi citata) ed, altresì, la infondatezza della domanda di garanzia azionata da questi ultimi nei riguardi della con conferma anche del capo Controparte_9
della decisione con cui è stata sancita la condanna del al rimborso delle Controparte_5 spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 13.430,00=, oltre iva, cap e spese generali per il primo grado ed €. 9.515,00=, oltre iva, cap e spese generali come per legge per il secondo grado (pag. 17, 2 cpv. della sentenza sopra innanzi citata);
- in ossequio alle motivazioni ed ai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio n. 5915/2024, pubblicata il 5/03/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto, aventi ad oggetto il solo rapporto assicurativo fra il Controparte_5
e la con vittoria di spese e competenze di lite del presente Controparte_2
grado di giudizio;
- in via subordinata, si richiamano le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 6/10/2015, depositata nel giudizio di appello n. 283/2015 Reg.
Gen. Corte d'Appello di L'Aquila, come di seguito riprodotte e trascritte: <… accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame proposto da con l'evocazione in lite di e dei gravami in via incidentali CP_3 Controparte_9
proposti dal e dal per le ragioni tutte enunciate nei Parte_1 Controparte_5 propri scritti difensivi, e, per l'effetto, respingerli.
Con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio …>.”
Per l'ing. e l'ing. / convenuti in riassunzione Controparte_7 Controparte_8
“rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte adita in merito alle statuizioni da assumere secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza
n.5915/2024; - in subordine, rigettare ogni eventuale domanda che dovesse essere reiterata nei confronti degli Ingegneri e ”. Controparte_8 Controparte_7
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 811/2014, resa all'esito del giudizio n. 819/2007, il Tribunale di Pescara così statuiva: “-dichiara la domanda improcedibile;
- dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra l'attrice ed il convenuto, tra il convenuto del il terzo chiamato in causa
e tra costui e la - condanna il terzo Controparte_5 Controparte_2
chiamato in causa a rifondere ai terzi chiamati in causa Controparte_5 CP_7
e e le spese del
[...] Controparte_8 Parte_2 giudizio, che liquida per ciascuna parte in € 7.239,40 per compensi d'avvocato, oltre 15% rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'attrice, del convenuto e dei terzi chiamati in causa e Controparte_5 [...] per un quarto ciascuno”. Controparte_2
1.1. Il Giudizio era stato promosso dalla nei confronti del , CP_3 Parte_1
con formulazione di plurime domande, dirette ad ottenere: A) la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto intercorso inter partes in data 9.11.2005 per grave inadempimento da parte dell'amministrazione appaltante nonché per eccessiva onerosità e B) la condanna dell'ente convenuto: 1) al pagamento dell'importo di € 207.900,39 a saldo dei lavori eseguiti e dei maggiori oneri e danni come specificato nelle riserve, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) al pagamento dell'importo di € 17.946,80 pari all'interesse positivo, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale;
3) al risarcimento dei danni da mancata o ritardata cooperazione nell'esecuzione del contratto d'appalto, quantificati in € 50.000,00 salvo diverso importo ritenuto di giustizia;
4) al risarcimento del danno da ritardo nell'emissione del primo SAL nella misura degli interessi moratori fino al soddisfo;
5) alla restituzione della somma di € 30.610,21 pagata all' Agenzia di Controparte_10
Rende, a titolo di cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto di appalto, oltre interessi e rivalutazione dal 3.11.2005.
A sostegno delle domande, l'attrice, premesso che il contratto di appalto aveva ad oggetto l'ampliamento di un edificio esistente da destinare a teatro “Attrezzature culturali-Mammuth-
OPP99/08” per il prezzo di € 612.204,06, aveva lamentato che, iniziati e proseguiti i lavori nei tempi e con le modalità stabilite, nel corso degli stessi erano emerse gravi carenze progettuali, omissioni amministrative, colpevoli ritardi ed inadempienze da parte dell'ente; aveva inoltre denunciato un comportamento negligente, se non omissivo, della Direzione dei Lavori;
aveva pertanto rappresentato di essersi trovava nell'impossibilità di proseguirli. 1.2. Il , costituitosi in giudizio, aveva contrastato le domande attoree, Parte_1
premettendo che quanto dedotto dalla società attrice era stato oggetto di riserve per le quali il aveva avviato il procedimento ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006; eccependo che era Pt_1 stata l'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice a costituire grave inadempimento, per il quale si riservava di agire separatamente per il risarcimento;
sostenendo che la sospensione dei lavori era stata necessaria per una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori, approvata in data 29.5.2006, rivelatasi indispensabile per risolvere un imprevisto di natura geologica manifestatosi con l'inizio dei lavori di sbancamento.
Aveva pertanto chiesto ed ottenuto di chiamare in causa l'arch. , che Controparte_5
aveva redatto il progetto esecutivo e che era stato il Direttore dei Lavori.
1.3. L'arch. si era costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda CP_5
ex art. 240/D.Lgs. n. 163/2006 e, nel merito, contestando le domande attoree.
Aveva ad ogni modo chiesto ed ottenuto di chiamare in causa gli ingegneri
[...]
e , ai quali aveva affidato l'incarico della progettazione delle CP_8 Controparte_7
strutture e la direzione dei lavori della parte strutturale, nonché la compagnia
[...]
in forza delle polizze con essa stipulate, per essere tenuto indenne da Controparte_2
eventuali responsabilità risarcitorie.
1.4. Gli ingegneri e si erano costituiti e, dopo aver sostenuto di aver CP_8 CP_7
avuto un ruolo marginale nella progettazione (essendosi limitati ad effettuare i calcoli relativi alle strutture, svolgendo mansioni di mero supporto) avevano contestato le domande attoree, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la con la quale avevano Parte_2
stipulato delle polizze assicurative.
1.5. La (chiamata in causa dall'ing. ) si era costituita Controparte_2 CP_8
in giudizio, aderendo alle eccezioni e contestazioni formulate rispetto alle domande attoree dal e dall'arch. . Parte_1 CP_5
Aveva poi eccepito l'inoperatività delle polizze stipulate con l'arch. , atteso che, CP_5 quella a garanzia della responsabilità professionale operava “per morte, lesioni corporali, e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento di attività professionale” e comunque “esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori”; mentre quella stipulata ai sensi dell'art. 30 c.5 L. 109/94 ( operava esclusivamente nei rapporti con l'ente Parte_3
appaltante (quella di specie peraltro era destinata ad operare solo nel massimale ivi previsto, senza coprire l'attività di direzione dei lavori, ma solo le maggiori spese per nuove progettazioni e conseguenti maggiori oneri da sostenersi dalla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera).
1.6. Si era infine costituita la (chiamata in causa dagli ingegneri e Parte_2 CP_7
) chiedendo il rigetto della domanda della società attrice ed in via subordinata CP_8
e gradata che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del , la Parte_1
violazione da parte degli assicurati degli obblighi di cui agli artt. 1913 e 1914 c.c. e/o comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa ed in estremo subordine che la sua condanna fosse limitata all'indennità ritenuta di giustizia.
1.7. Il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda sul rilievo che l'attrice, prima di agire in giudizio, non aveva atteso il decorso dei termini previsti dall'art. 31 bis della L.
109/94.
In punto di spese, disponeva la loro compensazione tra l'attrice ed il convenuto, tra il convenuto ed il terzo chiamato in causa e tra quest'ultimo e la Controparte_5 [...]
Controparte_2
Condannava invece l'arch. a rifondere le spese ai terzi chiamati in causa CP_5 CP_11
e nonché alla Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
Poneva le spese di CTU a carico della del , di CP_3 Parte_1 CP_5
e della per un quarto ciascuno.
[...] Controparte_2
2. Con sentenza n. 472/2020 la Corte di Appello di L'Aquila, decidendo sul gravame proposto dalla e sugli appelli incidentali proposti dal , CP_3 Parte_1 dall'arch. e dalla così statuiva: “-Accoglie Controparte_5 Controparte_2
l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra e in data 9 novembre 2005 e condanna il Parte_1 CP_3
a versare all'appellante la somma di euro 239.020,38, oltre interessi di Parte_1 legge dalla domanda all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni e saldo per lavori eseguiti;
- Condanna il al rimborso nei confronti della delle Parte_1 CP_3
spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 13.430, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il primo grado ed in euro 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali per il secondo grado;
- Pone a carico di e nella misura Parte_1 Controparte_5
del 50% ciascuno le spese di CTU;
- Rigetta gli appelli incidentali;
- Condanna CP_5
a rifondere il di tutte le somme che lo stesso è tenuto a
[...] Parte_1
versare in favore della in virtù della presente decisione;
- Condanna la CP_3 [...]
a rifondere di tutte le somme che lo stesso è tenuto Controparte_2 Controparte_5
a versare in favore del in virtù della presente decisione;
- Condanna Parte_1 a rimborsare e delle spese del Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
doppio grado di giudizio, liquidate in euro 13.430, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il primo grado ed in euro 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali per il secondo grado;
- Condanna a rimborsare la delle Controparte_5 Controparte_12
spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 13.430, oltre Iva, Cap e spese generali per il primo grado, ed euro 9.515,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il secondo grado”.
2.1. La aveva proposto appello in via principale avverso la sentenza del CP_3
Tribunale di Pescara, invocandone la riforma, con richiesta di accoglimento delle conclusioni del primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2. Il si era costituito, chiedendo il rigetto del gravame principale e Parte_1
spiegando appello incidentale, con richiesta di riforma della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta (dal primo giudice) incidenza nella causazione del danno da parte della considerata dal eccessivamente bassa. CP_3 Pt_1
2.3. Si era costituto, inoltre, l'Arch. , ed aveva contestato l'appello principale, CP_5
chiedendone il rigetto;
aveva, a sua volta, spiegato appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto ravvisabile una sua responsabilità nella misura del 80% ai fini della statuizione sulle spese.
2.4. Si era costituita inoltre la chiedendo, nel merito e in via Controparte_2 principale, l'accoglimento delle eccezioni e delle domande assolutorie proposte dal e, per l'effetto, la sua assoluzione dalle domande di manleva proposte dal CP_5
stesso. CP_5
Aveva spiegato altresì appello incidentale rilevando che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la polizza, stipulata ai sensi della legge coprisse anche l'attività di Pt_3
direzione lavori e non solo la progettazione ed in particolare le maggiori spese per nuovi progetti e per i maggiori oneri sopportati dalla stazione appaltante che, riguardando i rapporti tra il e il professionista, non avevano nulla a che fare con la Pt_1 CP_3
2.5. Si erano costituiti i soggetti chiamati in causa dall'arch. (ossia gli ingg. CP_5
e ) nonché la società assicuratrice chiamata in causa da questi ultimi CP_7 CP_8 ossia la tutti chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di Controparte_12
spese.
2.6. La Corte d'Appello di L'Aquila, accolto il primo motivo dell'appello principale, relativo alla procedibilità della domanda, riformava la sentenza gravata decidendo nel merito. 2.6.1. In particolare, condividendo le valutazioni e conclusioni del CTU di primo grado, riteneva accertati gravi carenze in fase di progettazione nonché ritardi ed omissioni nella fase di direzione dei lavori.
Rilevata altresì l'illegittimità della sospensione dei lavori del 7.4.2006, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento proposta dalla CP_3
2.6.2. Rilevava, tuttavia, un concorso di responsabilità da parte della “per CP_3
“anomali termini comportamentali” per aver operato in assenza della relazione geologica, anch'essa quindi disattendendo specifiche previsioni del Piano Sicurezza e Coordinamento ed obblighi normativi”.
Per l'effetto decurtava risarcimento nei confronti dell'appaltatrice.
2.6.3. Inoltre, per quanto maggiormente interessa in questa fase di rinvio, riteneva fondate la domanda di manleva formulata dal nei confronti dell'Arch. Parte_1 CP_5
e la domanda di manleva che, a sua volta, aveva formulato l'Arch. nei confronti CP_5
della Controparte_2
Con particolare riferimento a quest'ultima domanda, questa Corte territoriale rilevava che la polizza stipulata ai sensi della da parte dell'architetto con la Parte_3 CP_5 [...] copriva anche l'attività di progettazione da lui svolta, riguardando i maggiori CP_2
oneri che avrebbe dovuto sopportare il appaltante derivanti dalla progettazione. Pt_1
In alternativa, argomentava la Corte, la manleva poteva trovare fondamento nella polizza professionale stipulata dall'arch. sempre con la che, CP_5 Controparte_2 secondo la Corte, copriva ovviamente tutta l'attività professionale del e, quindi, CP_5
anche quella di progettista e direttore dei lavori.
6.2.4. Non riteneva fondata, invece, la domanda di manleva formulata dall'arch. CP_5
nei confronti degli ingg. e da parte dello stesso Arch. e, CP_7 CP_8 CP_5
conseguentemente, riteneva immotivata la chiamata della effettuata da Parte_2 quest'ultimi.
6.2.5 In punto di spese del doppio grado di giudizio, la Corte d'Appello applicava il criterio della soccombenza disponendo che “il dovrà rimborsare le spese di Parte_1
giudizio in favore della dovrà rimborsare al CP_3 Controparte_5 Parte_1
le spese giudizio e la a sua volta rimborserà il delle
[...] Controparte_2 CP_5 spese da questi sostenuto. Le spese di CTU, stante la responsabilità dell'inadempimento a carico principalmente del e quindi del Direttore dei lavori, dovranno Parte_1
essere sopportate da questi ultimi in misura del 50% ciascuno. sarà Controparte_5 tenuto a rimborsare , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_12 delle spese del doppio grado di giudizio.”
3. Con sentenza n. 5915/2024 18863/2023 la Corte di Cassazione -decidendo sul ricorso proposto da e sui ricorsi incidentali proposti dal Controparte_2 Parte_1
e dall'arch. ha così statuito “Accoglie il ricorso principale,
[...] CP_5
disattendendo quelli incidentali, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di L'Aquila”.
3.1 La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale sul rilievo della fondatezza del primo motivo di impugnazione (con il quale la ricorrente aveva denunciato la sussistenza di una motivazione apparente in ordine alla polizza n. 550.14.511885, sulla quale il giudice di appello aveva soltanto affermato che “ovviamente copre tutta l'attività professionale del , ivi compresa quella di progettista e direttore CP_5 dei lavori nel contratto di appalto in oggetto”) e della parziale fondatezza del terzo motivo di gravame motivo di ricorso (omessa valutazione di elementi decisivi della controversia in relazione all'ulteriore polizza n. 550.014.000090019, stipulata ai sensi della L. 109/1994, c.d. legge denunciando in particolare: - Pt_3 omessa considerazione del limite del massimale e dello scoperto previsti nella polizza, sicché vi era stata condanna della compagnia di assicurazioni alla manleva nella misura di € 239.020,38 oltre interessi a fronte di un massimale di € 73.300,00; - omesso esame di oggetto, limiti e condizioni della polizza ed omessa considerazione che alcuna delle voci riconosciute poteva essere ricondotta a quelle oggetto di garanzia,
avendo il primo giudice reso sul punto una motivazione “estremamente sbrigativa”), che ha ritenuto per la restante parte assorbito unitamente al secondo motivo di gravame (con il quale la ricorrente aveva denunciato l'omessa valutazione di elementi decisivi della controversia in relazione alla polizza n.
550.14.511885).
3.2. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate la censura mossa con il primo motivo di appello (relativa all'assenza di motivazione, quanto alla prima polizza) e quella, mossa con il terzo motivo (relativa all'essere la motivazione “estremamente sbrigativa” quanto alla seconda polizza).
3.3. Ha al riguardo spiegato che nella specie si verte in ipotesi di motivazione meramente assertiva, non avendo il primo giudice nulla spiegato in ordine agli effetti delle due polizze, senza neanche determinare le concrete modalità di incidenza di ciascuna di esse.
3.4. Ha invece ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'arch. CP_5
(articolato in tre motivi afferenti al rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado ed all'omessa valutazione delle prove riguardanti l'operato e la responsabilità degli altri due professionisti chiamati in causa dal ). CP_5
3.5. Ha infine rigettato il ricorso incidentale proposto dal (relativo Parte_1 all'eccezione di improcedibilità della domanda dell'appaltatrice, ex artt. 31 bis L. 109/1994 e 240 D.Lgs 163/2006, nonché alla ripartizione di responsabilità contrattuale tra l'ente, 80%,
e la società appaltatrice, 20%).
4. Il giudizio è stato riassunto ex art. 392 c.p.c. dal , il quale – Parte_1 rappresentato il proprio interesse ad ottenere una statuizione in ordine agli “effetti” e all'”incidenza” delle polizze stipulate dall'arch. con la atteso che il CP_5 Controparte_2 professionista (condannato, con statuizione passata in giudicato a manlevare il Parte_1 in ordine al pagamento che questo, con statuizione parimenti passata in giudicato, deve effettuare in favore della non si è in alcun modo attivato per pagare all'Ente quanto dovuto- ha CP_3 invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha rappresentato che, dopo la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, ha richiesto, senza successo, al detto professionista la restituzione della somma di €
347.663,10, a sua pretesa nei confronti dell'Ente da parte dell'impresa appaltatrice.
5. I convenuti in riassunzione, tranne la si sono costituiti nel Controparte_2 presente giudizio di rinvio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
I convenuti in riassunzione costituiti, ad eccezione degli ingg. e Controparte_7 [...]
(i quali si sono rimessi al prudente apprezzamento di questa Corte), hanno CP_8 contestato le richieste dell'attore in riassunzione, invocando l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
La pur essendo stata ritualmente citata nel presente giudizio Controparte_2
d'appello, non si è costituita e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
6. La prima udienza del 5.11.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 7.11.2024 la causa è stata subito assunta in decisione (rientrando tra quelle indicate come a trattazione prioritaria nel programma di gestione in fase di attuazione) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione, in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
7. Il Collegio ritiene utile preliminarmente chiarire che la sentenza di questa Corte territoriale n. 472/2020 risulta passata in giudicato quanto ai seguenti capi: - capo che ha pronunciato la risoluzione del contratto intercorso tra e in data Parte_1 CP_3
9.11.2005; - capo che ha condannato il a versare all'appaltatrice Parte_1
l'importo di € 239.020,38, oltre interessi di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni e saldo per lavori eseguiti;
- capo che ha imposto al Parte_1
il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore di ed al
[...] CP_3 pagamento delle spese di CTU, poste a carico del e dell'arch. Parte_1 nella misura del 50% ciascuno;
- capo che ha condannato l'arch. a CP_5 CP_5
manlevare il di tutte le somme versate alla appaltatrice;
- capo che ha rigettato la Pt_1 domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti degli ingg. e CP_5 CP_7
; - capo che ha dichiarato, conseguentemente, immotivata la chiamata in causa CP_8
della da parte degli ingg. e;
- capo che Controparte_12 CP_7 CP_8 ha condannato l'arch. a rimborsare agli ingg. e , Controparte_5 CP_7 CP_8
nonché della le spese del doppio grado. Controparte_12
L'oggetto del presente giudizio di rinvio deve pertanto intendersi limitato al riesame della domanda di manleva svolta dall'arch. nei confronti della CP_5 Controparte_2
in forza delle polizze dedotte in giudizio.
[...]
Questa Corte dovrà, inoltre, pronunciarsi sulle spese del giudizio di Cassazione e di questo grado di giudizio.
Inammissibile si rivela invece la richiesta formulata dall'attore in riassunzione in sede di comparsa conclusionale e di memoria conclusionale di replica nel presente giudizio, sostanzialmente diretta ad ottenere che si ponga riparo ad un asserito errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice del primo giudizio di appello, il quale, pur avendo detto in motivazione in punto di spese “Il dovrà rimborsare le spese di giudizio Parte_1
in favore della dovrà rimborsare al le CP_3 Controparte_5 Parte_1
spese giudizio e la a sua volta rimborserà il delle spese da Controparte_2 CP_5 questi sostenuto” ha poi omesso di statuire in tal senso nel dispositivo.
Al riguardo si evidenzia che sul rapporto tra il e l'arch. Parte_1 CP_5
(relativamente alla chiamata in garanzia operata dal primo nei confronti del secondo) si è formato il giudicato, il quale si estende anche al regolamento delle spese processuali relative a detto rapporto, sicché su esso nessun potere di intervento è riconosciuto a questo giudice di rinvio, neanche in termini di correzione di errore materiale, che ad ogni modo non si ritiene ravvisabile, potendo il punto di motivazione citato dal riferirsi al Parte_1
regolamento, poi tradottasi in statuizione nel dispositivo, dei rimborsi dovuti dalle chiamate ai chiamanti relativamente alle spese da questi pagate nei confronti delle prime.
Non può ad ogni modo non rilevarsi come la richiesta si riveli del tutto nuova rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, senza che la stessa sia stata notificata alla evidentemente interessata ad interloquire Controparte_2
sul punto. 8. Ciò detto rileva il Collegio che preliminare si rivela l'esame del contenuto dei due contratti assicurativi stipulati dal con la compagnia assicuratrice CP_5 Controparte_2
[...]
8.1. Con riferimento alla polizza professionale per responsabilità civile n. 550/14/511885, si rileva che dal documento contrattuale riprodotto nel ricorso per cassazione (parte B3 “Le
Polizze”) dalla si evince: - la presenza, nella parte relativa alla Controparte_2 descrizione del rischio, della seguente dicitura: “l'impresa assicura, alle condizioni previste dalle norme e dalle condizioni particolari e aggiuntive la responsabilità civile nella sua professione del sig. arch. nella sua qualità di progettista e direttore dei CP_5 CP_5 lavori”; - l'indicazione del massimale assicurato nella misura di € 1.032.915,00; -
l'indicazione, quali condizioni aggiuntive, di quelle contrassegnate dai nn. 1-2-3; - la previsione che lo scoperto del 10% indicato dall'art. 23 delle norme e della condizione speciale n. 1 è fissato nel minimo in € 5.000,00 e nel massimo in € 30.000,00; - l'indicazione dell'oggetto dell'assicurazione (art. 22 condizioni generali di assicurazione) nei seguenti termini “La Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali
e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano”; - la previsione, relativamente alla/e attività di progettazione e/o direzione dei lavori, di specifiche esclusioni (art. 25 condizioni generali) tra le quali, per quanto interessa in questa sede, quelle previste dalla lettera f) (“danni subiti dalle opere in costruzione o dalle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori”) e dalla lettera c)
(“danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinate;
sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere, esclusi però i danni alle opere stesse”); - la previsione, alla lettera I delle condizioni particolari, rubricata perdite patrimoniali, che “Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione come indicata in prima facciata di polizza, le garanzia -ferme le esclusioni previste- è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, la garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente al numero di richieste di risarcimento presentate dall' nello Parte_4 stesso periodo assicurativo annuo”; - la previsione di cui condizione aggiuntiva n. 2., espressamente richiamata nella polizza (unitamente alle condizioni aggiuntive n. 1 e n. 3) che: “A parziale deroga all'art. 25 lettera f) delle Norme di polizza e limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in fase di costruzione di cui alle classi II, III, IV, V e VI della Tariffa Professionale. La garanzia
è altresì estesa ai danni subiti dalle opere ed in fase di costruzione di cui alle classi I e IX cat. A) nonché a quelle di cui alla classe VIII se in connessione con le predette, purché tali danni siano conseguenti a: -rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; sono in tal caso compresi anche i danni alle porzioni delle opere non direttamente oggetto dei lavori o per le quali l non rivesta la qualifica di progettista Parte_4
o direttore dei lavori. Ferma ogni altra “Norma” che regola l'assicurazione si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all' per neutralizzare o limitare le Parte_4
conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell' , di darne immediato avviso all'impresa. In Parte_4 caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti, o sull'entità di essi vige quanto previsto alla precedente Condizione Particolare D. Ove sia richiamata anche la condizione aggiuntiva 1, la presente estensione è valida, nei termini temporali previsti dalla predetta
Condizione, per le opere già ultimate;
in tal caso la copertura sarà operante con
l'applicazione dello scoperto e fino al limite del massimale previsto per la presente estensione. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo. La liquidazione del danno dovuto in forza della presente estensione avverrà detraendo lo scoperto espressamente previsto nel frontespizio di polizza per questa estensione”.
8.2. Con riferimento alla polizza n 550.14.900019, si rileva che dal documento contrattuale riprodotto nel ricorso per cassazione (parte B3 “Le Polizze”) dalla Controparte_2 si evince: - la stipula dell'assicurazione relativamente alla “progettazione esecutiva
[...]
dei lavori per la trasformazione del mercato ortofrutticolo di in spazio polivalente Pt_1 per attività culturali” in cui il era stazione appaltante con costo dell'opera Parte_1 previsto nella misura di € 722.912,00; - la fissazione del massimale assicurato nell'importo di € 72.300,00 con scoperto obbligatorio del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di
€ 5.000,00; - la previsione (art. 1 condizione di polizza) che “L'impresa si obbliga a tenere indenne l di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Controparte_13
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento anni (capitali, interessi e spese) esclusivamente per: a) nuove spese di progettazione dell'opera o parte di essa e b) maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte dell'opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell' e/o dei professionisti della cui Parte_4 opera egli si avvale”; - la previsione (art. 4 condizione di polizza) che “Fermo il massimale indicato in polizza e all'art. 8 che segue: - le spese di cui all'art. 1, lett. A, sono indennizzabili nei limiti della maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante
l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissione ed ala condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente; i costi di cui all'art. 1, lett. B) sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni”.
8.3. Tanto premesso, rileva la Corte innanzi tutto che la polizza n. 550.14.0000900019, stipulata ai sensi della legge n. 190/1994 (poi incorporata nel D.Lgs 163/2006) non può essere invocata in relazione al caso di specie, ove non si discute di “nuove spese di progettazione dell'opera o parte di essa” e di “maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte dell'opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale”, spese e costi neanche allegati dalla parte chiamante in garanzia (arch. ) discutendosi invece del CP_5 pagamento, da parte del , delle opere eseguite dall'appaltatrice (nella Parte_1 misura di € 114.631,75) e del risarcimento a questa dovuto in razione ai danni subiti dall'appaltatrice in ragione di inadempimenti riscontrati nella direzione dei lavori (per complessivi € 124.388,63).
8.3.1. Al riguardo va in primo luogo evidenziato che la polizza assicurativa in disamina copre unicamente i danni derivanti da difetti nella progettazione (sono invece esclusi ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di polizza i danni, le spese e i costi “…conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori”) mentre nella specie sono stati riconosciuti danni (nella misura di € 155.485,79, poi ridimensionata per effetto della riduzione del 20% all'importo di € 124.388,63) in ragione sia di inadempimenti collegati a difetti di progettazione che ad inadempimenti nell'attività di direzione dei lavori,
8.3.2. Va poi evidenziato che nessuna delle voci riconosciute può essere ricondotta a quelle oggetto di garanzia, non vertendosi in ipotesi di nuovi costi di progettazione affidata dalla stazione appaltante ad un progettista diverso (art. 1 lett. a) né di maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante “per la realizzazione della medesima opera” (art. 1 lettera b) in relazione all'art. 4, non essendo neanche stato allegato che l'opera è poi stata realizzata.
8.3.3. In altri termini si tratta di garanzia che copre le maggiori spese per nuove progettazioni e conseguenti maggiori oneri che la stazione appaltante deve eventualmente sostenere per la realizzazione dell'opera, mentre nella specie gli oneri sostenuti dal a fronte di Pt_1 rivendicazioni compiute dalla appaltatrice che afferiscono a costi del tutto estranei all'ambito della garanzia assicurativa prestata.
8.4. La domanda di garanzia proposta dall'arch. nei confronti della Compagnia CP_5
assicuratrice deve tuttavia essere accolta sulla scorta della polizza di Controparte_2
assicurazione professionale n. 550/14/511885, sicché le statuizioni di condanna pronunciate da questa Corte territoriale a carico della predetta compagnia di assicurazioni debbono comunque essere confermate.
8.4.1. Da quanto evincibile dal ricorso per cassazione proposto dalla Controparte_2
la stessa, nel primo e poi nel secondo grado di giudizio, aveva dedotto che la polizza
[...] professionale non copriva il rischio della responsabilità civile dell'arch. in CP_5 relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, per le seguenti ragioni: a) l'art. 22 delle condizioni di assicurazione individua l'oggetto dell'assicurazione nei danni cagionati dall'assicurato a terzi “per morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale…” mentre nel caso di specie si trattava di perdite patrimoniali;
b) inapplicabilità della clausola di cui alla lettera I delle Condizioni particolari (secondo cui le perdite patrimoniali cagionate a terzi sono comprese in garanzia solo nell'ipotesi in cui tali perdite si verificano “esclusivamente per lo svolgimento di attività diverse da quelle di progettazione e direzione dei lavori”) atteso che nella specie si verteva proprio in ipotesi di perdite patrimoniali verificatesi in relazione a svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori.
8.4.2. La tesi della compagnia di assicurazioni non trova riscontro nelle previsioni contrattuali contenute nella polizza in disamina, esaminate nel loro complesso. Invero, se la clausola di cui alla lettera I (condizioni particolari) prevede che le perdite patrimoniali cagionate a terzi sono comprese in garanzia nell'ipotesi in cui tali perdite si verificano “esclusivamente per lo svolgimento di attività diverse da quelle di progettazione
e direzione dei lavori”, nella specie detta clausola va letta unitamente alla condizione aggiuntiva n. 2 (espressamente richiamata nel frontespizio della polizza) che prevede sia una deroga alla lettera I delle condizioni particolari, facendo espressamente riferimento agli
“errori di progettazione e di direzione dei lavori”, sia una deroga all'art. 25 lett. f), prevedendo l'estensione della garanzia “ai danni alle opere in fase di costruzione di cui alle classi II, III,
IV, V e VI della Tariffa Professionale”.
8.4.3. Nella specie dall'esame del disciplinare di incarico sottoscritto dall'arch. si CP_5 evince che, ai fini del pagamento dell'onorario, “si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare le seguenti classi e categorie, Id, IIIa, IIIb, IIIc della tabella
A allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143”.
Risultano pertanto applicabili le previsioni di cui ai commi 1 e 2 della condizione aggiuntiva n. 2.
Ne consegue che la polizza in disamina è idonea a coprire interamente i danni complessivamente i danni liquidati all'impresa a titolo di danno emergenze, lucro cessante e saldo lavori aggiuntivi eseguiti a causa dell'illegittima sospensione e successiva variante.
8.4.4. Secondo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva n. 2 la garanzia deve intendersi prestata “sino a concorrenza del 50% del massimale” (massimale che secondo quanto specificato nel frontespizio della polizza ammonta ad € 1.032.915,00) quindi sino a concorrenza di € 516.457,50.
Va poi considerato che il frontespizio di polizza prevede che, nell'ipotesi in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva n. 2, sia applicato uno scoperto obbligatorio pari “al 10% di ciascun danno con il minimo pari al 3 per mille ed il massimo pari al 3 per cento del massimale assicurato.
Ne consegue che, nel caso in esame, tenuto conto del 50% del massimale assicurato pari ad € 516.457,50 lo scoperto sarà pari al 10% del danno liquidato e quindi pari ad € 23.902.04
(10% € 239.020,38), da ridurre ad € 15.493,725, essendo il limite massimo pari al 3% del massimale assicurato
La compagnia assicurativa sarà pertanto tenuta a prestare la garanzia nel limite massimo di € 500.963,775 (€ 516.457,50 - € 15.493,725). 9. Occorre ora procedere al regolamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, al primo giudizio di appello e legittimità ed al presente giudizio di rinvio per quanto riguarda i rapporti tra l'arch. e la società CP_5 Controparte_2
Al riguardo, considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede la Compagnia di assicurazioni soccombente rispetto alla domanda di manleva avanzata dal professionista
(ancorché in forza di una sola delle due polizze assicurative azionate in giudizio dal predetto), la deve essere condannata al pagamento delle spese Controparte_2
di lite dei primi tre gradi di giudizio e della presente fase di rinvio, liquidate con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per l'originario giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Dette spese debbono essere distratte in favore dell'avv. Rosita Di Lorenzo, difensore del predetto arch. , dichiaratosi antistario. CP_5
10. Occorre inoltre procedere al regolamento delle spese di legittimità e del presente giudizio di rinvio nei rapporti tra il e la nonché tra l'arch. Parte_1 CP_14
e la e delle spese relative al presente giudizio di rinvio nel rapporto CP_5 CP_14
tra e Parte_1 Controparte_2
Al riguardo si rileva che nel giudizio di legittimità il e l'arch. Parte_1 CP_5
sono risultati soccombenti nei confronti della contro la quale avevano proposto CP_14
ricorso in via incidentale, sicché essi debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di quest'ultima, nonché di quelle relative al presente giudizio di rinvio, liquidate quanto alle prime con applicazione dei parametri medi e quanto alla seconde con applicazione dei parametri minimi (essendo la costituzione nel presente grado giustificata al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità).
Dette spese debbono essere distratte in favore dell'avv. Oreste Morcavallo, difensore della predetta dichiaratosi antistario. CP_14
La deve invece essere condannata al pagamento, in favore del Controparte_2
, delle spese relative al presente giudizio di rinvio introdotto dal predetto Parte_1
. Parte_1
11. Quanto alla posizione dei convenuti in riassunzione ingg. e Controparte_7 [...]
nonché si rileva che gli stessi, ancorché destinatari di CP_8 Controparte_15 ricorso incidentale (dichiarato inammissibile) promosso dall'arch. dinanzi alla CP_5
Suprema Corte, non risultano costituiti nel giudizio di legittimità, sicché non occorre provvedere riguardo alle spese di quel grado, mentre quanto al presente grado va tenuto conto che il loro coinvolgimento nel giudizio è avvenuto ai soli fini di rispetto del contraddittorio, sicché le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA il passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte territoriale n. 472/2020 quanto ai seguenti capi: - capo che ha pronunciato la risoluzione del contratto intercorso tra e in data 9.11.2005; - capo che ha condannato il Parte_1 CP_3 [...]
a versare all'appaltatrice l'importo di € 239.020,38, oltre interessi di legge dalla Parte_1 domanda all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni e saldo per lavori eseguiti;
- capo che ha imposto al il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Parte_1
a favore di ed al pagamento delle spese di CTU, poste a carico del CP_3 Parte_1
e dell'arch. nella misura del 50% ciascuno;
- capo che ha rigettato gli
[...] CP_5 appelli incidentali;
- capo che ha condannato l'arch. a manlevare il di CP_5 Pt_1
tutte le somme versate alla appaltatrice;
- capo che ha rigettato la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti degli ingg. e;
- capo che CP_5 CP_7 CP_8
ha dichiarato, conseguentemente, immotivata la chiamata in causa della
[...]
da parte degli ingg. e;
- capo che ha condannato Controparte_12 CP_7 CP_8
l'arch. a rimborsare agli ingg. e , nonché della Controparte_5 CP_7 CP_8
le spese del doppio grado;
Controparte_12
2) In accoglimento della domanda di garanzia spiegata dall'arch. nei confronti CP_5
della CONDANNA la a manlevare Controparte_2 Controparte_2
l'arch. , in forza della polizza di assicurazione professionale n. 550/14/511885, di CP_5
tutte le somme che lo stesso è tenuto a versare al in forza delle statuizioni della Pt_1 sentenza n. 461/2020 della Corte di Appello di L'Aquila, nei limiti dell'importo di complessivi
€ 500.963,775, per le causali di cui in motivazione;
3) CONDANNA la al pagamento, in favore dell'avv. Rosita Di Controparte_2
Lorenzo –difensore dell'arch. , dichiaratasi antistataria- delle spese di lite del CP_5 primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida: - quanto al giudizio di primo grado in complessivi €
13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
- quanto all'originario giudizio di appello in complessivi € 9.515.00, oltre a rimborso forfettario spese genali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 7.290,00; quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
4) CONDANNA il e l'arch. , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_5 pagamento in favore dell'avv. Oreste Morcavallo -difensore della CP_14
dichiaratosi antistatario- delle spese del giudizio di legittimità e di quelle del presente grado che liquida: quanto al giudizio di legittimità in complessivi € 7.290,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 7.642,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
5) CONDANNA la al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1
, delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 9.991,00
[...]
per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
6) DICHIARA compensate tra i convenuti in riassunzione ingg. e CP_7 CP_8
nonché e le altre parti le spese del presente giudizio di rinvio. Controparte_12
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)